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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/10/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 40/2024 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo CodiceFiscale_1
studio dell'avvocato Francesco Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici
[...]
dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo
SP e BE Di UC in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.1.2024 il signor Parte_1
ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento CP_1
dell'origine professionale della “tendinopatia spalle bilaterale” e della
“epicondilite bilaterale”, malattie a suo dire contratte a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa.
pagina 1 Già beneficiario di un indennizzo per danno biologico nella misura del
14% da ottobre 2011 (per “spondilodiscopatia lombare” e “sofferenza al rachide”), il ricorrente ha allegato che in data 10.2.2021 aveva presentato all' due distinte domande amministrative per le affezioni oggetto CP_1
di causa, entrambe rigettate dall' , così come i successivi ricorsi CP_1
amministrativi in opposizione.
A fondamento del ricorso, il ricorrente ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa, dal 1979 sino al 2022, come conducente di varie tipologie di mezzi di trasporto, alle dipendenze di diversi datori di lavoro (v. l'elencazione alla pag. 2 del ricorso).
Ha allegato di aver svolto tale mansione per circa quarant'anni e, in media, per sette ore al giorno, su mezzi che spesso erano vetusti, privi di servosterzo idraulico, con sospensioni obsolete e rigide;
fattori, questi, che lo avevano esposto continuativamente alla trasmissione di vibrazioni al sistema mano-braccio e all'intero corpo, a microtraumi, a posture incongrue e obbligate, a movimenti ripetuti, nonché a sollecitazioni meccaniche alla colonna ed alle articolazioni.
Ha quindi affermato che, nell'esercizio di tali mansioni, aveva contratto lesioni alle spalle ed ai gomiti da ritenersi di origine professionale, meglio descritte nella documentazione medica prodotta.
2. L' ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa CP_1
domanda, contestando la prova dell'effettiva esposizione al rischio di contrarre le patologie lamentate e del nesso causale tra esse e lo svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u..
*******
4. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
4.1. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale.
pagina 2 In particolare, i testimoni (signori e Testimone_1 Testimone_2
, ex colleghi di lavoro del ricorrente, hanno confermato Testimone_3
lo svolgimento, da parte sua, delle mansioni per come dedotte in ricorso.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve, quindi, ritenersi che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento delle attività descritte.
4.2 Al fine di verificare la sussistenza delle malattie denunciate in ricorso e la derivazione causale di queste dall'attività lavorativa di cui si
è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato quanto segue: “Dall'esame della documentazione sanitaria e per quanto emerso dalla visita medico- legale è possibile affermare che il Sig. e affetto da: Parte_1
entesopatia dei muscoli della cuffia dei rotatori bilaterale;
epicondilite bilaterale”.
Tuttavia, il consulente ha ritenuto che “La mansione di autista di autobus non espone il lavoratore, per durata ed intensità, ai rischi tecnopatici specifici correlati con le patologie denunciate (movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue con impegno di forza e/o a vibrazioni, ad altra frequenza, al sistema manobraccio)”.
Pertanto, secondo l'ausiliario, l'esposizione del signor ad un Pt_1
effettivo rischio lavorativo specifico non sarebbe stata qualitativamente adeguata alla genesi di tali affezioni, che sarebbe da ricondurre piuttosto
“a fattori dismetabolici-degenerativi conseguenti al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari e legamentose di frequente riscontro nella popolazione lavorativa e non (60-80% dei soggetti > 50 anni e circa il 100% di quelli > 60 anni) e rientrano tra quelle patologie ad eziologia multifattoriale, nella quale ricorrono fattori costituzionali, anagrafici, metabolici, endocrini, etc., rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere, talvolta, il ruolo di concausa diretta ed efficiente
(“work-related diseases”).
pagina 3 L'ausiliario officiato ha, comunque, proceduto alla quantificazione del danno biologico residuato al ricorrente, lasciando al giudicante la decisione in merito alla derivazione causale del medesimo dall'attività lavorativa.
Senonché, contrariamente a quanto ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio, e come ritenuto da questo Tribunale in casi analoghi (v. la sentenza n. 1076/2024 di questo Tribunale, nella causa r.g. n. 924/2021, di cui è estensore lo scrivente giudice), questo giudice ritiene che la natura professionale delle malattie denunciate deve essere riconosciuta nel caso di specie, in applicazione del principio giurisprudenziale di equivalenza causale, per cui non è necessario che la noxa lavorativa sia il fattore principale o prevalente nell'insorgenza della tecnopatia, ma è sufficiente che essa vi abbia concorso, quantomeno come fattore accelerante o aggravante: concorrenza che nel caso di specie si ritiene di dover affermare alla luce delle mansioni svolte dal ricorrente per un lasso di tempo assai lungo (dal 1979 al 2022), corrispondente all'intera vita lavorativa.
Il c.t.u. ha quindi quantificato un danno biologico nella misura del 6% per la patologia a carico delle spalle e del 3% per quella a carico dei gomiti, che, conglobate con la preesistenza del 14%, determinano il danno complessivo nella misura del 22% a far data dalle domande amministrative (10.2.2021).
5. Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 22% a far data dalla presentazione delle domande amministrative (10.2.2021).
L' deve perciò essere condannato all'erogazione CP_1
dell'indennizzo in favore del ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico sopra indicata, a far data dalle domande amministrativa del 10.2.2021, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, secondo le decorrenze di legge.
pagina 4 6. In virtù della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1
essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014 come da ultimo modificato, tenendo conto del valore della causa e osservata la tabella per le cause in materia previdenziale (il valore della causa si ritiene essere compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, tenuto conto della differenza tra l'indennizzo spettante e quello già corrisposto).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
7. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese CP_1
di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di Parte_1
percepire l'indennizzo rapportato ad un danno biologico complessivo del
22%, a far data dalle domande amministrative del 10.2.2021;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in CP_1
favore del ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico sopra indicata, con decorrenza dalle domande amministrative del 10.2.2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali di mora e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida CP_1
in euro 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Francesco Sanna;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 31.10.2025.
pagina 5 Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 6