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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/12/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1280/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1280/2019 promossa da:
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Vazzano, Parte_1 C.F._1
Via Corso San Francesco n.124, presso lo studio dell'avv. Francesco Martelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Attore contro
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in San Controparte_1 C.F._2
Gregorio d'Ippona, Via Roma, presso lo studio dell'Avv. Rosario Lopreiato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuto
CONCLUSIONI : All'udienza del 4/11/2015, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno discusso la causa come da note scritte conclusive depositate telematicamente.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con istanza ex art. 703 c.p.c., ha chiesto la prosecuzione del giudizio di merito Controparte_1 possessorio scaturito dal procedimento sommario di reintegra del possesso incardinato nei suoi confronti da , conclusosi con l'ordinanza di accoglimento del 21/5/2012, Parte_1 integralmente confermata anche in fase di reclamo con ordinanza del 27/2/2024, con cui è stato ordinato a di reintegrare nel possesso del terreno ubicato Controparte_1 Parte_1 nel comune di Vibo Valentia – Frazione San Pietro (foglio di mappa n. 10, particella n. 96), nonché di ripristinare lo stato dei luoghi preesistente. In particolare, nella fase sommaria, , premesso di possedere, pacificamente ed Parte_1 interrottamente da oltre vent'anni il terreno ubicato nel comune di Vibo Valentia – Frazione San Pietro (foglio di mappa n. 10, particella n. 96), ove nel mese di maggio 2019 il sig. (proprietario del CP_1 terreno confinante, di cui alla particella n. 516) ha posizionato una recinzione metallica, ha adito l'intestato Tribunale affinché ordinasse al convenuto “l'immediata cessazione Controparte_1 della turbativa al godimento del ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato, nonchè l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso dell'immobile, oltre all'esecuzione, a cura e a spese dei resistenti di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi”.
Conclusasi la fase possessoria con le predette ordinanze (alle quali non è stata data attuazione nelle more), l'odierno convenuto ha proseguito in questa sede per ottenere la riforma dell'ordinanza interdittale, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, in riforma dell'ordinanza n. 1947/2024 del 29/2/2024 dichiarare il ricorso possessorio inammissibile, improponibile, ovvero rigettarlo;
condannare parte ricorrente alla refusione delle spese, diritti ed onorari di Parte_1 causa”.
A conforto dell'istanza, ha dedotto che, nel merito, nessuno spoglio è stato Controparte_1 attuato nei confronti del non essendo quest'ultimo nel possesso esclusivo del terreno per Parte_1 cui è causa, risultando tale circostanza sia dalle prove testimoniali sia dalle foto allegate in atti.
Si è costituito in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: “PIACCIA Parte_1 all'ill.mo Tribunale adito … accogliere la domanda possessoria proposta e per effetto confermare le statuizioni contenute nell'ordinanza emessa nella fase sommaria e confermata in sede di reclamo dal Tribunale in composizione collegiale. Condannare il sig. al pagamento in favore del CP_1 sig. della somma quantificata dall'adito giudice, ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento Parte_1 danni. Condannare il sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1 giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore ex art. 93 cpc .”.
Rigettata la ctu richiesta da parte convenuta al fine di “precisare i confini del terreno per cui è causa”, posto che esulano da tale procedimento le questioni afferenti alla delimitazione dei confini o all'applicazione dei termini tra terreni confinanti, trattandosi di circostanze relative allo stato dominicale e alla regolamentazione dei confini non rilevanti nel giudizio possessorio, ritenuta sufficiente l'attività istruttoria già effettuata in sede cautelare, la causa è stata rinviata all'udienza del 4/11/2025 per la discussione.
All'udienza del 4/11/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno discusso la causa come da note scritte conclusive depositate telematicamente.
Ebbene, in accoglimento della domanda attorea, deve essere confermato quanto statuito nella fase sommaria con ordinanza del 21/5/2021 (integralmente confermata anche in fase di reclamo con ordinanza del 27/2/2024) circa l'illegittimità della condotta spoliativa del sig. sussistendone CP_1 tutti i requisiti normativi alla luce di quanto emerso nella fase interinale (circa l'utilizzabilità in sede di decisione di merito delle prove raccolte in fase sommaria, si veda, tra tante, Cass. Civ. 09/09/2021 n. 24377 e Cass. Civ. 08.05.2019 n. 12089). Ed infatti, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. 03/11/2022 n. 32350 e Cass. Civ. 21.01.2019 n. 5154, fra le molteplici pronunce conformi), il procedimento di merito possessorio non è un “nuovo” giudizio avulso dalla fase interinale, bensì piuttosto una “fase” dell'unico giudizio, retto dal ricorso introduttivo ex art. 703 c.p.c. In buona sostanza, il procedimento possessorio presuppone una prima una fase interinale a cognizione sommaria, limitata all'emanazione, con ordinanza reclamabile, dei provvedimenti interdittali, e poi una seconda, oggi eventuale e a cognizione piena, avente ad oggetto la disamina nel merito della pretesa possessoria, che si conclude con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie.
Quale ulteriore conseguenza di tale duplice fase, il merito possessorio costituisce una prosecuzione della fase sommaria e non un giudizio nuovo ed è essenzialmente deputato all'approfondimento delle questioni di rito e di merito già emerse nella fase sommaria;
d'altra parte, il comma 4 dell'art. 703 c.p.c. fa espressamente riferimento alla prosecuzione e non all'inizio di una causa di merito, a differenza dell'art. 669 octies c.p.c.
Orbene, nel caso di specie, parte convenuta ha riproposto le medesime contestazioni e censure già sollevate sia nella fase interinale che in sede di reclamo, esaminate dal Decidente e rigettate, in quanto inammissibili e/o comunque infondate nel merito.
L'ordinanza in parola ha ritenuto fondata la domanda del in quanto “dalla documentazione Parte_1 fotografica depositata in atti da entrambe le parti emerge con estremo nitore che il resistente ha posto una nuova recinzione a ridosso dei filari del ricorrente. Inoltre, è altrettanto chiaro che il resistente prima di posizionare la nuova recinzione si avvaleva di una precedente limitazione, la quale si trovava più in alto. Dalla foto dell'allegato n. 3 di parte ricorrente la questione è evidente. Si può, infatti, notare che nella parte a destra della foto v'è la vecchia recinzione, mentre la nuova recinzione è sulla sinistra. Anche guardando la documentazione versata in atti da parte resistente non può essere elevato a dubbio la questione relativa alle due recinzioni”. Ed ancora, in riferimento all'analisi delle dichiarazioni degli informatori è stato rilevato che “che le informazioni fornite dal sig. e Per_1 il sig. sono contraddittorii, discordanti e al limite dell'inverosimile. Il primo, , si Parte_2 Per_1 contraddice apertamente dicendo in prima battuta che la recinzione in pali di cemento e rete metallica è presente da oltre 30 anni, ma subito dopo, quando vengono mostrate le foto, cambia versione e chiarisce che esiste una vecchia recinzione, questa volta apposta 20 anni prima, e una nuova recinzione più recente. Il teste è chiaramente inattendibile. Il secondo, , dalle foto Parte_2 mostrate non riesce a distinguere le recinzioni e si colloca al limite della reticenza. Per entrambi si valuta la trasmissione degli atti in procura”.
La sussistenza delle condizioni per azionare la tutela possessoria è stata confermata anche dal provvedimento che ha definito il giudizio di reclamo n. 776/2021 R.G. ove il collegio ha precisato:
“sussistono, pertanto, tutti i presupposti richiesti ai fini della reintegrazione nel possesso, compreso quello temporale;
infatti, è acclarato che la recinzione è stata realizzata a maggio 2019 e il teste ha confermato l'esercizio del possesso da parte della parte reclamata sino a marzo-aprile Tes_1
2019. Per contro, in atti non si rinvengono dati idonei a smentire le deduzioni e le allegazioni di
”. Parte_1 Ebbene, ritiene questo giudice che le superiori argomentazioni vadano integralmente ribadite atteso che le stesse non risultano essere state smentite dalle argomentazioni svolte dal in questa CP_1 ulteriore fase del giudizio.
Non essendo, dunque, emersi elementi probatori diversi ed ulteriori rispetto a quelli già acquisiti nella fase interinale, non può che essere confermata la sussistenza della condotta spoliativa del ai CP_1 danni del possesso del terreno dell'attore . Parte_1
Infatti, a fronte della prova dei fatti dedotti da parte attrice a sostegno dell'affermata lesione possessoria, le eccezioni e contestazioni della convenuta non hanno trovato adeguata conferma.
Considerato che le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite in atti, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni (Cass. Civ. 21 novembre 2006, n. 24705), le informazioni rese da e , a conforto delle deduzioni Controparte_2 CP_3 dell'attore e sotto il vincolo del giuramento, costituiscono elementi valutabili unitamente agli altri dati emergenti dagli atti.
Deve infatti in sintesi ribadirsi, richiamando quanto più ampiamente affermato dai suddetti provvedimenti, che, come è emerso a seguito dell'audizione dei testi (terzi rispetto alla materia del contendere e direttamente a conoscenza dei fatti, trattandosi di incaricato dal sig. Tes_1 Parte_1 per la pulizia del terreno e incaricato dal sig. per effettuare dei rilievi) sig. CP_3 Parte_1 Parte_1 ha avuto il pieno ed esclusivo possesso del terreno per cui è causa (coltivandolo ed occupandosi della pulizia) fino ai primi mesi del 2019, quando il sig. ha posto una recinzione che non gli ha più CP_1 consentito di accedervi.
A fronte di tali precise e disinteressate dichiarazioni, non si ritengono sufficienti le sole dichiarazioni del teste , scarsamente attendibili sul piano soggettivo, in quanto rese dal cugino Testimone_2 della parte convenuta, ed inevitabilmente meno precise sul piano oggettivo. Nel caso di specie, infine, è emersa la contraddittorietà della dichiarazione resa da tale informatore Testimone_3 laddove prima riferisce di conoscere i luoghi di causa per avere effettuato dei lavori e conferma l'esistenza di due recinzioni, ma successivamente aggiunge: “non so dire se c'era una precedente recinzione e se c'era dove si trovasse. Dalla foto n. 3 riesco a riconoscere la recinzione sulla sinistra, sulla destra non riesco a riconosce la recinzione”.
Dunque, le argomentazioni difensive del si sono rivelate infondate, e prive di qualsivoglia CP_1 riscontro probatorio.
Quando l'istruttoria condotta nel corso della fase “sommaria” sia stata, come nella fattispecie, approfondita ed esaustiva, il provvedimento di merito non può che confermare l'ordinanza possessoria. Si ritiene, pertanto, che le valutazioni rassegnate nelle ordinanze sopra richiamate relativamente alla dimostrata esistenza dei presupposti per la tutela possessoria siano pienamente condivisibili.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni avanzata dal sig. , non si ravvisano i Parte_1 presupposti per l'accoglimento poiché afferente ad un danno mediato e non direttamente connesso alla perdita e/o lesione del possesso. Invero, è insegnamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito quello secondo cui la lesione del possesso abilita a chiedere il risarcimento del solo danno consistente nella privazione del possesso stesso, ne consegue che sono ammissibili esclusivamente le domande risarcitorie che abbiano ad oggetto un danno direttamente ed immediatamente connesso alla perdita del possesso: caratteristiche che, nel caso di specie, non possono essere rinvenute nella domanda oggetto di causa, in cui l'attore allega un danno diverso ed ulteriore rispetto alla mera lesione possessoria, oltre che non dimostrato né quanto all'an né quanto al nesso causale con il sofferto spoglio.
D'altro canto, per costante giurisprudenza, il risarcimento per mancata esecuzione di una ordinanza richiede la prova sia dell'an sia del quantum debeatur o, comunque, postula che tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Evenienza, questa, non ricorrente nel caso oggetto di giudizio.
Per quanto concerne le spese del giudizio, il mancato accoglimento della domanda risarcitoria formulata da parte attrice giustifica la statuizione di parziale compensazione delle spese processuali, in linea con insegnamento della corte nomofilattica (vd. Cass. Civ. 08/10/2021, n.27364).
Pertanto, ritiene questo decidente che le spese della presente fase di merito presente vadano posta a carico della parte convenuta per due terzi e vadano liquidate tenuto conto dello scaglione di valore della domanda come dichiarato dall'attrice, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, attesa la ridotta attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.r.g. 1280/2019:
- conferma quanto statuito nella fase sommaria con l'ordinanza del 21/5/2021 e confermata in sede di reclamo con ordinanza del 27/02/2024.
- rigetta la domanda di parte attrice di risarcimento del danno.
