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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1340/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SO RO, Presidente
FILIPPINI STEFANO, Relatore
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1427/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - PIVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 548 DEL 23-10-2024 PROT. 23115 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 721/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso parte ricorrente ha impugnato l'atto in epigrafe indicato lamentandone l'illegittimità.
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria difensiva e poi ulteriore atto con il quale ha rappresentato essere intervenuto il provvedimento di sgravio totale.
II ricorso veniva posto in discussione in data 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte , esaminati gli atti di causa, osserva che dagli stessi risulta l'intervenuta cessazione della materia del contendere per annullamento della cartella.
In tal senso occorre concludere .
Sulle spese, ricorrono valide ragioni per disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SO RO, Presidente
FILIPPINI STEFANO, Relatore
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1427/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - PIVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 548 DEL 23-10-2024 PROT. 23115 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 721/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso parte ricorrente ha impugnato l'atto in epigrafe indicato lamentandone l'illegittimità.
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria difensiva e poi ulteriore atto con il quale ha rappresentato essere intervenuto il provvedimento di sgravio totale.
II ricorso veniva posto in discussione in data 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte , esaminati gli atti di causa, osserva che dagli stessi risulta l'intervenuta cessazione della materia del contendere per annullamento della cartella.
In tal senso occorre concludere .
Sulle spese, ricorrono valide ragioni per disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.