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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10389/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
D'Ambrosca Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027704502000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19950/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società D'AMBROSCA Ricorrente_1 SRL (CF P.IVA_1) in p. del l.rp.t. Nominativo_1, nato a [...] il Data, (CF CF_1) con sede in Indirizzo_3– Indirizzo_4 Casal di Principe(CE) , ricorreva contro la REGIONE CAMPANIA e l'AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027704502000, notificata a mezzo pec il 28/03/2024 dalla Agenzie Entrate Riscossione, con la quale si faceva richiesta di pagamento al ricorrente un importo complessivo di € 293,50 a titolo di presunto omesso versamento Tassa automobilistica per l'anno 2019 sui veicoli tg. Targa_1, tg. DX06XG e tg. Targa_2
Motivi del ricorso: omessa notifica degli atti prodromici, decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, e comunque delle sanzioni e degli interessi;
in via subordinata, provvedere all'annullamento delle sanzioni ed interessi per i motivi dedotti in narrativa la decurtazione degli importi da porre in detrazione, con il versamento in forma rateizzata .
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva la tardività del ricorso.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 21 del D. Lgs. n° 546/1992 dispone che contro le iscrizioni a ruolo, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n°
546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Nel caso in esame, la notifica della cartella impugnata è avvenuta in data 25.03.2025; la notifica del ricorso
è avvenuta solo in data 29-05-2025, pertanto, essa è tardiva.
Per quanto sopra esposto il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'ADER che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10389/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
D'Ambrosca Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027704502000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19950/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società D'AMBROSCA Ricorrente_1 SRL (CF P.IVA_1) in p. del l.rp.t. Nominativo_1, nato a [...] il Data, (CF CF_1) con sede in Indirizzo_3– Indirizzo_4 Casal di Principe(CE) , ricorreva contro la REGIONE CAMPANIA e l'AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027704502000, notificata a mezzo pec il 28/03/2024 dalla Agenzie Entrate Riscossione, con la quale si faceva richiesta di pagamento al ricorrente un importo complessivo di € 293,50 a titolo di presunto omesso versamento Tassa automobilistica per l'anno 2019 sui veicoli tg. Targa_1, tg. DX06XG e tg. Targa_2
Motivi del ricorso: omessa notifica degli atti prodromici, decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, e comunque delle sanzioni e degli interessi;
in via subordinata, provvedere all'annullamento delle sanzioni ed interessi per i motivi dedotti in narrativa la decurtazione degli importi da porre in detrazione, con il versamento in forma rateizzata .
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva la tardività del ricorso.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 21 del D. Lgs. n° 546/1992 dispone che contro le iscrizioni a ruolo, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n°
546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Nel caso in esame, la notifica della cartella impugnata è avvenuta in data 25.03.2025; la notifica del ricorso
è avvenuta solo in data 29-05-2025, pertanto, essa è tardiva.
Per quanto sopra esposto il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'ADER che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge.