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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2642/2020 pendente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 CodiceFiscale_3
ES NZ in virtù di procura a margine all'atto di citazione in appello, domiciliati come in atti
APPELLANTI E
(P.IVA ) quale Impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Maiella ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
N. 2640/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza all'11.11.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, parte appellante impugnava la sentenza n. 4782/2019, depositata il
14.10.2019, con cui il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio dalla stessa incardinato per conseguire il risarcimento delle lesioni patite nell'occorso del 10.10.14, dopo aver ritenuto provata la domanda, ravvisava una corresponsabilità della minore nella produzione del sinistro nella misura del 30% poiché “giocando fuori dal cancello della sua abitazione, non ha tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada”. L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale la riforma dell'impugnata sentenza nei termini precisati in atti, dolendosi, in particolare, dell'erronea valutazione delle prove in ordine alla enunciazione di corresponsabilità, del mancato riconoscimento dei postumi nella percentuale richiesta, e, infine, del mancato riconoscimento del danno morale.
3. La ritualmente citata, si costituiva in giudizio e resisteva allo stesso, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza del Giudice di Pace di Nola, con vittoria di spese.
4. In via preliminare, va evidenziato che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato notificato in data 19.05.2020 a mezzo e a mezzo pec CP_2 in data 04.06.2020, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza, pubblicata in data 14.10.2019 e non notificata, e della sospensione dei termini di prescrizione in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data 20.05.2020.
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento
N. 2640/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . della giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass.
Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018), parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi, dovendosi altresì evidenziare che la si è difesa nel CP_1 merito delle doglianze.
Del pari, deve essere precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. In particolare, non sono stati proposti specifici motivi di impugnazione, nemmeno incidentali, sull'an debeatur, pertanto, su tale parte della sentenza impugnata si è formato il giudicato.
5. Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Orbene, l'appello è incentrato sulla doglianza secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato il compendio istruttorio, dichiarando la corresponsabilità del pedone e, conseguentemente, decurtato del 30% l'importo liquidato per i danni subiti nel sinistro di causa, in considerazione dell'omessa prova di un comportamento esente da colpa della minore, basando la pronuncia sul grado di corresponsabilità delle parti su un'interpretazione erronea delle modalità di accadimento del sinistro e sulla errata valutazione delle risultanze istruttorie, in contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, per cui in caso di sinistro coinvolgente un pedone grava sul conducente la presunzione di integrale responsabilità stabilita dal comma 1 dello stesso art. 2054 c.c., per cui si presume comunque responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, tenendo conto che a tal fine non rileva una semplice anomalia nella condotta del pedone, ma occorre che la stessa non sia stata ragionevolmente prevedibile (Cass. 28/02/2019, n. 5819).
Ancora, deve evidenziarsi, in adesione a quanto recentemente ribadito dalla Suprema Corte, “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054, comma 1,del c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. In particolare, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale,
N. 2640/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'articolo 2054 c.c. – che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore – e dell'articolo 1227 del c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.05.2024, n. 13786).
Ne consegue che il Giudice di prime cure, con una motivazione congrua e pienamente condivisibile, ha ritenuto sussistente il concorso di colpa da parte dell'odierna appellante, dal momento che ha ravvisato la violazione dell'art. 190 Codice della Strada, norma che stabilisce che “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare un minimo intralcio possibile alla circolazione”.
Ebbene, il Giudice di prime cure ha accertato il concorso di colpa della minore, costituito dalla presenza sulla carreggiata a costituire intralcio alla circolazione, deponendo in tal senso già la descrizione della dinamica prospettata in citazione (cfr. atto di citazione: “la minore, mentre giocava fuori la sua abitazione con il padre, veniva inopinatamente investita da un'autovettura di colore scuro che sopraggiungeva da tergo a velocità sostenuta”), nonché la testimonianza del teste , il quale, escusso all'udienza del 15.06.2018, ha dichiarato Tes_1 quanto segue: “mi trovavo a bordo della mia auto e percorrevo via Tommaso Tufano provenendo da via Miccoli... seguivo un'autovettura di piccola cilindrata di colore scuro che teneva un'andatura molto veloce per questo non sono riuscito a identificare il modello... e all'uscita di un tratto di strada che curva verso destra, la macchina scura impattava una bambina di circa 8 anni che si trovava sulla destra fuori ad un cancello... la via Tommaso Tufano nel tratto in cui è avvenuto
l'investimento è molto stretta e non ci sono marciapiedi”).
