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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rosella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6336 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ANFORA Parte_1
NICOLINA la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
NICOLETTI TERESA la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/10/2024 il ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio in
Sparanise con la resistente;
- che in data 21/04/2023 veniva pronunciata sentenza di divorzio dei coniugi, ha riferito che medio tempore sono sopravvenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni del divorzio, attesi i sopraggiunti problemi di salute del ricorrente. Tanto premesso, ha chiesto accogliersi la domanda di modifica degli accordi di divorzio, disponendo che la quota dell'immobile sito in Sparanise (CE) alla via Audo Aldo n. 27 resti di
1 proprietà del medesimo, disponendo altresì la revoca dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Con comparsa di risposta, la resistente si è opposta alla domanda del ricorrente.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 17/06/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo della controversia, allegando copia informale dell'atto di trasferimento diritti stipulato innanzi al Notaio pertanto hanno Per_1 concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'esito, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
Alla luce dell'intervenuto accordo tra le parti, va dichiarata cessata la materia del contendere perché successivamente all'inizio del giudizio è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione del contenuto della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 18/06/2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente estensore dott.ssa Giovanna Caso
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