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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OM VA, Presidente PERAGO CARMELA, Relatore COPPOLA ELENA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 572/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Puglia Molise Basilicata-Um-Sot Lecce - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Lecce LE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTH210012526U GIOCHI-LOTTERIE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTH220012527U GIOCHI-LOTTERIE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTH230012528U GIOCHI-LOTTERIE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1666/2025 depositato il 09/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Indirizzo_3 Ricorrente_1, con sede legale in sede legale , Rappresentante_1luogo, in persona del legale rappresentante p.t., , come difesa in atti, ricorre avverso gli avvisi di accertamento in epigrafe, notificati in data 18.12.2024, quale obbligato solidale con il sig. Nominativo_1 ( C.F.: CF_1, rappresentante legale della ditta “ Società_1 Indirizzo_4 SRL”, con sede a Squinzano (LE), . Tali avvisi sono stati emessi dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DT VIII – Puglia, Molise e Basilicata, Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata, Sezione operativa Territoriale di Lecce e hanno ad oggetto, in Nominativo_2relazione agli anni d'imposta 2021-2022-2023, la debenza dell' sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, quantificandola in € 29.115,60 oltre interessi pari a € 3.398,15 e sanzioni pari a € 34.938,72 per l'anno 2021, € 40.613,46 oltre interessi pari a € 3.115,55 e sanzioni pari a € 48.736,15 per l'anno 2022, quantificandola in € 67.677,32 oltre interessi pari a € 2.484,59 e sanzioni pari a € 81.212,78 per l'anno 2023. Secondo l'Ufficio, per i soggetti che raccolgono scommesse senza collegamento al totalizzatore nazionale, considerato che l'obbligato principale non ha presentato documentazione utile ai fini della ricostruzione del volume di gioco, il recupero della base imponibile sottratta a tassazione avviene secondo il disposto dell'art. 1 co. 644 lettera g) L. 22 dicembre 2014 n. 190.
2.La società contribuente chiede l'annullamento del predetto atto per i seguenti motivi così sintetizzati: a) in via pregiudiziale illegittimità per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1, comma 64: equiparazione del gioco lecito al gioco illecito;
b) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa Nominativo_2applicazione della Legge n. 208/2015: l' è una imposta diretta che deve essere calcolata sui ricavi;
c) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 ss. TFUE, dei principi del diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione - Sentenza CGUE del 26/2/2020. Consegue nuova richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia Europea. Nel merito: a) violazione dell'art. 3, d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'imposta; b) violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'imposta e violazione e/o falsa applicazione della L. n. 208/2015; c) violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerenti all'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza. In subordine chiede, pertanto, la disapplicazione delle sanzioni applicate. Spese vinte e distrazione in favore del procuratore antistatario. Nelle successive precisazioni a verbale, parte ricorrente dichiara di non contestare la Nominativo_2sussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell' e dichiara di riconoscere la debenza dell'Nominativo_2 per la raccolta in Italia delle scommesse e manifesta la disponibilità al pagamento ai sensi della l. 504/98 e dell'art. 1 comma 945 l. 208/2015, quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dal 2016. Contesta la mancata trasformazione dell'imposta da indiretta a imposta diretta.
Indirizzo_5 L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Lecce regolarmente costituitasi, ribadisce la legittimità del proprio operato, insistendo per il rigetto del ricorso. Ribadisce che gli avvisi de quibus trovano origine nel verbale di controllo e constatazione redatto in seguito alla verifica Società_1fiscale effettuata il giorno 31 ottobre 2023 dai Funzionari dell'Ufficio presso la ditta “ P.IVA_1SRLS”, Partita iva n. , con sede in Squinzano (LE), il cui rappresentante legale risultava Nominativo_3essere la sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Indirizzo_6 CF_2, C.F. , mentre era presente al momento dell'accesso, in qualità di dipendente della predetta ditta, il Sig. Nominativo_4, nato ad [...] il [...] e Indirizzo_7residente in [...], alla . In sede di verifica veniva accertata l'attività di raccolta di scommesse per conto della Società_2, con sede in Malta, non autorizzata ad operare nell'ambito del territorio nazionale. Emergeva inoltre la mancanza della concessione amministrativa e dell'autorizzazione all'attività di esercizio delle scommesse di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., in violazione dell'art. 4 della Legge n. 401/1989. Su invito dei verbalizzanti, il Nominativo_4 Nominativo_1esibiva un contratto di prestazione di servizi, sottoscritto dal Sig. , rappresentante Società_1 P.IVA_2 Indirizzo_4della ditta “ srls”, partita IVA , con sede in Squinzano (LE),
