CASS
Sentenza 27 luglio 2022
Sentenza 27 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/07/2022, n. 29953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29953 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO SI, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/03/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico MIistero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni ns che ha concluso chiedendo rnannmissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 gennaio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna disponeva ai • sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. l'applicazione della pena su richiesta nei confronti di SI CO, in relazione ai reati di cui agli artt. 416, primo, secondo e quinto comma, cod. pen., 3 e 4 Penale Sent. Sez. 6 Num. 29953 Anno 2022 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 06/07/2022 legge n. 146 del 2006 (capo d'imputazione 1), e agli artt. 110 e 648-bis cod. pen., 4 legge n. 146 del 2006 (capi d'imputazione 2, da 4 a 7, e da 9 a 14), per avere, tra il gennaio del 2015 e il giugno del 2016, fatto parte di un'associazione per delinquere transnazionale dedita alla commissione di una serie indeterminata di delitti di riciclaggio di denaro e di altre utilità; nonché per avere concorso nello stesso periodo, nelle date contestate in ciascuno degli indicati capi d'imputazione, al riciclaggio di somme di denaro di provenienza delittuosa, ricevendo somme consegnate da vari imprenditori cinesi, provento di evasione fiscale, ai coniugi XI CH e MI HLI, da questi consegnate al cittadino RC As SE TA che, dopo aver effettuato corrispondenti rimesse di denaro con sistemi informatici verso la Cina, aveva utilizzato i soldi in contanti per acquistare lingotti d'oro preparati (senza punzonatura) da SI CO con la fusione di gioielli di provenienza furtiva, lingotti poi trasportati dal TA in Turchia. Con la medesima sentenza il Giudice per le indagini preliminari disponeva la confisca per equivalente di beni mobili, denaro, immobili e quote societarie appartenenti allo CO, già sottoposti a sequestro preventivo, fino alla concorrenza della somma di euro 6.458.750,00. 2. Con sentenza del 2 ottobre 2020 la Ccassazione, acc:ogliendo il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato CO, annullava con rinvio la citata pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna limitatamente alla quantificazione della confisca. Richiamati i principi di diritto che regolano la materia, rilevava il Supremo Collegio come quel Giudice non avesse spiegato le ragioni per le quali vi fosse una coincidenza tra il profitto dei reati presupposto e il profitto dei diversi reati di riciclaggio, dei quali era stato chiamato a rispondere lo CO,. ovvero se vi fosse stata tra tali illeciti una progressione criminosa che consentiva di identificare un unico profitto confiscabile. 3. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, decidendo in sede di rinvio il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, dopo aver disposto una consulenza ed aver acquisito varia documentazione allo scopo di determinare, partendo dalla necessità di distinguerlo dal profitto dei reati presupposto, il profitto lucrato in relazione ai reati di riciclaggio addebitati allo CO, con riferimento al quantitativo di oro che risultava provato essere stato consegnato al cittadino RC Tannsan, disponeva la confisca per equivalente dei beni in sequestro fino alla concorrenza dell'importo di euro 367.054,36. 2 4. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso lo CO, con un atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto tre motivi. 4.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 444 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere il Giudice per le indagini preliminari ritenuto di quantificare il profitto illecito in relazione al quantitativo di oro oggetto di cessione nella misura indicata nelle imputazioni addebitategli, in base all'erroneo presupposto che per quelle contestazioni la sentenza di patteggiannento fosse passata in giudicato, laddove invece quel Giudice avrebbe dovuto accertare l'esatto quantitativo dell'oro ceduto;
quantitativo che, peraltro, il consulente del giudice aveva successivamente rideterrninato in maniera impropria, in presenza di indicazioni più generiche contenute nei capi d'imputazione. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il consulente del Giudice determinato il profitto asseritamente conseguito dall'imputato nella vendita dei lingotti d'oro considerando i margini di profitto di operatori che svolgono attività analoghe a quelle compiute dallo CO: tenendo conto, però, di criteri inconferenti perché riferibili ad attività del tutto eterogenee, acriticamente recepite dal Giudice nelle sue valutazioni finali e operando un aumento della marginalità dei ricavi del 20% sulla base di un indeterminato a arbitrario fattore di "remunerazione del rischio" (aumento giustificato da quel consulente con il richiamo a indeterminati nozioni di neuroscienza cognitiva). 4.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere il Giudice ingiustificatamente disatteso le indicazioni fornite dall'imputato che in un suo interrogatorio aveva chiarito come il profitto derivante dall'oro da lui ceduto ammontasse a 300 o 400 euro per ciascun chilogrammo di quel metallo prezioso: indicazioni che erano state sottovalutate rispetto ad altri dati informativi più sfavorevoli per l'imputato e che invece avevano lasciato margini di ragionevole dubbio che avevano finito per inficiare il procedimento logico seguito dal Giudice nel suo provvedimento. 5. Con nota trasmessa il 25 giugno 2022 i difensori del ricorrente hanno formulato i seguenti due nuovi motivi. 5.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 627 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità (in collegamento con il primo motivo del ricorso, nella parte in cui è stata censurata la scelta di quantificare l'oro oggetto delle cessioni, misura ponderale indicata in taluni capi d'imputazione in maniera indeterminata) per avere il Giudice per le indagini preliminari commisurato il 3 profitto illecito anche in relazione ai reati dei capi d'imputazione 5) e 13) per i quali è stata già disposta la confisca diretta dell'oro e delle banconote trovate dagli inquirenti. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, (in collegamento con il secondo motivo del ricorso), per avere il Giudice per le indagini preliminari arbitrariamente quantificato, senza alcun aggancio a criteri oggetti e razionali, nella misura del 20% l'aumento del profitto conseguito dallo CO in ragione dello svolgimento di una iniziativa delittuosa, perciò rischiosa. 6. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di SI CO vada rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso e il collegato primo nuovo motivo sono infondati. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale la equiparazione legislativa alla sentenza di condanna fissata dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., comporta che anche la sentenza di patteggiamento emessa in accoglimento di una richiesta delle parti di applicazione della pena può essere utilizzata a fini di prova, laddove irrevocabile, quanto alla esistenza del fatto contestato e alla sua attribuibilità al soggetto cui quel fatto è stato addebitato (in questo senso, tra le molte, Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017, dep. 2018, Nicho Casas, Rv. 272665; Sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014, dep. 2015, Mazzola, Rv. 264058; Sez. 1, n. 50706 del 05/06/2014, Macrì, Rv. 261480; Sez. 6, n. 10094 del 25/02/2011, Pisicchio, Rv. 249642; Sez. 1, n. 8881 del 10/07/2000, Malcangi, Rv. 216920). D'altro canto, si è condivisibilnnente precisato che, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parannetrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo 4 della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (così Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574). Di tali criteri interpretativi il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha fatto corretta applicazione, osservando come per l'accertamento dei fatti di riciclaggio contestati allo CO la sentenza di patteggiamento avesse raggiunto il grado di irrevocabilità a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'unica doglianza mossa dalla difesa in ordine alla qualificazione giuridica di quei fatti. Resta, dunque, esente da qualsivoglia censura in termini di vizio motivazionale l'ordinanza impugnata nella parte in cui, anche valorizzando le parziali ammissioni dello CO e di altri coimputati, il Giudice a quo ha reputato accertata e non controversa la responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine ai fatti di riciclaggio come addebitatigli nei richiamati capi d'imputazione. Né sono riconoscibili margini di manifesta illogicità nella decisione del giudice di merito che, dovendo provvedere in sede di rinvio alla quantificazione del profitto sul quale parametrare il valore dei beni da confiscare per equivalente, ha ritenuto di individuare in maniera quanto più precisa possibile il quantitativo di oro ceduto dallo CO in taluni episodi, considerato che in due capi d'imputazione la misura ponderale era stata evidenziata in maniera più generica ("...circa 15 kg...." o "circa 20 kg....") e che si è tenuto conto dei margini decimali come indicati nel processo verbale di constatazione della polizia giudiziaria: effettuando così un calcolo sommatorio che, senza mettere in discussione i diritti della difesa (che scegliendo il rito alternativo aveva rinunciato all'acquisizione dei relativi dati informativi in un successivo momento nel contraddittorio tra le parti), ha condotto a quantificare in maniera più che ragionevole in 221,53 kg. l'oro che era stato materialmente ceduto dal prevenuto in sede di riciclaggio del denaro proveniente dall'evasione fiscale. Peraltro, nel caso di specie il Giudice per le indag,ini preliminari ha argomentato la scelta di valorizzare i dati ponderali dell'oro oggetto delle transazioni come desumibili sia dai capi d'imputazioni sia dall'informativa della guardia di finanza che aveva condotto le indagini, a tal fine puntualizzando quali fossero le emergenze che riscontravano l'attendibilità di quelle indicazioni, con elementi informativi desumibili dai risultati dei sequestri, dalle variazioni di peso dei bagagli e dagli esiti delle intercettazioni telefoniche eseguite dagli inquirenti: passaggi motivazionali con i quali il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi. In tale contesto è manifestamente infondata la doglianza formulata dalla difesa con il primo motivo del ricorso, in quanto il giudice di merito aveva 5 convincentemente chiarito come, con riferimento ai fatti oggetto di addebito ai capi 5) e 13), a fronte della confisca diretta che aveva riguardato i lingotti d'oro (che, assieme ad una somma di denaro, gli interessati avevano cercato di trasferire all'estero e che erano stati sequestrati dalla polizia giudiziaria), cioè l'oggetto materiale del riciclaggio, la confisca per equivalente di beni appartenenti allo CO in proporzione al profitto da questi conseguito, per l'attività da lui svolta nella materiale sostituzione del denaro provento di evasione fiscale in lingotti;
avesse correttamente fatto riferimento all'entità ponderale di oro scambiato nelle varie occasioni solamente per poter quantificare l'aggio conseguito dallo CO per la sua specifica attività di 'intermediazione': dunque, nei riguardi dell'odierno ricorrente non vi è stata alcuna ingiustificata duplicazione di applicazione di misure sanzionatone per lo stesso fatto. 3. Anche il secondo motivo del ricorso e il collegato secondo nuovo motivo sono privi di pregio. Dovendo procedere alla quantificazione del profitto conseguito dallo CO dall'attività di riciclaggio, consistita nella 'sostituzione' del denaro di provenienza delittuosa con lingotti d'oro, il Giudice per le indagini preliminari ha congruamente motivato la scelta di individuare il margine di guadagno in proporzione al valore dell'oro ceduto, partendo dalla accertata percentuale di redditività dell'azienda dello CO, ma anche tenendo conto sia del valore medio dei margini di profitto di aziende della zona operanti nel settore dell'affinazione dell'oro, cioè della trasformazione mediante fusione di quel metallo lavorato in lingotti di oro puro, sia del valore medio dei margini di profitto di due aziende aventi come oggetto sociale quello della intermediazione nella compra-vendita di oro. In tal modo pervenendo a risultati contabili ai quali il Giudice ha condivisibilmente aggiunto una percentuale aggiuntiva del 20%, pari al profitto conseguito da un soggetto che svolgeva quell'attività di riciclaggio a nero, da un lato utilizzando per la creazione dei lingotti oggetti d'oro ricettati, dall'atro cedendo lingotti privi di stampigliatura che potessero consentire di risalire alla ditta produttrice: una sorta di 'rernunerazione del rischio' connessa alla concreta valutazione dei pericoli derivanti dalla natura delittuosa delle iniziative poste in essere. Si tratta di criteri nei quali non è riconoscibile alcuna manifesta illogicità, perché, nell'impossibilità di quantificare direttamente la misura del profitto conseguito dall'imputato (in assenza di una contabilizzazione formale delle relative voci di ricavo), il valore dell'attività di riciclaggio dallo stesso compiuta è stato determinato utilizzando parametri ragionevoli e prudenzialmente equilibrati. 6 E' appena il caso di aggiungere che non colgono nel segno le doglianze difensive, che senza concentrarsi sulla specifica entità della percentuale applicata, risultano incentrate sull'asserito impiego, da parte dapprima del consulente tecnico chiamato a fornire dati valutativi e poi del Giudice di merito che quei dati aveva utilizzato per la decisione, di imprecisi e inaffidabili criteri desumibili da asserite conoscenze scientifiche extrapenali: nella ordinanza gravata — in specie nella parte in cui si è sostenuto di dover aumentare del 20% Èl margine medio di profitto dell'attività esaminata, incremento idoneo a giustificare il comportamento dell'homo oeconomicus che dcvesse determinarsi alla consumazione di un fatto illecito, bilanciando i forti rischi di sanzioni e le conseguenze favorevoli patrimoniali — il giudice di rinvio si è limitato a valorizzare una massima di esperienza tratta dal vivere quotidiano, seguendo un percorso argomentativo nel quale non sono ravvisabili gli estremi di incompletezza, né di non correttezza o di palese illogicità. 4. Il terzo e ultimo motivo del ricorso è inammissibile. 4.1. La denunciata violazione di legge è manifestamente infondata, in quanto è pacifico che la mancata osservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se richiamata in relazione a regole di valutazione probatoria, non è assistita da alcuna specifica sanzione processuale e, dunque, non rileva in quanto tale, ma refluisce nell'eventuale deduzione di vizi del percorso argomentativo della sentenza (così, ex multis, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 4.2. Manifestamente infondate sono, altresì, le esposte doglianze attinenti a presunti vizi motivazionali, in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha convincentemente chiarito, con argomenti congrui che restano esenti da censure di manifesta illogicità, come ai fini della quantificazione del profitto da parametrare al valore dei beni sequestrati da confiscare per equivalente, non potessero essere valorizzate le indicazioni fornite dall'imputato in sede di interrogatorio e di incidente probatorio (il quale aveva asserito che per la intermediazione nella compra-vendita dei lingotti d'oro aveva percepito un guadagno di circa 200 o 300 euro per ogni chilogrammo di quel metallo prezioso) in quanto prive di qualsivoglia riscontro contabile o documentale: anche considerato che l'affinazione dell'oro e la cessione dei relativi lingotti era attività svolta dall'imputato totalmente 'in nero', dunque non riferibile in alcun modo agli utili dichiarati a fini fiscali dalla società del prevenuto nei relativi periodi di riferimento. 7 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/07/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico MIistero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni ns che ha concluso chiedendo rnannmissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 gennaio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna disponeva ai • sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. l'applicazione della pena su richiesta nei confronti di SI CO, in relazione ai reati di cui agli artt. 416, primo, secondo e quinto comma, cod. pen., 3 e 4 Penale Sent. Sez. 6 Num. 29953 Anno 2022 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 06/07/2022 legge n. 146 del 2006 (capo d'imputazione 1), e agli artt. 110 e 648-bis cod. pen., 4 legge n. 146 del 2006 (capi d'imputazione 2, da 4 a 7, e da 9 a 14), per avere, tra il gennaio del 2015 e il giugno del 2016, fatto parte di un'associazione per delinquere transnazionale dedita alla commissione di una serie indeterminata di delitti di riciclaggio di denaro e di altre utilità; nonché per avere concorso nello stesso periodo, nelle date contestate in ciascuno degli indicati capi d'imputazione, al riciclaggio di somme di denaro di provenienza delittuosa, ricevendo somme consegnate da vari imprenditori cinesi, provento di evasione fiscale, ai coniugi XI CH e MI HLI, da questi consegnate al cittadino RC As SE TA che, dopo aver effettuato corrispondenti rimesse di denaro con sistemi informatici verso la Cina, aveva utilizzato i soldi in contanti per acquistare lingotti d'oro preparati (senza punzonatura) da SI CO con la fusione di gioielli di provenienza furtiva, lingotti poi trasportati dal TA in Turchia. Con la medesima sentenza il Giudice per le indagini preliminari disponeva la confisca per equivalente di beni mobili, denaro, immobili e quote societarie appartenenti allo CO, già sottoposti a sequestro preventivo, fino alla concorrenza della somma di euro 6.458.750,00. 2. Con sentenza del 2 ottobre 2020 la Ccassazione, acc:ogliendo il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato CO, annullava con rinvio la citata pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna limitatamente alla quantificazione della confisca. Richiamati i principi di diritto che regolano la materia, rilevava il Supremo Collegio come quel Giudice non avesse spiegato le ragioni per le quali vi fosse una coincidenza tra il profitto dei reati presupposto e il profitto dei diversi reati di riciclaggio, dei quali era stato chiamato a rispondere lo CO,. ovvero se vi fosse stata tra tali illeciti una progressione criminosa che consentiva di identificare un unico profitto confiscabile. 3. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, decidendo in sede di rinvio il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, dopo aver disposto una consulenza ed aver acquisito varia documentazione allo scopo di determinare, partendo dalla necessità di distinguerlo dal profitto dei reati presupposto, il profitto lucrato in relazione ai reati di riciclaggio addebitati allo CO, con riferimento al quantitativo di oro che risultava provato essere stato consegnato al cittadino RC Tannsan, disponeva la confisca per equivalente dei beni in sequestro fino alla concorrenza dell'importo di euro 367.054,36. 2 4. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso lo CO, con un atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto tre motivi. 4.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 444 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere il Giudice per le indagini preliminari ritenuto di quantificare il profitto illecito in relazione al quantitativo di oro oggetto di cessione nella misura indicata nelle imputazioni addebitategli, in base all'erroneo presupposto che per quelle contestazioni la sentenza di patteggiannento fosse passata in giudicato, laddove invece quel Giudice avrebbe dovuto accertare l'esatto quantitativo dell'oro ceduto;
quantitativo che, peraltro, il consulente del giudice aveva successivamente rideterrninato in maniera impropria, in presenza di indicazioni più generiche contenute nei capi d'imputazione. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il consulente del Giudice determinato il profitto asseritamente conseguito dall'imputato nella vendita dei lingotti d'oro considerando i margini di profitto di operatori che svolgono attività analoghe a quelle compiute dallo CO: tenendo conto, però, di criteri inconferenti perché riferibili ad attività del tutto eterogenee, acriticamente recepite dal Giudice nelle sue valutazioni finali e operando un aumento della marginalità dei ricavi del 20% sulla base di un indeterminato a arbitrario fattore di "remunerazione del rischio" (aumento giustificato da quel consulente con il richiamo a indeterminati nozioni di neuroscienza cognitiva). 4.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere il Giudice ingiustificatamente disatteso le indicazioni fornite dall'imputato che in un suo interrogatorio aveva chiarito come il profitto derivante dall'oro da lui ceduto ammontasse a 300 o 400 euro per ciascun chilogrammo di quel metallo prezioso: indicazioni che erano state sottovalutate rispetto ad altri dati informativi più sfavorevoli per l'imputato e che invece avevano lasciato margini di ragionevole dubbio che avevano finito per inficiare il procedimento logico seguito dal Giudice nel suo provvedimento. 5. Con nota trasmessa il 25 giugno 2022 i difensori del ricorrente hanno formulato i seguenti due nuovi motivi. 5.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 627 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità (in collegamento con il primo motivo del ricorso, nella parte in cui è stata censurata la scelta di quantificare l'oro oggetto delle cessioni, misura ponderale indicata in taluni capi d'imputazione in maniera indeterminata) per avere il Giudice per le indagini preliminari commisurato il 3 profitto illecito anche in relazione ai reati dei capi d'imputazione 5) e 13) per i quali è stata già disposta la confisca diretta dell'oro e delle banconote trovate dagli inquirenti. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, (in collegamento con il secondo motivo del ricorso), per avere il Giudice per le indagini preliminari arbitrariamente quantificato, senza alcun aggancio a criteri oggetti e razionali, nella misura del 20% l'aumento del profitto conseguito dallo CO in ragione dello svolgimento di una iniziativa delittuosa, perciò rischiosa. 6. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di SI CO vada rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso e il collegato primo nuovo motivo sono infondati. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale la equiparazione legislativa alla sentenza di condanna fissata dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., comporta che anche la sentenza di patteggiamento emessa in accoglimento di una richiesta delle parti di applicazione della pena può essere utilizzata a fini di prova, laddove irrevocabile, quanto alla esistenza del fatto contestato e alla sua attribuibilità al soggetto cui quel fatto è stato addebitato (in questo senso, tra le molte, Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017, dep. 2018, Nicho Casas, Rv. 272665; Sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014, dep. 2015, Mazzola, Rv. 264058; Sez. 1, n. 50706 del 05/06/2014, Macrì, Rv. 261480; Sez. 6, n. 10094 del 25/02/2011, Pisicchio, Rv. 249642; Sez. 1, n. 8881 del 10/07/2000, Malcangi, Rv. 216920). D'altro canto, si è condivisibilnnente precisato che, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parannetrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo 4 della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (così Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574). Di tali criteri interpretativi il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha fatto corretta applicazione, osservando come per l'accertamento dei fatti di riciclaggio contestati allo CO la sentenza di patteggiamento avesse raggiunto il grado di irrevocabilità a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'unica doglianza mossa dalla difesa in ordine alla qualificazione giuridica di quei fatti. Resta, dunque, esente da qualsivoglia censura in termini di vizio motivazionale l'ordinanza impugnata nella parte in cui, anche valorizzando le parziali ammissioni dello CO e di altri coimputati, il Giudice a quo ha reputato accertata e non controversa la responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine ai fatti di riciclaggio come addebitatigli nei richiamati capi d'imputazione. Né sono riconoscibili margini di manifesta illogicità nella decisione del giudice di merito che, dovendo provvedere in sede di rinvio alla quantificazione del profitto sul quale parametrare il valore dei beni da confiscare per equivalente, ha ritenuto di individuare in maniera quanto più precisa possibile il quantitativo di oro ceduto dallo CO in taluni episodi, considerato che in due capi d'imputazione la misura ponderale era stata evidenziata in maniera più generica ("...circa 15 kg...." o "circa 20 kg....") e che si è tenuto conto dei margini decimali come indicati nel processo verbale di constatazione della polizia giudiziaria: effettuando così un calcolo sommatorio che, senza mettere in discussione i diritti della difesa (che scegliendo il rito alternativo aveva rinunciato all'acquisizione dei relativi dati informativi in un successivo momento nel contraddittorio tra le parti), ha condotto a quantificare in maniera più che ragionevole in 221,53 kg. l'oro che era stato materialmente ceduto dal prevenuto in sede di riciclaggio del denaro proveniente dall'evasione fiscale. Peraltro, nel caso di specie il Giudice per le indag,ini preliminari ha argomentato la scelta di valorizzare i dati ponderali dell'oro oggetto delle transazioni come desumibili sia dai capi d'imputazioni sia dall'informativa della guardia di finanza che aveva condotto le indagini, a tal fine puntualizzando quali fossero le emergenze che riscontravano l'attendibilità di quelle indicazioni, con elementi informativi desumibili dai risultati dei sequestri, dalle variazioni di peso dei bagagli e dagli esiti delle intercettazioni telefoniche eseguite dagli inquirenti: passaggi motivazionali con i quali il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi. In tale contesto è manifestamente infondata la doglianza formulata dalla difesa con il primo motivo del ricorso, in quanto il giudice di merito aveva 5 convincentemente chiarito come, con riferimento ai fatti oggetto di addebito ai capi 5) e 13), a fronte della confisca diretta che aveva riguardato i lingotti d'oro (che, assieme ad una somma di denaro, gli interessati avevano cercato di trasferire all'estero e che erano stati sequestrati dalla polizia giudiziaria), cioè l'oggetto materiale del riciclaggio, la confisca per equivalente di beni appartenenti allo CO in proporzione al profitto da questi conseguito, per l'attività da lui svolta nella materiale sostituzione del denaro provento di evasione fiscale in lingotti;
avesse correttamente fatto riferimento all'entità ponderale di oro scambiato nelle varie occasioni solamente per poter quantificare l'aggio conseguito dallo CO per la sua specifica attività di 'intermediazione': dunque, nei riguardi dell'odierno ricorrente non vi è stata alcuna ingiustificata duplicazione di applicazione di misure sanzionatone per lo stesso fatto. 3. Anche il secondo motivo del ricorso e il collegato secondo nuovo motivo sono privi di pregio. Dovendo procedere alla quantificazione del profitto conseguito dallo CO dall'attività di riciclaggio, consistita nella 'sostituzione' del denaro di provenienza delittuosa con lingotti d'oro, il Giudice per le indagini preliminari ha congruamente motivato la scelta di individuare il margine di guadagno in proporzione al valore dell'oro ceduto, partendo dalla accertata percentuale di redditività dell'azienda dello CO, ma anche tenendo conto sia del valore medio dei margini di profitto di aziende della zona operanti nel settore dell'affinazione dell'oro, cioè della trasformazione mediante fusione di quel metallo lavorato in lingotti di oro puro, sia del valore medio dei margini di profitto di due aziende aventi come oggetto sociale quello della intermediazione nella compra-vendita di oro. In tal modo pervenendo a risultati contabili ai quali il Giudice ha condivisibilmente aggiunto una percentuale aggiuntiva del 20%, pari al profitto conseguito da un soggetto che svolgeva quell'attività di riciclaggio a nero, da un lato utilizzando per la creazione dei lingotti oggetti d'oro ricettati, dall'atro cedendo lingotti privi di stampigliatura che potessero consentire di risalire alla ditta produttrice: una sorta di 'rernunerazione del rischio' connessa alla concreta valutazione dei pericoli derivanti dalla natura delittuosa delle iniziative poste in essere. Si tratta di criteri nei quali non è riconoscibile alcuna manifesta illogicità, perché, nell'impossibilità di quantificare direttamente la misura del profitto conseguito dall'imputato (in assenza di una contabilizzazione formale delle relative voci di ricavo), il valore dell'attività di riciclaggio dallo stesso compiuta è stato determinato utilizzando parametri ragionevoli e prudenzialmente equilibrati. 6 E' appena il caso di aggiungere che non colgono nel segno le doglianze difensive, che senza concentrarsi sulla specifica entità della percentuale applicata, risultano incentrate sull'asserito impiego, da parte dapprima del consulente tecnico chiamato a fornire dati valutativi e poi del Giudice di merito che quei dati aveva utilizzato per la decisione, di imprecisi e inaffidabili criteri desumibili da asserite conoscenze scientifiche extrapenali: nella ordinanza gravata — in specie nella parte in cui si è sostenuto di dover aumentare del 20% Èl margine medio di profitto dell'attività esaminata, incremento idoneo a giustificare il comportamento dell'homo oeconomicus che dcvesse determinarsi alla consumazione di un fatto illecito, bilanciando i forti rischi di sanzioni e le conseguenze favorevoli patrimoniali — il giudice di rinvio si è limitato a valorizzare una massima di esperienza tratta dal vivere quotidiano, seguendo un percorso argomentativo nel quale non sono ravvisabili gli estremi di incompletezza, né di non correttezza o di palese illogicità. 4. Il terzo e ultimo motivo del ricorso è inammissibile. 4.1. La denunciata violazione di legge è manifestamente infondata, in quanto è pacifico che la mancata osservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se richiamata in relazione a regole di valutazione probatoria, non è assistita da alcuna specifica sanzione processuale e, dunque, non rileva in quanto tale, ma refluisce nell'eventuale deduzione di vizi del percorso argomentativo della sentenza (così, ex multis, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 4.2. Manifestamente infondate sono, altresì, le esposte doglianze attinenti a presunti vizi motivazionali, in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha convincentemente chiarito, con argomenti congrui che restano esenti da censure di manifesta illogicità, come ai fini della quantificazione del profitto da parametrare al valore dei beni sequestrati da confiscare per equivalente, non potessero essere valorizzate le indicazioni fornite dall'imputato in sede di interrogatorio e di incidente probatorio (il quale aveva asserito che per la intermediazione nella compra-vendita dei lingotti d'oro aveva percepito un guadagno di circa 200 o 300 euro per ogni chilogrammo di quel metallo prezioso) in quanto prive di qualsivoglia riscontro contabile o documentale: anche considerato che l'affinazione dell'oro e la cessione dei relativi lingotti era attività svolta dall'imputato totalmente 'in nero', dunque non riferibile in alcun modo agli utili dichiarati a fini fiscali dalla società del prevenuto nei relativi periodi di riferimento. 7 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/07/2022