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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/10/2025, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa NI NE nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4151 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
( ) in qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1
individuale IL POSTO GIUSTO, con il proc. dom. avv.to Antonio Turco, delega in atti
-ricorrente- contro
, in persona del Capo pro tempore Controparte_1
dott. , a mezzo del funzionario delegato Controparte_2
-resistente - all'esito della discussione avvenuta all'udienza del 24.10.2025 a mezzo di scambio di note scritte pronuncia
SENTENZA
a norma degli artt. 6 d. lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1901/455 del
31.10.2019 con cui l' gli aveva ordinato il Controparte_3
pagamento di € 6.608,00 a titolo di sanzioni per violazioni concernenti la tutela del pagina 1 di 5 lavoro, sul presupposto che avesse impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro.
Riferiva che l'ingiunzione prendeva le mosse dal verbale unico di accertamento notificatogli in data 26.1.2017 e redatto a seguito degli accessi ispettivi del 14.8.2016, conclusisi in data 5.9.2016, ed eccepiva, pertanto, la decadenza dell'Ente dal proprio potere sanzionatorio ex art. 14 L. 689/1981, rilevando che a fronte di una chiusura delle indagini risalente al 5.9.2016, la notifica del verbale di accertamento in data
26.1.2017 non era rispettosa del termine perentorio di 90 giorni fissato dall'art. 14 cit.
Invocava quindi la dichiarazione di estinzione dell'illecito e negava in ogni caso la legittimità della contestazione, attesa l'inesistenza dell'illecito.
Lamentava che, nel corso del loro sopralluogo, i militari avevano rinvenuto presso l'esercizio commerciale i signori e di cui però, nel Parte_2 Parte_3
verbale di operazioni del 14.08.2019, non erano state raccolte le dichiarazioni con relativa sottoscrizione dei dichiaranti, ma solo riportate le attestazioni dei militari su quanto sarebbe stato loro riferito dai predetti soggetti.
Concludeva allora per la revoca dell'ordinanza opposta sostenendo che né la Pt_2
né il avevano mai lavorato alle sue dipendenze, trovandosi in loco solo Pt_3
occasionalmente per dargli una mano il giorno prima di ferragosto.
Costituitosi, l' contestava la fondatezza dell'eccezione di decadenza CP_1
avversaria allegando il rispetto dei termini di cui all'art. 14 L. n. 689/1981, visto che gli accertamenti erano stati conclusi proprio il giorno 26.1.2017 e notificati nella stessa data.
Nel merito, parte resistente richiamava le risultanze del verbale redatto dalla Guardia di Finanza per le quali, all'atto dell'accesso del 14.8.2016, era stata Parte_2
trovata intenta a svolgere le mansioni di aiuto pizzaiolo e a volgere le Parte_3
mansioni di pulizia ai tavoli senza che la loro assunzione fosse stata preceduta dalla comunicazione della instaurazione del rapporto di lavoro.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
pagina 2 di 5 Dopo una serie di rinvii, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 9.9.2024 e discussa all'udienza del 24.10.2025 mediante lo scambio di note scritte.
L'opposizione è fondata e va accolta.
L'art. 14 L. 689/1981 sancisce che: la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa;
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento;
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione;
… 6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
E' noto poi che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto (Cassazione n. 7681/2014).
L'accertamento quindi non coincide con la generica percezione del fatto ma con il compimento da parte della Pubblica Amministrazione delle indagini e delle valutazioni necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.
Spetta quindi al giudice, in sede di opposizione, il compito di sindacare il comportamento tenuto dalla P.A. procedente, valutando nel loro insieme gli accertamenti compiuti e la congruità del tempo impiegato in base alla complessità di pagina 3 di 5 tali accertamenti e secondo la maggiore o minore difficoltà della fattispecie concreta, determinando così in relazione la singolo caso il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla conoscenza dell'illecito (Corte di Appello di Napoli n. 3226/2020).
