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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1182/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RISPOLI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2493/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024025548153002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugna la cartella esattoriale n. 09720240255481530, recante la pretesa di pagamento delle somme spettanti all'Erario, per imposta di registro, notificata in data
27.11.2024
Si premette che, a seguito dell'emissione della ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c., n. 203/2022, con la quale la Corte di Appello di Perugia definiva una causa promossa dagli Avv.ti Ricorrente_1 e Nominativo_1 nei confronti di nominativo 2, condannando quest'ultima al pagamento dei compensi per l'attività svolta nella procedura, innanzi alla Corte di Appello, rubricata al nr. 441/2007, l'Ufficio resistente redigeva apposito avviso di liquidazione per la riscossione dell'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'atto giudiziario, che calcolava in misura pari a € 401,00 ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) nota II della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986, sulla sorte, nonché in misura proporzionale del 3 % sugli interessi e ai sensi degli artt. 5, 22 e 40 del T.U. 131/86, in merito al rapporto sottostante.
La pretesa impositiva vantata nei loro confronti dall'Ufficio veniva dunque iscritta a ruolo e a ciò conseguiva l'emissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, della cartella esattoriale n.
09720240255481530, recante la pretesa di pagamento delle somme spettanti all'Erario, risultante notificata in data 27.11.2024.
La ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento per presunta mancata notifica del precedente avviso di liquidazione, primo atto attraverso il quale sarebbe venuta a conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle pretese, per decadenza della suddetta pretesa, per difetto di motivazione sia sull'an che sul quantum (per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi) delle somme complessivamente richieste e per mancata escussione del debitore principale.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Perugia, si costituisce in giudizio con controdeduzioni con le quali rileva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per incompetenza territoriale del giudice adito e comunque l'infondatezza dei vizi lamentati dalla ricorrente.
La ricorrente ha presentato memorie illustrative.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 21/01/26
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di competenza della Corte adita, in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Perugia. Come è noto, il primo comma dell'art. 4 del D.Lgs. 546/1992, dispone che “Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”
In base alla normativa richiamata la competenza territoriale degli organi di Giustizia tributaria è stabilita in base a un criterio oggettivo che fa riferimento al luogo in cui ha sede l'Ufficio o l'Ente che ha emesso l'atto da impugnare. La cartella opposta è stata emessa dall'Agente della Entrate di Perugia, il gravame di parte avrebbe dovuto essere indirizzato e proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia, nella cui circoscrizione ha sede il soggetto che ha provveduto all'emissione dell'atto impugnato, secondo quanto previsto dal primo periodo della disposizione citata. In definitiva va dichiarata l'incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Perugia, con regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, così decide 1) dichiara l'incompetenza in favore della Corte di Giustizia di primo grado di Perugia;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre accessori come per legge in favore della resistente.
Così deciso in Roma il 21/01/2026
IL GIUDICEE.Rispoli
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RISPOLI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2493/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024025548153002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugna la cartella esattoriale n. 09720240255481530, recante la pretesa di pagamento delle somme spettanti all'Erario, per imposta di registro, notificata in data
27.11.2024
Si premette che, a seguito dell'emissione della ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c., n. 203/2022, con la quale la Corte di Appello di Perugia definiva una causa promossa dagli Avv.ti Ricorrente_1 e Nominativo_1 nei confronti di nominativo 2, condannando quest'ultima al pagamento dei compensi per l'attività svolta nella procedura, innanzi alla Corte di Appello, rubricata al nr. 441/2007, l'Ufficio resistente redigeva apposito avviso di liquidazione per la riscossione dell'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'atto giudiziario, che calcolava in misura pari a € 401,00 ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) nota II della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986, sulla sorte, nonché in misura proporzionale del 3 % sugli interessi e ai sensi degli artt. 5, 22 e 40 del T.U. 131/86, in merito al rapporto sottostante.
La pretesa impositiva vantata nei loro confronti dall'Ufficio veniva dunque iscritta a ruolo e a ciò conseguiva l'emissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, della cartella esattoriale n.
09720240255481530, recante la pretesa di pagamento delle somme spettanti all'Erario, risultante notificata in data 27.11.2024.
La ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento per presunta mancata notifica del precedente avviso di liquidazione, primo atto attraverso il quale sarebbe venuta a conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle pretese, per decadenza della suddetta pretesa, per difetto di motivazione sia sull'an che sul quantum (per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi) delle somme complessivamente richieste e per mancata escussione del debitore principale.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Perugia, si costituisce in giudizio con controdeduzioni con le quali rileva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per incompetenza territoriale del giudice adito e comunque l'infondatezza dei vizi lamentati dalla ricorrente.
La ricorrente ha presentato memorie illustrative.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 21/01/26
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di competenza della Corte adita, in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Perugia. Come è noto, il primo comma dell'art. 4 del D.Lgs. 546/1992, dispone che “Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”
In base alla normativa richiamata la competenza territoriale degli organi di Giustizia tributaria è stabilita in base a un criterio oggettivo che fa riferimento al luogo in cui ha sede l'Ufficio o l'Ente che ha emesso l'atto da impugnare. La cartella opposta è stata emessa dall'Agente della Entrate di Perugia, il gravame di parte avrebbe dovuto essere indirizzato e proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia, nella cui circoscrizione ha sede il soggetto che ha provveduto all'emissione dell'atto impugnato, secondo quanto previsto dal primo periodo della disposizione citata. In definitiva va dichiarata l'incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Perugia, con regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, così decide 1) dichiara l'incompetenza in favore della Corte di Giustizia di primo grado di Perugia;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre accessori come per legge in favore della resistente.
Così deciso in Roma il 21/01/2026
IL GIUDICEE.Rispoli