Art. 3.
Le decisioni del Tribunale previste dall'articolo 12 della Convenzione saranno rese esecutive, previo controllo di autenticita', nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824 , relativo all'apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di Giustizia unica per le Comunita' europee e sulle decisioni degli Organi delle Comunita' europee.
Le decisioni del Tribunale previste dall'articolo 12 della Convenzione saranno rese esecutive, previo controllo di autenticita', nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824 , relativo all'apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di Giustizia unica per le Comunita' europee e sulle decisioni degli Organi delle Comunita' europee.