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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/10/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3472 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione il 06.10.2025 senza termini tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Vecchiano, via Provinciale n.196, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Bruno Santoni che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponenti contro
(P.I. di gruppo ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, via Emilia San Pietro n. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesca Maria Mazza che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opposta
Oggetto: “Somministrazione”.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2024, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il D.I. n. 1234 dell'11.10.2024 con il quale Parte_3 il Tribunale di Pisa ha ingiunto il pagamento di € 43.914,01 in favore di er Controparte_1
Cont la somministrazione di energia elettrica effettuata in favore della società CP_3
A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno dedotto che, in qualità di soci accomandanti, non sono chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali se non nei limiti della quota conferita, la quale, comunque, fonda l'obbligazione nei confronti della società e non anche dei terzi creditori. Sulla scorta di tale deduzione hanno chiesto revocarsi il D.I. opposto.
In data 4.04.2025 si è costituita tardivamente in giudizio la quale ha chiesto Controparte_1 dichiararsi improcedibile l'opposizione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e, nel merito, il rigetto delle domande ex adverso proposte.
La difesa opposta, in particolare, ha eccepito che a mente dell'art. 2313 c.c. i soci accomandanti sono chiamati a conferire le rispettive quote per il soddisfacimento, almeno parziale, del credito, che non
è stato contestato.
All'udienza del 10.04.2025 è stato concesso termine alla difesa opponente per il tentativo obbligatorio di conciliazione, il quale ha tuttavia dato esito negativo.
In vista dell'udienza cartolare del 25.09.2025, la difesa opposta ha comunicato di rinunciare agli atti del giudizio, con la precisazione che la rinuncia deve intendersi estesa al ricorso monitorio e al D.I. opposto;
la difesa opponente ha aderito alla rinuncia.
Con ordinanza del 6.10.2025 la causa è stata dunque trattenuta in decisione, senza termini.
*****
1. Come noto, l'art. 306 c.p.c. disciplina l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia agli atti manifestata da una delle parti, prevedendo la necessaria accettazione delle altre parti costituite, che deve essere pura e semplice, senza riserve o condizioni.
Nella fattispecie, la rinunzia agli atti da parte della opposta, titolare del diritto di credito portato dal d.i. oggetto di opposizione, è stata seguita dall'accettazione della parte opponente.
Trattandosi di un giudizio di opposizione a D.I., è rilevante precisare che la rinuncia ex art. 306 c.p.c. manifestata dalla difesa opposta ha riguardato, a monte, il ricorso monitorio ed il provvedimento di ingiunzione che ne era scaturito.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto, previa revoca del D.I. opposto.
2. Quanto alla natura del provvedimento di estinzione, va osservato che, trattandosi di giudizio monocratico, l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, come statuito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi (cfr. ex multis Cass. civ., n. 6023/2007).
Sul punto, è stato precisato che i commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti da una parte, ed accettata dall'altra, e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (Cass. civ. n. 21707/2006).
Nel caso in esame, detta rinuncia va dunque dichiarata con sentenza.
3. In ordine alle spese di lite, dal momento che le parti non hanno rappresentato di avere trovato un accordo sul punto, trova applicazione dell'art. 306 comma 4 c.p.c.: dette spese sono quindi poste a carico della parte rinunciante (nella specie, la società opposta).
Dette spese sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite, della bassa complessità della stessa e della fase processuale in cui è intervenuta la rinuncia agli atti (sono considerate le spese per la sola fase di studio e introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
REVOCA il D.I. n. 1234 emesso dal Tribunale di Pisa in data 11.10.2024;
DICHIARA l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
CONDANNA la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che si liquidano in € 286,00 per spese vive, € 1.453,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 8/10/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3472 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione il 06.10.2025 senza termini tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Vecchiano, via Provinciale n.196, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Bruno Santoni che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponenti contro
(P.I. di gruppo ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, via Emilia San Pietro n. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesca Maria Mazza che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opposta
Oggetto: “Somministrazione”.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2024, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il D.I. n. 1234 dell'11.10.2024 con il quale Parte_3 il Tribunale di Pisa ha ingiunto il pagamento di € 43.914,01 in favore di er Controparte_1
Cont la somministrazione di energia elettrica effettuata in favore della società CP_3
A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno dedotto che, in qualità di soci accomandanti, non sono chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali se non nei limiti della quota conferita, la quale, comunque, fonda l'obbligazione nei confronti della società e non anche dei terzi creditori. Sulla scorta di tale deduzione hanno chiesto revocarsi il D.I. opposto.
In data 4.04.2025 si è costituita tardivamente in giudizio la quale ha chiesto Controparte_1 dichiararsi improcedibile l'opposizione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e, nel merito, il rigetto delle domande ex adverso proposte.
La difesa opposta, in particolare, ha eccepito che a mente dell'art. 2313 c.c. i soci accomandanti sono chiamati a conferire le rispettive quote per il soddisfacimento, almeno parziale, del credito, che non
è stato contestato.
All'udienza del 10.04.2025 è stato concesso termine alla difesa opponente per il tentativo obbligatorio di conciliazione, il quale ha tuttavia dato esito negativo.
In vista dell'udienza cartolare del 25.09.2025, la difesa opposta ha comunicato di rinunciare agli atti del giudizio, con la precisazione che la rinuncia deve intendersi estesa al ricorso monitorio e al D.I. opposto;
la difesa opponente ha aderito alla rinuncia.
Con ordinanza del 6.10.2025 la causa è stata dunque trattenuta in decisione, senza termini.
*****
1. Come noto, l'art. 306 c.p.c. disciplina l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia agli atti manifestata da una delle parti, prevedendo la necessaria accettazione delle altre parti costituite, che deve essere pura e semplice, senza riserve o condizioni.
Nella fattispecie, la rinunzia agli atti da parte della opposta, titolare del diritto di credito portato dal d.i. oggetto di opposizione, è stata seguita dall'accettazione della parte opponente.
Trattandosi di un giudizio di opposizione a D.I., è rilevante precisare che la rinuncia ex art. 306 c.p.c. manifestata dalla difesa opposta ha riguardato, a monte, il ricorso monitorio ed il provvedimento di ingiunzione che ne era scaturito.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto, previa revoca del D.I. opposto.
2. Quanto alla natura del provvedimento di estinzione, va osservato che, trattandosi di giudizio monocratico, l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, come statuito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi (cfr. ex multis Cass. civ., n. 6023/2007).
Sul punto, è stato precisato che i commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti da una parte, ed accettata dall'altra, e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (Cass. civ. n. 21707/2006).
Nel caso in esame, detta rinuncia va dunque dichiarata con sentenza.
3. In ordine alle spese di lite, dal momento che le parti non hanno rappresentato di avere trovato un accordo sul punto, trova applicazione dell'art. 306 comma 4 c.p.c.: dette spese sono quindi poste a carico della parte rinunciante (nella specie, la società opposta).
Dette spese sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite, della bassa complessità della stessa e della fase processuale in cui è intervenuta la rinuncia agli atti (sono considerate le spese per la sola fase di studio e introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
REVOCA il D.I. n. 1234 emesso dal Tribunale di Pisa in data 11.10.2024;
DICHIARA l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
CONDANNA la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che si liquidano in € 286,00 per spese vive, € 1.453,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 8/10/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino