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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/07/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 739/2022 promosso da
UALE MANDATARIA Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLANI Parte_2 P.IVA_1
MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO GIARDINI N. 466 - SC. G MODENA presso il difensore avv. BERTOLANI MASSIMO
APPELLANTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 355 emessa in data 18.3.2022 del Tribunale di
Modena, pubblicata in data 21.03.2022.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per , QUALE MANDATARIA PER LA Parte_1
: come da atto introduttivo;
Parte_2 Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.4.2017 presso il Tribunale di Modena, ha Controparte_1 proposto opposizione all'esecuzione immobiliare n. 125/2017 R.G.E. intrapresa da nei CP_2
suoi confronti.
Sospesa l'esecuzione dal G.E. con ordinanza in data 4.11.2017, il creditore ha rinunciato all'esecuzione, che è stata per questo estinta.
Con atto di citazione notificato in data 28.1.2018, ha instaurato la fase di Controparte_1 merito nei confronti di , al fine di accertare in via principale l'inesistenza dell'altrui diritto CP_2
a procedere all'esecuzione in forza del titolo richiamato in precetto (i.e., il contratto di mutuo stipulato inter partes in data 7.02.2006), ed in subordine l'esatto dare avere tra le parti.
Si è costituita quale cessionaria del credito controverso, opponendosi. Parte_1
Il Tribunale di Modena con la sentenza n. 355 emessa in data 18 – 21.3.2022, ha accolto l'opposizione proposta da dichiarando che: “ non ha il diritto di Controparte_1 Parte_1
procedere ad esecuzione nei suoi confronti in forza del precetto ad essa notificato dal proprio dante causa il 29 novembre 2016, ovvero in forza di nuovo precetto che richiami, quale titolo CP_2
esecutivo, esclusivamente il contratto di mutuo stipulato in data 7 febbraio 2006, e non anche i successivi atti di erogazione e quietanza”, e condannando al rimborso delle Parte_1
spese sostenute da con distrazione in favore del suo legale. Controparte_1
Il Tribunale si è riportato per intero alla motivazione assunta dal G.E. nel provvedimento di sospensione del processo esecutivo, ribadendo in particolare l'inettitudine in concreto del contratto di mutuo del 7 febbraio 2006, richiamato nel precetto, a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva.
Avverso tale sentenza ha proposto appello censurando anzitutto l'assunto del Parte_1
Tribunale secondo cui il credito di € 10.000,00, oggetto dell'erogazione avvenuta alla stipula del contratto di mutuo 7.2.2006, era già stato rimborsato dalla società mutuataria alla data di notifica dell'atto di precetto, di talchè, quantomeno con riferimento a tale importo, e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il contratto avrebbe dovuto essere ritenuto valido titolo esecutivo.
L'appellante si duole poi della sentenza impugnata nella parte in cui viene rilevato un vizio insanabile nell'atto di precetto notificato in 29.1.2016, perchè incompleto e carente dell'indicazione dei successivi pagina 2 di 5 atti di erogazione e quietanza (cfr. punto 1 dispositivo), avendo il Tribunale avuto modo di verificare, nel successivo corso del procedimento, l'esistenza del titolo esecutivo nel suo complesso, costituito dal contratto di mutuo 7.2.2006 e dai successivi atti di erogazione e quietanza, consolidatisi nell'atto pubblico 23.11.2007, nonché l'esistenza di una valida formula esecutiva apposta correttamente all'originario contratto di mutuo.
Infine, deduce l'appellante che detto vizio, quandanche ritenuto esistente, attiene alla regolarità formale dell'atto di precetto, ed avrebbe pertanto dovuto essere fatto valere nei modi e nei termini di cui all'art. 617 c.c., nel caso di specie non rispettati dall'opponente, con conseguente decadenza dall'opposizione.
L'appellante quindi così precisa le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza n. 355 emessa dal Tribunale di Modena – Seconda Sezione Civile – in data 18 – 21 marzo 2022 – Giudice unico Dott. Michele
Cifarelli e notificata in data 21.3.2022: Respingere le domande tutte proposte da
[...]
perché improponibili, destituite di qualsiasi fondamento e non provate. Controparte_1
Per gli effetti, confermare il diritto di ad agire esecutivamente nei confronti di Parte_1
sulla base del mutuo ipotecario 7.2.2006 e dei successivi atti di erogazione e Controparte_1
quietanza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”. non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Con ordinanza del 6.12.2022 la Corte d'Appello, rilevato che il Tribunale di Bari, con la sentenza n.
76/2022 emessa in data 18 luglio 2022, ha dichiarato il fallimento della società appellata, ha dichiarato l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c.
Il giudizio è stato quindi riassunto nei confronti del , che non si è costituito è stato pertanto CP_1
dichiarato contumace.
All'udienza del 29.4.2025 la parte appellante ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non può dubitarsi che il contratto di mutuo del 7.02.2006, concluso tra IC NC spa e sia inidoneo a costituire di per sé solo titolo per procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata con riguardo alle somme successivamente erogate dalla NC alla mutuataria, difettando dei requisiti previsti dall'art. 474, II comma, n. 3 c.p.c..
Invero, come chiaramente evidenziato nella sentenza impugnata, tale contratto indica in €.500.000
l'importo da mutuare, in erogazioni ripartite, ed attesta una erogazione contestuale limitata ad €.10.000.
pagina 3 di 5 Solo dagli atti successivamente resi disponibili nel processo dal creditore procedente –e, segnatamente, dal contratto di consolidamento di mutuo ipotecario stipulato in data 23 novembre 2007- risulta poi che nel frattempo, con atti pubblici di erogazione e quietanza, sono state corrisposte ulteriori somme, fino al complessivo ammontare di €.425.000, costituente l'importo su cui il mutuo è stato in tale atto consolidato (docc. 3 e 5 fasc. primo grado appellante).
Esso quindi non costituisce, ex se, valido titolo esecutivo, se non con riguardo alla somma di 10.000 €. erogata contestualmente alla stipula, somma che, come correttamente ritenuto già dal giudice dell'esecuzione della procedura n. 125/2017 R.G.E., deve ritenersi essere stata rimborsata in epoca precedente la notifica del precetto, nel quale si dà atto che “alla data del 31.10.2016 era CP_2 creditrice dell'importo complessivo di € 101.52432, di cui € 99.501,51 per Controparte_1 rate scadute e capitale residuo ed € 2.022,81 per interessi maturati ai sensi dell'art. 3 del contratto di mutuo”.
E d'altro canto, può persino dubitarsi che il mutuo valesse in sé come titolo per l'esecuzione forzata in relazione al credito capitale di €.10.000, considerato che l'obbligo di restituzione di tale somma è posticipato nel contratto “a far data dall'inizio del piano d'ammortamento che verrà allegato all'atto di consegna e quietanza comprovante l'erogazione a saldo”, e dunque all'erogazione dell'intero capitale ivi previsto.
Né vale richiamare, per affermare la validità del precetto, la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “l'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto, quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso (Cassazione civile, Sez. IV 20.6.2017 n. 15316; Cassazione Civile, Sez. III
2.12.2014 n. 25433)”; invero, nel caso di specie il precetto è chiaro nell'individuare quale titolo esecutivo il - solo - contratto di mutuo del 7.02.2006, senza nemmeno fare accenno ai successivi atti di erogazione e quietanza, né all'atto di consolidamento del 23.11.2007 (cfr. doc. 6 fasc. primo grado), che costituiscono, unitamente al primo, il titolo stragiudiziale del credito.
Della circostanza pare essere consapevole la stessa appellante, laddove conclude nell'atto di appello chiedendo a questa Corte di: “confermare il diritto di ad agire esecutivamente Parte_1
nei confronti di sulla base del mutuo ipotecario 7.2.2006 e dei successivi atti Controparte_1 di erogazione e quietanza”, così implicitamente riconoscendo essa stessa l'inettitudine in concreto del
– solo - contratto di mutuo del 7 febbraio 2006, richiamato nel precetto, a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva, accertata nella sentenza impugnata.
Deve essere pertanto ribadito quanto esplicitato nella sentenza impugnata, laddove si evidenza che:
“Qui non importa che, sulla scorta dell'atto complesso (od anche dell'atto pubblico di consolidamento
pagina 4 di 5 del mutuo in data 23 novembre 2007, che è munito di tutti gli elementi richiesti dall'art.474 n°3 cpc), il creditore possa legittimamente intimare un nuovo precetto. Quello che conta è che, in forza del precetto qui opposto (ovvero di precetto ulteriore che ne ripeta il vizio), nessuna esecuzione può essere proseguita, o intrapresa. Trattasi, all'evidenza, di vizio insanabile, poiché il contenuto del precetto non può essere modificato od integrato ex post”.
Infine, quanto alla doglianza inerente la mancata qualificazione dell'impugnazione proposta da quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente Controparte_1
tardività della stessa, è già stato chiarito nella sentenza impugnata che nel caso in esame, il vizio dell'atto di precetto non è formale, non riguardando l'erroneità nella apposizione della formula esecutiva sul contratto di mutuo;
al contrario, riguarda l'idoneità del documento in quanto tale a costituire titolo del credito posto in esecuzione, che ben può essere fatto valere con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c..
L'appello va dunque rigettato.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte appellata.
Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza Parte_1
impugnata;
II – nulla sulle spese;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 739/2022 promosso da
UALE MANDATARIA Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLANI Parte_2 P.IVA_1
MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO GIARDINI N. 466 - SC. G MODENA presso il difensore avv. BERTOLANI MASSIMO
APPELLANTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 355 emessa in data 18.3.2022 del Tribunale di
Modena, pubblicata in data 21.03.2022.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per , QUALE MANDATARIA PER LA Parte_1
: come da atto introduttivo;
Parte_2 Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.4.2017 presso il Tribunale di Modena, ha Controparte_1 proposto opposizione all'esecuzione immobiliare n. 125/2017 R.G.E. intrapresa da nei CP_2
suoi confronti.
Sospesa l'esecuzione dal G.E. con ordinanza in data 4.11.2017, il creditore ha rinunciato all'esecuzione, che è stata per questo estinta.
Con atto di citazione notificato in data 28.1.2018, ha instaurato la fase di Controparte_1 merito nei confronti di , al fine di accertare in via principale l'inesistenza dell'altrui diritto CP_2
a procedere all'esecuzione in forza del titolo richiamato in precetto (i.e., il contratto di mutuo stipulato inter partes in data 7.02.2006), ed in subordine l'esatto dare avere tra le parti.
Si è costituita quale cessionaria del credito controverso, opponendosi. Parte_1
Il Tribunale di Modena con la sentenza n. 355 emessa in data 18 – 21.3.2022, ha accolto l'opposizione proposta da dichiarando che: “ non ha il diritto di Controparte_1 Parte_1
procedere ad esecuzione nei suoi confronti in forza del precetto ad essa notificato dal proprio dante causa il 29 novembre 2016, ovvero in forza di nuovo precetto che richiami, quale titolo CP_2
esecutivo, esclusivamente il contratto di mutuo stipulato in data 7 febbraio 2006, e non anche i successivi atti di erogazione e quietanza”, e condannando al rimborso delle Parte_1
spese sostenute da con distrazione in favore del suo legale. Controparte_1
Il Tribunale si è riportato per intero alla motivazione assunta dal G.E. nel provvedimento di sospensione del processo esecutivo, ribadendo in particolare l'inettitudine in concreto del contratto di mutuo del 7 febbraio 2006, richiamato nel precetto, a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva.
Avverso tale sentenza ha proposto appello censurando anzitutto l'assunto del Parte_1
Tribunale secondo cui il credito di € 10.000,00, oggetto dell'erogazione avvenuta alla stipula del contratto di mutuo 7.2.2006, era già stato rimborsato dalla società mutuataria alla data di notifica dell'atto di precetto, di talchè, quantomeno con riferimento a tale importo, e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il contratto avrebbe dovuto essere ritenuto valido titolo esecutivo.
L'appellante si duole poi della sentenza impugnata nella parte in cui viene rilevato un vizio insanabile nell'atto di precetto notificato in 29.1.2016, perchè incompleto e carente dell'indicazione dei successivi pagina 2 di 5 atti di erogazione e quietanza (cfr. punto 1 dispositivo), avendo il Tribunale avuto modo di verificare, nel successivo corso del procedimento, l'esistenza del titolo esecutivo nel suo complesso, costituito dal contratto di mutuo 7.2.2006 e dai successivi atti di erogazione e quietanza, consolidatisi nell'atto pubblico 23.11.2007, nonché l'esistenza di una valida formula esecutiva apposta correttamente all'originario contratto di mutuo.
Infine, deduce l'appellante che detto vizio, quandanche ritenuto esistente, attiene alla regolarità formale dell'atto di precetto, ed avrebbe pertanto dovuto essere fatto valere nei modi e nei termini di cui all'art. 617 c.c., nel caso di specie non rispettati dall'opponente, con conseguente decadenza dall'opposizione.
L'appellante quindi così precisa le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza n. 355 emessa dal Tribunale di Modena – Seconda Sezione Civile – in data 18 – 21 marzo 2022 – Giudice unico Dott. Michele
Cifarelli e notificata in data 21.3.2022: Respingere le domande tutte proposte da
[...]
perché improponibili, destituite di qualsiasi fondamento e non provate. Controparte_1
Per gli effetti, confermare il diritto di ad agire esecutivamente nei confronti di Parte_1
sulla base del mutuo ipotecario 7.2.2006 e dei successivi atti di erogazione e Controparte_1
quietanza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”. non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Con ordinanza del 6.12.2022 la Corte d'Appello, rilevato che il Tribunale di Bari, con la sentenza n.
76/2022 emessa in data 18 luglio 2022, ha dichiarato il fallimento della società appellata, ha dichiarato l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c.
Il giudizio è stato quindi riassunto nei confronti del , che non si è costituito è stato pertanto CP_1
dichiarato contumace.
