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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2035/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16023/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 TARSU/TIA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 TARSU/TIA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 TARSU/TIA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 TARSU/TIA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 TARSU/TIA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 TARSU/TIA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2175/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, nato a [...] il [...], residente in [...]alla Indirizzo_1 , elettivamente domiciliato ivi presso lo studio dell'avv. Difensore_1 dalla quale è rappresentata e difesa svolgeva ricorso
contro
Comune di Pozzuoli avente per oggetto l'annullamento di avviso di accertamento n.631 del 11.12.2024 per omessa denuncia TARI annualità d'imposta
2019-2020-2021-2022-2023-2024, emesso e notificato dal Comune di Pozzuoli ai fini del recupero dell'imposta non versata dal contribuente relativamente agli immobili ubicati nel territorio di Pozzuoli alla Indirizzo_2, p.1 e al p.T catastalmente individuati al fgl 83, p.lla 61, sub 6, cat. A/2 e sub. 12, cat. C/6 dallo stesso occupati.
I motivi della impugnativa erano: prescrizione dell'annualità d'imposta 2019, non debenza della tassa, in quanto vi sarebbe stato un errore di calcolo delle superfici sottoposte a tassazione, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva il Comune di Pozzuoli che chiedeva il rigetto del ricorso .
Con successive memorie del 26.1.2026 parte ricorrente replicava che in sede contenziosa il ricorrente può contestare il dato presuntivo catastale e può provare che il dato reale è difforme, avendo la facoltà di contestare il calcolo che nella fattispecie concreta non terrebbe conto della superficie utilizzata relativamente ai due beni immobili e del carattere pertinenziale del locale deposito
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dà atto della procedibilità del ricorso nel rispetto dei termini di legge ex artt 67 e
68 dlgs 175/2024 ( ex artt 21 e 22 dlgs 546/1992): invero a fronte della notifica dell'atto impugnato in data
2.7.2025 , il ricorso veniva inoltrato e ricevuto dall'Ente Impositore in data 29.8.2025 ; quindi il ricorso veniva depositato in data 22.9.2025 presso la segreteria della Corte con formalizzazione della costituzione di parte ricorrente.
Quanto alla questione della prescrizione sollevata da parte ricorrente si osserva che è pacifico, anche secondo i più consolidati orientamenti giurisprudenziali che il termine per il tributo della fattispecie che ci occupa in quanto tributo locale, è quinquennale.
Invero sul punto la Suprema Corte ha statuito che “i tributi locali di cui è causa (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso;
pertanto al relativo credito si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.” (Cassazione civile, sez. trib., 23/02/2010, n. 4283)
Va precisato che la TARI (tassa rifiuti) – tributo che è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI), istituita dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1, co. 639 e ss., Legge 27 dicembre 2013, n. 147) - sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l'acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES.
La nuova tassa conserva tuttavia taluni presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa, alla quale la legge rimanda per la determinazione del nuovo tributo.
Per quanto riguarda il criterio ordinario di determinazione della base imponibile, secondo criteri già adottati dalla precedente disciplina normativa, la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed anche i criteri di determinazione delle tariffe fanno riferimento al metodo tipico già adottato per i precedenti tributi sui rifiuti.
La norma individua, pertanto, quale presupposto per l'applicazione del tributo l'occupazione di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune, le cui superfici già dichiarate o accertate costituivano la base imponibile dei precedenti tributi.
La questione controversa concerne invece la determinazione del termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente, da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell'avviso di accertamento Tari
L'articolo 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato con l'articolo 1, comma 172, L. 296/2006, con decorrenza 01/07/2007, il previgente articolo 71, c.1, D.Igs 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Il comma 171 del medesimo articolo 1 L. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al
1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.
L'articolo 70, comma 1, D.Igs 507/93 recita “i soggetti di cui all'articolo 63 presentano al Comune,entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune”.
Sulla base di tale chiara normativa la Suprema Corte ha statuito un consequenziale principio di diritto riferito alla individuazione del dies a quo, questione che ha caratterizzato orientamenti contrastanti.
Ebbene secondo la Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass 2224 del 2016 ) per risolvere il quesito occorre, al riguardo, differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva.
Nel primo caso, il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso, dal 20 gennaio dell'anno successivo.
La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere che il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati.
Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
Tale termine costituisce lo spartiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni.
In ogni caso nella fattispecie in esame , ai fini della verifica del decorso del termine prescrizionale la Corte osserva che l'art. 68 del DL18/2020 (Normativa COVID) ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza legati all'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni e poiché la citata disposizione richiama l'articolo 12 del D.lgs. 159/2015, ne consegue la proroga dei termini almeno «per un corrispondente periodo di tempo» (articolo 12, comma 1 e 2, D.Lgs. 159/2015).
