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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 5276/2024 tra le parti:
PARTE APPELLANTE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2 in proprio e quali genitori di
[...]
(C.F.: ) Persona_1 C.F._3
(C.F.: ) Parte_3 C.F._4 in proprio e quali genitori di Persona_2
− Difesa: Avv. VIAPIANO LUCA;
[...]
− Domicilio: VIA STALINGRADO 26 40128 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Luca Viapiano
PARTE APPELLATA
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_1 in persona della/del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. CASTIONI MATTEO
− Domicilio: VIA AUGUSTO RIGHI, 2 37135 VERONA presso lo studio dell'Avv. Matteo Castioni
Decisa a Bologna il 26/06/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Appellante:
“riformare la sentenza impugnata in punto di spese legali come liquidate in sentenza e per l'effetto condannare parte appellata al pagamento delle spese legali di primo CP_1
1 grado come rideterminate, oltre all'integrale rimborso del contributo unificato e marca da bollo, da quantificarsi secondo tariffa al tempo vigente e comunque secondo l'apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adito, per tutte le motivazioni esposte in narrativa”
Parte Appellata:
“in via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza e la non ragionevole probabilità di accoglimento ex artt. 342 e 348-bis c.p.c dell'appello avverso la sentenza n. 970/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bologna;
nel merito, in via principale, in accoglimento dei motivi di appello incidentale: compensare le spese legali di primo grado, con restituzione delle somme già pagate da al solo fine di evitare una procedura CP_1 esecutiva o, in via subordinata, confermare le spese legali liquidate con la sentenza n. 970/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bologna;
nel merito, in via subordinata: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 970/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bologna, dichiarando in ogni caso nulla è dovuto da CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
, in proprio - ed esercenti la potestà genitoriale sulla figlia Parte_1 Parte_2 minore , , e in proprio - ed esercenti la potestà Persona_1 Persona_1 Parte_3 genitoriale sulla figlia minore appellano la sentenza n. 970/2024 con cui il Persona_2 Giudice di Pace di Bologna ha accolto in parte la loro domanda nei confronti di CP_1
liquidando le spese di lite “in complessive € 330,00 oltre € 43,00 per spese vive,
[...] oltre spese generali (15%), CPA e IVA di legge”.
Secondo la prospettazione di parte appellante, la giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare, nella liquidazione delle spese, i parametri medi tenendo conto della pluralità di parti assistite.
Pertanto, , in proprio - ed esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2 sulla figlia minore , , e in proprio - ed Persona_1 Persona_1 Parte_3 esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore chiedono che Persona_2 CP_1 sia condannata al pagamento delle spese legali di primo grado come rideterminate, oltre all'integrale rimborso del contributo unificato e marca da bollo, da quantificarsi secondo tariffa al tempo vigente.
si difende eccependo l'inammissibilità dell'appello principale e propone CP_1 appello incidentale sostenendo che la giudice di primo grado avrebbe dovuto compensare le spese per la soccombenza reciproca.
Pertanto, chiede che sia dichiara l'inammissibilità dell'appello, in subordine CP_1 il rigetto, e in via incidentale che sia disposta la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
2 2.
L'appello principale è fondato.
La domanda è stata accolta in primo grado nella misura di euro 1500,00 e le spese di lite devono essere liquidate assumendo tale cifra come parametro, cioè la misura della soccombenza (ciò esclude la compensazione e implica il rigetto dell'appello incidentale).
Con l'istruttoria nei minimi, tenuto conto della pluralità di parti, le spese del giudizio di primo grado devono essere liquidate secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 nella misura di euro 1543,00 (di cui 43,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
3.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria e della pluralità di parti.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in riforma dell'appellata sentenza, condanna a rifondere a parte CP_1 appellante le spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 1543,00 (di cui 43,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna a rifondere a parte appellante le spese di lite, liquidate in CP_1 euro 2.400,00 (di cui 64,50 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Bologna, 26/06/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
3
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 5276/2024 tra le parti:
PARTE APPELLANTE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2 in proprio e quali genitori di
[...]
(C.F.: ) Persona_1 C.F._3
(C.F.: ) Parte_3 C.F._4 in proprio e quali genitori di Persona_2
− Difesa: Avv. VIAPIANO LUCA;
[...]
− Domicilio: VIA STALINGRADO 26 40128 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Luca Viapiano
PARTE APPELLATA
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_1 in persona della/del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. CASTIONI MATTEO
− Domicilio: VIA AUGUSTO RIGHI, 2 37135 VERONA presso lo studio dell'Avv. Matteo Castioni
Decisa a Bologna il 26/06/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Appellante:
“riformare la sentenza impugnata in punto di spese legali come liquidate in sentenza e per l'effetto condannare parte appellata al pagamento delle spese legali di primo CP_1
1 grado come rideterminate, oltre all'integrale rimborso del contributo unificato e marca da bollo, da quantificarsi secondo tariffa al tempo vigente e comunque secondo l'apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adito, per tutte le motivazioni esposte in narrativa”
Parte Appellata:
“in via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza e la non ragionevole probabilità di accoglimento ex artt. 342 e 348-bis c.p.c dell'appello avverso la sentenza n. 970/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bologna;
nel merito, in via principale, in accoglimento dei motivi di appello incidentale: compensare le spese legali di primo grado, con restituzione delle somme già pagate da al solo fine di evitare una procedura CP_1 esecutiva o, in via subordinata, confermare le spese legali liquidate con la sentenza n. 970/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bologna;
nel merito, in via subordinata: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 970/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bologna, dichiarando in ogni caso nulla è dovuto da CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
, in proprio - ed esercenti la potestà genitoriale sulla figlia Parte_1 Parte_2 minore , , e in proprio - ed esercenti la potestà Persona_1 Persona_1 Parte_3 genitoriale sulla figlia minore appellano la sentenza n. 970/2024 con cui il Persona_2 Giudice di Pace di Bologna ha accolto in parte la loro domanda nei confronti di CP_1
liquidando le spese di lite “in complessive € 330,00 oltre € 43,00 per spese vive,
[...] oltre spese generali (15%), CPA e IVA di legge”.
Secondo la prospettazione di parte appellante, la giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare, nella liquidazione delle spese, i parametri medi tenendo conto della pluralità di parti assistite.
Pertanto, , in proprio - ed esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2 sulla figlia minore , , e in proprio - ed Persona_1 Persona_1 Parte_3 esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore chiedono che Persona_2 CP_1 sia condannata al pagamento delle spese legali di primo grado come rideterminate, oltre all'integrale rimborso del contributo unificato e marca da bollo, da quantificarsi secondo tariffa al tempo vigente.
si difende eccependo l'inammissibilità dell'appello principale e propone CP_1 appello incidentale sostenendo che la giudice di primo grado avrebbe dovuto compensare le spese per la soccombenza reciproca.
Pertanto, chiede che sia dichiara l'inammissibilità dell'appello, in subordine CP_1 il rigetto, e in via incidentale che sia disposta la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
2 2.
L'appello principale è fondato.
La domanda è stata accolta in primo grado nella misura di euro 1500,00 e le spese di lite devono essere liquidate assumendo tale cifra come parametro, cioè la misura della soccombenza (ciò esclude la compensazione e implica il rigetto dell'appello incidentale).
Con l'istruttoria nei minimi, tenuto conto della pluralità di parti, le spese del giudizio di primo grado devono essere liquidate secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 nella misura di euro 1543,00 (di cui 43,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
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Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria e della pluralità di parti.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in riforma dell'appellata sentenza, condanna a rifondere a parte CP_1 appellante le spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 1543,00 (di cui 43,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna a rifondere a parte appellante le spese di lite, liquidate in CP_1 euro 2.400,00 (di cui 64,50 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Bologna, 26/06/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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