CA
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. n. 838/2024, decisa all'udienza di discussione in data 8.1.2025 e vertente tra
Parte_1 rappresentata e difesa, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, e domiciliata in L'Aquila presso il Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio Di Ranallo
- appellante -
e
, elettivamente domiciliata in Avezzano, Via C. Battisti, n. 101, presso e nello CP_1 studio dell'Avv. Liberato Taglieri dal quale è rappresentata e difesa oltre che da sé medesima, come da procura rilasciata in calce al ricorso in opposizione di primo grado, in data 25.1.2021, estesa al presente grado di appello
- appellata-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Avezzano n. 212/2021 pubblicata il
14/03/202
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
«ad integrale riforma della sentenza impugnata, confermare la validità ed efficacia delle ordinanze- ingiunzione emanate dalla;
Vinte le spese»; Parte_1
1 Appellata:
«Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, che si impugnano, rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 212/2021, resa dal Tribunale di Avezzano a verbale d'udienza in data 14.6.2021, con pubblicazione dei motivi il 14.3.2024, perché infondato in fatto ed in diritto per non avere l'appellata, nella svolta qualità di Presidente di mai esercitato le funzioni di tutela ambientale delegate, come Parte_2
provato in atti, esplicitamente conferite all'Amministratore Delegato;
in subordine, dichiarare non
Parte sussistenti gli illeciti contestati a con le ordinanze oggetto di giudizio: Spese e competenze come per legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata, il Tribunale di Avezzano ha accolto l'opposizione proposta da in qualità di rappresentante del Consorzio Acquedottistico IC (per brevità CP_1
Parte
), avverso tre distinte ordinanze ingiunzioni della con le quali le erano state Parte_1
irrogate, quale trasgressore obbligato in solido, sanzioni amministrative per un importo totale di euro
26.000,00 per il superamento dei limiti tabellari negli impianti di depurazione, secondo quanto disposto dalla normativa ambientale (d.lgs. 152/2006). Le contestazioni derivavano da accertamenti condotti dall' riguardanti i superamenti dei limiti di legge su scarichi idrici nei comuni CP_2
di Capistrello e LE (AQ).
Nel dettaglio, il contenuto delle suddette ordinanze, può essere sinteticamente riassunto come segue:
1) Ordinanza DPC017/15 del 4.01.2021: con la quale era stato rilevato il superamento del limite di Escherichia Coli in un campione d'acqua, con irrogazione della sanzione di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 133, co. 1, D.Lgs. 152/2006;
2) Ordinanza DPC017/410 emessa il 14/12/2020 e rettificata il 17/12/2020: con la quale è stato contestata la non conformità ai limiti di scarico rilevata nell'impianto di depurazione di
Capistrello (AQ), con irrogazione della sanzione di euro 3000,00, ai sensi dell'art. 133, co. 2, D.Lgs.
152/2006;
3) Ordinanza DPC017/409 emessa il 14/12/2020, rettificata il 17/12/2020: con la quale è stata contestata la non conformità ai limiti di scarico rilevata nell'impianto di depurazione di
LE (AQ); la sanzione applicata ammonta ad euro 20.000,00, ai sensi dell'art. 133, co. 2, D.lgs
152/2006.
1.2. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado l'odierna appellata aveva sostenuto di non essere responsabile delle violazioni, in quanto le deleghe in materia ambientale erano state conferite
2 all'amministratore delegato, ing. e, nel merito, aveva contestato i metodi di Controparte_3
controllo utilizzati.
1.3. Il Tribunale di Avezzano nell'accogliere l'opposizione ha ritenuto che le competenze in materia ambientale erano state effettivamente attribuite in modo specifico e documentato al predetto ing. esonerando la da ogni responsabilità. CP_3 CP_1
1.4. Le ordinanze ingiunzioni opposte sono state, quindi, annullate in primo grado limitatamente alla posizione della opponente con compensazione integrale delle spese di CP_1
lite. Parte 2. La ha impugnato la sentenza, sostenendo che la quale l.r. del , Parte_1 CP_1
non potesse essere esonerata da responsabilità per mancanza di una delega valida e per la pregressa inadeguatezza degli impianti.
2.1. In particolare, l'impugnazione regionale è stata affidata ad un unico articolato motivo di censura concernente:
i. l'inadeguatezza della deleghe di funzioni:
- secondo la legge (art. 16, D.lgs. 81/2008), la delega deve essere formalizzata, accettata per iscritto, e deve prevedere autonomia decisionale e di spesa;
- la documentazione prodotta non dimostrerebbe l'effettiva esistenza di una delega valida: mancano l'accettazione scritta e la prova dell'effettiva autonomia dell' Ing. CP_3
ii. la responsabilità del legale rappresentante:
- anche in presenza di una delega valida, il delegante rimane responsabile se l'impianto era già carente prima della delega;
- la Regione sottolinea che i problemi strutturali erano noti da tempo e non risolvibili senza fondi, che non risultano essere stati messi a disposizione del delegato.