Ciò posto, nel caso di specie, all'intervento dei militari del 14.8.2016 ha fatto seguito in data 5.9.2016 la consegna da parte del di tutta la documentazione richiesta dai Pt_1
militari nella predetta occasione ed a tale data va quindi ancorata la conclusione degli accertamenti.
Se, infatti, già il giorno 14.8.2016 era stata appurata la regolare assunzione dei dipendenti e nonché la presenza in loco, mentre Controparte_4 Persona_1
erano intenti ad esplicare attività lavorativa, dei signori e è Pt_2 Pt_3
evidente che successivamente alla consegna avvenuta in data 5.9.2016 di documentazione consistente in: (i) comunicazione obbligatoria Unilav redatto nei confronti di;
(ii) comunicazione obbligatoria unificata Unilav Controparte_4
redatto nei confronti di (iii) buste paga intestate ai soggetti di cui Persona_1
sopra afferenti i mesi da maggio ad agosto 2016, non era necessario compiere alcuna altra indagine essendosi di fatto cristallizzata la situazione riscontrata in data 14.8.2016 quanto ai soggetti trovati nell'esercizio commerciale e pacificamente non assunti.
Non può quindi condividersi l'allegazione di parte resistente per cui l'attività di accertamento si sarebbe conclusa solo in data 26.1.2017, contestualmente alla notifica del verbale, atteso che in esso non viene data contezza di alcuna attività svolta dall'ente accertatore successivamente al 5.9.2016.
D'altronde che l'attività svolta in data 26.1.2017 sia consistita nella mera compilazione di un verbale già predisposto ai fini della notifica al e nell'attestazione che Pt_1
questi non aveva nulla da dichiarare, si desume anche dall'annotazione manuale presente sul verbale medesimo;
l'atto ha avuto inizio alle ore 12.05 e termina alle ore 13 di oggi stesso.
In definitiva, risulta integrata l'ipotesi contemplata dall'art 14 L. n. 689/1981 per cui l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona pagina 4 di 5 nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza opposta;
condanna parte resistente alla refusione in favore dell'avv.to Antonio Turco, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, € 145,50 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 28.10.2025
IL GIUDICE
NI NE
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa NI NE nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4151 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
( ) in qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1
individuale IL POSTO GIUSTO, con il proc. dom. avv.to Antonio Turco, delega in atti
-ricorrente- contro
, in persona del Capo pro tempore Controparte_1
dott. , a mezzo del funzionario delegato Controparte_2
-resistente - all'esito della discussione avvenuta all'udienza del 24.10.2025 a mezzo di scambio di note scritte pronuncia
SENTENZA
a norma degli artt. 6 d. lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1901/455 del
31.10.2019 con cui l' gli aveva ordinato il Controparte_3
pagamento di € 6.608,00 a titolo di sanzioni per violazioni concernenti la tutela del pagina 1 di 5 lavoro, sul presupposto che avesse impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro.
Riferiva che l'ingiunzione prendeva le mosse dal verbale unico di accertamento notificatogli in data 26.1.2017 e redatto a seguito degli accessi ispettivi del 14.8.2016, conclusisi in data 5.9.2016, ed eccepiva, pertanto, la decadenza dell'Ente dal proprio potere sanzionatorio ex art. 14 L. 689/1981, rilevando che a fronte di una chiusura delle indagini risalente al 5.9.2016, la notifica del verbale di accertamento in data
26.1.2017 non era rispettosa del termine perentorio di 90 giorni fissato dall'art. 14 cit.
Invocava quindi la dichiarazione di estinzione dell'illecito e negava in ogni caso la legittimità della contestazione, attesa l'inesistenza dell'illecito.
Lamentava che, nel corso del loro sopralluogo, i militari avevano rinvenuto presso l'esercizio commerciale i signori e di cui però, nel Parte_2 Parte_3
verbale di operazioni del 14.08.2019, non erano state raccolte le dichiarazioni con relativa sottoscrizione dei dichiaranti, ma solo riportate le attestazioni dei militari su quanto sarebbe stato loro riferito dai predetti soggetti.
Concludeva allora per la revoca dell'ordinanza opposta sostenendo che né la Pt_2
né il avevano mai lavorato alle sue dipendenze, trovandosi in loco solo Pt_3
occasionalmente per dargli una mano il giorno prima di ferragosto.
Costituitosi, l' contestava la fondatezza dell'eccezione di decadenza CP_1
avversaria allegando il rispetto dei termini di cui all'art. 14 L. n. 689/1981, visto che gli accertamenti erano stati conclusi proprio il giorno 26.1.2017 e notificati nella stessa data.
Nel merito, parte resistente richiamava le risultanze del verbale redatto dalla Guardia di Finanza per le quali, all'atto dell'accesso del 14.8.2016, era stata Parte_2
trovata intenta a svolgere le mansioni di aiuto pizzaiolo e a volgere le Parte_3
mansioni di pulizia ai tavoli senza che la loro assunzione fosse stata preceduta dalla comunicazione della instaurazione del rapporto di lavoro.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
pagina 2 di 5 Dopo una serie di rinvii, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 9.9.2024 e discussa all'udienza del 24.10.2025 mediante lo scambio di note scritte.
L'opposizione è fondata e va accolta.
L'art. 14 L. 689/1981 sancisce che: la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa;
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento;
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione;
… 6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
E' noto poi che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto (Cassazione n. 7681/2014).
L'accertamento quindi non coincide con la generica percezione del fatto ma con il compimento da parte della Pubblica Amministrazione delle indagini e delle valutazioni necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.
Spetta quindi al giudice, in sede di opposizione, il compito di sindacare il comportamento tenuto dalla P.A. procedente, valutando nel loro insieme gli accertamenti compiuti e la congruità del tempo impiegato in base alla complessità di pagina 3 di 5 tali accertamenti e secondo la maggiore o minore difficoltà della fattispecie concreta, determinando così in relazione la singolo caso il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla conoscenza dell'illecito (Corte di Appello di Napoli n. 3226/2020).
Ciò posto, nel caso di specie, all'intervento dei militari del 14.8.2016 ha fatto seguito in data 5.9.2016 la consegna da parte del di tutta la documentazione richiesta dai Pt_1
militari nella predetta occasione ed a tale data va quindi ancorata la conclusione degli accertamenti.
Se, infatti, già il giorno 14.8.2016 era stata appurata la regolare assunzione dei dipendenti e nonché la presenza in loco, mentre Controparte_4 Persona_1
erano intenti ad esplicare attività lavorativa, dei signori e è Pt_2 Pt_3
evidente che successivamente alla consegna avvenuta in data 5.9.2016 di documentazione consistente in: (i) comunicazione obbligatoria Unilav redatto nei confronti di;
(ii) comunicazione obbligatoria unificata Unilav Controparte_4
redatto nei confronti di (iii) buste paga intestate ai soggetti di cui Persona_1
sopra afferenti i mesi da maggio ad agosto 2016, non era necessario compiere alcuna altra indagine essendosi di fatto cristallizzata la situazione riscontrata in data 14.8.2016 quanto ai soggetti trovati nell'esercizio commerciale e pacificamente non assunti.
Non può quindi condividersi l'allegazione di parte resistente per cui l'attività di accertamento si sarebbe conclusa solo in data 26.1.2017, contestualmente alla notifica del verbale, atteso che in esso non viene data contezza di alcuna attività svolta dall'ente accertatore successivamente al 5.9.2016.
D'altronde che l'attività svolta in data 26.1.2017 sia consistita nella mera compilazione di un verbale già predisposto ai fini della notifica al e nell'attestazione che Pt_1
questi non aveva nulla da dichiarare, si desume anche dall'annotazione manuale presente sul verbale medesimo;
l'atto ha avuto inizio alle ore 12.05 e termina alle ore 13 di oggi stesso.
In definitiva, risulta integrata l'ipotesi contemplata dall'art 14 L. n. 689/1981 per cui l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona pagina 4 di 5 nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza opposta;
condanna parte resistente alla refusione in favore dell'avv.to Antonio Turco, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, € 145,50 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 28.10.2025
IL GIUDICE
NI NE
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