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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/09/2025, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 19.9.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2294/2025 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e avviso di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Samantha Di Naro;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con gli Avv.ti Susanna Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza,
Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò;
- opposto -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore;
- opposta contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 7.3.2025, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249022995720/000 e avverso il sottostante – unitamente ad altri atti – avviso di addebito n. 59320140001833345000, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive relativi all'anno 2013.
1 Deduce la “nullità della intimazione di pagamento n. 293 2024 90229957 20/000 per omessa notifica dell'avviso di pagamento presupposto” e la “intervenuta prescrizione della pretesa tributaria estinzione del diritto”.
Con memoria difensiva depositata in data 14.5.2025, si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “…In ogni caso dichiarare inammissibile e CP_1 comunque respingere l'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito specificato in premessa, riconoscendo ed affermando la legittimità degli atti e per l'effetto – in via riconvenzionale - condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così come ivi indicate, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa per i periodi contributivi evidenziati nell'opposto provvedimento, a titolo di contributi, sanzioni ed accessori come per legge, ciò anche nella non creduta ipotesi di annullamento dell'opposto avviso di addebito. Con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite. In ogni caso lasciare indenne
l' in caso di accertata prescrizione del credito intervenuta in data successiva a CP_1 quella di notifica degli avvisi di addebito, stante la sua carenza di legittimazione passiva e, comunque, la estraneità rispetto alla attività del Concessionario.”.
La convenuta , sebbene ritualmente evocata in Controparte_2 giudizio, non si è costituita e va pertanto dichiarata la sua contumacia (cfr. ricorso notificato depositato in data 25.6.2025 e verbale di odierna udienza).
All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Questioni preliminari.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' , avuto riguardo al motivo di opposizione fatto valere da parte CP_1 ricorrente e di seguito esaminato (id est: prescrizione successiva).
2.2. Ed invero, il motivo di opposizione concernente l'intervenuta prescrizione successiva integra un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell' , mentre difetta la legittimazione CP_1 passiva di (rimasta peraltro contumace). CP_3
Come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, “...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Controparte_4
Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022,
2 hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, quanto, Controparte_5 piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
3. Merito.
3.1. Ciò posto, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione successiva, a decorrere dalla data di asserita notifica dell'avviso di addebito de quo (4.7.2014), siccome indicata nell'intimazione di pagamento impugnata (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente).
A tal riguardo, occorre evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nell'avviso di addebito impugnato anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed invero, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
3.2. Ebbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito opposto.
Ed infatti, tra la data di asserita notifica di tale avviso di addebito (4.7.2014) e la dedotta – e inconfutata – data di notifica della successiva intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio (27.1.2025), è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni convenuti abbiano validamente invocato e documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
3.3. A tal proposito, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
3 b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale o l'avviso di addebito non opposto non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella sentenza n. 23397 del 17.11.2016, secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1 natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_1 dalla l n. 122 del 2010)”.
Quanto alle somme aggiuntive, va infine precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da
4 una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
3.4. Nella specie, tenuto conto delle allegazioni delle parti costituite e della documentazione in atti, risulta maturata – come detto – la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito opposto.
Ed infatti, stante il carattere assorbente, tra la data di asserita notifica di tale avviso di addebito (id est: 4.7.2014) e la data di allegata notifica dell'intimazione di pagamento opposta (id est: 27.1.2025) è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, non avendo gli odierni convenuti validamente allegato e documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
Né, peraltro, può supplirsi a tale carenza assertiva e probatoria delle parti convenute mediante l'ordine di esibizione genericamente richiesto dall' nella propria memoria CP_1 difensiva con riguardo a “…-Copia delle eventuali istanze di dilazione, definizione agevolata e delle relative ricevute di pagamento, poste in essere dal ricorrente rispetto ai titoli per cui è causa” e a “…copia di ogni atto interruttivo della prescrizione posto in essere dal Concessionario per la Riscossione - Controparte_6
– in danno della ricorrente con riferimento agli avvisi di addebito
[...] CP_1 per cui è causa” (cfr. ivi pag. 5).
3.5. I crediti contributivi portati dal predetto avviso di addebito, d'altronde, risultano prescritti anche considerando la sospensione della prescrizione prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 (cfr. D.L. 18/2020 e D.L. 183/2020), essendo la prescrizione quinquennale già maturata alla data di entrata in vigore della citata disciplina.
3.6. Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano allegati e documentati specifici atti interruttivi precedenti alla dedotta notifica dell'intimazione di pagamento opposta e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive cristallizzato nell'avviso di addebito in esame.
5 Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, la intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima e va pertanto annullata in parte qua (con precipuo riferimento all'avviso di addebito n. 59320140001833345000).
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' , ente titolare della pretesa creditoria, e distratte CP_1 in favore del procuratore di parte ricorrente.
Nessuna statuizione sulle spese di lite va emessa nei confronti di , stante la CP_3 sua contumacia e il suo difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portato dall'avviso di addebito impugnato e insussistente il diritto dell' e, per esso, del Concessionario della riscossione di CP_1 riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento;
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente-opponente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
nulla sulle spese nei rapporti tra parte opponente e Controparte_4
.
[...]