Con nota l'Ifel ha precisato l'applicabilità sia del primo che del secondo comma del citato articolo 12
Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte di recente secondo la quale “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, prevista dalla normativa emergenziale da Covid-19, ha carattere generalizzato”
, Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960: in sostanza tale pronuncia chiarificatrice ha stigmatizzato il principio di diritto appena enunciato ed ha precisato all'uopo che “ l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto,
è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009;
Sez. 2 – Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Alla luce di tutti i rilievi fin qui svolti la Corte ritiene che risulta evidente che la notifica dell'atto impugnato nel 2025 ha interrotto idoneamente il decorso del termine prescrizionale ( 5 anni + 542 gg) rispetto alla contestata annualità 2019
Inconferente a parere della Corte anche il secondo motivo di lagnanza ovvero , non debenza della tassa, in quanto vi sarebbe stato un errore di calcolo delle superfici sottoposte a tassazione, in quanto il metodo utilizzato dall'Ente non sarebbe conforme al dettato normativo di cui all'art. 1, comma 645, Legge n.147/2013, nel calcolo della parte fissa - superficie tassabile pari all'80% di quella catastale – e la tassa dovuta in riferimento all'immobile destinato a pertinenza di cui al sub 12, cat. C/6, sarebbe dovuta al 50% per la contitolarità del detto immobile.
L'Ente Comunale eccepisce l'omessa dichiarazione concernente l'immobile adibito a pertinenza di cui al sub 12 ed infedele dichiarazione in merito alla reale superficie dell'immobile di cui al sub 6 adibito ad abitazione principale, dichiarata 70 mq in luogo dei 114 mq accertati.
L'Ente comunale quindi ha provveduto d'ufficio a determinare la superficie tassabile : sul punto va segnalata la pronuncia della Suprema Corte in caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente,
l'ente che procede all'accertamento d'ufficio basandosi sui dati catastali non viola l'art. 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente ( cfr .: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 22 febbraio 2025, n. 4712)
Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali ( cfr Corte di giustizia di Secondo Grado della Toscana
Sentenza n. 209 del 19 febbraio 2025) la base imponibile Tari è determinata dalle risultanze catastali, con una presunzione di produttività di rifiuti che può essere superata solo con una dichiarazione del contribuente.
Le riduzioni della superficie tassabile richiedono un procedimento amministrativo formale, non essendo sufficiente la mera dimostrazione di un utilizzo parziale dei locali.
Se non è stato avviato un procedimento amministrativo con una preventiva comunicazione o informazione all'ente circa la presenza di eventuali aree non tassabili, tale possibilità è preclusa all'autorità giudiziaria indipendentemente da ogni tipo di prova.
Nel caso in esame il contribuente per la prima volta in sede di contenzioso ha comunicato che le superfici tassate secondo la di lui prospettazione non sono corrette;
in sede di ricorso la parte ha svolto il rilievo de quo suffragandolo con il deposito del 16.1.2026 di perizia asseverata
A parere della Corte tale contributo documentale è inconferente al fine di suffragare l'assunto di parte ricorrente.
Invero la giurisprudenza consolidata di legittimità ha ribadito che: “sia le deroghe alla tassazione, sia le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione” (ex multis, Corte di Cassazione, ordinanze n. 9032 del 30/03/2023; n.
8753 e n. 8754 del 28/03/2023, n. 11130 del 28/04/2021; n. 8335 del 24/03/2021; sentenze n. 21490 del
7/07/2022; n. 2202 del 31/01/2011 e n. 17381 del 23/07/2010). Corollario di tale principio acclarato dalla giurisprudenza è la sussistenza di un obbligo dichiarativo in capo al contribuente, teso a denunciare e delimitare le aree tassabili .
L'omissione di tale obbligo dichiarativo preclude al contribuente di beneficiare di eventuale agevolazione, in quanto con il suo comportamento non consente all'Ente di effettuare “tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare l'esistenza dei presupposti di fatto per la concessione del beneficio dell'esclusione dall'imposizione” (Corte di Cassazione, ordinanze n. 11130/2021 e n. 21250/2017).
Anche la giurisprudenza di merito ha recentemente confermato che la comunicazione preventiva delle superfici assoggettabili a tassazione costituisce conditio sine qua non per la identificazione delle aree tassabili ed eventuale esclusione delle aree non tassabili (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, sentenze n. 980/03/2023 e n. 3938/05/2023).
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato in quanto l'operato dell'ente impositore è immune da censure
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE ALLE SPESE DI LITE CHE SI
LIQUIDANO IN EURO 550,00 OLTRE ONERI COME PER LEGGE IN FAVORE DEL COMUNE DI
OZ .
