Art. 17. (Disposizioni in materia
di mediatori creditizi) 1. I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all' articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , possono svolgere anche l'attivita' di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni.(8) ((9)) ------------ AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo d.lgs. 141/2010 . ---------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n.218 nel modificare l' art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha conseguentemente disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:
(...)
d) l' articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ."
Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal decreto 14 dicembre 2010, n.218 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
di mediatori creditizi) 1. I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all' articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , possono svolgere anche l'attivita' di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni.(8) ((9)) ------------ AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo d.lgs. 141/2010 . ---------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n.218 nel modificare l' art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha conseguentemente disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:
(...)
d) l' articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ."
Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal decreto 14 dicembre 2010, n.218 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.