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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
GN ANDREA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1039/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Siracusa
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUF180011645U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1715/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 05.04.2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento Imposta Unica n° MUF180011645U del 9.11.2023, notificatogli il 15.11.2023 con il quale è stato intimato il pagamento della somma di € 16.944,16, di cui euro 7020,00 per l'Imposta Unica 2018 di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n° 504, interessi per € 1.500,16 e sanzioni per € 8.424,00.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'avviso di accertamento per vizio di motivazione e carenza di prova sui presupposti costitutivi della pretesa fiscale, anche ai sensi dell'art 7 comma 5 bis del Dlgs 546/92 come introdotto dall'art. 6 della legge 130/2022; riteneva in ogni caso erronea la determinazione dell'imposta in quanto calcolata sull'operatività di tre apparecchi da gioco invece di uno soltanto, laddove lo stesso ufficio, in sede di accertamento con adesione per l'anno 2017, aveva confermato l'imposizione fiscale solo per un apparecchio da gioco.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Siracusa, costituitasi in giudizio, contestava analiticamente le censure di merito articolate dal ricorrente, asserendo la legittimità formale e sostanziale dell'avviso di accertamento per l'anno 2018; rilevava in particolare che la presenza dei tre videoterminali da gioco non censiti era stata appurata in sede di verifica sui luoghi con redazione di PVC, e la quantificazione dei giorni di operatività dei tre apparecchi era stata calcolata in giorni 13 in base alla stessa documentazione fornita dal ricorrente. Chiedeva dunque il rigetto del ricorso
All'odierna udienza il ricorso veniva trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ricorrente_1, titolare della Società_1 di Ricorrente_1, con sede nella Indirizzo_1 di Augusta, ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Siracusa per il recupero, per l'anno 2018, dell'Imposta Unica sui giochi di cui al Dlgs n. 504/99.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per vizio assoluto di motivazione, evidenziandone soprattutto la contraddittorietà con il contenuto dell'accertamento per adesione recepito dalla stessa Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli con riferimento all'anno 2017. In quell'occasione l'ente pubblico aveva commisurato l'Imposta
Unica sull'operatività di un solo videoterminale, mentre per l'anno in successiva verifica, il 2018, il recupero dell'imposta postula la presenza e l'operatività di tre apparecchi da gioco.
Il rilievo non coglie nel segno.
L'avviso di accertamento per l'anno 2018 consegue, come quello già definito per l'anno 2017 con adesione del contribuente, alla verifica fiscale eseguita in data 07.07.2018 dal personale ispettivo dell'Agenzia presso il Società_1, sita nella Indirizzo_1 di Augusta. In quella circostanza si appurava, con atto fidefaciente compiuto nel contraddittorio con il contribuente, la presenza di n. 3 videoterminali che, attraverso la connessione telematica, consentivano il gioco su piattaforme a distanza. Nel verbale, allegato dall'Agenzia, si precisa che le apparecchiature “al momento dell'accesso erano tutte e tre aperte e collegate a server esterno, tramite rete telematica, ad apposita sezione dei giochi in modalità on line rappresentando giochi a rulli virtuali” (così nel verbale). Tale essendo la situazione rappresentata, l'Agenzia emetteva gli avvisi di accertamento per gli anni in verifica, applicando la disposizione di cui all'art. 1, comma 646, lettera b), della legge 23/12/2014, n° 190 secondo cui il titolare dell'esercizio commerciale dove si rinvengono apparecchi per il gioco non collegati alla rete statale, è soggetto al pagamento “per ciascun altro apparecchio [diverso da quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS], dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n° 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”. La quantificazione presuntiva dell'Imposta Unica cede tuttavia all'eventuale prova documentale contraria fornita dal contribuente, in ordine al periodo di effettiva operatività dell'apparecchio.
Orbene, nel caso di specie, come argomentato e dimostrato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con produzione documentale proveniente dallo stesso ricorrente (che l'aveva allegata in sede di accertamento per adesione per l'anno 2017), è emerso che i tre videoterminali (non uno), erano stati consegnati all'esercizio commerciale del Ricorrente_1 il 25.06.2018, ed erano funzionanti al momento dell'accesso sui luoghi del 07.07.2018.
Pertanto la commisurazione dell'Imposta Unica 2018 è stata correttamente determinata, secondo i criteri di quantificazione previsti dalla legge, sull'accertata operatività di tre apparecchiature e per il periodo di tredici giorni. Né tanto meno l'accertamento per adesione concordato tra le parti per l'anno 2017, anche qualora fondato su un errore dell'ufficio nella numerazione degli apparecchi, vincola indefettibilmente il contenuto dell'autonomo avviso di accertamento emesso per l'anno 2018.