All'udienza del 29.4.2025 la parte appellante ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non può dubitarsi che il contratto di mutuo del 7.02.2006, concluso tra IC NC spa e sia inidoneo a costituire di per sé solo titolo per procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata con riguardo alle somme successivamente erogate dalla NC alla mutuataria, difettando dei requisiti previsti dall'art. 474, II comma, n. 3 c.p.c..
Invero, come chiaramente evidenziato nella sentenza impugnata, tale contratto indica in €.500.000
l'importo da mutuare, in erogazioni ripartite, ed attesta una erogazione contestuale limitata ad €.10.000.
pagina 3 di 5 Solo dagli atti successivamente resi disponibili nel processo dal creditore procedente –e, segnatamente, dal contratto di consolidamento di mutuo ipotecario stipulato in data 23 novembre 2007- risulta poi che nel frattempo, con atti pubblici di erogazione e quietanza, sono state corrisposte ulteriori somme, fino al complessivo ammontare di €.425.000, costituente l'importo su cui il mutuo è stato in tale atto consolidato (docc. 3 e 5 fasc. primo grado appellante).
Esso quindi non costituisce, ex se, valido titolo esecutivo, se non con riguardo alla somma di 10.000 €. erogata contestualmente alla stipula, somma che, come correttamente ritenuto già dal giudice dell'esecuzione della procedura n. 125/2017 R.G.E., deve ritenersi essere stata rimborsata in epoca precedente la notifica del precetto, nel quale si dà atto che “alla data del 31.10.2016 era CP_2 creditrice dell'importo complessivo di € 101.52432, di cui € 99.501,51 per Controparte_1 rate scadute e capitale residuo ed € 2.022,81 per interessi maturati ai sensi dell'art. 3 del contratto di mutuo”.
E d'altro canto, può persino dubitarsi che il mutuo valesse in sé come titolo per l'esecuzione forzata in relazione al credito capitale di €.10.000, considerato che l'obbligo di restituzione di tale somma è posticipato nel contratto “a far data dall'inizio del piano d'ammortamento che verrà allegato all'atto di consegna e quietanza comprovante l'erogazione a saldo”, e dunque all'erogazione dell'intero capitale ivi previsto.
Né vale richiamare, per affermare la validità del precetto, la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “l'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto, quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso (Cassazione civile, Sez. IV 20.6.2017 n. 15316; Cassazione Civile, Sez. III
2.12.2014 n. 25433)”; invero, nel caso di specie il precetto è chiaro nell'individuare quale titolo esecutivo il - solo - contratto di mutuo del 7.02.2006, senza nemmeno fare accenno ai successivi atti di erogazione e quietanza, né all'atto di consolidamento del 23.11.2007 (cfr. doc. 6 fasc. primo grado), che costituiscono, unitamente al primo, il titolo stragiudiziale del credito.
Della circostanza pare essere consapevole la stessa appellante, laddove conclude nell'atto di appello chiedendo a questa Corte di: “confermare il diritto di ad agire esecutivamente Parte_1
nei confronti di sulla base del mutuo ipotecario 7.2.2006 e dei successivi atti Controparte_1 di erogazione e quietanza”, così implicitamente riconoscendo essa stessa l'inettitudine in concreto del
– solo - contratto di mutuo del 7 febbraio 2006, richiamato nel precetto, a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva, accertata nella sentenza impugnata.
Deve essere pertanto ribadito quanto esplicitato nella sentenza impugnata, laddove si evidenza che:
“Qui non importa che, sulla scorta dell'atto complesso (od anche dell'atto pubblico di consolidamento
pagina 4 di 5 del mutuo in data 23 novembre 2007, che è munito di tutti gli elementi richiesti dall'art.474 n°3 cpc), il creditore possa legittimamente intimare un nuovo precetto. Quello che conta è che, in forza del precetto qui opposto (ovvero di precetto ulteriore che ne ripeta il vizio), nessuna esecuzione può essere proseguita, o intrapresa. Trattasi, all'evidenza, di vizio insanabile, poiché il contenuto del precetto non può essere modificato od integrato ex post”.
Infine, quanto alla doglianza inerente la mancata qualificazione dell'impugnazione proposta da quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente Controparte_1
tardività della stessa, è già stato chiarito nella sentenza impugnata che nel caso in esame, il vizio dell'atto di precetto non è formale, non riguardando l'erroneità nella apposizione della formula esecutiva sul contratto di mutuo;
al contrario, riguarda l'idoneità del documento in quanto tale a costituire titolo del credito posto in esecuzione, che ben può essere fatto valere con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c..
L'appello va dunque rigettato.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte appellata.
Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza Parte_1
impugnata;
II – nulla sulle spese;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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