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16023/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 TARSU/TIA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 TARSU/TIA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 TARSU/TIA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 TARSU/TIA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 TARSU/TIA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 TARSU/TIA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2175/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, nato a [...] il [...], residente in [...]alla Indirizzo_1 , elettivamente domiciliato ivi presso lo studio dell'avv. Difensore_1 dalla quale è rappresentata e difesa svolgeva ricorso
contro
Comune di Pozzuoli avente per oggetto l'annullamento di avviso di accertamento n.631 del 11.12.2024 per omessa denuncia TARI annualità d'imposta
2019-2020-2021-2022-2023-2024, emesso e notificato dal Comune di Pozzuoli ai fini del recupero dell'imposta non versata dal contribuente relativamente agli immobili ubicati nel territorio di Pozzuoli alla Indirizzo_2, p.1 e al p.T catastalmente individuati al fgl 83, p.lla 61, sub 6, cat. A/2 e sub. 12, cat. C/6 dallo stesso occupati.
I motivi della impugnativa erano: prescrizione dell'annualità d'imposta 2019, non debenza della tassa, in quanto vi sarebbe stato un errore di calcolo delle superfici sottoposte a tassazione, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva il Comune di Pozzuoli che chiedeva il rigetto del ricorso .
Con successive memorie del 26.1.2026 parte ricorrente replicava che in sede contenziosa il ricorrente può contestare il dato presuntivo catastale e può provare che il dato reale è difforme, avendo la facoltà di contestare il calcolo che nella fattispecie concreta non terrebbe conto della superficie utilizzata relativamente ai due beni immobili e del carattere pertinenziale del locale deposito
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dà atto della procedibilità del ricorso nel rispetto dei termini di legge ex artt 67 e
68 dlgs 175/2024 ( ex artt 21 e 22 dlgs 546/1992): invero a fronte della notifica dell'atto impugnato in data
2.7.2025 , il ricorso veniva inoltrato e ricevuto dall'Ente Impositore in data 29.8.2025 ; quindi il ricorso veniva depositato in data 22.9.2025 presso la segreteria della Corte con formalizzazione della costituzione di parte ricorrente.
Quanto alla questione della prescrizione sollevata da parte ricorrente si osserva che è pacifico, anche secondo i più consolidati orientamenti giurisprudenziali che il termine per il tributo della fattispecie che ci occupa in quanto tributo locale, è quinquennale.
Invero sul punto la Suprema Corte ha statuito che “i tributi locali di cui è causa (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso;
pertanto al relativo credito si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.” (Cassazione civile, sez. trib., 23/02/2010, n. 4283)
Va precisato che la TARI (tassa rifiuti) – tributo che è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI), istituita dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1, co. 639 e ss., Legge 27 dicembre 2013, n. 147) - sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l'acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES.
La nuova tassa conserva tuttavia taluni presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa, alla quale la legge rimanda per la determinazione del nuovo tributo.
Per quanto riguarda il criterio ordinario di determinazione della base imponibile, secondo criteri già adottati dalla precedente disciplina normativa, la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed anche i criteri di determinazione delle tariffe fanno riferimento al metodo tipico già adottato per i precedenti tributi sui rifiuti.
La norma individua, pertanto, quale presupposto per l'applicazione del tributo l'occupazione di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune, le cui superfici già dichiarate o accertate costituivano la base imponibile dei precedenti tributi.
La questione controversa concerne invece la determinazione del termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente, da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell'avviso di accertamento Tari
L'articolo 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato con l'articolo 1, comma 172, L. 296/2006, con decorrenza 01/07/2007, il previgente articolo 71, c.1, D.Igs 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Il comma 171 del medesimo articolo 1 L. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al
1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.
L'articolo 70, comma 1, D.Igs 507/93 recita “i soggetti di cui all'articolo 63 presentano al Comune,entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune”.
Sulla base di tale chiara normativa la Suprema Corte ha statuito un consequenziale principio di diritto riferito alla individuazione del dies a quo, questione che ha caratterizzato orientamenti contrastanti.
Ebbene secondo la Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass 2224 del 2016 ) per risolvere il quesito occorre, al riguardo, differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva.
Nel primo caso, il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso, dal 20 gennaio dell'anno successivo.
La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere che il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati.
Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
Tale termine costituisce lo spartiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni.
In ogni caso nella fattispecie in esame , ai fini della verifica del decorso del termine prescrizionale la Corte osserva che l'art. 68 del DL18/2020 (Normativa COVID) ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza legati all'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni e poiché la citata disposizione richiama l'articolo 12 del D.lgs. 159/2015, ne consegue la proroga dei termini almeno «per un corrispondente periodo di tempo» (articolo 12, comma 1 e 2, D.Lgs. 159/2015).