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, ed in applicazione dei criteri di legge si quantificano in euro 1800,00 per onorari, oltre spese e accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 1.800,00. Siracusa, 28.11.2025
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
GN ANDREA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1039/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Siracusa
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUF180011645U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1715/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 05.04.2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento Imposta Unica n° MUF180011645U del 9.11.2023, notificatogli il 15.11.2023 con il quale è stato intimato il pagamento della somma di € 16.944,16, di cui euro 7020,00 per l'Imposta Unica 2018 di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n° 504, interessi per € 1.500,16 e sanzioni per € 8.424,00.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'avviso di accertamento per vizio di motivazione e carenza di prova sui presupposti costitutivi della pretesa fiscale, anche ai sensi dell'art 7 comma 5 bis del Dlgs 546/92 come introdotto dall'art. 6 della legge 130/2022; riteneva in ogni caso erronea la determinazione dell'imposta in quanto calcolata sull'operatività di tre apparecchi da gioco invece di uno soltanto, laddove lo stesso ufficio, in sede di accertamento con adesione per l'anno 2017, aveva confermato l'imposizione fiscale solo per un apparecchio da gioco.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Siracusa, costituitasi in giudizio, contestava analiticamente le censure di merito articolate dal ricorrente, asserendo la legittimità formale e sostanziale dell'avviso di accertamento per l'anno 2018; rilevava in particolare che la presenza dei tre videoterminali da gioco non censiti era stata appurata in sede di verifica sui luoghi con redazione di PVC, e la quantificazione dei giorni di operatività dei tre apparecchi era stata calcolata in giorni 13 in base alla stessa documentazione fornita dal ricorrente. Chiedeva dunque il rigetto del ricorso
All'odierna udienza il ricorso veniva trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ricorrente_1, titolare della Società_1 di Ricorrente_1, con sede nella Indirizzo_1 di Augusta, ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Siracusa per il recupero, per l'anno 2018, dell'Imposta Unica sui giochi di cui al Dlgs n. 504/99.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per vizio assoluto di motivazione, evidenziandone soprattutto la contraddittorietà con il contenuto dell'accertamento per adesione recepito dalla stessa Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli con riferimento all'anno 2017. In quell'occasione l'ente pubblico aveva commisurato l'Imposta
Unica sull'operatività di un solo videoterminale, mentre per l'anno in successiva verifica, il 2018, il recupero dell'imposta postula la presenza e l'operatività di tre apparecchi da gioco.
Il rilievo non coglie nel segno.
L'avviso di accertamento per l'anno 2018 consegue, come quello già definito per l'anno 2017 con adesione del contribuente, alla verifica fiscale eseguita in data 07.07.2018 dal personale ispettivo dell'Agenzia presso il Società_1, sita nella Indirizzo_1 di Augusta. In quella circostanza si appurava, con atto fidefaciente compiuto nel contraddittorio con il contribuente, la presenza di n. 3 videoterminali che, attraverso la connessione telematica, consentivano il gioco su piattaforme a distanza. Nel verbale, allegato dall'Agenzia, si precisa che le apparecchiature “al momento dell'accesso erano tutte e tre aperte e collegate a server esterno, tramite rete telematica, ad apposita sezione dei giochi in modalità on line rappresentando giochi a rulli virtuali” (così nel verbale). Tale essendo la situazione rappresentata, l'Agenzia emetteva gli avvisi di accertamento per gli anni in verifica, applicando la disposizione di cui all'art. 1, comma 646, lettera b), della legge 23/12/2014, n° 190 secondo cui il titolare dell'esercizio commerciale dove si rinvengono apparecchi per il gioco non collegati alla rete statale, è soggetto al pagamento “per ciascun altro apparecchio [diverso da quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS], dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n° 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”. La quantificazione presuntiva dell'Imposta Unica cede tuttavia all'eventuale prova documentale contraria fornita dal contribuente, in ordine al periodo di effettiva operatività dell'apparecchio.
Orbene, nel caso di specie, come argomentato e dimostrato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con produzione documentale proveniente dallo stesso ricorrente (che l'aveva allegata in sede di accertamento per adesione per l'anno 2017), è emerso che i tre videoterminali (non uno), erano stati consegnati all'esercizio commerciale del Ricorrente_1 il 25.06.2018, ed erano funzionanti al momento dell'accesso sui luoghi del 07.07.2018.
Pertanto la commisurazione dell'Imposta Unica 2018 è stata correttamente determinata, secondo i criteri di quantificazione previsti dalla legge, sull'accertata operatività di tre apparecchiature e per il periodo di tredici giorni. Né tanto meno l'accertamento per adesione concordato tra le parti per l'anno 2017, anche qualora fondato su un errore dell'ufficio nella numerazione degli apparecchi, vincola indefettibilmente il contenuto dell'autonomo avviso di accertamento emesso per l'anno 2018.
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, ed in applicazione dei criteri di legge si quantificano in euro 1800,00 per onorari, oltre spese e accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 1.800,00. Siracusa, 28.11.2025