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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/11/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1689/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il GOP Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del GOP Monica Kumbasar, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1689/2023 promossa da: (C.F. ) con sede in Reggio Emilia Via Maestri del Controparte_1 P.IVA_1
Lavoro 10/L in persona del suo legale rappresentante sig. assistita, rappresentata CP_2
e difesa dall'Avv.to Stefano Cosci (c.f. ; Pec: C.F._1
presso lo studio e la persona della quale elegge Email_1 domicilio in Reggio Emilia via Luigi Sani 9, giusta delega in atti;
- ATTORE CONTRO (P. Iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore, Sig. con sede in Salsomaggiore Terme (PR), Viale Matteotti Controparte_4
n.14, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dagli Avv.ti Marc Ciceri (C.F.:
) e (C.F.: ) del Foro di Lodi, C.F._2 Controparte_5 C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Lodi, Corso Archinti n. 70; d , P.IVA_2 con l'avv. CICERI MARC;
- CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni Per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, dichiarare nullo ed inefficace, e/o comunque revocare nei confronti della Controparte_1 il decreto ingiuntivo n 435/23 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23/2/2023 e rigettare, anche nel merito, ogni domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e diritto. In via riconvenzionale, per le spiegate ragioni condannare al pagamento in favore di Controparte_6 [...] della somma di € 120.300,99 o in quella diversa, meglio vista di giustizia. CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
Per parte convenuta: “Si chiede che il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando: 1) In via preliminare, dichiari la nullità dell'atto di citazione in opposizione avversario;
2) Nel merito, Rigetti l'opposizione e confermi integralmente il decreto ingiuntivo n. 435/2023; 3) Rigetti la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
2 4) Condanni alla rifusione delle spese di lite sia della fase monitoria che della fase di Controparte_1 opposizione”
FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva tempestiva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.435/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23/2/2023 col quale le era stato ingiunto di pagare a la somma di € Controparte_3
87.969,83, oltre interessi, ed alle spese della procedura, a titolo di restituzione somme erroneamente pagate per la fornitura di merci. A sostegno dell'opposizione, ha eccepito l'illegittimità della richiesta Controparte_1 avversaria rilevando che l'opposta era stata messa a conoscenza dell'aumento dei prezzi, che aveva accettato, pagando i corrispettivi richiesti e fatturati da Controparte_1
In via riconvenzionale l'opponente ha chiesto altresì la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 120.300,99 di cui € 7.480,00 per forniture di merce eseguite a favore della
[...]
mai contestate e non pagate, € 42.497,99 a saldo di forniture di merce Controparte_3 eseguite a favore della di cui è stato pagato solo il 50% dell'importo Controparte_3 fatturato ed € 70.323,00 per crediti fiscali ceduti all'opposta e da questa accettati.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_3 la nullità della citazione sull'assunto che erroneamente parte opponente avrebbe “utilizzato in nuovo rito, invitando parte convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione); nel merito ha contestato in fatto e in diritto l'opposizione di cui ha chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa è stata istruita con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e con le prove orali indotte dalle parti all'esito delle quali, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza cartolare del 25/9/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta opposta in quanto infondata atteso che l'avvenuta costituzione della stessa, nei termini indicati nell'atto di citazione, e la proposizione delle difese svolte anche nel merito dalla convenuta, hanno sanato eventuali irregolarità dell'atto (cfr. Cass. 10400/2017).
2. Nel merito. Oggetto del presente giudizio di opposizione è il contestato credito portato dalle note di credito allegate al monitorio con cui l'opposta ha chiesto la restituzione della differenza tra quanto fatturato dalla e pagato dalla e i relativi preventivi Controparte_1 Controparte_3 aventi ad oggetto la fornitura e posa di infissi (doc.ti nn.1-5-9-13-17-20-23 del fascicolo monitorio). La domanda è quindi da qualificare come domanda di restituzione di indebito oggettivo, riconducibile all'art. 2033 cod. civ. Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ex multis, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 30713 del 27/11/2018, Rv. 651530 - 02).
3 Ciò in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, l'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, inesistenza che deriva o dalla mancanza di un'originaria causa contrattuale giustificativa del pagamento o dal venire meno della causa stessa originariamente esistente per annullamento, risoluzione o inefficacia del negozio (tra le tante, Cass. n. 4889/1979). Il fondamento della ripetizione dell'indebito consiste, infatti, nell'assenza di un rapporto giuridico tra le parti, trovando il diritto di ripetere la prestazione ex art. 2033 c.c., la sua giustificazione nell'inesistenza della ragion d'essere del dovere della prestazione, nel difetto, cioè della causa dell'obbligazione di pagare che quindi presuppone la mancanza di un valido titolo contrattuale. Ciò non è avvenuto nella fattispecie per cui è causa laddove si consideri che, come espressamente ammesso dalla convenuta opposta (cfr. pag.
1-3 ricorso per ingiunzione), quest'ultima ha corrisposto i pagamenti via via richiestigli dalla in Controparte_1 adempimento dei contratti di fornitura e posa di infissi richiesti per conto dei propri clienti. Deve pertanto escludersi la possibilità di ricondurre allo schema dell'indebito oggettivo l'azione restitutoria proposta dalla società opposta. Va peraltro rilevato che, come eccepito dall'opponente, i pagamenti asseritamente erroneamente effettuati dalla per il complessivo importo di € Controparte_3
87.969,83, tutti regolarmente fatturati, furono eseguiti per ben sette volte, ciascuna per ogni fornitura, a distanza di mesi l'uno dall'altro, il che rende del tutto inverosimile l'asserito “errore” in cui sarebbe incorsa la debitrice (odierna opposta). Parte opposta non ha pertanto fornito la prova del proprio diritto di credito non avendo provato l'indebito oggettivo posto alla base della sua domanda;
significativo, peraltro, che alcuna contestazione sia mai stata sollevata e che i pagamenti siano avvenuti senza riserva alcuna. Per le considerazioni che precedono il decreto ingiuntivo va revocato. 3. Parte opponente ha poi richiesto, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta opposta al pagamento dell'importo di € 49.977,99 (€ 7.480,00 + € 42.497,99) per forniture asseritamente eseguite e non pagate dall'opposta nonché dell'importo di € 70.323,00 per n. 5 crediti fiscali ceduti alla Controparte_3
Va premesso che, diversamente da quanto eccepito da parte opposta, nessuna violazione dell'art. 36 c.p.c. è stata posta in essere atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus" (Cass. Civ. Sez. 2, n. 6091 del 04/03/2020).
4 Pertanto “La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost.” (Cass. Civ. Sez. 3, n. 27564 del 20/12/2011). Nel caso che ci occupa questo giudice ha ritenuto opportuna la trattazione in “simultaneus processus” in quanto trattasi di rapporto intercorso tra le medesime parti. Va, infatti, rilevato che, secondo i giudici di legittimità, la domanda riconvenzionale è ammissibile sia nel caso in cui sussista fra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi l'opportunità della trattazione e decisione simultanea che quando detta riconvenzionale dipenda da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale (Cass. n. 8207/2006). Pertanto, quanto alla domanda di pagamento dell'importo di € 49.497,99, nello specifico l'opponente ha dedotto di avere eseguito ulteriori forniture per i clienti della Controparte_3 signori e e
[...] Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 per le quali la avrebbe corrisposto soltanto il 50% del dovuto, Controparte_3 restando pertanto creditrice nei confronti della dell'ulteriore 50% pari ad € Controparte_1
42.497,99 di cui alla fattura n.8/22; nonché di avere fornito ai clienti dell'opposta, signori
[...]
e per complessivi € Pt_1 Per_6 Parte_2 Parte_3
7.480,00 di cui alla fattura 9/22 rimasta totalmente impagata. La domanda è stata solo parzialmente provata atteso che l'istruttoria documentale (doc.ti n.4- 12) e orale (testi e ha confermato solo l'esecuzione della Testimone_1 Testimone_2 fornitura e posa degli infissi a favore di in relazione alla quale è stata depositata Persona_4 dichiarazione di conformità di serramenti esterni ed oscuranti firmata dal cliente destinatario (doc. 10 opponente), coincidenti con il preventivo allegato (doc.11 opponente). Va in proposito rilevato che ogni questione circa la validità della deposizione del teste Tes_2 deve ritenersi superata, atteso che l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata
[...] dalla difesa della convenuta prima della deposizione, non è stata seguita da una successiva eccezione di nullità della deposizione dopo l'assunzione del teste, ciò che comunque comporta la sanatoria ex art. 157 comma 2 c.p.c. per acquiescenza della pretesa nullità sul presupposto che il divieto di cui all'artt. 246 c.p.c. è dettato nell'esclusivo interesse delle parti e che detta sanatoria opera anche laddove la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare non sia seguita dalla successiva eccezione di nullità della deposizione, poiché la prima non è comprensiva della seconda (Trib. Civ. Reggio Emilia 13/2/2023). L'eccezione sollevata è comunque infondata atteso che dalla visura della camera di commercio della società opposta è emerso che il teste non ha poteri rappresentativi della Testimone_2 società convenuta, non ha pertanto alcun interesse diretto all'esito del giudizio e conseguentemente la sua testimonianza è ammissibile. Cont Ritiene pertanto questo giudice che la sia tenuta al pagamento, a Controparte_3 favore dell'opponente, del residuo importo di € 4.431,54 oltre IVA. 4. Non si ritiene invece sufficientemente provato il residuo asserito credito di € 33.816,66 oltre IVA al 10% in quanto da un confronto tra le dichiarazioni dei clienti (doc.ti 4,6,8, e 12
5 opponente), i rispettivi preventivi (doc.ti 5,7,9 e 13 opponente) e le voci della fattura n.8/22 emerge che alcuni serramenti non sarebbero stati ancora consegnati e che altri avrebbero dovuto essere sostituiti in quanto difettosi;
in buona sostanza parte attrice non ha fornito la prova di avere eseguito la prestazione di cui chiede il saldo.
5. Allo stesso modo non è stata fornita la prova delle forniture di cui alla fattura n. 9/22 a favore dei clienti e Parte_1 Per_6 Parte_2 Parte_3 infissi per complessivi € 7.480,00 non essendo sufficiente a tal fine la produzione della sola fattura.
6. Quanto infine alla domanda proposta in via riconvenzionale dalla volta a Controparte_1 Cont far accertare la debenza, a suo favore da parte della della somma di € 70.323,00 per la cessione di n. 5 crediti fiscali con condanna dell'opposta alla rifusione di detta somma, va premesso che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 22754/2022). Orbene dall'istruttoria è emerso che tra le parti in causa (identificate dal numero di P.IVA delle società) sia intervenuta la cessione di n.5 crediti fiscali di € 14.064,60 ciascuno a favore della per un importo complessivo di € 70.323,00. Controparte_7
La circostanza è documentata dal doc. 14 di parte opponente il cui contenuto ha trovato conferma nelle deposizioni dei testi e rese all'udienza del Parte_1 Tes_3
19/3/2024 e del teste resa all'udienza del 12/12/2024). Testimone_4
Nello specifico hanno trovato conferma le circostanze che il doc. 14 opponente è stato estratto dall'area riservata del cassetto fiscale di denominata Piattaforma Cessione Controparte_1
Crediti e predisposta dall'Agenzia delle Entrate;
che la cessione è avvenuta tra le parti in causa identificate dai rispettivi numeri di P.IVA; che i crediti ivi riportati e ceduti sono stati accettati dalla e si trovano nella piena disponibilità di quest'ultima (teste Controparte_3 [...]