3. La nel costituirsi nel presente giudizio, ha contestato le argomentazioni sostenute CP_1
dalla , chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Parte_1
3.1. Nello specifico, l'appellata sostiene che, in qualità di presidente del Consiglio di Gestione del CAM, non era responsabile delle violazioni ambientali contestate, sottolineando che in base alla normativa interna del CAM, l'ing. amministratore delegato e tecnicamente Controparte_3
delegato a gestire le problematiche ambientali, era stato delegato a gestire le problematiche ambientali e ad assumere le relative responsabilità, incluse quelle sulle normative ambientali e il controllo degli impianti di depurazione. Pertanto, secondo l'appellata non poteva essere ritenuta personalmente responsabile delle violazioni, poiché le sue funzioni erano di carattere esclusivamente rappresentativo. A supporto delle proprie argomentazioni difensive ha richiamato il principio della
3 responsabilità delegata, come previsto dalla giurisprudenza penale della Suprema Corte (sentenza n.
27862/2015), che esclude la responsabilità del delegante in assenza di competenze operative.
4. Sulle conclusioni delle parti come innanzi trascritte, il procedimento è stato fissato per la discussione all'udienza dell' 8.11.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., e, all'esito, è stata decisa con la presente sentenza.
5. L'appello è infondato.
5.1. In assenza di specifiche disposizioni normative in tema di delega di funzioni in materia ambientale, si registrano a tale riguardo numerosi arresti giurisprudenziali in ambito penale – ove evidentemente la questione è di particolare rilevanza per il principio sancito dall'art. 27 Cost secondo cui la responsabilità penale è personale –. L'esistenza di una chiara assonanza, sotto vari profili, tra la responsabilità penale e la responsabilità amministrativa induce a richiamare, in questa sede, al pari di quanto dedotto dalle stesse parti, alcuni principi elaborati nel primo ambito. Anche in materia ambientale, per un certo tempo, si è ritenuto che responsabilità penale all'interno dell'azienda in caso di violazione delle norme ambientali fosse individuabile solo ed esclusivamente in capo al titolare della stessa e cioè al responsabile legale. Una siffatta soluzione, però, rischiava di avallare l'assunto dell'esistenza di un modello di responsabilità oggettiva difficilmente armonizzabile con i principi di rango costituzionale. E' stato, allora, elaborato un modello che, affrontando il problema dell'efficacia liberatoria della delega, partendo dalla materia della sicurezza del lavoro, è stato poi esteso anche al settore ambientale (in primis, con riferimento all'inquinamento idrico). E così la delega di funzioni, non individuabile come istituto giuridico in senso stretto, ma frutto della sola elaborazione giurisprudenziale delle sezioni penali della Corte di Cassazione, deve ritenersi oggi ammissibile in presenza di determinate condizioni, oggettive e soggettive (cfr. Cass. sez. III, 3 marzo 2010, n. 8275 secondo cui “la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale”; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali di spesa;
e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.”), al verificarsi delle quali è condizionata l'efficacia liberatoria della stessa in ambito penale. Da segnalare anche un orientamento più “aperto” all'applicabilità dell'istituto anche alle piccole imprese, in considerazione del fatto che la necessità di decentrare compiti e responsabilità non può essere esclusa a priori nelle imprese di dimensioni più modeste in considerazione della complessità sempre crescente dell'attività produttiva moderna (cfr., in tal senso, Cass. Sez. III, 13 settembre 2005 n.
4 33308 e, con riferimento alla normativa antinfortunistica, Cass. Sez. III, 15 luglio 2005 n. 26122.
Contra Sez. III, 7 maggio 2004, n. 21745), specialmente in considerazione delle “concrete esigenze di specializzazione necessarie in campo ambientale”. Su tale linea interpretativa si colloca anche l'indirizzo più recente per cui “per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo” (cfr. Cass. Sez. III, 1.6.2017 n. 31364).
