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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/10/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 241-1/2025 r.g. promosso da C.F./P.IVA , con sede legale in Sala Baganza (PR), Parte_1 P.IVA_1 in Via San Vitale nr. 15, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
MA Villa del Foro di Parma presso il cui Studio in Medesano, Fraz. Felegara (PR), in Via A.
Manzoni n. 9 è elettivamente domiciliata, nei confronti di
Controparte_1
(c.f./P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Medolla (MO), Via P.IVA_2
Statale 12 118.
Con ricorso del 26/9/2025 è stata proposta da domanda di apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, lamentando il mancato pagamento del proprio credito di complessivi
[...]
€ 8.444,07 (come da atto di precetto), fondato sul decreto ingiuntivo n. 1972/2024 (RG n. 2435/2024) del 8/11/2024 emesso dal Giudice di Pace di Parma, dichiarato esecutivo in data 8/11/2024, e successivo atto di precetto del 25/3/2025.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 22/10/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica mediante inserimento a cura della Cancelleria nell'area WEB ex art. 40,
1 comma 7, CCII in data 29/9/2025 (notifica perfezionatasi il 2/10/20251) – non essendo stata possibile la notifica a mezzo PEC per causa imputabile al destinatario - la ricorrente ha insistito nella propria domanda, mentre la resistente non si è costituita.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art.27 co.2 e 3 lett.c) CCII) e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale ed è soggetta, pertanto, alla disciplina sulla liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCI.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, il credito vantato possa ritenersi sufficientemente provato in forza del decreto ingiuntivo n. 1972/2024 (RG n. 2435/2024) del 8/7/2024 emesso dal Giudice di Pace di
Parma, dichiarato esecutivo in data 8/11/2024, e successivo atto di precetto del 25/3/2025. È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Se. Un., n. 1521 del
23/1/2013) che “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del
28/11/2018);
- ritenuto che, non essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. c) CCII. È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che
(Cass., Sez. Un., n. 1521 del 23/1/2013) “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art.
6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività
pag. 2 di 6 del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n.
30827 del 28/11/2018). Si precisa, peraltro, che l'impresa non risulta aver depositato bilanci successivi a quello chiuso al 31/12/2022, pertanto non è stata acquisita documentazione completa relativa ai tre esercizi antecedenti alla liquidazione giudiziale;
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dalla ricorrente ammonta ad € 8.444,07 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti nei confronti dell' per € 207.621,03 e nei confronti dell' , Controparte_2 Controparte_2 non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione, per € 6.378,89;
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b), in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata.
Del resto, la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n.
7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 220.000 euro. A ciò si aggiunga che:
a) la notifica dell'atto di precetto, nonostante la modestia del credito della ricorrente, non ha sortito esito alcuno;
b) l'Ufficiale giudiziario, nel notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza alla resistente, ha depositato l'atto presso la Casa Comunale, non avendo rinvenuto alcuno presso la sede legale;
c) la resistente non deposita bilanci a far data dall'anno 2022;
pag. 3 di 6 d) la resistente ha mostrato completo disinteresse rispetto alla presente procedura (alcuno essendo comparso alla udienza innanzi al G.R.);
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f./P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., con sede in Medolla (MO), Via Statale 12 118; nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore l'avv. iscritto all'Ordine Parte_2 degli avvocati di Modena nonché all'Elenco dei Gestori della crisi di impresa, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pag. 4 di 6 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 29/1/2026 ad ore 11:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive pag. 5 di 6 verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si precisa che la ricorrente ha provveduto altresì a notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza tramite ufficiale giudiziario, notifica perfezionatasi con deposito presso la Casa comunale in data 6/10/2025, stante l'irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 241-1/2025 r.g. promosso da C.F./P.IVA , con sede legale in Sala Baganza (PR), Parte_1 P.IVA_1 in Via San Vitale nr. 15, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
MA Villa del Foro di Parma presso il cui Studio in Medesano, Fraz. Felegara (PR), in Via A.
Manzoni n. 9 è elettivamente domiciliata, nei confronti di
Controparte_1
(c.f./P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Medolla (MO), Via P.IVA_2
Statale 12 118.
Con ricorso del 26/9/2025 è stata proposta da domanda di apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, lamentando il mancato pagamento del proprio credito di complessivi
[...]
€ 8.444,07 (come da atto di precetto), fondato sul decreto ingiuntivo n. 1972/2024 (RG n. 2435/2024) del 8/11/2024 emesso dal Giudice di Pace di Parma, dichiarato esecutivo in data 8/11/2024, e successivo atto di precetto del 25/3/2025.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 22/10/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica mediante inserimento a cura della Cancelleria nell'area WEB ex art. 40,
1 comma 7, CCII in data 29/9/2025 (notifica perfezionatasi il 2/10/20251) – non essendo stata possibile la notifica a mezzo PEC per causa imputabile al destinatario - la ricorrente ha insistito nella propria domanda, mentre la resistente non si è costituita.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art.27 co.2 e 3 lett.c) CCII) e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale ed è soggetta, pertanto, alla disciplina sulla liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCI.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, il credito vantato possa ritenersi sufficientemente provato in forza del decreto ingiuntivo n. 1972/2024 (RG n. 2435/2024) del 8/7/2024 emesso dal Giudice di Pace di
Parma, dichiarato esecutivo in data 8/11/2024, e successivo atto di precetto del 25/3/2025. È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Se. Un., n. 1521 del
23/1/2013) che “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del
28/11/2018);
- ritenuto che, non essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. c) CCII. È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che
(Cass., Sez. Un., n. 1521 del 23/1/2013) “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art.
6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività
pag. 2 di 6 del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n.
30827 del 28/11/2018). Si precisa, peraltro, che l'impresa non risulta aver depositato bilanci successivi a quello chiuso al 31/12/2022, pertanto non è stata acquisita documentazione completa relativa ai tre esercizi antecedenti alla liquidazione giudiziale;
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dalla ricorrente ammonta ad € 8.444,07 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti nei confronti dell' per € 207.621,03 e nei confronti dell' , Controparte_2 Controparte_2 non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione, per € 6.378,89;
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b), in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata.
Del resto, la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n.
7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 220.000 euro. A ciò si aggiunga che:
a) la notifica dell'atto di precetto, nonostante la modestia del credito della ricorrente, non ha sortito esito alcuno;
b) l'Ufficiale giudiziario, nel notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza alla resistente, ha depositato l'atto presso la Casa Comunale, non avendo rinvenuto alcuno presso la sede legale;
c) la resistente non deposita bilanci a far data dall'anno 2022;
pag. 3 di 6 d) la resistente ha mostrato completo disinteresse rispetto alla presente procedura (alcuno essendo comparso alla udienza innanzi al G.R.);
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f./P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., con sede in Medolla (MO), Via Statale 12 118; nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore l'avv. iscritto all'Ordine Parte_2 degli avvocati di Modena nonché all'Elenco dei Gestori della crisi di impresa, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pag. 4 di 6 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 29/1/2026 ad ore 11:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive pag. 5 di 6 verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si precisa che la ricorrente ha provveduto altresì a notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza tramite ufficiale giudiziario, notifica perfezionatasi con deposito presso la Casa comunale in data 6/10/2025, stante l'irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale.