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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4973 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 9607/2018 pubblicata il 6/11/2018 dal Tribunale di Napoli, iscritto al n. 2235/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Piccolo Parte_1 C.F._1
(c.f. ); C.F._2
Appellante
E
in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Quintavalle;
Appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da , volta ad ottenere la dichiarazione di invalidità della delibera con la quale Parte_1
l' lo ha espulso dall'associazione. Controparte_1
L'appellante ha impugnato la decisione sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente calcolato il termine decadenziale, non tenendo conto dell'interruzione avvenuta a seguito dell'instaurazione
1 del procedimento di negoziazione assistita. Per tale ragione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza ed ha riproposto tutte le difese svolte in primo grado, chiedendo di dichiararsi l'invalidità della delibera, con conseguente riammissione nell'associazione e condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti.
L'associazione appellata si è costituita chiedendo il rigetto del gravame, ritenendo corretta la decisione impugnata.
L'appello è fondato nella parte in cui lo sostiene l'erroneità del capo della sentenza che Parte_1 ha dichiarato l'inammissibilità della domanda. Sul punto il Tribunale ha affermato che la domanda sarebbe stata proposta tardivamente nel dicembre 2016, oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 24 c.c. decorrente dall'aprile 2016, epoca di effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'associato.
Tale valutazione non può essere condivisa in quanto, come correttamente evidenziato dall'appellante, dagli atti risulta che il termine decadenziale era stato interrotto in data 22.7.2016 con la comunicazione all'associazione dell'invito alla negoziazione assistita. Pertanto, ai sensi dell'art. 8 d.l. 132/2014, da tale data “è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”. Ne consegue che dal trentesimo giorno successivo al 22.7.2016 è iniziato a decorrere un nuovo termine decadenziale semestrale, termine che non era ancora scaduto al momento della notifica della domanda giudiziale (del dicembre 2016).
Per tali ragioni la sentenza impugnata va riformata, dovendosi valutare nel merito il fondamento della domanda proposta in primo grado dall'associato.
A tal proposito va premesso che sono irrilevanti i motivi di impugnazione indicati ai nn. 2 e 3 della citazione, con i quali si è chiesto di accertare l'interesse ad agire dell'attore e la tempestività dell'impugnazione per la nullità della delibera, avendo il giudice di primo grado già affermato l'interesse ad impugnare dell'appellante ed essendo già stata accertata la tempestività dell'impugnazione a seguito dell'accoglimento del primo motivo.
Ciò detto, in relazione agli altri motivi di impugnazione si evidenzia che con l'atto di citazione di primo grado l'attore non ha indicato quali sarebbero state le ragioni concrete che avrebbero determinato l'invalidità della delibera. Dalla lettura della citazione si evince, infatti, che la parte si è limitata ad affermare:
“j) che l'espulsione dell'associazione può essere deliberata solo per gravi motivi che devono essere comunicati;
k) che, in ogni caso, la deliberazione è annullabile ex art. 23 c.c. perchè contraria alla legge ed affetta da nullità od inesistenza;
l) che la esclusione dello è illegittima in quanto non è stata preceduta da alcuna Parte_1 specifica contestazione addebitata sul qual l'irrogazione della sanzione si fonda”.
2 Ebbene, è del tutto evidente che nessuna di tali tre ragioni precisa nel dettaglio i motivi dell'invalidità della decisione.
Quanto al punto j), l'attore non ha indicato quale sarebbe la norma, di legge o statutaria, che imporrebbe una maggiore specificazione dei motivi dell'espulsione, posto che nella decisione si fa comunque esplicito riferimento all'art. 31 dello Statuto. Tale rinvio, infatti, ha consentito all'associato di individuare le norme statutarie alla base della decisione e, quindi, le ragioni della sua esclusione dall'associazione.
In relazione al punto k) si evidenzia che la parte non ha indicato le ragioni che avrebbero determinato l'annullabilità, la nullità o l'inesistenza, né quale sarebbe stata la norma di legge violata.
Infine, con riferimento al punto l), nulla è detto su quale sarebbe la norma, statutaria o di legge, che imporrebbe la preventiva specifica contestazione all'associato.
Per tali ragioni la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di invalidità della delibera va rigettata. Ne consegue il rigetto della domanda connessa, diretta ad ottenere il risarcimento del danno.
Le considerazioni che precedono determinano la riforma della sentenza impugnata, dovendosi dichiarare l'ammissibilità della domanda proposta in primo grado, domanda che però va rigettata nel merito perchè infondata.
La riforma della sentenza di primo grado e la sostanziale soccombenza dell'appellante determinano la necessità di liquidare le spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità del risarcimento richiesto. Le spese si liquidato, pertanto, per il primo grado in € 2.540 per compensi ed € 381 per spese generali e per il secondo grado in € 4.200 per compensi ed € 630 per spese generali.
Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9607/2018 pubblicata il 6/11/2018 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
in riforma della sentenza impugnata dichiara ammissibili le domande proposte in primo grado da;
Parte_1
rigetta le domande proposte in primo grado da;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del doppio grado Parte_1 di giudizio che liquida per il primo grado in € 2.540,00 per compenso professionale ed € 381 per spese generali di rappresentanza e difesa ai sensi del D.M. 147/2022, e per il secondo grado liquida in € 4.200 per compenso professionale ed € 630 per spese generali di rappresentanza e difesa, ai sensi del D.M. 147/2022;
3 dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 14.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 9607/2018 pubblicata il 6/11/2018 dal Tribunale di Napoli, iscritto al n. 2235/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Piccolo Parte_1 C.F._1
(c.f. ); C.F._2
Appellante
E
in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Quintavalle;
Appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da , volta ad ottenere la dichiarazione di invalidità della delibera con la quale Parte_1
l' lo ha espulso dall'associazione. Controparte_1
L'appellante ha impugnato la decisione sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente calcolato il termine decadenziale, non tenendo conto dell'interruzione avvenuta a seguito dell'instaurazione
1 del procedimento di negoziazione assistita. Per tale ragione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza ed ha riproposto tutte le difese svolte in primo grado, chiedendo di dichiararsi l'invalidità della delibera, con conseguente riammissione nell'associazione e condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti.
L'associazione appellata si è costituita chiedendo il rigetto del gravame, ritenendo corretta la decisione impugnata.
L'appello è fondato nella parte in cui lo sostiene l'erroneità del capo della sentenza che Parte_1 ha dichiarato l'inammissibilità della domanda. Sul punto il Tribunale ha affermato che la domanda sarebbe stata proposta tardivamente nel dicembre 2016, oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 24 c.c. decorrente dall'aprile 2016, epoca di effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'associato.
Tale valutazione non può essere condivisa in quanto, come correttamente evidenziato dall'appellante, dagli atti risulta che il termine decadenziale era stato interrotto in data 22.7.2016 con la comunicazione all'associazione dell'invito alla negoziazione assistita. Pertanto, ai sensi dell'art. 8 d.l. 132/2014, da tale data “è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”. Ne consegue che dal trentesimo giorno successivo al 22.7.2016 è iniziato a decorrere un nuovo termine decadenziale semestrale, termine che non era ancora scaduto al momento della notifica della domanda giudiziale (del dicembre 2016).
Per tali ragioni la sentenza impugnata va riformata, dovendosi valutare nel merito il fondamento della domanda proposta in primo grado dall'associato.
A tal proposito va premesso che sono irrilevanti i motivi di impugnazione indicati ai nn. 2 e 3 della citazione, con i quali si è chiesto di accertare l'interesse ad agire dell'attore e la tempestività dell'impugnazione per la nullità della delibera, avendo il giudice di primo grado già affermato l'interesse ad impugnare dell'appellante ed essendo già stata accertata la tempestività dell'impugnazione a seguito dell'accoglimento del primo motivo.
Ciò detto, in relazione agli altri motivi di impugnazione si evidenzia che con l'atto di citazione di primo grado l'attore non ha indicato quali sarebbero state le ragioni concrete che avrebbero determinato l'invalidità della delibera. Dalla lettura della citazione si evince, infatti, che la parte si è limitata ad affermare:
“j) che l'espulsione dell'associazione può essere deliberata solo per gravi motivi che devono essere comunicati;
k) che, in ogni caso, la deliberazione è annullabile ex art. 23 c.c. perchè contraria alla legge ed affetta da nullità od inesistenza;
l) che la esclusione dello è illegittima in quanto non è stata preceduta da alcuna Parte_1 specifica contestazione addebitata sul qual l'irrogazione della sanzione si fonda”.
2 Ebbene, è del tutto evidente che nessuna di tali tre ragioni precisa nel dettaglio i motivi dell'invalidità della decisione.
Quanto al punto j), l'attore non ha indicato quale sarebbe la norma, di legge o statutaria, che imporrebbe una maggiore specificazione dei motivi dell'espulsione, posto che nella decisione si fa comunque esplicito riferimento all'art. 31 dello Statuto. Tale rinvio, infatti, ha consentito all'associato di individuare le norme statutarie alla base della decisione e, quindi, le ragioni della sua esclusione dall'associazione.
In relazione al punto k) si evidenzia che la parte non ha indicato le ragioni che avrebbero determinato l'annullabilità, la nullità o l'inesistenza, né quale sarebbe stata la norma di legge violata.
Infine, con riferimento al punto l), nulla è detto su quale sarebbe la norma, statutaria o di legge, che imporrebbe la preventiva specifica contestazione all'associato.
Per tali ragioni la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di invalidità della delibera va rigettata. Ne consegue il rigetto della domanda connessa, diretta ad ottenere il risarcimento del danno.
Le considerazioni che precedono determinano la riforma della sentenza impugnata, dovendosi dichiarare l'ammissibilità della domanda proposta in primo grado, domanda che però va rigettata nel merito perchè infondata.
La riforma della sentenza di primo grado e la sostanziale soccombenza dell'appellante determinano la necessità di liquidare le spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità del risarcimento richiesto. Le spese si liquidato, pertanto, per il primo grado in € 2.540 per compensi ed € 381 per spese generali e per il secondo grado in € 4.200 per compensi ed € 630 per spese generali.
Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9607/2018 pubblicata il 6/11/2018 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
in riforma della sentenza impugnata dichiara ammissibili le domande proposte in primo grado da;
Parte_1
rigetta le domande proposte in primo grado da;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del doppio grado Parte_1 di giudizio che liquida per il primo grado in € 2.540,00 per compenso professionale ed € 381 per spese generali di rappresentanza e difesa ai sensi del D.M. 147/2022, e per il secondo grado liquida in € 4.200 per compenso professionale ed € 630 per spese generali di rappresentanza e difesa, ai sensi del D.M. 147/2022;
3 dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 14.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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