Con nota l'Ifel ha precisato l'applicabilità sia del primo che del secondo comma del citato articolo 12
Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte di recente secondo la quale “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, prevista dalla normativa emergenziale da Covid-19, ha carattere generalizzato”
, Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960: in sostanza tale pronuncia chiarificatrice ha stigmatizzato il principio di diritto appena enunciato ed ha precisato all'uopo che “ l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto,
è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009;
Sez. 2 – Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Alla luce di tutti i rilievi fin qui svolti la Corte ritiene che risulta evidente che la notifica dell'atto impugnato nel 2025 ha interrotto idoneamente il decorso del termine prescrizionale ( 5 anni + 542 gg) rispetto alla contestata annualità 2019
Inconferente a parere della Corte anche il secondo motivo di lagnanza ovvero , non debenza della tassa, in quanto vi sarebbe stato un errore di calcolo delle superfici sottoposte a tassazione, in quanto il metodo utilizzato dall'Ente non sarebbe conforme al dettato normativo di cui all'art. 1, comma 645, Legge n.147/2013, nel calcolo della parte fissa - superficie tassabile pari all'80% di quella catastale – e la tassa dovuta in riferimento all'immobile destinato a pertinenza di cui al sub 12, cat. C/6, sarebbe dovuta al 50% per la contitolarità del detto immobile.
L'Ente Comunale eccepisce l'omessa dichiarazione concernente l'immobile adibito a pertinenza di cui al sub 12 ed infedele dichiarazione in merito alla reale superficie dell'immobile di cui al sub 6 adibito ad abitazione principale, dichiarata 70 mq in luogo dei 114 mq accertati.
L'Ente comunale quindi ha provveduto d'ufficio a determinare la superficie tassabile : sul punto va segnalata la pronuncia della Suprema Corte in caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente,
l'ente che procede all'accertamento d'ufficio basandosi sui dati catastali non viola l'art. 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente ( cfr .: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 22 febbraio 2025, n. 4712)
Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali ( cfr Corte di giustizia di Secondo Grado della Toscana
Sentenza n. 209 del 19 febbraio 2025) la base imponibile Tari è determinata dalle risultanze catastali, con una presunzione di produttività di rifiuti che può essere superata solo con una dichiarazione del contribuente.
Le riduzioni della superficie tassabile richiedono un procedimento amministrativo formale, non essendo sufficiente la mera dimostrazione di un utilizzo parziale dei locali.
Se non è stato avviato un procedimento amministrativo con una preventiva comunicazione o informazione all'ente circa la presenza di eventuali aree non tassabili, tale possibilità è preclusa all'autorità giudiziaria indipendentemente da ogni tipo di prova.
Nel caso in esame il contribuente per la prima volta in sede di contenzioso ha comunicato che le superfici tassate secondo la di lui prospettazione non sono corrette;
in sede di ricorso la parte ha svolto il rilievo de quo suffragandolo con il deposito del 16.1.2026 di perizia asseverata
A parere della Corte tale contributo documentale è inconferente al fine di suffragare l'assunto di parte ricorrente.
Invero la giurisprudenza consolidata di legittimità ha ribadito che: “sia le deroghe alla tassazione, sia le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione” (ex multis, Corte di Cassazione, ordinanze n. 9032 del 30/03/2023; n.
8753 e n. 8754 del 28/03/2023, n. 11130 del 28/04/2021; n. 8335 del 24/03/2021; sentenze n. 21490 del
7/07/2022; n. 2202 del 31/01/2011 e n. 17381 del 23/07/2010). Corollario di tale principio acclarato dalla giurisprudenza è la sussistenza di un obbligo dichiarativo in capo al contribuente, teso a denunciare e delimitare le aree tassabili .
L'omissione di tale obbligo dichiarativo preclude al contribuente di beneficiare di eventuale agevolazione, in quanto con il suo comportamento non consente all'Ente di effettuare “tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare l'esistenza dei presupposti di fatto per la concessione del beneficio dell'esclusione dall'imposizione” (Corte di Cassazione, ordinanze n. 11130/2021 e n. 21250/2017).
Anche la giurisprudenza di merito ha recentemente confermato che la comunicazione preventiva delle superfici assoggettabili a tassazione costituisce conditio sine qua non per la identificazione delle aree tassabili ed eventuale esclusione delle aree non tassabili (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, sentenze n. 980/03/2023 e n. 3938/05/2023).
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato in quanto l'operato dell'ente impositore è immune da censure
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE ALLE SPESE DI LITE CHE SI
LIQUIDANO IN EURO 550,00 OLTRE ONERI COME PER LEGGE IN FAVORE DEL COMUNE DI
OZ .