, con il bookmaker estero Ricorrente_1, in data 23 giugno 2021, per una durata di anni quattro, rinnovabile tacitamente. All'esito del controllo, in data 11 aprile 2024, con nota prot. n. 21542/RU, l'Ufficio inviava un questionario per le annualità d'imposta 2021, 2022, 2023, regolarmente notificato via pec, con cui si invitava il sig. Nominativo_1 a produrre o trasmettere la documentazione contabile ed extracontabile per la ricostruzione analitica dell'imposta dovuta entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso, ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 504/1998. In risposta al questionario ed invito, la parte non forniva alcuna documentazione contabile ed extracontabile idonea alla determinazione analitica dell'imposta dovuta per l'attività di raccolta di scommesse per conto della già menzionata società estera, come previsto dall'articolo 2 del D.P.R. n. 66/2002. 4. All'udienza odierna, trattenuta la causa per la discussione, la Corte così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Dai fatti e atti di causa emerge chiaramente che durante l'attività di controllo svolta dall'Ufficio veniva constatata la presenza di elementi oggettivi attestanti l'attività di raccolta scommesse per conto della già menzionata società estera;
in particolare all'esterno del locale veniva rilevata una Società_2insegna che pubblicizzava la raccolta di scommesse in nome e per conto della e che, su invito dei verbalizzanti, il Nominativo_4 esibiva un contratto di prestazione di servizi, sottoscritto Nominativo_1 Società_1dal Sig. , rappresentante della ditta “ srls”, partita IVA P.IVA_2 Indirizzo_4 Ricorrente_1, con sede in Squinzano (LE), , con il bookmaker estero
, in data 23 giugno 2021, per una durata di anni quattro, rinnovabile tacitamente. Venivano altresì rinvenute, all'interno del locale sottoposto a verifica, n. 4 (quattro) ricevute in formato tagliando, Società_2costituenti scommessa di giocata facente capo all'operatore ; che l'Ufficio all'esito del controllo, inviava un questionario per le annualità d'imposta 2021, 2022, 2023, regolarmente notificato Nominativo_1via pec, con cui si invitava il sig. a produrre o trasmettere la documentazione contabile ed extracontabile per la ricostruzione analitica dell'imposta dovuta entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso, ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 504/1998; che il sig. Nominativo_1, in risposta al questionario ed invito, non forniva alcuna documentazione contabile ed extracontabile idonea alla determinazione analitica dell'imposta dovuta per l'attività di raccolta di scommesse per conto della già menzionata società estera, come previsto dall'articolo 2 del D.P.R. n. 66/2002 e che non ha inteso procedere, ai sensi della L.190/2014, alla regolarizzazione della propria posizione fiscale;
che il contratto sottoscritto con la società Ricorrente_1 in data 23 giugno 2021 prevede agli artt. 28 e 29 che la parte si impegna a: …“rispettare le norme fiscali e previdenziali italiane e provvedere al pagamento delle imposte previste dalle leggi italiane sulle commissioni percepite in forza del presente contratto”, e “ad attenersi, per tutta la durata del presente contratto, alla normativa italiana vigente in materia antiriciclaggio”; che l'Ufficio ha proceduto alla determinazione della base imponibile, ai sensi della L. 190/2014 articolo 1 comma 644 lett. G, così come modificato dalla L. 208/2015 articolo 1 comma 926 con modalità induttiva, per il calcolo Nominativo_2dell' , per gli anni 2021, 2022, 2023, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 504/1998. Nelle successive precisazioni a verbale, parte ricorrente dichiara esplicitamente di non contestare la Nominativo_2sussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell' e dichiara di riconoscere la debenza dell'Nominativo_2 per la raccolta in Italia delle scommesse e manifesta la disponibilità al pagamento ai sensi della l. 504/98 e dell'art. 1 comma 945 l. 208/2015, quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dal 2016. Contesta, però, la mancata trasformazione dell'imposta da indiretta a imposta diretta.
2. In sede di udienza, e già con memoria ritualmente depositata e con successive note di udienza, la parte privata ha rappresentato e ribadito la propria rinuncia a tutti i motivi e le eccezioni relative all'an della debenza dell'imposta, insistendo unicamente sui motivi attinenti al quantum della pretesa;
ne consegue che la questione controversa ha ad oggetto il calcolo dell'annualità d'imposta interessate dall'intervento di riforma di cui alla legge n. 208/2015. In via preliminare la ricorrente pone, sul punto, la potenziale discriminazione subita nell'accesso al sistema concessorio italiana. Secondo la ricostruzione proposta l'illegittimità dell'avviso di accertamento deriverebbe dalla violazione e/o falsa applicazione della L. n. 220/2010: l'Ufficio, in poche parole, non avrebbe equiparato la società ricorrente ai soggetti concessionari, cioè non avrebbe considerato come tale equiparazione, a suo dire, deriverebbe dalla interpretazione della giurisprudenza di legittimità. In via di premessa, giova ricordare che la facoltà di organizzare e gestire le scommesse è riservata allo Stato, il quale, a sua volta, può concedere l'esercizio ai privati mediante lo strumento della concessione, ai sensi del d.lgs. 14.04.1948, n. 496. La concessione pubblica è rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli e ai sensi dell'art. 1 d. lgs. n. 504/98 sulle scommesse di qualunque tipo e relative a qualunque evento anche se è svolto all'estero, è dovuta una tassa denominata Nominativo_2, la cui base imponibile ex art. 2 del suddetto decreto è costituita dall'intero ammontare della somma corrisposta per ciascuna scommessa. I soggetti passivi di tale imposta sono coloro che gestiscono la raccolta e ai fini della contabilizzazione è stato istituito il Totalizzatore Nazionale, cioè un sistema informatico che provvede alla ricezione, elaborazione e controllo delle transazioni di gioco che avvengono presso i concessionari. Il notevole progresso tecnologico ha consentito, però, l'avvio dell'attività di raccolta delle scommesse anche da parte di operatori privati privi di concessione pubblica che, per le loro attività sono collegati a bookmakers esteri, con la conseguenza che l'attività di accettazione delle scommesse, sfuggendo al contabilizzatore nazionale, sfugge anche alla prescritta imposizione fiscale. Ciò determina, oltre a potenziali profili penalistici, un'alterazione del sistema della concorrenza tra gli operatori del settore che, invece, versano regolarmente la c.d. IUSS. Il legislatore, come previsto dall'art. 1 co. 66, lett. a) e b) l. 13 dicembre 2010, n. 220, nel ribadire che l'attività di raccolta delle scommesse è sempre soggetta a concessione statale, ha stabilito, ai fini tributari, che sono soggetti alla imposta sulle scommesse sportive, anche coloro che effettuano la raccolta delle stesse, per via telematica, in assenza di concessione ovvero di inefficacia della concessione in precedenza rilasciata dai Monopoli di Stato. L'Agenzia ha il compito di ricostruire la base imponibile, sfuggita alla tassazione perché i CTD (l'acronimo di Centri di Trasmissione Dati, cioè i punti fisici - agenzie o corner - che raccolgono scommesse per conto di bookmaker esteri, privi di concessione ADM per operare sul territorio italiano) non sono collegati al totalizzatore, e ciò in base a quanto stabilito dall'art. 24, co. 10 D.L. n. 98/2011, convertito con ss.mm. nella L. 111/11. Gli interventi giurisprudenziali delle Corti Superiori, italiane ed europee, in realtà confermano l'obbligo di versare l'Nominativo_2 scommesse per l'attività di raccolta gioco svolta in Italia per conto di un bookmaker estero privo di concessione, ma non equiparano il book maker alla ricevitoria munita di concessione statale. La Corte di Giustizia 26 febbraio 2020 (causa C-788-18) ha stabilito la piena compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione Europea, chiarendo che il presupposto del tributo è la raccolta delle scommesse sul territorio italiano, indipendentemente dalla sede del bookmaker. Del resto, la stessa società ricorrente non contesta i presupposti soggettivi e oggettivi dell'imposta, ma ritiene che il calcolo della base imponibile debba essere fatto esattamente come se si trattasse di un soggetto munito di concessione, cioè ritiene che l'interpretazione giurisprudenziale comporti una sanatoria. Da ultimo, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19131/2024, conferma l'oramai granitico orientamento allineato sia alla normativa nazionale che a quella europea e ribadisce il presupposto soggettivo sia in capo al CTD, sia in capo al bookmaker, nonché il presupposto territoriale, che si concreta nel luogo in cui avviene la scommessa. In merito alla presunta violazione del diritto UE, si esclude che la normativa italiana sia contraria ai principi di parità di trattamento e libera prestazione dei servizi, sanciti dai Trattati sul Funzionamento dell'Unione Europea;
circa la natura del tributo, la Corte sottolinea che la Direttiva IVA consente esplicitamente agli stati membri di mantenere o introdurre specifiche imposte sui giochi e sulle scommesse a condizione che non Nominativo_2abbiamo le caratteristiche dell'IVA. L' è un tributo speciale, calcolato sull'importa scommesso e non sul valore aggiunto e le operazioni di scommessa sono peraltro esenti da IVA proprio per evitare la doppia imposizione.
3. Le note integrative e il verbale di udienza presentate da parte ricorrente riconoscono che: a) la legge italiana (in particolare la Legge n. 220/2010) ha esplicitamente esteso l'obbligo di versamento Nominativo_2dell' scommesse anche ai soggetti che raccolgono gioco al di fuori del sistema concessorio;
b) sia il bookmaker estero sia il CTD che opera in Italia partecipano all'attività di
“organizzazione ed esercizio” delle scommesse e sono quindi entrambi tenuti al pagamento. Circa, poi, la presunta discriminazione, sul punto si rinvia a quanto esplicitato da Corte cost. 27/2018 circa la legittimità della normaper i rapporti sorti dopo il 2011, poiché da quel momento i CTD avevano la possibilità di regolare i propri accordi commerciali con i bookmaker tenendo conto del nuovo carico fiscale ( “la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. D'altra parte, le commissioni a lui dovute rappresentano un elemento di costo che necessariamente entra a far parte delle valutazioni economiche dello stesso bookmaker, il quale ne terrà conto nella determinazione delle quote e, quindi, dell'importo che lo scommettitore deve corrispondere per la scommessa. Con riferimento ai rapporti successivi al 2011, ossia dalla data di entrata in vigore della disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), non sussiste, pertanto, la denunciata impossibilità di traslazione dell'imposta da parte del titolare della ricevitoria. Ne consegue la non fondatezza della questione relativa alla denunciata violazione dell'art. 53 Cost.”). Considerata, pertanto, la natura fiscalmente illecita dell'attività svolta dalle ricevitorie affiliate per conto di bookmakers esteri privi della prescritta concessione (come la società ricorrente), le une e gli altri sono obbligati in via solidale, sulla base dell'art.1, co. 66 l. 220/2010 e dell'art. 1, co. 644 l. 190/2014 al versamento dell'Nominativo_2, né ciò comporta alcuna discriminazione, considerato che ciò è la mera conseguenza della scelta del CTD e dei bookmakers di rifiutare il sistema regolatorio nazionale di settore e della conseguente volontà di sottrarre fraudolentemente la base imponibile in Italia così sottratta al totalizzatore nazionale al fine di scontare un'aliquota più favorevole altrove Nominativo_2ovvero, nel caso dei CTD di evadere completamente l' sulle scommesse. In conclusione, la società può versare la IUSS ma l'Amministrazione, in applicazione dell'art. 1, co. 66 l. 220/2010 e art. 1 co. 644 l. 190/2014 deve comunque accertare caso per caso la congruità di quanto versato, non sussistendo allo stato una normativa che legittimi il collegamento dei punti vendita dei soggetti, privi di concessione, al totalizzatore nazionale.
4. Il punto dirimente ai fini del decidere riguarda, pertanto, l'entrata in vigore della L. 208/2015 che ha ridefinito la base imponibile su cui calcolare l'imposta, trasformandola da imposta indiretta in imposta diretta e indicando come parametro quantitativo di riferimento non più il volume della raccolta ma il margine effettivo (ricavi meno vincite); peraltro in piena coerenza e conformità al principio generale (di rango costituzionale) di effettività della capacità contributiva. Secondo la società ricorrente, poiché la norma non circoscrive espressamente l'applicazione di questo parametro e di questa modalità di determinazione del quantum dell'imposta ai soli operatori regolari sotto il profilo amministrativo, ossia a quelli la cui attività passa attraverso il totalizzatore nazionale, appare conforme al principio di uguaglianza e a criteri di ragionevolezza, ritenere inapplicabile la pretesa quantitativamente maggiore e parametrata al volume della raccolta anziché a quello dei ricavi effettivi nei confronti di operatori irregolari perché ciò assumerebbe una valenza sostanzialmente sanzionatoria che, in assenza di attività qualificata come illecita, risulterebbe irragionevole rispetto ai richiamati principi di uguaglianza e di effettività della capacità contributiva. In altri termini, sulla base della normativa introdotta a decorrere dall'anno di imposta 2016, il criterio di determinazione dell'imposta, che vale per tutti i soggetti tenuti al versamento della stessa, indipendentemente dalla intervenuta o meno regolarizzazione della loro attività, è quello parametrato al margine e non al volume della raccolta. Il Collegio non condivide questa interpretazione: assume carattere ostativo o decisivo in senso contrario, l'argomento costituito dal fatto che il mancato afflusso delle giocate sul sistema del totalizzatore nazionale impedirebbe la quantificazione corretta dell'imposta in base ai criteri introdotti dal legislatore nel 2015, con decorrenza 2016. Inoltre, la L. n. 208/205 che ha introdotto la tassazione sul margine, non è intervenuta con un'abrogazione espressa sull'art. 1 comma 644 lett. g) della L. 190/2014, ma con la stessa fonte normativa con cui ha introdotto la tassazione sul margine lo ha espressamente confermato senza modificarne il testo se non con riferimento alla data di entrata in vigore (01/01/2016); la norma successiva assume il valore di interpretazione autentica della norma precedente. Permane, quindi, nell'attuale quadro normativo il doppio regime che comporta il recupero dell'eventuale base imponibile sottratta a tassazione con le seguenti modalità: a) per i soggetti che potevano regolarizzarsi nell'anno 2016 e non l'hanno fatto, trova applicazione l'art. 1 co. 644 lett. g se si rinvengono elementi documentali atti a ricostruire la raccolta di scommesse, l'Ufficio calcola la base imponibile ai sensi dell'art.24 comma 10 D.L. n. 98/2011 (cioè sulla base della raccolta dichiarata) e applica l'aliquota massima prevista dal D.Lgs. n. 504/1998 corrispondente alla tipologia di scommessa documentalmente raccolta;
· se l' ufficio, pur avendoli richiesti o cercati, rimane privo di elementi documentali relativi alla raccolta effettuata, calcola la base imponibile moltiplicando per tre la media provinciale della raccolta e applica l'aliquota dell'8%; b) per i soggetti che non potevano regolarizzarsi nell'anno 2016 o non ne avevano bisogno ( cioè per i punti vendita collegati ai concessionari) : se si rinvengono elementi documentali atti a ricostruire la raccolta di scommesse, l'Ufficio calcola la base imponibile ai sensi dell'art. 24 comma 10 D.L. n. 98/2011 ( cioè sulla base della raccolta dichiarata) e applica l'aliquota massima prevista dal D.Lgs. n. 504/1998 per ciascuna tipologia di scommessa documentalmente raccolta;
se, pur avendoli richiesti o cercati, non si rinvengono elementi documentali atti a ricostruire il volume di raccolta accettata e il volume dei biglietti vincenti, alla raccolta effettuata, l'ufficio applica l'art. 24 comma 10 D.L. n. 98/2011 ricostruendo la base imponibile utilizzando la media provinciale della raccolta e applicandovi l'aliquota massima prevista dal D.lgs. n. 504/1998 per ciascuna tipologia di scommessa presuntivamente raccolta. Ne consegue che, in applicazione di tale complesso normativo, l'Ufficio ha correttamente operato con riferimento al calcolo della base imponibile.
4. La Corte accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alla domanda subordinata relativa all'annullamento delle sanzioni. Non può non rilevarsi che le diverse modifiche normative intercorse nel tempo e il susseguirsi di interpretazioni giurisprudenziali non sempre univoche, comportano un'incertezza costante per il contribuente e la potenziale e non voluta opacità dei comportamenti fiscali. Le sanzioni tributarie rappresentano la reazione dell'ordinamento giuridico alla realizzazione di un illecito fiscale, hanno una funzione generale di punizione-riparazione al fine di garantire un effetto dissuasivo e deterrente in funzione dell'adempimento spontaneo delle prestazioni tributarie da parte dei consociati. La disciplina sanzionatoria ha una duplice funzione: funzione afflittiva, punizione delle violazioni commesse e prevenzione delle future violazioni (funzione preventiva) e funzione rieducativa dei comportamenti dei contribuenti. Il bene protetto dalle sanzioni tributarie è l'interesse fiscale dello Stato. Nel momento in cui il comportamento del contribuente realizza la fattispecie illecita scatta la sanzione, verificato l'elemento oggettivo e l'assenza di cause di esclusione della punibilità. Nel caso che ci occupa, l'incertezza normativa incertezza determina il venir meno della punibilità del trasgressore poiché la previsione normativa permane oscura, in quanto si riscontra una carenza strutturale dell'ordinamento giuridico valutabile obiettivamente. Il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria sussiste, pertanto, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce;
quando, cioè, la disciplina normativa contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione. E comunque, l'onere di allegazione della ricorrenza di siffatti elementi di confusione, laddove esistenti, grava sul contribuente (Cass. n. 1999 del 26 gennaio 2018; Cass. n. 440 del 14 gennaio 2015); onere assolto nel caso specifico, risultando comprovate le affermazioni della società in merito all'incertezza relativa all'ambito di applicazione delle procedure e alle circostanze che hanno indotto ad emettere l'avviso di accertamento. Sulla base di quanto innanzi, la Corte accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto disapplica le sanzioni comminate. In considerazione dell'esito della controversia, compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso come da parte motiva.
Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OM VA, Presidente PERAGO CARMELA, Relatore COPPOLA ELENA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 572/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Puglia Molise Basilicata-Um-Sot Lecce - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Lecce LE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTH210012526U GIOCHI-LOTTERIE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTH220012527U GIOCHI-LOTTERIE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTH230012528U GIOCHI-LOTTERIE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1666/2025 depositato il 09/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Indirizzo_3 Ricorrente_1, con sede legale in sede legale , Rappresentante_1luogo, in persona del legale rappresentante p.t., , come difesa in atti, ricorre avverso gli avvisi di accertamento in epigrafe, notificati in data 18.12.2024, quale obbligato solidale con il sig. Nominativo_1 ( C.F.: CF_1, rappresentante legale della ditta “ Società_1 Indirizzo_4 SRL”, con sede a Squinzano (LE), . Tali avvisi sono stati emessi dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DT VIII – Puglia, Molise e Basilicata, Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata, Sezione operativa Territoriale di Lecce e hanno ad oggetto, in Nominativo_2relazione agli anni d'imposta 2021-2022-2023, la debenza dell' sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, quantificandola in € 29.115,60 oltre interessi pari a € 3.398,15 e sanzioni pari a € 34.938,72 per l'anno 2021, € 40.613,46 oltre interessi pari a € 3.115,55 e sanzioni pari a € 48.736,15 per l'anno 2022, quantificandola in € 67.677,32 oltre interessi pari a € 2.484,59 e sanzioni pari a € 81.212,78 per l'anno 2023. Secondo l'Ufficio, per i soggetti che raccolgono scommesse senza collegamento al totalizzatore nazionale, considerato che l'obbligato principale non ha presentato documentazione utile ai fini della ricostruzione del volume di gioco, il recupero della base imponibile sottratta a tassazione avviene secondo il disposto dell'art. 1 co. 644 lettera g) L. 22 dicembre 2014 n. 190.
2.La società contribuente chiede l'annullamento del predetto atto per i seguenti motivi così sintetizzati: a) in via pregiudiziale illegittimità per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1, comma 64: equiparazione del gioco lecito al gioco illecito;
b) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa Nominativo_2applicazione della Legge n. 208/2015: l' è una imposta diretta che deve essere calcolata sui ricavi;
c) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 ss. TFUE, dei principi del diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione - Sentenza CGUE del 26/2/2020. Consegue nuova richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia Europea. Nel merito: a) violazione dell'art. 3, d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'imposta; b) violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'imposta e violazione e/o falsa applicazione della L. n. 208/2015; c) violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerenti all'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza. In subordine chiede, pertanto, la disapplicazione delle sanzioni applicate. Spese vinte e distrazione in favore del procuratore antistatario. Nelle successive precisazioni a verbale, parte ricorrente dichiara di non contestare la Nominativo_2sussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell' e dichiara di riconoscere la debenza dell'Nominativo_2 per la raccolta in Italia delle scommesse e manifesta la disponibilità al pagamento ai sensi della l. 504/98 e dell'art. 1 comma 945 l. 208/2015, quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dal 2016. Contesta la mancata trasformazione dell'imposta da indiretta a imposta diretta.
Indirizzo_5 L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Lecce regolarmente costituitasi, ribadisce la legittimità del proprio operato, insistendo per il rigetto del ricorso. Ribadisce che gli avvisi de quibus trovano origine nel verbale di controllo e constatazione redatto in seguito alla verifica Società_1fiscale effettuata il giorno 31 ottobre 2023 dai Funzionari dell'Ufficio presso la ditta “ P.IVA_1SRLS”, Partita iva n. , con sede in Squinzano (LE), il cui rappresentante legale risultava Nominativo_3essere la sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Indirizzo_6 CF_2, C.F. , mentre era presente al momento dell'accesso, in qualità di dipendente della predetta ditta, il Sig. Nominativo_4, nato ad [...] il [...] e Indirizzo_7residente in [...], alla . In sede di verifica veniva accertata l'attività di raccolta di scommesse per conto della Società_2, con sede in Malta, non autorizzata ad operare nell'ambito del territorio nazionale. Emergeva inoltre la mancanza della concessione amministrativa e dell'autorizzazione all'attività di esercizio delle scommesse di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., in violazione dell'art. 4 della Legge n. 401/1989. Su invito dei verbalizzanti, il Nominativo_4 Nominativo_1esibiva un contratto di prestazione di servizi, sottoscritto dal Sig. , rappresentante Società_1 P.IVA_2 Indirizzo_4della ditta “ srls”, partita IVA , con sede in Squinzano (LE),
