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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5658 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7075/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7075/2020, avente ad oggetto: "accertamento del diritto alla
rimozione di beni mobili a seguito di sentenza civile definitiva", promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, (C.F. ,
[...] Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), questi ultimi nella qualità di eredi di , tutti C.F._4 Persona_1
domiciliati in Catania Corso Italia n. 171, presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Parisi che li rappresentata e difende, giusta procura in atti.
ATTORI
contro pagina 1 di 13 (C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
) entrambi domiciliati in Catania via G. Vagliasindi n. 51, presso lo studio C.F._6
dell'Avv. Salvatore Ficarra che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
CONVENUTI
Contro
con sede in Paternò 95047 (CT), Via Emanuele Bellia n .214, (P.IVA ), CP_3 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, domiciliata in Paternò via Lepanto n.12, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Frisenna, giusta procura in atti.
CONVENUTA
Contro
, con sede legale in Roma Via Ombrone n 2, (C.F. e iscrizione nel Registro Controparte_4
Imprese di Roma nr. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata P.IVA_2
in Catania Via G. D'Annunzio, 62 presso lo studio dell'Avv. Alfio Lo Vecchio che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.05.2025 (svoltasi mediante trattazione scritta), tutte le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 13 (art. 132 c.p.c.).
, premesso di Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4
essere comproprietari di un androne coperto tramite il quale si accede alla loro abitazione, sita in via
RO UP 101/B (oggi civico n.89), adiacente all'abitazione di e , Parte_6 Controparte_2
hanno convenuto in giudizio questi ultimi, inizialmente con le forme del rito ex art. 702 c.p.c. al fine di sentire ritenere e dichiarare il proprio diritto alla rimozione dei contatori di corrente elettrica e di acqua,
intestati ai resistenti ed istallati sul muro perimetrale del predetto corridoio in prossimità del cancello di accesso.
I ricorrenti hanno acquistato l'immobile, sito in Paternò via RO UP n. 89, comprensivo dell'androne coperto, con atto pubblico del 04.01.1983. Nel predetto atto viene precisato che i coniugi hanno acquistato: “A) l'intero pianterreno della casa palazzata sita in Paternò, via Pt_5 Per_1
RO UP nn. Civici 99-101…riportato in catasto alla partita 7050, fgl 61/A, part. 2211,.”; nonché
“B) L'intero secondo piano della succitata casa palazzata sita in Paternò, via RO UP n.101/A al
portone comune…. Ciò con la comproprietà del portoncino d'ingresso e della scala di accesso”.
Successivamente in data 18.07.2000 e hanno acquistato un Parte_6 Controparte_2
tratto di terreno sul quale insisteva un antico rudere (successivamente demolito per realizzare l'attuale fabbricato) confinante anche con l'androne coperto per cui è causa ed all'interno del quale esistevano dei contatori di luce ed acqua intestati ai loro danti causa. Il suddetto androne coperto, tramite il quale in origine, si poteva accedere oltre che all'abitazione dei ricorrenti anche alla proprietà dei resistenti è
stato causa di precedenti giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della esistenza o meno del diritto di proprietà dell'androne e della relativa servitù di passaggio.
pagina 3 di 13 Con sentenza n. 125/82009, emessa dal Tribunale di Catania-sezione distaccata di Paternò, veniva riconosciuto in favore dei coniugi il diritto alla servitù di passaggio sul predetto corridoio, Parte_7
acquisito per usucapione. Le statuizioni ivi contenute venivano modificate dalla sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte di Appello di Catania n. 1371/2015, che diversamente da quanto accertato dal precedente Giudice, ha accolto l'azione di negatoria servitutis proposta dai ricorrenti e rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione della relativa servitù di passaggio. Segnatamente, la Corte
d'Appello di Catania ha dichiarato che gli appellati (coniugi non hanno diritto di Parte_7
passaggio nel corridoio di cui al civico 101/B di via RO UP, di proprietà degli appellanti
( ), condannando gli appellati a rimuovere la serratura del cancello o a Controparte_5
consegnare le chiavi. Tale provvedimento è stato anche confermato all'esito di ricorso per Cassazione,
con sentenza n. 22591/2018.
Ciò premesso in punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto che a seguito dei provvedimenti giudiziari di cui sopra i resistenti consegnavano la chiave del cancello di accesso all'androne.
Purtuttavia, ad oggi malgrado le numerose richieste e diffide, rivolte anche alle società che erogano i relativi servizi di luce ed acqua, i coniugi non hanno ancora provveduto alla rimozione Parte_7
dei suddetti contatori. In assenza di concreto riscontro delle proprie richieste ed al fine di far cessare qualsivoglia turbativa nell'esercizio e godimento del proprio di diritto di proprietà i ricorrenti hanno chiamato in causa anche ocietà cui fa capo l'erogazione del servizio idrico nel comune di CP_3
Paternò ed società che si occupa dell'erogazione dell'energia elettrica al Controparte_6
fine di sentir condannare entrambe le società in solido con i resistenti, intestatari delle utenze, alla rimozione dei contatori con addebito dei relativi costi ed oneri.
Inoltre, i ricorrenti hanno chiesto a titolo di penalità ex art. 614 bis c.p.c. la condanna al pagina 4 di 13 pagamento di una somma pari a euro 100,00, ovvero alla diversa somma da quantificarsi anche in via equitativa ex articolo 1226 c.c., per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla pubblicazione della sentenza. Infine, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dei resistenti ex art. 96, comma 3° c.p.c.,
rilevandone la condotta dilatoria ed ostruzionistica.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti i resistenti e , i Parte_6 Controparte_2
quali preliminarmente hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva, non essendo più in possesso delle chiavi per accedere all'androne e non usufruendo dello stesso.
Nel merito i resistenti hanno contestato la rappresentazione dei fatti e l'interpretazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania. In particolare, essi hanno osservato che la citata sentenza ha statuito l'inesistenza della servitù di passaggio invocata dagli stessi nel relativo giudizio,
ma non avrebbe accertato alcun diritto di proprietà in capo ai ricorrenti, né tantomeno disposto alcunché in merito ai misuratori di energia elettrica ed acqua ivi istallati. I coniugi hanno Parte_7
chiarito che, quando hanno acquistato l'immobile i contatori di luce e di acqua erano già presenti sui luoghi ed essi si sono limitati ad eseguire le volture delle utenze, esercitando i loro diritti sul sottopassaggio così come statuito nella sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Paternò.
Gli odierni convenuti hanno anche contestato la richiesta ex art. 614 bis c.p.c. atteso che dal
6/11/2019 le utenze di acqua e luce risultano non più attive e funzionanti, poiché a loro dire i ricorrenti avrebbero illegittimamente manomesso i contatori. Tali fatti e circostanze sono stati anche oggetto di separato procedimento penale, che ad oggi risulta archiviato per mancanza di prove.
Inoltre, i coniugi hanno proposto in via riconvenzionale azione di rivendicazione Parte_7
ex art. 948 c.c. in quanto proprietari, a loro dire, del sottopassaggio sito in Paternò (CT) alla via RO
pagina 5 di 13 UP n. 89. Infine, anch'essi, rilevando la temerarietà dell'azione proposta, hanno chiesto la condanna dei ricorrenti ex art. 96, comma 2° e 3° c.p.c.
Si sono costituite anche ed che gestiscono CP_3 Controparte_6
rispettivamente i servizi di acqua e di energia elettrica.
reliminarmente ha eccepito il difetto della procura al difensore di parte attrice ex CP_3
art. 82 c.p.c., rilevando che essa non risulta sottoscritta da tutti i ricorrenti indicati in ricorso ma soltanto da e Nel merito la società resistente ha esposto di aver Parte_5 Parte_4
riscontrato le richieste dei ricorrenti, chiarendo loro che l'eventuale rimozione del contatore dell'acqua necessita della contestuale individuazione di un nuovo sito dove collocarlo e ciò richiede necessariamente l'attivazione in tal senso da parte degli intestatari dell'utenza ovvero dei resistenti e;
pertanto, in assenza di una loro formale richiesta la società non Parte_6 Controparte_2
può procedere alla rimozione del misuratore. In ogni caso ha espresso la propria CP_3
disponibilità a spostare il contatore dell'acqua potabile in qualunque altro sito sarà ritenuto idoneo dal
Tribunale adito o indicato dai resistenti Parte_7
Anche si è costituita, rilevando preliminarmente la propria Controparte_6
estraneità alla vicenda che verte su questioni di proprietà e utilizzo di diritti di servitù relative all'androne per cui è causa e chiarendo che all'epoca dell'attivazione della fornitura, avvenuta in data
21/10/08, i resistenti risultavano essere proprietari-utilizzatori del corridoio de quo. Parte_7
Tuttavia, a documentato di aver dato riscontro alle richieste dei ricorrenti Controparte_6
anche mediante sopralluogo da parte di un proprio tecnico per verificare lo stato dei luoghi e la fattibilità dell'operazione richiesta. Anche quest'ultima società si è dichiarata disponibile ad eseguire lo spostamento del contatore della corrente elettrica, purché tale richiesta sia effettuata secondo le pagina 6 di 13 modalità previste dal contratto oltre che dalla legge ovvero tramite il trader titolare del contratto di fornitura e su istanza dei soggetti titolari del contratto, oppure tramite ordine del Giudice, sempre previo rispetto delle condizioni di legge atteso che la mera rimozione del contatore, senza l'indicazione di altro luogo idoneo ove collocare il nuovo, comporterebbe l'illegittima interruzione della fornitura con responsabilità dell'Ente distributore.
Infine, entrambe le società resistenti hanno contestato la richiesta di addebito dei relativi costi ed oneri, nonché la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c. atteso che nella vicenda in esame nessun inadempimento è imputabile a ciascuna di esse.
Ciò premesso, istruita la causa il Giudice inizialmente designato, alla udienza del 03.02.2020
preso atto della domanda riconvenzionale ex art. 948 c.c. proposta dai resistenti ha Parte_7
disposto la procedura di mediazione obbligatoria, che tuttavia ha avuto esito negato per assenza delle parti convocate;
ha invitato parte ricorrente a sanare le nullità relative alla procura del difensore;
ha altresì invitato le parti a trovare una soluzione transattiva della vicenda attesa la disponibilità delle società convenute. Successivamente alla udienza del 17/09/2021 il Decidente preso atto della mancata conciliazione della vicenda processuale e della necessità di approfondire l'attività istruttoria ha disposto ai sensi dell'art. 702 bis, comma terzo c.p.c., il mutamento del rito da sommario ad ordinario,
concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Inoltre, esaminate le richieste istruttorie il Giudice ha ritenuto ammissibile e rilevante a fini della decisione soltanto la richiesta di prova per testi formulata dalla società Controparte_6
Espletata la prova testimoniale con il teste , dipendente di ,
[...] Testimone_1 Parte_8
alla successiva udienza del 04/11/2023, alla luce degli elementi acquisiti durante l'istruttoria e non ritenendo il Giudice necessario disporre consulenza tecnica, ha rinviato per la decisione. A seguito di pagina 7 di 13 ulteriore assegnazione ad altri Giudici Istruttori la causa è stata da ultimo in data 14/05/2025 rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, si appalesa fondata e meritevole di accoglimento la domanda proposta da parte attrice.
Onde definire il “thema decidendum” della presente controversia, appare utile precisare che la fattispecie processuale in esame è strettamente collegata all'esisto dei precedenti giudizi civili,
intercorsi tra le medesime parti processuali ed aventi ad oggetto l'azione di negatoria servitutis relativa al corridoio in questione a fronte della contrapposta domanda riconvenzionale di accertamento della servitù di passaggio per usucapione. L'azione proposta in questa sede deve essere inoltre qualificata come azione negatoria poiché è finalizzata ad ottenere la cessazione di una turbativa all'esercizio del diritto di proprietà dei ricorrenti, che si concretizza nella presenza di contatori di luce e di acqua istallati sulla proprietà di questi ultimi ed intestati a terzi estranei.
Con riferimento alla condotta dei resistenti va osservato che, sebbene essi Parte_7
abbiamo consegnato le chiavi del cancello ai ricorrenti in ottemperanza di quanto statuito nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania, tuttavia non risulta agli atti alcuna formale richiesta di spostamento dei relativi contatori dal corridoio di proprietà dei ricorrenti. Dall'esame dei documenti allegati è emerso che le utenze di luce ed acqua ad oggi non risultano attive, in particolare con riferimento al servizio idrico è emerso che a seguito di lavori realizzati da sulla rete idrica CP_3
i vecchi contatori sono stati sostituiti con nuovi misuratori, fatta eccezione di quello intestato ai resistenti. La circostanza relativa al mancato funzionamento dei contatori non è stata adeguatamente chiarita né smentita da nessuna delle due società, le quali hanno sostenuto di non poter procedere allo spostamento dei contatori per mancata collaborazione da parte dei titolari delle utenze. Stando così i pagina 8 di 13 fatti, in applicazione del principio di non contestazione, deve ritenersi che ad oggi i suddetti misuratori non siano attivi e pertanto non vi è alcun pericolo di arbitraria interruzione del servizio di fornitura di acqua e luce. Nessun ostacolo sussiste perciò alla rimozione dei contatori, che ad oggi, a seguito dei provvedimenti giudiziari sopra menzionati, risultano posizionati sul muro perimetrale dell'androne di proprietà dei ricorrenti in assenza di qualsivoglia diritto di servitù sulla proprietà altrui.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di rimedio inizialmente previsto proprio con riferimento a prestazioni infungibili quale quella per cui è causa, al fine di assicurare l'effettività delle pronunce di condanna mediante uno strumento di coazione indiretta, e oggi riferibile a qualunque tipo di pronuncia di condanna diversa dal pagamento di somme di denaro.
Ed infatti, tenuto anche conto dell'entità del ritardo e della condotta palesemente dilatoria posta in essere dai resistenti e priva di valide motivazioni, risulta non manifestamente iniquo Parte_7
fissare, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento, il pagamento di una somma di denaro che, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, della natura della prestazione e del danno prevedibile, si determina in euro 30,00 per ogni giorno. D'altra parte, l'inerzia dei resistenti intestatari delle utenze ha certamente ritardato le operazioni di spostamento dei contatori,
di competenza rispettivamente delle società che erogano i servizi e che peraltro risultano proprietarie dei misuratori. A tal riguardo, giova precisare che la dottrina e la prassi assimilano tali apparecchiature a beni strumentali necessari per l'erogazione del servizio, che il fornitore mantiene nel proprio patrimonio anche se installati su proprietà altrui.
Procedendo con l'esame della domanda riconvenzionale di reintegra ex art. 948 c.c. proposta dai resistenti essa non può trovare accoglimento, in quanto inammissibile oltre che Parte_7
pagina 9 di 13 infondata e pertanto va rigettata. L'esistenza di un precedente giudizio tra le stesse parti ed avente ad oggetto le medesime questioni, definito con sentenza passata in giudicato, preclude alla parte resistente la proponibilità di qualsiasi domanda che riguardi questioni già esaminate e sulle quali si è già statuito e ciò in applicazione del generale principio del ne bis in idem. Il riconoscimento della proprietà in capo agli attori assume valore di giudicato sostanziale, non solo sulla servitù, ma anche sulla questione della proprietà, nella misura in cui questa sia stata effettivamente oggetto di accertamento incidentale,
necessario o si configuri come presupposto generico. Le azioni petitorie (come la rivendicazione) e le azioni relative a diritti reali (come l'accertamento di servitù) hanno oggetto e funzione diverse, ma quando la decisione su una implica necessariamente la risoluzione sull'altra (ad esempio, rigetto della servitù per riconoscimento della proprietà in capo al convenuto), si crea un vincolo di giudicato anche sul diritto di proprietà. Il giudicato, infatti, copre anche le questioni che, se pure non specificamente dedotte, costituiscono il presupposto logico essenziale e indefettibile della o la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della decisione stessa (Cass. 26 maggio 2020 n. 9712, Cass.
28 novembre 2017 n. 28415).
La questione relativa alla prova in concreto dei fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale resta dunque assorbita, pur potendosi comunque osservare che la stessa è all'evidenza priva di adeguati riscontri probatori in merito al diritto di proprietà esclusiva sul corridoio (gli atti di acquisto prodotti non risultano riferibili alla porzione di corridoio oggetto di causa, né da essi emerge con certezza la titolarità esclusiva).
Procedendo nell'esame della posizione relativa alle società convenute, occorre precisare che la tesi difensiva proposta da queste ultime secondo cui la rimozione dei contatori può avvenire solamente previa individuazione di un nuovo sito da parte degli intestatari dell'utenza non risulta fondata, atteso pagina 10 di 13 che i misuratori tipicamente non diventano proprietà del titolare dell'immobile in cui sono allocati,
ovvero dell'intestatario dell'utenza (elettrica o idrica che sia) ma restano di proprietà dell'ente fornitore del servizio (nel caso specifico ed , che li installa per la misura dei CP_3 Controparte_4
consumi dell'utente. Per tali ragioni il difetto di legittimazione passiva eccepito da entrambe le società
resistenti non sussiste. Pertanto, anche in assenza di collaborazione da parte dei resistenti, intestatari delle utenze, le società proprietarie dei misuratori sono tenute alla loro rimozione a prescindere dalla collaborazione dei soggetti intestatari, salvo poi rivalersi in sede giudiziaria nei confronti di questi ultimi per la mancata indicazione del sito ove collocare i contatori. Conseguentemente la domanda degli attori è fondata e va accolta anche nei confronti di d CP_3 Controparte_6
Tuttavia, tenuto conto della condotta processuale delle società resistenti, le quali hanno documentato di aver dato riscontro alle plurime richieste di informazioni e chiarimenti provenienti dai ricorrenti e considerato che sia he hanno dichiarato di essere disponibili CP_3 Controparte_6
nell'eseguire tutte le operazioni necessarie per la rimozione dei misuratori di luce ed acqua si ritiene non sussistano i presupposti nei loro confronti per la condanna di cui all'art. 614 bis c.p.c., nè i presupposti per l'ulteriore condanna ex art. 96 comma 3 c,p,c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei convenuti e Parte_6 [...]
che, in solido tra loro, devono essere condannati a rifondere in favore degli attori le spese CP_2
processuali che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore della causa
(indeterminabile) e in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022.
I convenuti e , in solido tra loro, devono altresì essere Parte_6 Controparte_2
condannati a rifondere in favore delle società ed le spese CP_3 Controparte_6
pagina 11 di 13 processuali che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore della causa
(indeterminabile) e in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7075/2020 R.G.,
1) in accoglimento della domanda proposta dagli attori , Parte_5 Parte_3
condanna i convenuti e Parte_2 Parte_4 Parte_6 [...]
alla rimozione dei contatori di energia elettrica e di acqua potabile istallati sul CP_2
muro dell'androne di proprietà dei ricorrenti, condannando i convenuti a presentare idonea richiesta di spostamento dei contatori alle competenti società ed CP_3
nonché a individuare il sito dove collocare i predetti misuratori Controparte_4
secondo le indicazioni e gli adempimenti richiesti dalle società convenute;
2) Nell'ipotesi di mancata esecuzione da parte dei resistenti e Parte_6 [...]
degli adempimenti necessari per le opere di rimozione e spostamento dei CP_2
misuratori, condanna le suddette società ad eseguire comunque le operazioni di rimozione e spostamento dei misuratori, salvo eventuale azione in danno dei resistenti rimasti inadempienti;
3) Fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in euro 30,00 la somma di denaro dovuta da
[...]
e dalla data di notifica della presente sentenza e per ogni Pt_6 Controparte_2
successivo giorno di ritardo nell'adempimento delle incombenze di cui sopra;
4) Condanna i convenuti e in solido tra loro, alla refusione Parte_6 Controparte_2
delle spese processuali in favore degli attori , Parte_5 Parte_3 Per_1
pagina 12 di 13 , che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi Parte_2 Parte_4
professionali ed euro 286,00 per spese vive, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
5) Condanna i i convenuti e in solido tra loro, alla refusione Parte_6 Controparte_2
delle spese processuali in favore della società in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali,
oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge nei limiti della nota spese di cui in atti;
6) Condanna i i convenuti e in solido tra loro, alla refusione Parte_6 Controparte_2
delle spese processuali in favore della società in persona del Controparte_6
legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 23 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7075/2020, avente ad oggetto: "accertamento del diritto alla
rimozione di beni mobili a seguito di sentenza civile definitiva", promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, (C.F. ,
[...] Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), questi ultimi nella qualità di eredi di , tutti C.F._4 Persona_1
domiciliati in Catania Corso Italia n. 171, presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Parisi che li rappresentata e difende, giusta procura in atti.
ATTORI
contro pagina 1 di 13 (C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
) entrambi domiciliati in Catania via G. Vagliasindi n. 51, presso lo studio C.F._6
dell'Avv. Salvatore Ficarra che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
CONVENUTI
Contro
con sede in Paternò 95047 (CT), Via Emanuele Bellia n .214, (P.IVA ), CP_3 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, domiciliata in Paternò via Lepanto n.12, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Frisenna, giusta procura in atti.
CONVENUTA
Contro
, con sede legale in Roma Via Ombrone n 2, (C.F. e iscrizione nel Registro Controparte_4
Imprese di Roma nr. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata P.IVA_2
in Catania Via G. D'Annunzio, 62 presso lo studio dell'Avv. Alfio Lo Vecchio che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.05.2025 (svoltasi mediante trattazione scritta), tutte le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 13 (art. 132 c.p.c.).
, premesso di Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4
essere comproprietari di un androne coperto tramite il quale si accede alla loro abitazione, sita in via
RO UP 101/B (oggi civico n.89), adiacente all'abitazione di e , Parte_6 Controparte_2
hanno convenuto in giudizio questi ultimi, inizialmente con le forme del rito ex art. 702 c.p.c. al fine di sentire ritenere e dichiarare il proprio diritto alla rimozione dei contatori di corrente elettrica e di acqua,
intestati ai resistenti ed istallati sul muro perimetrale del predetto corridoio in prossimità del cancello di accesso.
I ricorrenti hanno acquistato l'immobile, sito in Paternò via RO UP n. 89, comprensivo dell'androne coperto, con atto pubblico del 04.01.1983. Nel predetto atto viene precisato che i coniugi hanno acquistato: “A) l'intero pianterreno della casa palazzata sita in Paternò, via Pt_5 Per_1
RO UP nn. Civici 99-101…riportato in catasto alla partita 7050, fgl 61/A, part. 2211,.”; nonché
“B) L'intero secondo piano della succitata casa palazzata sita in Paternò, via RO UP n.101/A al
portone comune…. Ciò con la comproprietà del portoncino d'ingresso e della scala di accesso”.
Successivamente in data 18.07.2000 e hanno acquistato un Parte_6 Controparte_2
tratto di terreno sul quale insisteva un antico rudere (successivamente demolito per realizzare l'attuale fabbricato) confinante anche con l'androne coperto per cui è causa ed all'interno del quale esistevano dei contatori di luce ed acqua intestati ai loro danti causa. Il suddetto androne coperto, tramite il quale in origine, si poteva accedere oltre che all'abitazione dei ricorrenti anche alla proprietà dei resistenti è
stato causa di precedenti giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della esistenza o meno del diritto di proprietà dell'androne e della relativa servitù di passaggio.
pagina 3 di 13 Con sentenza n. 125/82009, emessa dal Tribunale di Catania-sezione distaccata di Paternò, veniva riconosciuto in favore dei coniugi il diritto alla servitù di passaggio sul predetto corridoio, Parte_7
acquisito per usucapione. Le statuizioni ivi contenute venivano modificate dalla sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte di Appello di Catania n. 1371/2015, che diversamente da quanto accertato dal precedente Giudice, ha accolto l'azione di negatoria servitutis proposta dai ricorrenti e rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione della relativa servitù di passaggio. Segnatamente, la Corte
d'Appello di Catania ha dichiarato che gli appellati (coniugi non hanno diritto di Parte_7
passaggio nel corridoio di cui al civico 101/B di via RO UP, di proprietà degli appellanti
( ), condannando gli appellati a rimuovere la serratura del cancello o a Controparte_5
consegnare le chiavi. Tale provvedimento è stato anche confermato all'esito di ricorso per Cassazione,
con sentenza n. 22591/2018.
Ciò premesso in punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto che a seguito dei provvedimenti giudiziari di cui sopra i resistenti consegnavano la chiave del cancello di accesso all'androne.
Purtuttavia, ad oggi malgrado le numerose richieste e diffide, rivolte anche alle società che erogano i relativi servizi di luce ed acqua, i coniugi non hanno ancora provveduto alla rimozione Parte_7
dei suddetti contatori. In assenza di concreto riscontro delle proprie richieste ed al fine di far cessare qualsivoglia turbativa nell'esercizio e godimento del proprio di diritto di proprietà i ricorrenti hanno chiamato in causa anche ocietà cui fa capo l'erogazione del servizio idrico nel comune di CP_3
Paternò ed società che si occupa dell'erogazione dell'energia elettrica al Controparte_6
fine di sentir condannare entrambe le società in solido con i resistenti, intestatari delle utenze, alla rimozione dei contatori con addebito dei relativi costi ed oneri.
Inoltre, i ricorrenti hanno chiesto a titolo di penalità ex art. 614 bis c.p.c. la condanna al pagina 4 di 13 pagamento di una somma pari a euro 100,00, ovvero alla diversa somma da quantificarsi anche in via equitativa ex articolo 1226 c.c., per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla pubblicazione della sentenza. Infine, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dei resistenti ex art. 96, comma 3° c.p.c.,
rilevandone la condotta dilatoria ed ostruzionistica.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti i resistenti e , i Parte_6 Controparte_2
quali preliminarmente hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva, non essendo più in possesso delle chiavi per accedere all'androne e non usufruendo dello stesso.
Nel merito i resistenti hanno contestato la rappresentazione dei fatti e l'interpretazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania. In particolare, essi hanno osservato che la citata sentenza ha statuito l'inesistenza della servitù di passaggio invocata dagli stessi nel relativo giudizio,
ma non avrebbe accertato alcun diritto di proprietà in capo ai ricorrenti, né tantomeno disposto alcunché in merito ai misuratori di energia elettrica ed acqua ivi istallati. I coniugi hanno Parte_7
chiarito che, quando hanno acquistato l'immobile i contatori di luce e di acqua erano già presenti sui luoghi ed essi si sono limitati ad eseguire le volture delle utenze, esercitando i loro diritti sul sottopassaggio così come statuito nella sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Paternò.
Gli odierni convenuti hanno anche contestato la richiesta ex art. 614 bis c.p.c. atteso che dal
6/11/2019 le utenze di acqua e luce risultano non più attive e funzionanti, poiché a loro dire i ricorrenti avrebbero illegittimamente manomesso i contatori. Tali fatti e circostanze sono stati anche oggetto di separato procedimento penale, che ad oggi risulta archiviato per mancanza di prove.
Inoltre, i coniugi hanno proposto in via riconvenzionale azione di rivendicazione Parte_7
ex art. 948 c.c. in quanto proprietari, a loro dire, del sottopassaggio sito in Paternò (CT) alla via RO
pagina 5 di 13 UP n. 89. Infine, anch'essi, rilevando la temerarietà dell'azione proposta, hanno chiesto la condanna dei ricorrenti ex art. 96, comma 2° e 3° c.p.c.
Si sono costituite anche ed che gestiscono CP_3 Controparte_6
rispettivamente i servizi di acqua e di energia elettrica.
reliminarmente ha eccepito il difetto della procura al difensore di parte attrice ex CP_3
art. 82 c.p.c., rilevando che essa non risulta sottoscritta da tutti i ricorrenti indicati in ricorso ma soltanto da e Nel merito la società resistente ha esposto di aver Parte_5 Parte_4
riscontrato le richieste dei ricorrenti, chiarendo loro che l'eventuale rimozione del contatore dell'acqua necessita della contestuale individuazione di un nuovo sito dove collocarlo e ciò richiede necessariamente l'attivazione in tal senso da parte degli intestatari dell'utenza ovvero dei resistenti e;
pertanto, in assenza di una loro formale richiesta la società non Parte_6 Controparte_2
può procedere alla rimozione del misuratore. In ogni caso ha espresso la propria CP_3
disponibilità a spostare il contatore dell'acqua potabile in qualunque altro sito sarà ritenuto idoneo dal
Tribunale adito o indicato dai resistenti Parte_7
Anche si è costituita, rilevando preliminarmente la propria Controparte_6
estraneità alla vicenda che verte su questioni di proprietà e utilizzo di diritti di servitù relative all'androne per cui è causa e chiarendo che all'epoca dell'attivazione della fornitura, avvenuta in data
21/10/08, i resistenti risultavano essere proprietari-utilizzatori del corridoio de quo. Parte_7
Tuttavia, a documentato di aver dato riscontro alle richieste dei ricorrenti Controparte_6
anche mediante sopralluogo da parte di un proprio tecnico per verificare lo stato dei luoghi e la fattibilità dell'operazione richiesta. Anche quest'ultima società si è dichiarata disponibile ad eseguire lo spostamento del contatore della corrente elettrica, purché tale richiesta sia effettuata secondo le pagina 6 di 13 modalità previste dal contratto oltre che dalla legge ovvero tramite il trader titolare del contratto di fornitura e su istanza dei soggetti titolari del contratto, oppure tramite ordine del Giudice, sempre previo rispetto delle condizioni di legge atteso che la mera rimozione del contatore, senza l'indicazione di altro luogo idoneo ove collocare il nuovo, comporterebbe l'illegittima interruzione della fornitura con responsabilità dell'Ente distributore.
Infine, entrambe le società resistenti hanno contestato la richiesta di addebito dei relativi costi ed oneri, nonché la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c. atteso che nella vicenda in esame nessun inadempimento è imputabile a ciascuna di esse.
Ciò premesso, istruita la causa il Giudice inizialmente designato, alla udienza del 03.02.2020
preso atto della domanda riconvenzionale ex art. 948 c.c. proposta dai resistenti ha Parte_7
disposto la procedura di mediazione obbligatoria, che tuttavia ha avuto esito negato per assenza delle parti convocate;
ha invitato parte ricorrente a sanare le nullità relative alla procura del difensore;
ha altresì invitato le parti a trovare una soluzione transattiva della vicenda attesa la disponibilità delle società convenute. Successivamente alla udienza del 17/09/2021 il Decidente preso atto della mancata conciliazione della vicenda processuale e della necessità di approfondire l'attività istruttoria ha disposto ai sensi dell'art. 702 bis, comma terzo c.p.c., il mutamento del rito da sommario ad ordinario,
concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Inoltre, esaminate le richieste istruttorie il Giudice ha ritenuto ammissibile e rilevante a fini della decisione soltanto la richiesta di prova per testi formulata dalla società Controparte_6
Espletata la prova testimoniale con il teste , dipendente di ,
[...] Testimone_1 Parte_8
alla successiva udienza del 04/11/2023, alla luce degli elementi acquisiti durante l'istruttoria e non ritenendo il Giudice necessario disporre consulenza tecnica, ha rinviato per la decisione. A seguito di pagina 7 di 13 ulteriore assegnazione ad altri Giudici Istruttori la causa è stata da ultimo in data 14/05/2025 rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, si appalesa fondata e meritevole di accoglimento la domanda proposta da parte attrice.
Onde definire il “thema decidendum” della presente controversia, appare utile precisare che la fattispecie processuale in esame è strettamente collegata all'esisto dei precedenti giudizi civili,
intercorsi tra le medesime parti processuali ed aventi ad oggetto l'azione di negatoria servitutis relativa al corridoio in questione a fronte della contrapposta domanda riconvenzionale di accertamento della servitù di passaggio per usucapione. L'azione proposta in questa sede deve essere inoltre qualificata come azione negatoria poiché è finalizzata ad ottenere la cessazione di una turbativa all'esercizio del diritto di proprietà dei ricorrenti, che si concretizza nella presenza di contatori di luce e di acqua istallati sulla proprietà di questi ultimi ed intestati a terzi estranei.
Con riferimento alla condotta dei resistenti va osservato che, sebbene essi Parte_7
abbiamo consegnato le chiavi del cancello ai ricorrenti in ottemperanza di quanto statuito nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania, tuttavia non risulta agli atti alcuna formale richiesta di spostamento dei relativi contatori dal corridoio di proprietà dei ricorrenti. Dall'esame dei documenti allegati è emerso che le utenze di luce ed acqua ad oggi non risultano attive, in particolare con riferimento al servizio idrico è emerso che a seguito di lavori realizzati da sulla rete idrica CP_3
i vecchi contatori sono stati sostituiti con nuovi misuratori, fatta eccezione di quello intestato ai resistenti. La circostanza relativa al mancato funzionamento dei contatori non è stata adeguatamente chiarita né smentita da nessuna delle due società, le quali hanno sostenuto di non poter procedere allo spostamento dei contatori per mancata collaborazione da parte dei titolari delle utenze. Stando così i pagina 8 di 13 fatti, in applicazione del principio di non contestazione, deve ritenersi che ad oggi i suddetti misuratori non siano attivi e pertanto non vi è alcun pericolo di arbitraria interruzione del servizio di fornitura di acqua e luce. Nessun ostacolo sussiste perciò alla rimozione dei contatori, che ad oggi, a seguito dei provvedimenti giudiziari sopra menzionati, risultano posizionati sul muro perimetrale dell'androne di proprietà dei ricorrenti in assenza di qualsivoglia diritto di servitù sulla proprietà altrui.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di rimedio inizialmente previsto proprio con riferimento a prestazioni infungibili quale quella per cui è causa, al fine di assicurare l'effettività delle pronunce di condanna mediante uno strumento di coazione indiretta, e oggi riferibile a qualunque tipo di pronuncia di condanna diversa dal pagamento di somme di denaro.
Ed infatti, tenuto anche conto dell'entità del ritardo e della condotta palesemente dilatoria posta in essere dai resistenti e priva di valide motivazioni, risulta non manifestamente iniquo Parte_7
fissare, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento, il pagamento di una somma di denaro che, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, della natura della prestazione e del danno prevedibile, si determina in euro 30,00 per ogni giorno. D'altra parte, l'inerzia dei resistenti intestatari delle utenze ha certamente ritardato le operazioni di spostamento dei contatori,
di competenza rispettivamente delle società che erogano i servizi e che peraltro risultano proprietarie dei misuratori. A tal riguardo, giova precisare che la dottrina e la prassi assimilano tali apparecchiature a beni strumentali necessari per l'erogazione del servizio, che il fornitore mantiene nel proprio patrimonio anche se installati su proprietà altrui.
Procedendo con l'esame della domanda riconvenzionale di reintegra ex art. 948 c.c. proposta dai resistenti essa non può trovare accoglimento, in quanto inammissibile oltre che Parte_7
pagina 9 di 13 infondata e pertanto va rigettata. L'esistenza di un precedente giudizio tra le stesse parti ed avente ad oggetto le medesime questioni, definito con sentenza passata in giudicato, preclude alla parte resistente la proponibilità di qualsiasi domanda che riguardi questioni già esaminate e sulle quali si è già statuito e ciò in applicazione del generale principio del ne bis in idem. Il riconoscimento della proprietà in capo agli attori assume valore di giudicato sostanziale, non solo sulla servitù, ma anche sulla questione della proprietà, nella misura in cui questa sia stata effettivamente oggetto di accertamento incidentale,
necessario o si configuri come presupposto generico. Le azioni petitorie (come la rivendicazione) e le azioni relative a diritti reali (come l'accertamento di servitù) hanno oggetto e funzione diverse, ma quando la decisione su una implica necessariamente la risoluzione sull'altra (ad esempio, rigetto della servitù per riconoscimento della proprietà in capo al convenuto), si crea un vincolo di giudicato anche sul diritto di proprietà. Il giudicato, infatti, copre anche le questioni che, se pure non specificamente dedotte, costituiscono il presupposto logico essenziale e indefettibile della o la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della decisione stessa (Cass. 26 maggio 2020 n. 9712, Cass.
28 novembre 2017 n. 28415).
La questione relativa alla prova in concreto dei fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale resta dunque assorbita, pur potendosi comunque osservare che la stessa è all'evidenza priva di adeguati riscontri probatori in merito al diritto di proprietà esclusiva sul corridoio (gli atti di acquisto prodotti non risultano riferibili alla porzione di corridoio oggetto di causa, né da essi emerge con certezza la titolarità esclusiva).
Procedendo nell'esame della posizione relativa alle società convenute, occorre precisare che la tesi difensiva proposta da queste ultime secondo cui la rimozione dei contatori può avvenire solamente previa individuazione di un nuovo sito da parte degli intestatari dell'utenza non risulta fondata, atteso pagina 10 di 13 che i misuratori tipicamente non diventano proprietà del titolare dell'immobile in cui sono allocati,
ovvero dell'intestatario dell'utenza (elettrica o idrica che sia) ma restano di proprietà dell'ente fornitore del servizio (nel caso specifico ed , che li installa per la misura dei CP_3 Controparte_4
consumi dell'utente. Per tali ragioni il difetto di legittimazione passiva eccepito da entrambe le società
resistenti non sussiste. Pertanto, anche in assenza di collaborazione da parte dei resistenti, intestatari delle utenze, le società proprietarie dei misuratori sono tenute alla loro rimozione a prescindere dalla collaborazione dei soggetti intestatari, salvo poi rivalersi in sede giudiziaria nei confronti di questi ultimi per la mancata indicazione del sito ove collocare i contatori. Conseguentemente la domanda degli attori è fondata e va accolta anche nei confronti di d CP_3 Controparte_6
Tuttavia, tenuto conto della condotta processuale delle società resistenti, le quali hanno documentato di aver dato riscontro alle plurime richieste di informazioni e chiarimenti provenienti dai ricorrenti e considerato che sia he hanno dichiarato di essere disponibili CP_3 Controparte_6
nell'eseguire tutte le operazioni necessarie per la rimozione dei misuratori di luce ed acqua si ritiene non sussistano i presupposti nei loro confronti per la condanna di cui all'art. 614 bis c.p.c., nè i presupposti per l'ulteriore condanna ex art. 96 comma 3 c,p,c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei convenuti e Parte_6 [...]
che, in solido tra loro, devono essere condannati a rifondere in favore degli attori le spese CP_2
processuali che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore della causa
(indeterminabile) e in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022.
I convenuti e , in solido tra loro, devono altresì essere Parte_6 Controparte_2
condannati a rifondere in favore delle società ed le spese CP_3 Controparte_6
pagina 11 di 13 processuali che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore della causa
(indeterminabile) e in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7075/2020 R.G.,
1) in accoglimento della domanda proposta dagli attori , Parte_5 Parte_3
condanna i convenuti e Parte_2 Parte_4 Parte_6 [...]
alla rimozione dei contatori di energia elettrica e di acqua potabile istallati sul CP_2
muro dell'androne di proprietà dei ricorrenti, condannando i convenuti a presentare idonea richiesta di spostamento dei contatori alle competenti società ed CP_3
nonché a individuare il sito dove collocare i predetti misuratori Controparte_4
secondo le indicazioni e gli adempimenti richiesti dalle società convenute;
2) Nell'ipotesi di mancata esecuzione da parte dei resistenti e Parte_6 [...]
degli adempimenti necessari per le opere di rimozione e spostamento dei CP_2
misuratori, condanna le suddette società ad eseguire comunque le operazioni di rimozione e spostamento dei misuratori, salvo eventuale azione in danno dei resistenti rimasti inadempienti;
3) Fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in euro 30,00 la somma di denaro dovuta da
[...]
e dalla data di notifica della presente sentenza e per ogni Pt_6 Controparte_2
successivo giorno di ritardo nell'adempimento delle incombenze di cui sopra;
4) Condanna i convenuti e in solido tra loro, alla refusione Parte_6 Controparte_2
delle spese processuali in favore degli attori , Parte_5 Parte_3 Per_1
pagina 12 di 13 , che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi Parte_2 Parte_4
professionali ed euro 286,00 per spese vive, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
5) Condanna i i convenuti e in solido tra loro, alla refusione Parte_6 Controparte_2
delle spese processuali in favore della società in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali,
oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge nei limiti della nota spese di cui in atti;
6) Condanna i i convenuti e in solido tra loro, alla refusione Parte_6 Controparte_2
delle spese processuali in favore della società in persona del Controparte_6
legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 23 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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