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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 610/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
RD GUIDO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 928/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNL - 19000260 ECOTASSA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3799/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 928/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 Difensore_2, si oppone ad accertamento avente ad oggetto ECOTASSA AUTO relativa all'anno 2019.
Formula eccezioni in fatto ed in diritto, chiedendo che sia accertata l'illegittimità dell'atto opposto.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano, la quale rappresenta che dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente in fase di giudizio l'Ufficio Territoriale di Milano 1 ha deciso di disporre, in autotutela, l'annullamento dell'atto di accertamento impugnato riferito all'omesso versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro, di cui all'articolo 1, commi da 1042 a 1046-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa all'anno 2019, relativamente al veicolo targato Targa_1
Chiede pertanto che venga riconosciuta la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi considerato che l'annullamento dell'atto oggetto di opposizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, in esercizio di autotutela, ha posto fine alla controversia, facendo venire a mancare la materia del contendere.
Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio, provvedendo a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano, in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
RD GUIDO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 928/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNL - 19000260 ECOTASSA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3799/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 928/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 Difensore_2, si oppone ad accertamento avente ad oggetto ECOTASSA AUTO relativa all'anno 2019.
Formula eccezioni in fatto ed in diritto, chiedendo che sia accertata l'illegittimità dell'atto opposto.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano, la quale rappresenta che dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente in fase di giudizio l'Ufficio Territoriale di Milano 1 ha deciso di disporre, in autotutela, l'annullamento dell'atto di accertamento impugnato riferito all'omesso versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro, di cui all'articolo 1, commi da 1042 a 1046-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa all'anno 2019, relativamente al veicolo targato Targa_1
Chiede pertanto che venga riconosciuta la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi considerato che l'annullamento dell'atto oggetto di opposizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, in esercizio di autotutela, ha posto fine alla controversia, facendo venire a mancare la materia del contendere.
Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio, provvedendo a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano, in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.