, con il bookmaker estero Ricorrente_1, in data 23 giugno 2021, per una durata di anni quattro, rinnovabile tacitamente. All'esito del controllo, in data 11 aprile 2024, con nota prot. n. 21542/RU, l'Ufficio inviava un questionario per le annualità d'imposta 2021, 2022, 2023, regolarmente notificato via pec, con cui si invitava il sig. Nominativo_1 a produrre o trasmettere la documentazione contabile ed extracontabile per la ricostruzione analitica dell'imposta dovuta entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso, ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 504/1998. In risposta al questionario ed invito, la parte non forniva alcuna documentazione contabile ed extracontabile idonea alla determinazione analitica dell'imposta dovuta per l'attività di raccolta di scommesse per conto della già menzionata società estera, come previsto dall'articolo 2 del D.P.R. n. 66/2002. 4. All'udienza odierna, trattenuta la causa per la discussione, la Corte così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Dai fatti e atti di causa emerge chiaramente che durante l'attività di controllo svolta dall'Ufficio veniva constatata la presenza di elementi oggettivi attestanti l'attività di raccolta scommesse per conto della già menzionata società estera;
in particolare all'esterno del locale veniva rilevata una Società_2insegna che pubblicizzava la raccolta di scommesse in nome e per conto della e che, su invito dei verbalizzanti, il Nominativo_4 esibiva un contratto di prestazione di servizi, sottoscritto Nominativo_1 Società_1dal Sig. , rappresentante della ditta “ srls”, partita IVA P.IVA_2 Indirizzo_4 Ricorrente_1, con sede in Squinzano (LE), , con il bookmaker estero
, in data 23 giugno 2021, per una durata di anni quattro, rinnovabile tacitamente. Venivano altresì rinvenute, all'interno del locale sottoposto a verifica, n. 4 (quattro) ricevute in formato tagliando, Società_2costituenti scommessa di giocata facente capo all'operatore ; che l'Ufficio all'esito del controllo, inviava un questionario per le annualità d'imposta 2021, 2022, 2023, regolarmente notificato Nominativo_1via pec, con cui si invitava il sig. a produrre o trasmettere la documentazione contabile ed extracontabile per la ricostruzione analitica dell'imposta dovuta entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso, ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 504/1998; che il sig. Nominativo_1, in risposta al questionario ed invito, non forniva alcuna documentazione contabile ed extracontabile idonea alla determinazione analitica dell'imposta dovuta per l'attività di raccolta di scommesse per conto della già menzionata società estera, come previsto dall'articolo 2 del D.P.R. n. 66/2002 e che non ha inteso procedere, ai sensi della L.190/2014, alla regolarizzazione della propria posizione fiscale;
che il contratto sottoscritto con la società Ricorrente_1 in data 23 giugno 2021 prevede agli artt. 28 e 29 che la parte si impegna a: …“rispettare le norme fiscali e previdenziali italiane e provvedere al pagamento delle imposte previste dalle leggi italiane sulle commissioni percepite in forza del presente contratto”, e “ad attenersi, per tutta la durata del presente contratto, alla normativa italiana vigente in materia antiriciclaggio”; che l'Ufficio ha proceduto alla determinazione della base imponibile, ai sensi della L. 190/2014 articolo 1 comma 644 lett. G, così come modificato dalla L. 208/2015 articolo 1 comma 926 con modalità induttiva, per il calcolo Nominativo_2dell' , per gli anni 2021, 2022, 2023, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 504/1998. Nelle successive precisazioni a verbale, parte ricorrente dichiara esplicitamente di non contestare la Nominativo_2sussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell' e dichiara di riconoscere la debenza dell'Nominativo_2 per la raccolta in Italia delle scommesse e manifesta la disponibilità al pagamento ai sensi della l. 504/98 e dell'art. 1 comma 945 l. 208/2015, quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dal 2016. Contesta, però, la mancata trasformazione dell'imposta da indiretta a imposta diretta.
2. In sede di udienza, e già con memoria ritualmente depositata e con successive note di udienza, la parte privata ha rappresentato e ribadito la propria rinuncia a tutti i motivi e le eccezioni relative all'an della debenza dell'imposta, insistendo unicamente sui motivi attinenti al quantum della pretesa;
ne consegue che la questione controversa ha ad oggetto il calcolo dell'annualità d'imposta interessate dall'intervento di riforma di cui alla legge n. 208/2015. In via preliminare la ricorrente pone, sul punto, la potenziale discriminazione subita nell'accesso al sistema concessorio italiana. Secondo la ricostruzione proposta l'illegittimità dell'avviso di accertamento deriverebbe dalla violazione e/o falsa applicazione della L. n. 220/2010: l'Ufficio, in poche parole, non avrebbe equiparato la società ricorrente ai soggetti concessionari, cioè non avrebbe considerato come tale equiparazione, a suo dire, deriverebbe dalla interpretazione della giurisprudenza di legittimità. In via di premessa, giova ricordare che la facoltà di organizzare e gestire le scommesse è riservata allo Stato, il quale, a sua volta, può concedere l'esercizio ai privati mediante lo strumento della concessione, ai sensi del d.lgs. 14.04.1948, n. 496. La concessione pubblica è rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli e ai sensi dell'art. 1 d. lgs. n. 504/98 sulle scommesse di qualunque tipo e relative a qualunque evento anche se è svolto all'estero, è dovuta una tassa denominata Nominativo_2, la cui base imponibile ex art. 2 del suddetto decreto è costituita dall'intero ammontare della somma corrisposta per ciascuna scommessa. I soggetti passivi di tale imposta sono coloro che gestiscono la raccolta e ai fini della contabilizzazione è stato istituito il Totalizzatore Nazionale, cioè un sistema informatico che provvede alla ricezione, elaborazione e controllo delle transazioni di gioco che avvengono presso i concessionari. Il notevole progresso tecnologico ha consentito, però, l'avvio dell'attività di raccolta delle scommesse anche da parte di operatori privati privi di concessione pubblica che, per le loro attività sono collegati a bookmakers esteri, con la conseguenza che l'attività di accettazione delle scommesse, sfuggendo al contabilizzatore nazionale, sfugge anche alla prescritta imposizione fiscale. Ciò determina, oltre a potenziali profili penalistici, un'alterazione del sistema della concorrenza tra gli operatori del settore che, invece, versano regolarmente la c.d. IUSS. Il legislatore, come previsto dall'art. 1 co. 66, lett. a) e b) l. 13 dicembre 2010, n. 220, nel ribadire che l'attività di raccolta delle scommesse è sempre soggetta a concessione statale, ha stabilito, ai fini tributari, che sono soggetti alla imposta sulle scommesse sportive, anche coloro che effettuano la raccolta delle stesse, per via telematica, in assenza di concessione ovvero di inefficacia della concessione in precedenza rilasciata dai Monopoli di Stato. L'Agenzia ha il compito di ricostruire la base imponibile, sfuggita alla tassazione perché i CTD (l'acronimo di Centri di Trasmissione Dati, cioè i punti fisici - agenzie o corner - che raccolgono scommesse per conto di bookmaker esteri, privi di concessione ADM per operare sul territorio italiano) non sono collegati al totalizzatore, e ciò in base a quanto stabilito dall'art. 24, co. 10 D.L. n. 98/2011, convertito con ss.mm. nella L. 111/11. Gli interventi giurisprudenziali delle Corti Superiori, italiane ed europee, in realtà confermano l'obbligo di versare l'Nominativo_2 scommesse per l'attività di raccolta gioco svolta in Italia per conto di un bookmaker estero privo di concessione, ma non equiparano il book maker alla ricevitoria munita di concessione statale. La Corte di Giustizia 26 febbraio 2020 (causa C-788-18) ha stabilito la piena compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione Europea, chiarendo che il presupposto del tributo è la raccolta delle scommesse sul territorio italiano, indipendentemente dalla sede del bookmaker. Del resto, la stessa società ricorrente non contesta i presupposti soggettivi e oggettivi dell'imposta, ma ritiene che il calcolo della base imponibile debba essere fatto esattamente come se si trattasse di un soggetto munito di concessione, cioè ritiene che l'interpretazione giurisprudenziale comporti una sanatoria. Da ultimo, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19131/2024, conferma l'oramai granitico orientamento allineato sia alla normativa nazionale che a quella europea e ribadisce il presupposto soggettivo sia in capo al CTD, sia in capo al bookmaker, nonché il presupposto territoriale, che si concreta nel luogo in cui avviene la scommessa. In merito alla presunta violazione del diritto UE, si esclude che la normativa italiana sia contraria ai principi di parità di trattamento e libera prestazione dei servizi, sanciti dai Trattati sul Funzionamento dell'Unione Europea;
circa la natura del tributo, la Corte sottolinea che la Direttiva IVA consente esplicitamente agli stati membri di mantenere o introdurre specifiche imposte sui giochi e sulle scommesse a condizione che non Nominativo_2abbiamo le caratteristiche dell'IVA. L' è un tributo speciale, calcolato sull'importa scommesso e non sul valore aggiunto e le operazioni di scommessa sono peraltro esenti da IVA proprio per evitare la doppia imposizione.
3. Le note integrative e il verbale di udienza presentate da parte ricorrente riconoscono che: a) la legge italiana (in particolare la Legge n. 220/2010) ha esplicitamente esteso l'obbligo di versamento Nominativo_2dell' scommesse anche ai soggetti che raccolgono gioco al di fuori del sistema concessorio;
b) sia il bookmaker estero sia il CTD che opera in Italia partecipano all'attività di
“organizzazione ed esercizio” delle scommesse e sono quindi entrambi tenuti al pagamento. Circa, poi, la presunta discriminazione, sul punto si rinvia a quanto esplicitato da Corte cost. 27/2018 circa la legittimità della normaper i rapporti sorti dopo il 2011, poiché da quel momento i CTD avevano la possibilità di regolare i propri accordi commerciali con i bookmaker tenendo conto del nuovo carico fiscale ( “la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. D'altra parte, le commissioni a lui dovute rappresentano un elemento di costo che necessariamente entra a far parte delle valutazioni economiche dello stesso bookmaker, il quale ne terrà conto nella determinazione delle quote e, quindi, dell'importo che lo scommettitore deve corrispondere per la scommessa. Con riferimento ai rapporti successivi al 2011, ossia dalla data di entrata in vigore della disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), non sussiste, pertanto, la denunciata impossibilità di traslazione dell'imposta da parte del titolare della ricevitoria. Ne consegue la non fondatezza della questione relativa alla denunciata violazione dell'art. 53 Cost.”). Considerata, pertanto, la natura fiscalmente illecita dell'attività svolta dalle ricevitorie affiliate per conto di bookmakers esteri privi della prescritta concessione (come la società ricorrente), le une e gli altri sono obbligati in via solidale, sulla base dell'art.1, co. 66 l. 220/2010 e dell'art. 1, co. 644 l. 190/2014 al versamento dell'Nominativo_2, né ciò comporta alcuna discriminazione, considerato che ciò è la mera conseguenza della scelta del CTD e dei bookmakers di rifiutare il sistema regolatorio nazionale di settore e della conseguente volontà di sottrarre fraudolentemente la base imponibile in Italia così sottratta al totalizzatore nazionale al fine di scontare un'aliquota più favorevole altrove Nominativo_2ovvero, nel caso dei CTD di evadere completamente l' sulle scommesse. In conclusione, la società può versare la IUSS ma l'Amministrazione, in applicazione dell'art. 1, co. 66 l. 220/2010 e art. 1 co. 644 l. 190/2014 deve comunque accertare caso per caso la congruità di quanto versato, non sussistendo allo stato una normativa che legittimi il collegamento dei punti vendita dei soggetti, privi di concessione, al totalizzatore nazionale.
