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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. NN D'NI Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 309/2025 V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Samuela Martorana
( e dall'Avvocato stabilito Abogado Email_1
Luana Calì Email_2
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni per i ricorrenti:
dichiarare l'efficacia civile della Sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano LE il 21 Luglio 2023;
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il giorno 1.7.2025 e Parte_1 [...]
hanno adito questa Corte di Appello chiedendo che fosse dichiarata CP_1
efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano LE pronunciata il 21.7.2023 e dichiarata esecutiva con
Decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del giorno 8.4.2025, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto a
Palermo il 15.7.2017 “per l'esclusione della prole da parte del convenuto”.
2. Instaurato il contraddittorio col P.G., che il 16.7.2025 ha chiesto l'accoglimento del ricorso, il procedimento è stato deciso in esito alla camera di consiglio del
17.9.2025, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, fissata con decreto presidenziale del 6.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda proposta congiuntamente dalle parti va accolta.
4. È noto che, ai sensi dell'art. 8 n. 2 del c.d. Nuovo Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
a) il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
2 5 Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario, celebrato a Palermo e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, ricorreva senz'altro la competenza del Tribunale Ecclesiastico, che ha, altresì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo nel corso del quale è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa delle parti, come risulta, del resto, dal fatto che il , a fronte del libello presentato dalla , ha reso Pt_1 CP_1
dichiarazioni di natura confessoria.
6 Non consta, altresì, che davanti al giudice italiano sia pendente altro procedimento avente lo stesso oggetto.
7 Non sussiste, poi, contrasto con l'ordine pubblico interno italiano, stante che uno dei motivi di nullità accertato, e cioè la simulazione (per esclusione della prole), è previsto nel nostro ordinamento (art. 123 c.c.).
In ogni caso, é stato condivisibilmente ritenuto che la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte di un coniuge di uno dei "bona" matrimoniali, quale quello relativo alla prole, e cioè per una ragione diversa da quelle di nullità previste per il matrimonio civile dal nostro ordinamento, non impedisce il riconoscimento dell'esecutività della sentenza ecclesiastica, quando quella esclusione, ancorché unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell'altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o, comunque, questi ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano stati concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave (Cass. n. 11226 del 21/05/2014 e n. 4517/2019).
In buona sostanza, la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del "bonum prolis" (can. 1101 §2), in una fattispecie in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata dall'altro, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano e può, quindi, essere dichiarata efficace nella Repubblica, sia in considerazione della diversità esistente tra i due ordinamenti sia per il fatto che l'ordinamento italiano non solo non prevede un principio essenziale di "non procreazione", ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato cioè alla promozione di una società naturale che comprende anche i figli (Cass. n. 814 del 15/01/2009).
3 Nella specie, dalla sentenza delibanda risulta da parte del la volontà di Pt_1
procrastinare nel tempo l'argomento relativo alla procreazione, così come confermato dalle deposizioni testimoniali espletate durante il giudizio ove appunto
è emersa una precisa volontà escludente sul punto.
8 Quanto, poi, al profilo della convivenza, e posto che dall'unione tra le parti non sono nati figli, va rilevato che la convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità (Cass. n. 16379/2014).
9 Conseguentemente, il riconoscimento del citato vizio, indipendentemente da qualsiasi considerazione – in questa sede preclusa - in ordine alla durata della convivenza, e valutato congiuntamente al fatto che, in sede di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione dei "bona matrimonii", il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria, con acquisizione di nuovi materiali probatori), esaurisce l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte. Tribunale della Segnatura Apostolica del giorno 8.4.2025, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 15.7.2017, da nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
Palermo il giorno 11.7.1988, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Palermo dell'anno 2017, n. 91, parte II, serie A, vol. 2656.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere ai prescritti conseguenziali adempimenti.
Lascia a carico dei ricorrenti le spese del giudizio dagli stessi sostenute.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il
17 settembre 2025.
Il Presidente est.
NN D'NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal
Tribunale Ecclesiastico e la domanda dei ricorrenti va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune nei cui registri il matrimonio fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti.
11 Trattandosi di decisione emessa su ricorso congiunto, non v'è materia di regolamentazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, sentiti il procuratore delle parti e il Procuratore Generale, dichiara efficace in Italia la sentenza ecclesiastica del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
LE, pronunciata il 21.7.2023, dichiarata esecutiva con Decreto del Supremo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. NN D'NI Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 309/2025 V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Samuela Martorana
( e dall'Avvocato stabilito Abogado Email_1
Luana Calì Email_2
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni per i ricorrenti:
dichiarare l'efficacia civile della Sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano LE il 21 Luglio 2023;
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il giorno 1.7.2025 e Parte_1 [...]
hanno adito questa Corte di Appello chiedendo che fosse dichiarata CP_1
efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano LE pronunciata il 21.7.2023 e dichiarata esecutiva con
Decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del giorno 8.4.2025, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto a
Palermo il 15.7.2017 “per l'esclusione della prole da parte del convenuto”.
2. Instaurato il contraddittorio col P.G., che il 16.7.2025 ha chiesto l'accoglimento del ricorso, il procedimento è stato deciso in esito alla camera di consiglio del
17.9.2025, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, fissata con decreto presidenziale del 6.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda proposta congiuntamente dalle parti va accolta.
4. È noto che, ai sensi dell'art. 8 n. 2 del c.d. Nuovo Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
a) il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
2 5 Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario, celebrato a Palermo e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, ricorreva senz'altro la competenza del Tribunale Ecclesiastico, che ha, altresì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo nel corso del quale è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa delle parti, come risulta, del resto, dal fatto che il , a fronte del libello presentato dalla , ha reso Pt_1 CP_1
dichiarazioni di natura confessoria.
6 Non consta, altresì, che davanti al giudice italiano sia pendente altro procedimento avente lo stesso oggetto.
7 Non sussiste, poi, contrasto con l'ordine pubblico interno italiano, stante che uno dei motivi di nullità accertato, e cioè la simulazione (per esclusione della prole), è previsto nel nostro ordinamento (art. 123 c.c.).
In ogni caso, é stato condivisibilmente ritenuto che la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte di un coniuge di uno dei "bona" matrimoniali, quale quello relativo alla prole, e cioè per una ragione diversa da quelle di nullità previste per il matrimonio civile dal nostro ordinamento, non impedisce il riconoscimento dell'esecutività della sentenza ecclesiastica, quando quella esclusione, ancorché unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell'altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o, comunque, questi ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano stati concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave (Cass. n. 11226 del 21/05/2014 e n. 4517/2019).
In buona sostanza, la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del "bonum prolis" (can. 1101 §2), in una fattispecie in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata dall'altro, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano e può, quindi, essere dichiarata efficace nella Repubblica, sia in considerazione della diversità esistente tra i due ordinamenti sia per il fatto che l'ordinamento italiano non solo non prevede un principio essenziale di "non procreazione", ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato cioè alla promozione di una società naturale che comprende anche i figli (Cass. n. 814 del 15/01/2009).
3 Nella specie, dalla sentenza delibanda risulta da parte del la volontà di Pt_1
procrastinare nel tempo l'argomento relativo alla procreazione, così come confermato dalle deposizioni testimoniali espletate durante il giudizio ove appunto
è emersa una precisa volontà escludente sul punto.
8 Quanto, poi, al profilo della convivenza, e posto che dall'unione tra le parti non sono nati figli, va rilevato che la convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità (Cass. n. 16379/2014).
9 Conseguentemente, il riconoscimento del citato vizio, indipendentemente da qualsiasi considerazione – in questa sede preclusa - in ordine alla durata della convivenza, e valutato congiuntamente al fatto che, in sede di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione dei "bona matrimonii", il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria, con acquisizione di nuovi materiali probatori), esaurisce l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte. Tribunale della Segnatura Apostolica del giorno 8.4.2025, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 15.7.2017, da nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
Palermo il giorno 11.7.1988, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Palermo dell'anno 2017, n. 91, parte II, serie A, vol. 2656.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere ai prescritti conseguenziali adempimenti.
Lascia a carico dei ricorrenti le spese del giudizio dagli stessi sostenute.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il
17 settembre 2025.
Il Presidente est.
NN D'NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal
Tribunale Ecclesiastico e la domanda dei ricorrenti va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune nei cui registri il matrimonio fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti.
11 Trattandosi di decisione emessa su ricorso congiunto, non v'è materia di regolamentazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, sentiti il procuratore delle parti e il Procuratore Generale, dichiara efficace in Italia la sentenza ecclesiastica del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
LE, pronunciata il 21.7.2023, dichiarata esecutiva con Decreto del Supremo
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