- condanna al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che liquida in euro 1.693,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e Parte_3
CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, il 12 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1280/2019 promossa da:
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Vazzano, Parte_1 C.F._1
Via Corso San Francesco n.124, presso lo studio dell'avv. Francesco Martelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Attore contro
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in San Controparte_1 C.F._2
Gregorio d'Ippona, Via Roma, presso lo studio dell'Avv. Rosario Lopreiato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuto
CONCLUSIONI : All'udienza del 4/11/2015, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno discusso la causa come da note scritte conclusive depositate telematicamente.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con istanza ex art. 703 c.p.c., ha chiesto la prosecuzione del giudizio di merito Controparte_1 possessorio scaturito dal procedimento sommario di reintegra del possesso incardinato nei suoi confronti da , conclusosi con l'ordinanza di accoglimento del 21/5/2012, Parte_1 integralmente confermata anche in fase di reclamo con ordinanza del 27/2/2024, con cui è stato ordinato a di reintegrare nel possesso del terreno ubicato Controparte_1 Parte_1 nel comune di Vibo Valentia – Frazione San Pietro (foglio di mappa n. 10, particella n. 96), nonché di ripristinare lo stato dei luoghi preesistente. In particolare, nella fase sommaria, , premesso di possedere, pacificamente ed Parte_1 interrottamente da oltre vent'anni il terreno ubicato nel comune di Vibo Valentia – Frazione San Pietro (foglio di mappa n. 10, particella n. 96), ove nel mese di maggio 2019 il sig. (proprietario del CP_1 terreno confinante, di cui alla particella n. 516) ha posizionato una recinzione metallica, ha adito l'intestato Tribunale affinché ordinasse al convenuto “l'immediata cessazione Controparte_1 della turbativa al godimento del ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato, nonchè l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso dell'immobile, oltre all'esecuzione, a cura e a spese dei resistenti di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi”.
Conclusasi la fase possessoria con le predette ordinanze (alle quali non è stata data attuazione nelle more), l'odierno convenuto ha proseguito in questa sede per ottenere la riforma dell'ordinanza interdittale, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, in riforma dell'ordinanza n. 1947/2024 del 29/2/2024 dichiarare il ricorso possessorio inammissibile, improponibile, ovvero rigettarlo;
condannare parte ricorrente alla refusione delle spese, diritti ed onorari di Parte_1 causa”.
A conforto dell'istanza, ha dedotto che, nel merito, nessuno spoglio è stato Controparte_1 attuato nei confronti del non essendo quest'ultimo nel possesso esclusivo del terreno per Parte_1 cui è causa, risultando tale circostanza sia dalle prove testimoniali sia dalle foto allegate in atti.
Si è costituito in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: “PIACCIA Parte_1 all'ill.mo Tribunale adito … accogliere la domanda possessoria proposta e per effetto confermare le statuizioni contenute nell'ordinanza emessa nella fase sommaria e confermata in sede di reclamo dal Tribunale in composizione collegiale. Condannare il sig. al pagamento in favore del CP_1 sig. della somma quantificata dall'adito giudice, ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento Parte_1 danni. Condannare il sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1 giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore ex art. 93 cpc .”.
Rigettata la ctu richiesta da parte convenuta al fine di “precisare i confini del terreno per cui è causa”, posto che esulano da tale procedimento le questioni afferenti alla delimitazione dei confini o all'applicazione dei termini tra terreni confinanti, trattandosi di circostanze relative allo stato dominicale e alla regolamentazione dei confini non rilevanti nel giudizio possessorio, ritenuta sufficiente l'attività istruttoria già effettuata in sede cautelare, la causa è stata rinviata all'udienza del 4/11/2025 per la discussione.
All'udienza del 4/11/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno discusso la causa come da note scritte conclusive depositate telematicamente.