4. Il punto dirimente ai fini del decidere riguarda, pertanto, l'entrata in vigore della L. 208/2015 che ha ridefinito la base imponibile su cui calcolare l'imposta, trasformandola da imposta indiretta in imposta diretta e indicando come parametro quantitativo di riferimento non più il volume della raccolta ma il margine effettivo (ricavi meno vincite); peraltro in piena coerenza e conformità al principio generale (di rango costituzionale) di effettività della capacità contributiva. Secondo la società ricorrente, poiché la norma non circoscrive espressamente l'applicazione di questo parametro e di questa modalità di determinazione del quantum dell'imposta ai soli operatori regolari sotto il profilo amministrativo, ossia a quelli la cui attività passa attraverso il totalizzatore nazionale, appare conforme al principio di uguaglianza e a criteri di ragionevolezza, ritenere inapplicabile la pretesa quantitativamente maggiore e parametrata al volume della raccolta anziché a quello dei ricavi effettivi nei confronti di operatori irregolari perché ciò assumerebbe una valenza sostanzialmente sanzionatoria che, in assenza di attività qualificata come illecita, risulterebbe irragionevole rispetto ai richiamati principi di uguaglianza e di effettività della capacità contributiva. In altri termini, sulla base della normativa introdotta a decorrere dall'anno di imposta 2016, il criterio di determinazione dell'imposta, che vale per tutti i soggetti tenuti al versamento della stessa, indipendentemente dalla intervenuta o meno regolarizzazione della loro attività, è quello parametrato al margine e non al volume della raccolta. Il Collegio non condivide questa interpretazione: assume carattere ostativo o decisivo in senso contrario, l'argomento costituito dal fatto che il mancato afflusso delle giocate sul sistema del totalizzatore nazionale impedirebbe la quantificazione corretta dell'imposta in base ai criteri introdotti dal legislatore nel 2015, con decorrenza 2016. Inoltre, la L. n. 208/205 che ha introdotto la tassazione sul margine, non è intervenuta con un'abrogazione espressa sull'art. 1 comma 644 lett. g) della L. 190/2014, ma con la stessa fonte normativa con cui ha introdotto la tassazione sul margine lo ha espressamente confermato senza modificarne il testo se non con riferimento alla data di entrata in vigore (01/01/2016); la norma successiva assume il valore di interpretazione autentica della norma precedente. Permane, quindi, nell'attuale quadro normativo il doppio regime che comporta il recupero dell'eventuale base imponibile sottratta a tassazione con le seguenti modalità: a) per i soggetti che potevano regolarizzarsi nell'anno 2016 e non l'hanno fatto, trova applicazione l'art. 1 co. 644 lett. g se si rinvengono elementi documentali atti a ricostruire la raccolta di scommesse, l'Ufficio calcola la base imponibile ai sensi dell'art.24 comma 10 D.L. n. 98/2011 (cioè sulla base della raccolta dichiarata) e applica l'aliquota massima prevista dal D.Lgs. n. 504/1998 corrispondente alla tipologia di scommessa documentalmente raccolta;
· se l' ufficio, pur avendoli richiesti o cercati, rimane privo di elementi documentali relativi alla raccolta effettuata, calcola la base imponibile moltiplicando per tre la media provinciale della raccolta e applica l'aliquota dell'8%; b) per i soggetti che non potevano regolarizzarsi nell'anno 2016 o non ne avevano bisogno ( cioè per i punti vendita collegati ai concessionari) : se si rinvengono elementi documentali atti a ricostruire la raccolta di scommesse, l'Ufficio calcola la base imponibile ai sensi dell'art. 24 comma 10 D.L. n. 98/2011 ( cioè sulla base della raccolta dichiarata) e applica l'aliquota massima prevista dal D.Lgs. n. 504/1998 per ciascuna tipologia di scommessa documentalmente raccolta;
se, pur avendoli richiesti o cercati, non si rinvengono elementi documentali atti a ricostruire il volume di raccolta accettata e il volume dei biglietti vincenti, alla raccolta effettuata, l'ufficio applica l'art. 24 comma 10 D.L. n. 98/2011 ricostruendo la base imponibile utilizzando la media provinciale della raccolta e applicandovi l'aliquota massima prevista dal D.lgs. n. 504/1998 per ciascuna tipologia di scommessa presuntivamente raccolta. Ne consegue che, in applicazione di tale complesso normativo, l'Ufficio ha correttamente operato con riferimento al calcolo della base imponibile.
4. La Corte accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alla domanda subordinata relativa all'annullamento delle sanzioni. Non può non rilevarsi che le diverse modifiche normative intercorse nel tempo e il susseguirsi di interpretazioni giurisprudenziali non sempre univoche, comportano un'incertezza costante per il contribuente e la potenziale e non voluta opacità dei comportamenti fiscali. Le sanzioni tributarie rappresentano la reazione dell'ordinamento giuridico alla realizzazione di un illecito fiscale, hanno una funzione generale di punizione-riparazione al fine di garantire un effetto dissuasivo e deterrente in funzione dell'adempimento spontaneo delle prestazioni tributarie da parte dei consociati. La disciplina sanzionatoria ha una duplice funzione: funzione afflittiva, punizione delle violazioni commesse e prevenzione delle future violazioni (funzione preventiva) e funzione rieducativa dei comportamenti dei contribuenti. Il bene protetto dalle sanzioni tributarie è l'interesse fiscale dello Stato. Nel momento in cui il comportamento del contribuente realizza la fattispecie illecita scatta la sanzione, verificato l'elemento oggettivo e l'assenza di cause di esclusione della punibilità. Nel caso che ci occupa, l'incertezza normativa incertezza determina il venir meno della punibilità del trasgressore poiché la previsione normativa permane oscura, in quanto si riscontra una carenza strutturale dell'ordinamento giuridico valutabile obiettivamente. Il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria sussiste, pertanto, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce;
quando, cioè, la disciplina normativa contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione. E comunque, l'onere di allegazione della ricorrenza di siffatti elementi di confusione, laddove esistenti, grava sul contribuente (Cass. n. 1999 del 26 gennaio 2018; Cass. n. 440 del 14 gennaio 2015); onere assolto nel caso specifico, risultando comprovate le affermazioni della società in merito all'incertezza relativa all'ambito di applicazione delle procedure e alle circostanze che hanno indotto ad emettere l'avviso di accertamento. Sulla base di quanto innanzi, la Corte accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto disapplica le sanzioni comminate. In considerazione dell'esito della controversia, compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso come da parte motiva.
Spese compensate.