Art. 2.
Il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Andali e quello di Botricello, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Andali.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, e con la osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, della disposizione contenute nell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
Al personale in servizio presso il comune di Andali, che sara' inquadrato nei nuovi organici, sara' mantenuto ad personam il trattamento fruito all'atto dell'inquadramento.
Il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Andali e quello di Botricello, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Andali.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, e con la osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, della disposizione contenute nell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
Al personale in servizio presso il comune di Andali, che sara' inquadrato nei nuovi organici, sara' mantenuto ad personam il trattamento fruito all'atto dell'inquadramento.