Ebbene, in accoglimento della domanda attorea, deve essere confermato quanto statuito nella fase sommaria con ordinanza del 21/5/2021 (integralmente confermata anche in fase di reclamo con ordinanza del 27/2/2024) circa l'illegittimità della condotta spoliativa del sig. sussistendone CP_1 tutti i requisiti normativi alla luce di quanto emerso nella fase interinale (circa l'utilizzabilità in sede di decisione di merito delle prove raccolte in fase sommaria, si veda, tra tante, Cass. Civ. 09/09/2021 n. 24377 e Cass. Civ. 08.05.2019 n. 12089). Ed infatti, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. 03/11/2022 n. 32350 e Cass. Civ. 21.01.2019 n. 5154, fra le molteplici pronunce conformi), il procedimento di merito possessorio non è un “nuovo” giudizio avulso dalla fase interinale, bensì piuttosto una “fase” dell'unico giudizio, retto dal ricorso introduttivo ex art. 703 c.p.c. In buona sostanza, il procedimento possessorio presuppone una prima una fase interinale a cognizione sommaria, limitata all'emanazione, con ordinanza reclamabile, dei provvedimenti interdittali, e poi una seconda, oggi eventuale e a cognizione piena, avente ad oggetto la disamina nel merito della pretesa possessoria, che si conclude con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie.
Quale ulteriore conseguenza di tale duplice fase, il merito possessorio costituisce una prosecuzione della fase sommaria e non un giudizio nuovo ed è essenzialmente deputato all'approfondimento delle questioni di rito e di merito già emerse nella fase sommaria;
d'altra parte, il comma 4 dell'art. 703 c.p.c. fa espressamente riferimento alla prosecuzione e non all'inizio di una causa di merito, a differenza dell'art. 669 octies c.p.c.
Orbene, nel caso di specie, parte convenuta ha riproposto le medesime contestazioni e censure già sollevate sia nella fase interinale che in sede di reclamo, esaminate dal Decidente e rigettate, in quanto inammissibili e/o comunque infondate nel merito.
L'ordinanza in parola ha ritenuto fondata la domanda del in quanto “dalla documentazione Parte_1 fotografica depositata in atti da entrambe le parti emerge con estremo nitore che il resistente ha posto una nuova recinzione a ridosso dei filari del ricorrente. Inoltre, è altrettanto chiaro che il resistente prima di posizionare la nuova recinzione si avvaleva di una precedente limitazione, la quale si trovava più in alto. Dalla foto dell'allegato n. 3 di parte ricorrente la questione è evidente. Si può, infatti, notare che nella parte a destra della foto v'è la vecchia recinzione, mentre la nuova recinzione è sulla sinistra. Anche guardando la documentazione versata in atti da parte resistente non può essere elevato a dubbio la questione relativa alle due recinzioni”. Ed ancora, in riferimento all'analisi delle dichiarazioni degli informatori è stato rilevato che “che le informazioni fornite dal sig. e Per_1 il sig. sono contraddittorii, discordanti e al limite dell'inverosimile. Il primo, , si Parte_2 Per_1 contraddice apertamente dicendo in prima battuta che la recinzione in pali di cemento e rete metallica è presente da oltre 30 anni, ma subito dopo, quando vengono mostrate le foto, cambia versione e chiarisce che esiste una vecchia recinzione, questa volta apposta 20 anni prima, e una nuova recinzione più recente. Il teste è chiaramente inattendibile. Il secondo, , dalle foto Parte_2 mostrate non riesce a distinguere le recinzioni e si colloca al limite della reticenza. Per entrambi si valuta la trasmissione degli atti in procura”.
La sussistenza delle condizioni per azionare la tutela possessoria è stata confermata anche dal provvedimento che ha definito il giudizio di reclamo n. 776/2021 R.G. ove il collegio ha precisato:
“sussistono, pertanto, tutti i presupposti richiesti ai fini della reintegrazione nel possesso, compreso quello temporale;
infatti, è acclarato che la recinzione è stata realizzata a maggio 2019 e il teste ha confermato l'esercizio del possesso da parte della parte reclamata sino a marzo-aprile Tes_1
2019. Per contro, in atti non si rinvengono dati idonei a smentire le deduzioni e le allegazioni di
”. Parte_1 Ebbene, ritiene questo giudice che le superiori argomentazioni vadano integralmente ribadite atteso che le stesse non risultano essere state smentite dalle argomentazioni svolte dal in questa CP_1 ulteriore fase del giudizio.
Non essendo, dunque, emersi elementi probatori diversi ed ulteriori rispetto a quelli già acquisiti nella fase interinale, non può che essere confermata la sussistenza della condotta spoliativa del ai CP_1 danni del possesso del terreno dell'attore . Parte_1
Infatti, a fronte della prova dei fatti dedotti da parte attrice a sostegno dell'affermata lesione possessoria, le eccezioni e contestazioni della convenuta non hanno trovato adeguata conferma.