Ed infatti, nella sentenza oggetto di impugnazione il Giudice ha espressamente rilevato la presenza del pedone, la minore che giocava al di fuori del cancello della sua abitazione in una strada priva di Per_1 marciapiede, occupando la corsia di marcia destinata ai veicoli, e ha correttamente ritenuto che la suddetta condotta rappresentasse una condotta inosservante agli obblighi prescritti dall'art. 190 del Codice della
Strada.
Deve evidenziarsi che, ai fini della riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, comma I, c.c., si deve valutare esclusivamente se il danneggiato abbia tenuto o meno un comportamento che sia oggettivamente in contrasto con regole di condotte, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza, a prescindere dall'età o ancora dal suo stato di incapacità naturale (cfr. Cass. civ., Sez. III,
13.02.2020, n. 3557; nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale di Torre Annunziata 01.08.2023,
n. 2206).
N. 2640/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha correttamente accertato il concorso di colpa da parte della minore e ha altresì provveduto a bilanciare le condotte lesive, riconoscendo la percentuale di colpa del conducente nel 70% in base alla valutazione degli elementi probatori a propria disposizione.
La suddetta valutazione appare pienamente in linea con quanto previsto dall'art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio del libero convincimento del Giudice nella valutazione delle prove in base al proprio prudente apprezzamento, con il limite costituito dalla necessità di adeguata motivazione (cfr. Cass. civ., Sez.
VI – 3, ordinanza n. 16467/2017).
In base alla dinamica del sinistro come descritta dall'unico teste escusso, emerge che la minore si trovava sul margine della strada, in quel tratto stretta e priva di marciapiede e, peraltro, all'uscita di un tratto di strada che curva verso destra, nella medesima direzione di marcia del veicolo investitore che teneva un'andatura molto veloce e che ha colpito la minore da tergo, sul braccio sinistro, con lo specchietto destro.
Ebbene, dall'istruttoria è emerso che il conducente del veicolo percorreva la strada ad una velocità non adeguata ma che il pedone si trovava sulla carreggiata priva di marciapiedi dinanzi al cancello della propria abitazione.
Se, da un lato, il conducente del veicolo non ha fatto quanto possibile per evitare il danno procedendo ad una velocità non adeguata alle condizioni della strada, dall'altro lato, il pedone si trovava sulla carreggiata dopo l'uscita in curva, in un tratto di strada stretto e privo di marciapiedi, ed avrebbe dovuto prestare massima attenzione nell'avvedersi dei veicoli, specie considerando che la minore si trovava in prossimità della propria abitazione e, quindi, in un contesto noto e con il quale la stessa non poteva che avere familiarità.
Ne consegue che è corretta e condivisibile anche la percentualizzazione del concorso di colpa del pedone nella misura del 30% fatta dal Giudicante di prime cure, con la conseguenza che la motivazione della sentenza risulta corretta, congrua e priva di censure e merita di essere confermata.
L'appello va parimenti rigettata anche circa la richiesta di accoglimento della quantificazione dei postumi operata dal consulente di parte nella misura dell'8%, con la precisazione, in primo luogo, che tale relazione non è stata prodotta nel secondo grado di giudizio. Ed invero, la richiesta di una percentualizzazione del danno maggiore rispetto a quella effettuata dal CTU si presenta come estremamente generica, non essendo state mosse censure o osservazioni sotto il profilo tecnico all'elaborato peritale disposto in prime cure, avendo il difensore di parte appellante richiesto, tra l'altro, all'udienza del 13.02.2019 di emettersi ordinanza ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. proprio in base alle risultanze emerse dalla suddetta consulenza.