5.2. Tanto premesso, è emerso nel corso del giudizio di primo grado che, con delibera del
Consiglio di Gestione del C.A.M. in data 19.2.2014, era stato nominato amministratore delegato dell'ente l'ing. con espressa attribuzione al medesimo delle deleghe di cui all'art. 28, CP_3
comma 4, lettere a, b, c, d, dello Statuto;
tale nomina e le relative deleghe erano state, quindi, confermate anche quando, con delibera del 9.11.2015, la veniva nominata Presidente del CP_1
Consiglio di Gestione del C.A.M. dal Consiglio di Sorveglianza. Le deleghe al quindi, CP_3
quale amministratore delegato, erano state confermate con espresso richiamo all'art. 28, comma 4, lettere a. b, c, d, dello Statuto. Tali disposizioni erano tutt'altro che generiche, in quanto la lettera d) delegava espressamente all'amministratore delegato, anch'esso membro del Comitato di gestione, le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera, alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti. Tutto ciò è, poi, chiaramente evincibile dalla visura del Registro delle
Imprese (v., in particolare, pp. 42 e ss. doc. n. 10 in fascicolo di primo grado opponente – appellata) ove le nomine, con indicazione dell'ambito dei poteri, sono state debitamente iscritte con la conseguenza che la delega di funzioni era certa e conoscibile da parte dell'appellante.
5.3. E', di conseguenza, indubbio che fosse l'amministratore delegato ad avere la delega, con annessa responsabilità, in materia di gestione degli impianti di depurazione (come quelli per cui è causa) con obbligo di provvedere a munirsi della necessaria autorizzazione. Il del resto, CP_3
aveva accettato formalmente le deleghe indicate dal Consiglio di Sorveglianza durante il Consiglio di Gestione tenutosi il 12.11.2015, il che rese applicabile la successiva norma di cui all'art. 29 dello
5 Statuto, per la quale “ … la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di gestione
e all'amministratore delegato, se nominato, per le materie delegate”.
5.4. La rappresentanza in materia ambientale, quindi, spettava all'ing. soggetto CP_3
avente anche le necessarie capacità e competenze tecniche e professionali, essendo un ingegnere idraulico e, come documentato in atti, più volte invitato ad impartire in detta materia lezioni all'Università degli studi di L'Aquila. La delega, quindi, era puntuale ed espressa;
essa non lasciava in capo ad altri soggetti poteri residuali di tipo discrezionale;
il delegato era, in maniera palese, tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
il trasferimento delle funzioni delegate era anche pienamente giustificato dalle ampie dimensioni del consorzio acquedottistico, conglobante la quasi totalità dei Comuni della Marsica, e comunque dalle esigenze organizzative del medesimo;
la delega riguardava non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa, essendo stata conferita all'amministratore delegato in persona e non ad un semplice dipendente o funzionario dell'ente; l'esistenza della delega è stata poi, come si è evidenziato, giudizialmente provata in modo certo.
5.5. L'appellante, del resto, tralascia il dirimente rilievo, contenuto nella sentenza gravata, per cui secondo l'art 28, comma 5, dello Statuto del C.A.M. “ … al consigliere delegato ai sensi del comma 4 competono i dovuti adempimenti e l'esercizio, in via esclusiva, dei conseguenti poteri decisionali, anche nell'ambito dei rapporti con le autorità e gli uffici pubblici e privati preposti, in particolare con l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'amministrazione finanziaria, gli istituti previdenziali, l'amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli enti locali ed ogni altro ente pubblico”. Asserire, in difetto di allegazioni e prove il cui onere gravava sull'appellante, che la norma statutaria non specificasse se formalmente delegava all'amministratore delegato la facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione (il che non ha rilievo) e non specificasse nemmeno l'effettivo trasferimento dei poteri ad esso attribuiti con l'attribuzione della sua completa autonomia decisionale e di gestione, invero, costituisce mero esercizio di stile avulso dalla realtà documentale.
5.6. Il provvedimento sanzionatorio successivamente emesso nei confronti della quale CP_1
Presidente dell'Ente, piuttosto che nei confronti dell'amministratore delegato, risulta, dunque, illegittimo e meritevole dell'annullamento così come già disposto dalla sentenza impugnata, che va, dunque, confermata (la conclusione è conforme, non solo a numerose pronunce di merito citate dall'appellata, ma a due precedenti di questa Corte territoriale, pure citate dalla medesima appellata, sentenze nn. 1047/2022 e 1048/2022 del 13.7.2022, proprio tra le medesime odierne parti).
5.7. Ogni altra questione resta assorbita.
6. In conclusione, l'appello va respinto a conferma della sentenza impugnata.
6 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il valore delle sanzioni comminate, valori minimi tenuto conto del rito semplificato e della modestia, in fatto e in diritto, della questione trattata.
8. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. l, comma 17, legge
228/2012 ed applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati dal 31/1/2013 (Cass. S.U.
18/2/2014, n. 3774; Cass. 27/11/2013, n. 26566), deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna la parte appellante Parte_1
al rimborso in favore della parte appellata delle spese del grado liquidate in € 2.906,00,
[...]
oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per compenso;
3) dichiara che le parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Silvia Rita Fabrizio
7