Considerato che le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite in atti, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni (Cass. Civ. 21 novembre 2006, n. 24705), le informazioni rese da e , a conforto delle deduzioni Controparte_2 CP_3 dell'attore e sotto il vincolo del giuramento, costituiscono elementi valutabili unitamente agli altri dati emergenti dagli atti.
Deve infatti in sintesi ribadirsi, richiamando quanto più ampiamente affermato dai suddetti provvedimenti, che, come è emerso a seguito dell'audizione dei testi (terzi rispetto alla materia del contendere e direttamente a conoscenza dei fatti, trattandosi di incaricato dal sig. Tes_1 Parte_1 per la pulizia del terreno e incaricato dal sig. per effettuare dei rilievi) sig. CP_3 Parte_1 Parte_1 ha avuto il pieno ed esclusivo possesso del terreno per cui è causa (coltivandolo ed occupandosi della pulizia) fino ai primi mesi del 2019, quando il sig. ha posto una recinzione che non gli ha più CP_1 consentito di accedervi.
A fronte di tali precise e disinteressate dichiarazioni, non si ritengono sufficienti le sole dichiarazioni del teste , scarsamente attendibili sul piano soggettivo, in quanto rese dal cugino Testimone_2 della parte convenuta, ed inevitabilmente meno precise sul piano oggettivo. Nel caso di specie, infine, è emersa la contraddittorietà della dichiarazione resa da tale informatore Testimone_3 laddove prima riferisce di conoscere i luoghi di causa per avere effettuato dei lavori e conferma l'esistenza di due recinzioni, ma successivamente aggiunge: “non so dire se c'era una precedente recinzione e se c'era dove si trovasse. Dalla foto n. 3 riesco a riconoscere la recinzione sulla sinistra, sulla destra non riesco a riconosce la recinzione”.
Dunque, le argomentazioni difensive del si sono rivelate infondate, e prive di qualsivoglia CP_1 riscontro probatorio.
Quando l'istruttoria condotta nel corso della fase “sommaria” sia stata, come nella fattispecie, approfondita ed esaustiva, il provvedimento di merito non può che confermare l'ordinanza possessoria. Si ritiene, pertanto, che le valutazioni rassegnate nelle ordinanze sopra richiamate relativamente alla dimostrata esistenza dei presupposti per la tutela possessoria siano pienamente condivisibili.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni avanzata dal sig. , non si ravvisano i Parte_1 presupposti per l'accoglimento poiché afferente ad un danno mediato e non direttamente connesso alla perdita e/o lesione del possesso. Invero, è insegnamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito quello secondo cui la lesione del possesso abilita a chiedere il risarcimento del solo danno consistente nella privazione del possesso stesso, ne consegue che sono ammissibili esclusivamente le domande risarcitorie che abbiano ad oggetto un danno direttamente ed immediatamente connesso alla perdita del possesso: caratteristiche che, nel caso di specie, non possono essere rinvenute nella domanda oggetto di causa, in cui l'attore allega un danno diverso ed ulteriore rispetto alla mera lesione possessoria, oltre che non dimostrato né quanto all'an né quanto al nesso causale con il sofferto spoglio.
D'altro canto, per costante giurisprudenza, il risarcimento per mancata esecuzione di una ordinanza richiede la prova sia dell'an sia del quantum debeatur o, comunque, postula che tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Evenienza, questa, non ricorrente nel caso oggetto di giudizio.
Per quanto concerne le spese del giudizio, il mancato accoglimento della domanda risarcitoria formulata da parte attrice giustifica la statuizione di parziale compensazione delle spese processuali, in linea con insegnamento della corte nomofilattica (vd. Cass. Civ. 08/10/2021, n.27364).
Pertanto, ritiene questo decidente che le spese della presente fase di merito presente vadano posta a carico della parte convenuta per due terzi e vadano liquidate tenuto conto dello scaglione di valore della domanda come dichiarato dall'attrice, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, attesa la ridotta attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.r.g. 1280/2019:
- conferma quanto statuito nella fase sommaria con l'ordinanza del 21/5/2021 e confermata in sede di reclamo con ordinanza del 27/02/2024.
- rigetta la domanda di parte attrice di risarcimento del danno.
- condanna al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che liquida in euro 1.693,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e Parte_3
CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, il 12 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella