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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/09/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4907/2024 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4907/2024 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e da (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BARBARA D'ERASMO C.F._2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in C.F._3
DO (Roma), P.zza A. Pelosi n. 9 (PEC: Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 29 novembre 2024, i ricorrenti chiedevano Pag. 1 a 4 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04 maggio 2010 in
Roma (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 2010; atto Per_ numero 77; parte II;
serie A), da cui nascevano due figlie, (DO (RM),
07/09/2005) e (Roma, 21/12/2010), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e Per_2 dunque:
1. Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo Persona_3 da considerare l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento presso la residenza della madre in Fonte Nuova (RM), la figlia è maggiorenne;
Persona_4
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che ciò sia possibile Per_2 compatibilmente con gli impegni della minore, previo accordo con la madre. Tuttavia sono previste visite parentali in misura minima così come segue: - due giorni infrasettimanali, compatibilmente con gli impegni, scolasti, ludici e sportivi della minore;
- due week end al mese alternati, con pernotto, dalle 14.00 del sabato pomeriggio alle 21.00 della domenica sera.
Salvo diverso accordo tra i genitori;
le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza annuale. Le vacanze estive dovranno essere concordate entro il 30 maggio ed il padre potrà trascorrere con la minore un periodo di quindici giorni consecutivi. In mancanza di accordo trascorreranno con il padre il periodo dal primo al quindici agosto e con la madre i successivi 15 giorni, ad anni alterni;
le parti potranno, in ogni caso, concordare periodi di permanenza diversi da quelli sopra indicati, avendo riguardo agli interessi e necessità preminenti delle figlie, le quali avranno sempre la possibilità di comunicare con entrambi i genitori;
3. Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando un assegno mensile di €. 200,00 Per_ per ciascuna figlia;
l'assegno relativo alla figlia – studentessa universitaria, ormai maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, verrà corrisposto direttamente alla ragazza tramite ricarica della POSTEPAY Evolution N. 5333171223274313; l'assegno relativo alla minore verrà corrisposto alla madre entro il giorno 15 di ogni mese mediante Per_2 bonifico bancario alle coordinate già in possesso del padre;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo;
4. I genitori, solo a seguito dell'estinzione del pignoramento dello stipendio del Sig. Pt_2
Per_ concorderanno le spese straordinarie per ed , come disciplinate dal Protocollo di Per_2 intesa del Tribunale di Tivoli, che le parti dichiarano di avere letto e di ben conoscere. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra gli stessi;
5. In ogni caso i coniugi autorizzano fin d'ora la continuazione del corso di pallavolo seguito Pag. 2 a 4 Per_ oramai da anni da così come autorizzano il corso di hip hop seguito da;
Per_2
6. L'importo relativo all'assegno unico continuerà ad essere percepito ognuno per il proprio
50%;
7. Le parti godendo entrambe di redditi propri rinunciano all'assegno di mantenimento;
8. Entrambi i coniugi autorizzazione l'espatrio dei minori e prestano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e a quello dei minori.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa n. 642/2021 del 18/02/2021 del Tribunale di Tivoli emesso a definizione del giudizio di separazione consensuale avente R.G. n. 2091/2020;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse dei minori, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 04 maggio
2010 in Roma (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 2010; atto numero 77; parte II;
serie A);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 8), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Pag. 3 a 4 Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4907/2024 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e da (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BARBARA D'ERASMO C.F._2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in C.F._3
DO (Roma), P.zza A. Pelosi n. 9 (PEC: Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 29 novembre 2024, i ricorrenti chiedevano Pag. 1 a 4 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04 maggio 2010 in
Roma (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 2010; atto Per_ numero 77; parte II;
serie A), da cui nascevano due figlie, (DO (RM),
07/09/2005) e (Roma, 21/12/2010), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e Per_2 dunque:
1. Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo Persona_3 da considerare l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento presso la residenza della madre in Fonte Nuova (RM), la figlia è maggiorenne;
Persona_4
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che ciò sia possibile Per_2 compatibilmente con gli impegni della minore, previo accordo con la madre. Tuttavia sono previste visite parentali in misura minima così come segue: - due giorni infrasettimanali, compatibilmente con gli impegni, scolasti, ludici e sportivi della minore;
- due week end al mese alternati, con pernotto, dalle 14.00 del sabato pomeriggio alle 21.00 della domenica sera.
Salvo diverso accordo tra i genitori;
le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza annuale. Le vacanze estive dovranno essere concordate entro il 30 maggio ed il padre potrà trascorrere con la minore un periodo di quindici giorni consecutivi. In mancanza di accordo trascorreranno con il padre il periodo dal primo al quindici agosto e con la madre i successivi 15 giorni, ad anni alterni;
le parti potranno, in ogni caso, concordare periodi di permanenza diversi da quelli sopra indicati, avendo riguardo agli interessi e necessità preminenti delle figlie, le quali avranno sempre la possibilità di comunicare con entrambi i genitori;
3. Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando un assegno mensile di €. 200,00 Per_ per ciascuna figlia;
l'assegno relativo alla figlia – studentessa universitaria, ormai maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, verrà corrisposto direttamente alla ragazza tramite ricarica della POSTEPAY Evolution N. 5333171223274313; l'assegno relativo alla minore verrà corrisposto alla madre entro il giorno 15 di ogni mese mediante Per_2 bonifico bancario alle coordinate già in possesso del padre;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo;
4. I genitori, solo a seguito dell'estinzione del pignoramento dello stipendio del Sig. Pt_2
Per_ concorderanno le spese straordinarie per ed , come disciplinate dal Protocollo di Per_2 intesa del Tribunale di Tivoli, che le parti dichiarano di avere letto e di ben conoscere. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra gli stessi;
5. In ogni caso i coniugi autorizzano fin d'ora la continuazione del corso di pallavolo seguito Pag. 2 a 4 Per_ oramai da anni da così come autorizzano il corso di hip hop seguito da;
Per_2
6. L'importo relativo all'assegno unico continuerà ad essere percepito ognuno per il proprio
50%;
7. Le parti godendo entrambe di redditi propri rinunciano all'assegno di mantenimento;
8. Entrambi i coniugi autorizzazione l'espatrio dei minori e prestano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e a quello dei minori.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa n. 642/2021 del 18/02/2021 del Tribunale di Tivoli emesso a definizione del giudizio di separazione consensuale avente R.G. n. 2091/2020;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse dei minori, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 04 maggio
2010 in Roma (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 2010; atto numero 77; parte II;
serie A);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 8), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Pag. 3 a 4 Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4