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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/11/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n 1605/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1605 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
(CF rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Attilio Francesco FERRI giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
( P.Iva ) in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_1
Speciale Avv. , giusta decreto di nomina del 10 ottobre 2022 Controparte_2
OGGETTO : SU
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Rieti in persona del Curatore Controparte_1
Speciale per sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito,
contrariis reiectis: ACCOGLIERE la domanda attorea e per l'effetto DICHIARARE
[...]
proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva dei beni Parte_1
immobili siti nel Comune di Accumoli (Rieti) e precisamente: 1) appartamento con piccola corte
1 annessa, posto al piano primo (in catasto T-S2) composto di cinque camere ed accessori, locale
sgombero, avente accesso anche da Viale della Rimembranza, comprensivo dei diritti indivisi sulle
parti comuni (ingresso, scale di accesso ecc) in catasto alla partita 1000666, foglio 39, particella
359, sub.6 (la corte), particella 359, sub.8 (l'appartamento) e particella 364, sub.5 le parti comuni,
Via Duca degli Abruzzi snc, piano TS2, cat.A/3 classe 2, vani 7,5., RC. 420.000. Detto immobile
confina con: dette vie, prorietà 2) due locali cantina al piano terreno ( in catasto piano s3 Per_1
comunicanti tra loro della superficie complessiva di mq 73, in catasto alla Partita 1000666, foglio
39, particella 359, sub.11, Via duca degli Abruzzi snc, piano S3, categoria c/2, classe 2°, mq.72,
R.C. 151.200 , detto immobile confina con : detta Via della Rimembranza, scala Persona_2
comune; 3) vano di casa posto al piano secondo in catasto piano T e censito per vani 3, partita
1000666, foglio 39, particella 359, sub.1 (il vano), Via Duca degli Abruzzi n.11, piano T, cat.A/5,
classe 2°, vani 3, R.C. 72.000 e particella 364 sub 3, detto immobile confina con: eredi Persona_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Per_4
Sosteneva l'attore di aver posseduto i beni descritti in atti da oltre venti anni occupandosi della loro manutenzione e sopportando le spese anche per i lavori straordinari resisi necessari.
Alla udienza di prima comparizione, svolta con modalità cartolare, veniva dichiarata la contumacia della convenuta e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Venivano ammesse le prove per testi articolate da parte attrice ed escussi i testi i quali confermavano il possesso del bene in capo al sig. . Parte_1
Conclusa la istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito della sola memoria conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
2 La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425). Un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di Appello di
Napoli 04.06.2018 n. 2663). Il disinteresse “formale”, in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse “sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla attrice.
La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato che il sig. ha posseduto in modo continuato da Parte_1
oltre venti anni, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, il bene in questione
3 determinando i presupposti per una pronuncia di acquisto del bene in suo favore per maturata usucapione.
La mancata costituzione di parte convenuta giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara in Parte_1
suo favore l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. del diritto di proprietà esclusiva degli immobili siti nel Comune di Accumoli (Rieti) – Via Duca degli
Abruzzi snc e con accesso anche da Viale della Rimembranza – comprensivo dei diritti indivisi sulle parti comuni (ingresso, scale di accesso ecc) censito in catasto fabbricati del medesimo Comune come segue :
1. appartamento con piccola corte annessa Piano primo - partita 1000666, foglio 39,
particella 359, sub.6 (la corte), particella 359, sub.8 (l'appartamento) e particella 364, sub. 5
le parti comuni, Via Duca degli Abruzzi snc, piano TS2, cat.A/3 classe 2, vani 7,5., RC.
420.000.
2. due locali cantina al piano terreno ( in catasto piano S3 comunicanti tra loro della superficie complessiva di mq 73, in catasto alla Partita 1000666, foglio 39, particella 359,
sub.11, Via duca degli Abruzzi snc, piano S3, categoria c/2, classe 2°, mq.72, R.C. 151.200)
3) vano di casa posto al piano secondo in catasto piano T e censito per vani 3, partita
1000666, foglio 39, particella 359, sub.1 (il vano), Via Duca degli Abruzzi n.11, piano T,
cat.A/5, classe 2°, vani 3, R.C. 72.000 e particella 364 sub 3.
- Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 14.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1605 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
(CF rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Attilio Francesco FERRI giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
( P.Iva ) in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_1
Speciale Avv. , giusta decreto di nomina del 10 ottobre 2022 Controparte_2
OGGETTO : SU
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Rieti in persona del Curatore Controparte_1
Speciale per sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito,
contrariis reiectis: ACCOGLIERE la domanda attorea e per l'effetto DICHIARARE
[...]
proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva dei beni Parte_1
immobili siti nel Comune di Accumoli (Rieti) e precisamente: 1) appartamento con piccola corte
1 annessa, posto al piano primo (in catasto T-S2) composto di cinque camere ed accessori, locale
sgombero, avente accesso anche da Viale della Rimembranza, comprensivo dei diritti indivisi sulle
parti comuni (ingresso, scale di accesso ecc) in catasto alla partita 1000666, foglio 39, particella
359, sub.6 (la corte), particella 359, sub.8 (l'appartamento) e particella 364, sub.5 le parti comuni,
Via Duca degli Abruzzi snc, piano TS2, cat.A/3 classe 2, vani 7,5., RC. 420.000. Detto immobile
confina con: dette vie, prorietà 2) due locali cantina al piano terreno ( in catasto piano s3 Per_1
comunicanti tra loro della superficie complessiva di mq 73, in catasto alla Partita 1000666, foglio
39, particella 359, sub.11, Via duca degli Abruzzi snc, piano S3, categoria c/2, classe 2°, mq.72,
R.C. 151.200 , detto immobile confina con : detta Via della Rimembranza, scala Persona_2
comune; 3) vano di casa posto al piano secondo in catasto piano T e censito per vani 3, partita
1000666, foglio 39, particella 359, sub.1 (il vano), Via Duca degli Abruzzi n.11, piano T, cat.A/5,
classe 2°, vani 3, R.C. 72.000 e particella 364 sub 3, detto immobile confina con: eredi Persona_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Per_4
Sosteneva l'attore di aver posseduto i beni descritti in atti da oltre venti anni occupandosi della loro manutenzione e sopportando le spese anche per i lavori straordinari resisi necessari.
Alla udienza di prima comparizione, svolta con modalità cartolare, veniva dichiarata la contumacia della convenuta e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Venivano ammesse le prove per testi articolate da parte attrice ed escussi i testi i quali confermavano il possesso del bene in capo al sig. . Parte_1
Conclusa la istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito della sola memoria conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
2 La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425). Un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di Appello di
Napoli 04.06.2018 n. 2663). Il disinteresse “formale”, in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse “sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla attrice.
La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato che il sig. ha posseduto in modo continuato da Parte_1
oltre venti anni, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, il bene in questione
3 determinando i presupposti per una pronuncia di acquisto del bene in suo favore per maturata usucapione.
La mancata costituzione di parte convenuta giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara in Parte_1
suo favore l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. del diritto di proprietà esclusiva degli immobili siti nel Comune di Accumoli (Rieti) – Via Duca degli
Abruzzi snc e con accesso anche da Viale della Rimembranza – comprensivo dei diritti indivisi sulle parti comuni (ingresso, scale di accesso ecc) censito in catasto fabbricati del medesimo Comune come segue :
1. appartamento con piccola corte annessa Piano primo - partita 1000666, foglio 39,
particella 359, sub.6 (la corte), particella 359, sub.8 (l'appartamento) e particella 364, sub. 5
le parti comuni, Via Duca degli Abruzzi snc, piano TS2, cat.A/3 classe 2, vani 7,5., RC.
420.000.
2. due locali cantina al piano terreno ( in catasto piano S3 comunicanti tra loro della superficie complessiva di mq 73, in catasto alla Partita 1000666, foglio 39, particella 359,
sub.11, Via duca degli Abruzzi snc, piano S3, categoria c/2, classe 2°, mq.72, R.C. 151.200)
3) vano di casa posto al piano secondo in catasto piano T e censito per vani 3, partita
1000666, foglio 39, particella 359, sub.1 (il vano), Via Duca degli Abruzzi n.11, piano T,
cat.A/5, classe 2°, vani 3, R.C. 72.000 e particella 364 sub 3.
- Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 14.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
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