). Tes_4
Le esposte considerazioni portano all'accoglimento in parte qua della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (euro 2.552,00), introduttiva (euro 1.628,00) e istruttoria (5.670,00) nonché i parametri minimi della fase decisionale (2.127,00) attesa la forma semplificata della decisione, in relazione allo scaglione di riferimento per il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 435/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23/2/2023;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente condanna
[...] al pagamento a favore della dell'importo di € 74.754,54 Controparte_3 Controparte_1
(4.431,54+70.323,00);
6 3) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 12.763,00 di cui € 786,00 per spese ed € 11.977,00 per compensi oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Reggio Emilia, il 27/11/2025 Il GOP Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
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TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il GOP Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del GOP Monica Kumbasar, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1689/2023 promossa da: (C.F. ) con sede in Reggio Emilia Via Maestri del Controparte_1 P.IVA_1
Lavoro 10/L in persona del suo legale rappresentante sig. assistita, rappresentata CP_2
e difesa dall'Avv.to Stefano Cosci (c.f. ; Pec: C.F._1
presso lo studio e la persona della quale elegge Email_1 domicilio in Reggio Emilia via Luigi Sani 9, giusta delega in atti;
- ATTORE CONTRO (P. Iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore, Sig. con sede in Salsomaggiore Terme (PR), Viale Matteotti Controparte_4
n.14, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dagli Avv.ti Marc Ciceri (C.F.:
) e (C.F.: ) del Foro di Lodi, C.F._2 Controparte_5 C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Lodi, Corso Archinti n. 70; d , P.IVA_2 con l'avv. CICERI MARC;
- CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni Per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, dichiarare nullo ed inefficace, e/o comunque revocare nei confronti della Controparte_1 il decreto ingiuntivo n 435/23 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23/2/2023 e rigettare, anche nel merito, ogni domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e diritto. In via riconvenzionale, per le spiegate ragioni condannare al pagamento in favore di Controparte_6 [...] della somma di € 120.300,99 o in quella diversa, meglio vista di giustizia. CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
Per parte convenuta: “Si chiede che il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando: 1) In via preliminare, dichiari la nullità dell'atto di citazione in opposizione avversario;
2) Nel merito, Rigetti l'opposizione e confermi integralmente il decreto ingiuntivo n. 435/2023; 3) Rigetti la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
2 4) Condanni alla rifusione delle spese di lite sia della fase monitoria che della fase di Controparte_1 opposizione”
FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva tempestiva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.435/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23/2/2023 col quale le era stato ingiunto di pagare a la somma di € Controparte_3
87.969,83, oltre interessi, ed alle spese della procedura, a titolo di restituzione somme erroneamente pagate per la fornitura di merci. A sostegno dell'opposizione, ha eccepito l'illegittimità della richiesta Controparte_1 avversaria rilevando che l'opposta era stata messa a conoscenza dell'aumento dei prezzi, che aveva accettato, pagando i corrispettivi richiesti e fatturati da Controparte_1
In via riconvenzionale l'opponente ha chiesto altresì la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 120.300,99 di cui € 7.480,00 per forniture di merce eseguite a favore della
[...]
mai contestate e non pagate, € 42.497,99 a saldo di forniture di merce Controparte_3 eseguite a favore della di cui è stato pagato solo il 50% dell'importo Controparte_3 fatturato ed € 70.323,00 per crediti fiscali ceduti all'opposta e da questa accettati.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_3 la nullità della citazione sull'assunto che erroneamente parte opponente avrebbe “utilizzato in nuovo rito, invitando parte convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione); nel merito ha contestato in fatto e in diritto l'opposizione di cui ha chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa è stata istruita con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e con le prove orali indotte dalle parti all'esito delle quali, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza cartolare del 25/9/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta opposta in quanto infondata atteso che l'avvenuta costituzione della stessa, nei termini indicati nell'atto di citazione, e la proposizione delle difese svolte anche nel merito dalla convenuta, hanno sanato eventuali irregolarità dell'atto (cfr. Cass. 10400/2017).
2. Nel merito. Oggetto del presente giudizio di opposizione è il contestato credito portato dalle note di credito allegate al monitorio con cui l'opposta ha chiesto la restituzione della differenza tra quanto fatturato dalla e pagato dalla e i relativi preventivi Controparte_1 Controparte_3 aventi ad oggetto la fornitura e posa di infissi (doc.ti nn.1-5-9-13-17-20-23 del fascicolo monitorio). La domanda è quindi da qualificare come domanda di restituzione di indebito oggettivo, riconducibile all'art. 2033 cod. civ. Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ex multis, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 30713 del 27/11/2018, Rv. 651530 - 02).
3 Ciò in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, l'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, inesistenza che deriva o dalla mancanza di un'originaria causa contrattuale giustificativa del pagamento o dal venire meno della causa stessa originariamente esistente per annullamento, risoluzione o inefficacia del negozio (tra le tante, Cass. n. 4889/1979). Il fondamento della ripetizione dell'indebito consiste, infatti, nell'assenza di un rapporto giuridico tra le parti, trovando il diritto di ripetere la prestazione ex art. 2033 c.c., la sua giustificazione nell'inesistenza della ragion d'essere del dovere della prestazione, nel difetto, cioè della causa dell'obbligazione di pagare che quindi presuppone la mancanza di un valido titolo contrattuale. Ciò non è avvenuto nella fattispecie per cui è causa laddove si consideri che, come espressamente ammesso dalla convenuta opposta (cfr. pag.
1-3 ricorso per ingiunzione), quest'ultima ha corrisposto i pagamenti via via richiestigli dalla in Controparte_1 adempimento dei contratti di fornitura e posa di infissi richiesti per conto dei propri clienti. Deve pertanto escludersi la possibilità di ricondurre allo schema dell'indebito oggettivo l'azione restitutoria proposta dalla società opposta. Va peraltro rilevato che, come eccepito dall'opponente, i pagamenti asseritamente erroneamente effettuati dalla per il complessivo importo di € Controparte_3
87.969,83, tutti regolarmente fatturati, furono eseguiti per ben sette volte, ciascuna per ogni fornitura, a distanza di mesi l'uno dall'altro, il che rende del tutto inverosimile l'asserito “errore” in cui sarebbe incorsa la debitrice (odierna opposta). Parte opposta non ha pertanto fornito la prova del proprio diritto di credito non avendo provato l'indebito oggettivo posto alla base della sua domanda;
significativo, peraltro, che alcuna contestazione sia mai stata sollevata e che i pagamenti siano avvenuti senza riserva alcuna. Per le considerazioni che precedono il decreto ingiuntivo va revocato. 3. Parte opponente ha poi richiesto, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta opposta al pagamento dell'importo di € 49.977,99 (€ 7.480,00 + € 42.497,99) per forniture asseritamente eseguite e non pagate dall'opposta nonché dell'importo di € 70.323,00 per n. 5 crediti fiscali ceduti alla Controparte_3
Va premesso che, diversamente da quanto eccepito da parte opposta, nessuna violazione dell'art. 36 c.p.c. è stata posta in essere atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus" (Cass. Civ. Sez. 2, n. 6091 del 04/03/2020).
4 Pertanto “La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost.” (Cass. Civ. Sez. 3, n. 27564 del 20/12/2011). Nel caso che ci occupa questo giudice ha ritenuto opportuna la trattazione in “simultaneus processus” in quanto trattasi di rapporto intercorso tra le medesime parti. Va, infatti, rilevato che, secondo i giudici di legittimità, la domanda riconvenzionale è ammissibile sia nel caso in cui sussista fra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi l'opportunità della trattazione e decisione simultanea che quando detta riconvenzionale dipenda da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale (Cass. n. 8207/2006). Pertanto, quanto alla domanda di pagamento dell'importo di € 49.497,99, nello specifico l'opponente ha dedotto di avere eseguito ulteriori forniture per i clienti della Controparte_3 signori e e
[...] Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 per le quali la avrebbe corrisposto soltanto il 50% del dovuto, Controparte_3 restando pertanto creditrice nei confronti della dell'ulteriore 50% pari ad € Controparte_1
42.497,99 di cui alla fattura n.8/22; nonché di avere fornito ai clienti dell'opposta, signori
[...]
e per complessivi € Pt_1 Per_6 Parte_2 Parte_3
7.480,00 di cui alla fattura 9/22 rimasta totalmente impagata. La domanda è stata solo parzialmente provata atteso che l'istruttoria documentale (doc.ti n.4- 12) e orale (testi e ha confermato solo l'esecuzione della Testimone_1 Testimone_2 fornitura e posa degli infissi a favore di in relazione alla quale è stata depositata Persona_4 dichiarazione di conformità di serramenti esterni ed oscuranti firmata dal cliente destinatario (doc. 10 opponente), coincidenti con il preventivo allegato (doc.11 opponente). Va in proposito rilevato che ogni questione circa la validità della deposizione del teste Tes_2 deve ritenersi superata, atteso che l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata
[...] dalla difesa della convenuta prima della deposizione, non è stata seguita da una successiva eccezione di nullità della deposizione dopo l'assunzione del teste, ciò che comunque comporta la sanatoria ex art. 157 comma 2 c.p.c. per acquiescenza della pretesa nullità sul presupposto che il divieto di cui all'artt. 246 c.p.c. è dettato nell'esclusivo interesse delle parti e che detta sanatoria opera anche laddove la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare non sia seguita dalla successiva eccezione di nullità della deposizione, poiché la prima non è comprensiva della seconda (Trib. Civ. Reggio Emilia 13/2/2023). L'eccezione sollevata è comunque infondata atteso che dalla visura della camera di commercio della società opposta è emerso che il teste non ha poteri rappresentativi della Testimone_2 società convenuta, non ha pertanto alcun interesse diretto all'esito del giudizio e conseguentemente la sua testimonianza è ammissibile. Cont Ritiene pertanto questo giudice che la sia tenuta al pagamento, a Controparte_3 favore dell'opponente, del residuo importo di € 4.431,54 oltre IVA. 4. Non si ritiene invece sufficientemente provato il residuo asserito credito di € 33.816,66 oltre IVA al 10% in quanto da un confronto tra le dichiarazioni dei clienti (doc.ti 4,6,8, e 12
5 opponente), i rispettivi preventivi (doc.ti 5,7,9 e 13 opponente) e le voci della fattura n.8/22 emerge che alcuni serramenti non sarebbero stati ancora consegnati e che altri avrebbero dovuto essere sostituiti in quanto difettosi;
in buona sostanza parte attrice non ha fornito la prova di avere eseguito la prestazione di cui chiede il saldo.
5. Allo stesso modo non è stata fornita la prova delle forniture di cui alla fattura n. 9/22 a favore dei clienti e Parte_1 Per_6 Parte_2 Parte_3 infissi per complessivi € 7.480,00 non essendo sufficiente a tal fine la produzione della sola fattura.
6. Quanto infine alla domanda proposta in via riconvenzionale dalla volta a Controparte_1 Cont far accertare la debenza, a suo favore da parte della della somma di € 70.323,00 per la cessione di n. 5 crediti fiscali con condanna dell'opposta alla rifusione di detta somma, va premesso che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 22754/2022). Orbene dall'istruttoria è emerso che tra le parti in causa (identificate dal numero di P.IVA delle società) sia intervenuta la cessione di n.5 crediti fiscali di € 14.064,60 ciascuno a favore della per un importo complessivo di € 70.323,00. Controparte_7
La circostanza è documentata dal doc. 14 di parte opponente il cui contenuto ha trovato conferma nelle deposizioni dei testi e rese all'udienza del Parte_1 Tes_3
19/3/2024 e del teste resa all'udienza del 12/12/2024). Testimone_4
Nello specifico hanno trovato conferma le circostanze che il doc. 14 opponente è stato estratto dall'area riservata del cassetto fiscale di denominata Piattaforma Cessione Controparte_1
Crediti e predisposta dall'Agenzia delle Entrate;
che la cessione è avvenuta tra le parti in causa identificate dai rispettivi numeri di P.IVA; che i crediti ivi riportati e ceduti sono stati accettati dalla e si trovano nella piena disponibilità di quest'ultima (teste Controparte_3 [...]
). Tes_4
Le esposte considerazioni portano all'accoglimento in parte qua della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (euro 2.552,00), introduttiva (euro 1.628,00) e istruttoria (5.670,00) nonché i parametri minimi della fase decisionale (2.127,00) attesa la forma semplificata della decisione, in relazione allo scaglione di riferimento per il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 435/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23/2/2023;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente condanna
[...] al pagamento a favore della dell'importo di € 74.754,54 Controparte_3 Controparte_1
(4.431,54+70.323,00);
6 3) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 12.763,00 di cui € 786,00 per spese ed € 11.977,00 per compensi oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Reggio Emilia, il 27/11/2025 Il GOP Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
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