Con riguardo, infine, al mancato riconoscimento del danno morale, deve rilevarsi che, contrariamente a
N. 2640/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . quanto prospettato da parte appellante, il Giudice di Pace ha riconosciuto in via equitativa l'importo di €
600,00 a titolo di ulteriore personalizzazione del danno, dovendosi ritenere riconosciuta sotto tale profilo l'ulteriore voce del cd. danno morale.
Giova richiamare l'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte (v. Cass. del 2018 n. 7513) secondo cui una lesione della salute può avere diverse conseguenze dannose, ma tutte rientranti in due categorie e dunque nelle conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità ovvero nelle conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale.
Tuttavia, la liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti
“dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento previsto per il danno non patrimoniale che nella fattispecie è stato liquidato comprendendo anche una percentuale per le sofferenze che normalmente si accompagnano al tipo di lesione subita dall'attore.
Diversamente, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento del danno biologico.
Tuttavia, ciò che rileva è che le conseguenze siano di natura straordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (cfr. Sez. 3, sentenza 2788 del
2019; Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017). In ragione di ciò è stato affermato che “soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Da ciò ne consegue che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Cass. Sez. 3, n.
N. 2640/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . 24471 del 18/11/2014).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha proceduto alla personalizzazione e tanto risulta sufficiente per il rigetto anche di tale censura.
Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, deve ritenersi assorbita nella presente decisione.
6. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri minimi vigenti introdotti da D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello.
7. Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore avverso la sentenza n. 4782/2019 del Giudice Persona_1 di Pace di Nola, pubblicata in data 14.10.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. . 4782/2019 del Giudice di Pace di
Nola, pubblicata in data 14.10.2019;
b) condanna e nella di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_3 genitoriale sulla minore al pagamento in favore di nella Persona_1 Controparte_1 anzidetta qualità, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, delle spese di lite liquidate in
€1.700,00 per soli compensi professionali, oltre I.V.A. se dovuta, C.P.A. e spese generali al 15%;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Nola, in data 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
N. 2640/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2642/2020 pendente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 CodiceFiscale_3
ES NZ in virtù di procura a margine all'atto di citazione in appello, domiciliati come in atti
APPELLANTI E
(P.IVA ) quale Impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Maiella ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
N. 2640/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza all'11.11.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, parte appellante impugnava la sentenza n. 4782/2019, depositata il
14.10.2019, con cui il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio dalla stessa incardinato per conseguire il risarcimento delle lesioni patite nell'occorso del 10.10.14, dopo aver ritenuto provata la domanda, ravvisava una corresponsabilità della minore nella produzione del sinistro nella misura del 30% poiché “giocando fuori dal cancello della sua abitazione, non ha tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada”. L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale la riforma dell'impugnata sentenza nei termini precisati in atti, dolendosi, in particolare, dell'erronea valutazione delle prove in ordine alla enunciazione di corresponsabilità, del mancato riconoscimento dei postumi nella percentuale richiesta, e, infine, del mancato riconoscimento del danno morale.
3. La ritualmente citata, si costituiva in giudizio e resisteva allo stesso, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza del Giudice di Pace di Nola, con vittoria di spese.
4. In via preliminare, va evidenziato che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato notificato in data 19.05.2020 a mezzo e a mezzo pec CP_2 in data 04.06.2020, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza, pubblicata in data 14.10.2019 e non notificata, e della sospensione dei termini di prescrizione in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data 20.05.2020.
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento
N. 2640/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . della giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass.
Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018), parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi, dovendosi altresì evidenziare che la si è difesa nel CP_1 merito delle doglianze.
Del pari, deve essere precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. In particolare, non sono stati proposti specifici motivi di impugnazione, nemmeno incidentali, sull'an debeatur, pertanto, su tale parte della sentenza impugnata si è formato il giudicato.
5. Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Orbene, l'appello è incentrato sulla doglianza secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato il compendio istruttorio, dichiarando la corresponsabilità del pedone e, conseguentemente, decurtato del 30% l'importo liquidato per i danni subiti nel sinistro di causa, in considerazione dell'omessa prova di un comportamento esente da colpa della minore, basando la pronuncia sul grado di corresponsabilità delle parti su un'interpretazione erronea delle modalità di accadimento del sinistro e sulla errata valutazione delle risultanze istruttorie, in contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, per cui in caso di sinistro coinvolgente un pedone grava sul conducente la presunzione di integrale responsabilità stabilita dal comma 1 dello stesso art. 2054 c.c., per cui si presume comunque responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, tenendo conto che a tal fine non rileva una semplice anomalia nella condotta del pedone, ma occorre che la stessa non sia stata ragionevolmente prevedibile (Cass. 28/02/2019, n. 5819).
Ancora, deve evidenziarsi, in adesione a quanto recentemente ribadito dalla Suprema Corte, “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054, comma 1,del c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. In particolare, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale,
N. 2640/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'articolo 2054 c.c. – che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore – e dell'articolo 1227 del c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.05.2024, n. 13786).
Ne consegue che il Giudice di prime cure, con una motivazione congrua e pienamente condivisibile, ha ritenuto sussistente il concorso di colpa da parte dell'odierna appellante, dal momento che ha ravvisato la violazione dell'art. 190 Codice della Strada, norma che stabilisce che “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare un minimo intralcio possibile alla circolazione”.
Ebbene, il Giudice di prime cure ha accertato il concorso di colpa della minore, costituito dalla presenza sulla carreggiata a costituire intralcio alla circolazione, deponendo in tal senso già la descrizione della dinamica prospettata in citazione (cfr. atto di citazione: “la minore, mentre giocava fuori la sua abitazione con il padre, veniva inopinatamente investita da un'autovettura di colore scuro che sopraggiungeva da tergo a velocità sostenuta”), nonché la testimonianza del teste , il quale, escusso all'udienza del 15.06.2018, ha dichiarato Tes_1 quanto segue: “mi trovavo a bordo della mia auto e percorrevo via Tommaso Tufano provenendo da via Miccoli... seguivo un'autovettura di piccola cilindrata di colore scuro che teneva un'andatura molto veloce per questo non sono riuscito a identificare il modello... e all'uscita di un tratto di strada che curva verso destra, la macchina scura impattava una bambina di circa 8 anni che si trovava sulla destra fuori ad un cancello... la via Tommaso Tufano nel tratto in cui è avvenuto
l'investimento è molto stretta e non ci sono marciapiedi”).
Ed infatti, nella sentenza oggetto di impugnazione il Giudice ha espressamente rilevato la presenza del pedone, la minore che giocava al di fuori del cancello della sua abitazione in una strada priva di Per_1 marciapiede, occupando la corsia di marcia destinata ai veicoli, e ha correttamente ritenuto che la suddetta condotta rappresentasse una condotta inosservante agli obblighi prescritti dall'art. 190 del Codice della
Strada.
Deve evidenziarsi che, ai fini della riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, comma I, c.c., si deve valutare esclusivamente se il danneggiato abbia tenuto o meno un comportamento che sia oggettivamente in contrasto con regole di condotte, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza, a prescindere dall'età o ancora dal suo stato di incapacità naturale (cfr. Cass. civ., Sez. III,
13.02.2020, n. 3557; nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale di Torre Annunziata 01.08.2023,
n. 2206).
N. 2640/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha correttamente accertato il concorso di colpa da parte della minore e ha altresì provveduto a bilanciare le condotte lesive, riconoscendo la percentuale di colpa del conducente nel 70% in base alla valutazione degli elementi probatori a propria disposizione.
La suddetta valutazione appare pienamente in linea con quanto previsto dall'art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio del libero convincimento del Giudice nella valutazione delle prove in base al proprio prudente apprezzamento, con il limite costituito dalla necessità di adeguata motivazione (cfr. Cass. civ., Sez.
VI – 3, ordinanza n. 16467/2017).
In base alla dinamica del sinistro come descritta dall'unico teste escusso, emerge che la minore si trovava sul margine della strada, in quel tratto stretta e priva di marciapiede e, peraltro, all'uscita di un tratto di strada che curva verso destra, nella medesima direzione di marcia del veicolo investitore che teneva un'andatura molto veloce e che ha colpito la minore da tergo, sul braccio sinistro, con lo specchietto destro.
Ebbene, dall'istruttoria è emerso che il conducente del veicolo percorreva la strada ad una velocità non adeguata ma che il pedone si trovava sulla carreggiata priva di marciapiedi dinanzi al cancello della propria abitazione.
Se, da un lato, il conducente del veicolo non ha fatto quanto possibile per evitare il danno procedendo ad una velocità non adeguata alle condizioni della strada, dall'altro lato, il pedone si trovava sulla carreggiata dopo l'uscita in curva, in un tratto di strada stretto e privo di marciapiedi, ed avrebbe dovuto prestare massima attenzione nell'avvedersi dei veicoli, specie considerando che la minore si trovava in prossimità della propria abitazione e, quindi, in un contesto noto e con il quale la stessa non poteva che avere familiarità.
Ne consegue che è corretta e condivisibile anche la percentualizzazione del concorso di colpa del pedone nella misura del 30% fatta dal Giudicante di prime cure, con la conseguenza che la motivazione della sentenza risulta corretta, congrua e priva di censure e merita di essere confermata.
L'appello va parimenti rigettata anche circa la richiesta di accoglimento della quantificazione dei postumi operata dal consulente di parte nella misura dell'8%, con la precisazione, in primo luogo, che tale relazione non è stata prodotta nel secondo grado di giudizio. Ed invero, la richiesta di una percentualizzazione del danno maggiore rispetto a quella effettuata dal CTU si presenta come estremamente generica, non essendo state mosse censure o osservazioni sotto il profilo tecnico all'elaborato peritale disposto in prime cure, avendo il difensore di parte appellante richiesto, tra l'altro, all'udienza del 13.02.2019 di emettersi ordinanza ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. proprio in base alle risultanze emerse dalla suddetta consulenza.
Con riguardo, infine, al mancato riconoscimento del danno morale, deve rilevarsi che, contrariamente a
N. 2640/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . quanto prospettato da parte appellante, il Giudice di Pace ha riconosciuto in via equitativa l'importo di €
600,00 a titolo di ulteriore personalizzazione del danno, dovendosi ritenere riconosciuta sotto tale profilo l'ulteriore voce del cd. danno morale.
Giova richiamare l'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte (v. Cass. del 2018 n. 7513) secondo cui una lesione della salute può avere diverse conseguenze dannose, ma tutte rientranti in due categorie e dunque nelle conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità ovvero nelle conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale.
Tuttavia, la liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti
“dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento previsto per il danno non patrimoniale che nella fattispecie è stato liquidato comprendendo anche una percentuale per le sofferenze che normalmente si accompagnano al tipo di lesione subita dall'attore.
Diversamente, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento del danno biologico.
Tuttavia, ciò che rileva è che le conseguenze siano di natura straordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (cfr. Sez. 3, sentenza 2788 del
2019; Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017). In ragione di ciò è stato affermato che “soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Da ciò ne consegue che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Cass. Sez. 3, n.
N. 2640/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . 24471 del 18/11/2014).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha proceduto alla personalizzazione e tanto risulta sufficiente per il rigetto anche di tale censura.
Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, deve ritenersi assorbita nella presente decisione.
6. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri minimi vigenti introdotti da D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello.
7. Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore avverso la sentenza n. 4782/2019 del Giudice Persona_1 di Pace di Nola, pubblicata in data 14.10.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. . 4782/2019 del Giudice di Pace di
Nola, pubblicata in data 14.10.2019;
b) condanna e nella di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_3 genitoriale sulla minore al pagamento in favore di nella Persona_1 Controparte_1 anzidetta qualità, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, delle spese di lite liquidate in
€1.700,00 per soli compensi professionali, oltre I.V.A. se dovuta, C.P.A. e spese generali al 15%;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Nola, in data 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
N. 2640/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G .