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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/12/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa MA Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1265/2022 R.G promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RL MA RA;
Appellante-appellato incidentale contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Andronico;
Appellata-appellante incidentale
OGGETTO: appello – inquadramento superiore – differenze retributive – risarcimento del danno non patrimoniale
Con ricorso depositato il 29.12.2022 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2526/2022, emessa dal Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in data 30.6.2022, chiedendone la riforma per i motivi specificati nell'atto di appello.
La società si è costituita resistendo al gravame e proponendo a sua CP_1
volta appello incidentale. Con note scritte del 29 ottobre 2025 la parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., come da allegata dichiarazione di rinuncia sottoscritta dall'appellante e dal suo procuratore.
Parte appellata, come dichiarato nelle note scritte depositate in data 29 ottobre
2025, ha accettato la rinuncia, come da allegata dichiarazione a firma dell'Amministratore delegato della società.
Le parti hanno convenuto l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ciò implica per l'appellata ed appellante incidentale l'implicita rinuncia all'appello sulla compensazione delle spese di lite disposta nel giudizio di primo grado.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, con spese compensate.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. MA Rosaria Carlà dott.ssa Graziella Parisi
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa MA Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1265/2022 R.G promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RL MA RA;
Appellante-appellato incidentale contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Andronico;
Appellata-appellante incidentale
OGGETTO: appello – inquadramento superiore – differenze retributive – risarcimento del danno non patrimoniale
Con ricorso depositato il 29.12.2022 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2526/2022, emessa dal Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in data 30.6.2022, chiedendone la riforma per i motivi specificati nell'atto di appello.
La società si è costituita resistendo al gravame e proponendo a sua CP_1
volta appello incidentale. Con note scritte del 29 ottobre 2025 la parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., come da allegata dichiarazione di rinuncia sottoscritta dall'appellante e dal suo procuratore.
Parte appellata, come dichiarato nelle note scritte depositate in data 29 ottobre
2025, ha accettato la rinuncia, come da allegata dichiarazione a firma dell'Amministratore delegato della società.
Le parti hanno convenuto l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ciò implica per l'appellata ed appellante incidentale l'implicita rinuncia all'appello sulla compensazione delle spese di lite disposta nel giudizio di primo grado.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, con spese compensate.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. MA Rosaria Carlà dott.ssa Graziella Parisi
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