Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00196/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01159/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA AT, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il P.N.R.R., Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R., Cabina di Regia per il P.N.R.R. istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Salice Salentino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
Salice Wind S.r.l. e Hope Engineering S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Valeria Viti e Alessandro Sassoli, con domicilio eletto presso lo studio IO AG in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9;
e con l'intervento di
Hepv20 S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Patruno, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
della deliberazione 15.04.24 con cui il Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c- bis della L. 23.08.88 n. 400 ha espresso giudizio positivo “ di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico da realizzarsi nei comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE) e con opere di connessione ricadenti nei comuni di Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (LE), dell’allora Iron Solar S.r.l., oggi Hope Engeenering s.r.l., con eccezione dell’aerogeneratore n. 3, a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 352 del 14 novembre 2022, della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS ”, anche nella sua valenza sostitutiva dell’autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza Consiglio dei Ministri, della Salice Wind S.r.l. e della Hope Engineering S.r.l.;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2026 il dott. OL RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato in data 9.9.2024 e depositato il 23.9.2024, parte ricorrente ha agito innanzi a questo Tribunale per l’annullamento della deliberazione del 15.04.2024, con cui il Consiglio dei Ministri ha espresso giudizio positivo “ di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico da realizzarsi nei comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE) e con opere di connessione ricadenti nei comuni di Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (LE), dell’allora Iron Solar S.r.l., oggi Hope Engeenering s.r.l., con eccezione dell’aerogeneratore n. 3, a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 352 del 14 novembre 2022, della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS ”.
La parte ha assegnato la fondatezza del proprio ricorso ad un unico ordine di censure, come di seguito compendiato: “ Eccesso di potere per motivazione soltanto apparente o comunque insufficiente. Violazione dell’art. 9 Cost. Rep., dell’art. 5 c. 2 lett. c bis) della L. 23.8.1988 n. 400, nonché dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 21.6.2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12.7.2024 n. 153 emanato ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 8.11.2021 n. 199 ”.
1.1. Si sono costituite nel presente giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24.9.2024, nonché le società Salice Wind S.r.l. e Hope Engineering S.r.l. in data 2.10.2024.
2. Con ordinanza n. 651 del 9.10.2024, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente.
Detta ordinanza è stata poi impugnata innanzi al Consiglio di Stato, che, con ordinanza n. 4667 del 6.12.2024, ha accolto l’appello “ ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica in primo grado ”.
3. Con successivo ricorso, notificato in data 28.2.2025 e depositato in data 3.3.2025, parte ricorrente ha proposto la seguente ulteriore censura: “ Violazione di ogni regola procedimentale per avere il Consiglio dei Ministri concluso il procedimento normato dall’art. 23 d.lgs. 152/06 con riferimento ad un progetto non più attuale, perché in parte rinunciato dalla società proponente ”.
È intervenuto nel presente giudizio Hepv20 S.r.l. con memoria ad adiuvandum depositata in data 20.6.2025.
4. Disposta attività istruttoria dal Collegio con ordinanza n. 1267 del 28.7.2025 e depositate dai contendenti ulteriori documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’esito dell’udienza pubblica del 26.1.2026 la causa è stata infine trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Parte ricorrente risulta, infatti, aver depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in data 8.8.2025.
Alla luce, dunque, del generale principio del processo amministrativo - secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può, quindi, dichiarare di avere perduto interesse alla decisione - a questo Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione depositata dalla parte, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame.
6. In punto di spese di lite, tenuto conto della modalità di definizione del contenzioso e della peculiare complessità della materia in contesa, valutata anche la condotta processuale delle parti, il Tribunale reputa congruo disporne l’integrale compensazione tra tutti i contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra tutte la parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TT CA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
OL RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL RO | TT CA |
IL SEGRETARIO