Catania, 19 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 19.9.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2294/2025 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e avviso di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Samantha Di Naro;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con gli Avv.ti Susanna Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza,
Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò;
- opposto -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore;
- opposta contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 7.3.2025, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249022995720/000 e avverso il sottostante – unitamente ad altri atti – avviso di addebito n. 59320140001833345000, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive relativi all'anno 2013.
1 Deduce la “nullità della intimazione di pagamento n. 293 2024 90229957 20/000 per omessa notifica dell'avviso di pagamento presupposto” e la “intervenuta prescrizione della pretesa tributaria estinzione del diritto”.
Con memoria difensiva depositata in data 14.5.2025, si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “…In ogni caso dichiarare inammissibile e CP_1 comunque respingere l'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito specificato in premessa, riconoscendo ed affermando la legittimità degli atti e per l'effetto – in via riconvenzionale - condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così come ivi indicate, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa per i periodi contributivi evidenziati nell'opposto provvedimento, a titolo di contributi, sanzioni ed accessori come per legge, ciò anche nella non creduta ipotesi di annullamento dell'opposto avviso di addebito. Con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite. In ogni caso lasciare indenne
l' in caso di accertata prescrizione del credito intervenuta in data successiva a CP_1 quella di notifica degli avvisi di addebito, stante la sua carenza di legittimazione passiva e, comunque, la estraneità rispetto alla attività del Concessionario.”.
La convenuta , sebbene ritualmente evocata in Controparte_2 giudizio, non si è costituita e va pertanto dichiarata la sua contumacia (cfr. ricorso notificato depositato in data 25.6.2025 e verbale di odierna udienza).
All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Questioni preliminari.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' , avuto riguardo al motivo di opposizione fatto valere da parte CP_1 ricorrente e di seguito esaminato (id est: prescrizione successiva).
2.2. Ed invero, il motivo di opposizione concernente l'intervenuta prescrizione successiva integra un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell' , mentre difetta la legittimazione CP_1 passiva di (rimasta peraltro contumace). CP_3
Come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, “...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Controparte_4
Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022,
2 hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, quanto, Controparte_5 piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
3. Merito.
3.1. Ciò posto, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione successiva, a decorrere dalla data di asserita notifica dell'avviso di addebito de quo (4.7.2014), siccome indicata nell'intimazione di pagamento impugnata (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente).
A tal riguardo, occorre evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nell'avviso di addebito impugnato anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed invero, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
3.2. Ebbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito opposto.
Ed infatti, tra la data di asserita notifica di tale avviso di addebito (4.7.2014) e la dedotta – e inconfutata – data di notifica della successiva intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio (27.1.2025), è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni convenuti abbiano validamente invocato e documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
3.3. A tal proposito, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
3 b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale o l'avviso di addebito non opposto non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella sentenza n. 23397 del 17.11.2016, secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1 natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_1 dalla l n. 122 del 2010)”.
Quanto alle somme aggiuntive, va infine precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da
4 una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
3.4. Nella specie, tenuto conto delle allegazioni delle parti costituite e della documentazione in atti, risulta maturata – come detto – la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito opposto.
Ed infatti, stante il carattere assorbente, tra la data di asserita notifica di tale avviso di addebito (id est: 4.7.2014) e la data di allegata notifica dell'intimazione di pagamento opposta (id est: 27.1.2025) è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, non avendo gli odierni convenuti validamente allegato e documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
Né, peraltro, può supplirsi a tale carenza assertiva e probatoria delle parti convenute mediante l'ordine di esibizione genericamente richiesto dall' nella propria memoria CP_1 difensiva con riguardo a “…-Copia delle eventuali istanze di dilazione, definizione agevolata e delle relative ricevute di pagamento, poste in essere dal ricorrente rispetto ai titoli per cui è causa” e a “…copia di ogni atto interruttivo della prescrizione posto in essere dal Concessionario per la Riscossione - Controparte_6
– in danno della ricorrente con riferimento agli avvisi di addebito
[...] CP_1 per cui è causa” (cfr. ivi pag. 5).
3.5. I crediti contributivi portati dal predetto avviso di addebito, d'altronde, risultano prescritti anche considerando la sospensione della prescrizione prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 (cfr. D.L. 18/2020 e D.L. 183/2020), essendo la prescrizione quinquennale già maturata alla data di entrata in vigore della citata disciplina.
3.6. Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano allegati e documentati specifici atti interruttivi precedenti alla dedotta notifica dell'intimazione di pagamento opposta e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive cristallizzato nell'avviso di addebito in esame.
5 Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, la intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima e va pertanto annullata in parte qua (con precipuo riferimento all'avviso di addebito n. 59320140001833345000).
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' , ente titolare della pretesa creditoria, e distratte CP_1 in favore del procuratore di parte ricorrente.
Nessuna statuizione sulle spese di lite va emessa nei confronti di , stante la CP_3 sua contumacia e il suo difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portato dall'avviso di addebito impugnato e insussistente il diritto dell' e, per esso, del Concessionario della riscossione di CP_1 riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento;
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente-opponente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
nulla sulle spese nei rapporti tra parte opponente e Controparte_4
.
[...]
Catania, 19 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
6