Articolo 4 della Legge 17 febbraio 1992, n. 204
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 marzo 1992
Art. 4. 1. L'Universita' per stranieri di Perugia e l'Universita' per stranieri di Siena hanno una propria dotazione organica di posti di professore di prima e di seconda fascia e di ricercatore. I posti da assegnare in aumento, rispetto a quelli gia' attribuiti, per l'assolvimento dei fini istituzionali, sono prelevati dalla dotazione organica complessiva delle universita' e degli istituti superiori e dagli incrementi recati dai piani di sviluppo, ivi compreso quello per il triennio 1991-1993.
2. I professori e i ricercatori in servizio presso le universita' di cui al comma 1 sono tenuti ad assolvere i propri compiti d'istituto nel rispetto delle norme vigenti, tenuto conto della peculiare organizzazione didattica e scientifica fissata dagli statuti e dai regolamenti.
Entrata in vigore il 19 marzo 1992