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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/12/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice
unico, dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 31/2025 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c con istanza di sospensiva della esecuzione notificato, a mezzo pec, nella medesima data da:
(C.F. ), res. in Parte_1 C.F._1
Latisana (UD), rappr. e difeso dal proc. e dom. avv. Michele Cuscito,
giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
attore opponente;
contro
, in persona Controparte_1
del Direttore p.t. (C.F. ), rappr. e difesa dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Trieste,
convenuta opposta;
avente ad oggetto: opposizione a precetto art. 615, comma 1,
1 c.p.c..
Causa iscritta a ruolo il 9.01.2025 e rimessa per la decisione all'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte attrice opponente: “Nel merito e in via principale:
accogliere la proposta opposizione ai sensi dell'art. 615, c.p.c. e per l'effetto dichiarare la illegittimità e la nullità della intimazione di pagamento n.11520249005335759000 notificata il 09.12.2024 per l'inesigibilità della somma richiesta di €. 11.962,26, nonché la nullità
ed illegittimità della cartella n. 11520033100273 4062000; poiché il procedimento sanzionatorio e costitutivo del titolo esecutivo risulta palesemente affetto da decadenza e da prescrizione essendo ampiamente decorso il termine decennale previsto dall'art. 2934 e
2946 cod. civ. risalente il tributo all'anno 1998 e risultando notificato ben 16 anni dopo il sorgere della pretesa in violazione degli artt. 3 e
24 della Costituzione.
Con totale vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario e distrattario.”
per parte convenuta opposta: “Rigettare in rito il ricorso per carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice speciale tributario;
in subordine, sempre in rito, rigettare il ricorso per ne bis in idem quanto meno parziale, essendosi codesto
Ill.mo Giudice già pronunciato su una delle cartelle oggetto di 2 domanda, rigettando il ricorso, con la sentenza Tribunale di Udine n.
308/2023 pubblicata il 30 marzo 2023 (già dimessa sub doc. 14); in subordine, nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato per essere stato documentalmente provato che nessuna prescrizione è
maturata in capo ad e comunque per essersi già formato CP_1
giudicato favorevole (sentenza Tribunale di Udine n. 308/2023
pubblicata il 30 marzo 2023), la cui efficacia conformativa si invoca nel presente giudizio. Spese rifuse.”
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con atto di citazione avanti l'intestato Tribunale, ritualmente notificato ad (d'ora in avanti Controparte_1
), , premesso che il 9.12.2024 gli veniva CP_1 Parte_1
notificata l'intimazione di pagamento dell'importo di €. 11.952,26 n.
1152024490005335759000, in virtù della cartella esattoriale n.
115200331002734062000 per tributi IRPEF ed ILOR relativi all'anno
1988 che gli era stata notificata il 7.01.2004, ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contestando “l'inesigibilità
del credito per maturata prescrizione ex art. 2934 c.c. per inutile
decorrenza del termine di dieci anni previsto dall'art. 2946 c.c. e per
intervenuta decadenza della pretesa che risale a tributi relativi
all'anno 1988 notificata ben 16 anni dopo lo spirare del termine di
prescrizione ordinaria approfittando del dettato di cui all'art. 25
D.P.R. n. 600/73 che non prevedeva termini di decadenza, 3 successivamente dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 280
del 15.07.2005, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.”. Sollecitata,
altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, ha concluso per la declaratoria di illegittimità e nullità
della intimazione di pagamento n. 1152024490005335759000
notificata il 9.12.2024 per l'inesigibilità della somma di €. 11.962,26,
nonché la nullità ed illegittimità della cartella n.
115200331002734062000.
, ritualmente costituitasi Controparte_2
anche per la fase cautelare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
in subordine, nel merito, ha contestato che nessuna estinzione del credito tributario per prescrizione era maturata, essendo intervenuti plurimi atti interruttivi, ed ha eccepito il giudicato formatosi in quanto con la sentenza n. 308/2023 del 30.03.2023 lo stesso Tribunale di Udine
aveva già respinto l'opposizione all'esecuzione proposta dal avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
115200331002734062000, notificata il 7.01.2004 e dichiarato l'inammissibilità dei motivi di opposizione introdotti soltanto in sede di precisazione delle conclusioni.
Respinta con ordinanza resa all'udienza dell'11.02.2025
l'istanza di sospensiva ex art. 615, comma 1, c.p.c., “non
ravvisandosi i gravi motivi richiesti dalla norma in quanto, sotto il
profilo del 'fumus boni iuris', le eccezioni di intervenuto giudicato e di
difetto di giurisdizione sollevate da non appaiono prima facie CP_1
4 per nulla infondate e, per quanto concerne il 'periculum in mora',
nulla di specifico è stato allegato dall'opponente a fronte del valore,
tutt'altro che ingente, del credito azionato dalla controparte”, la causa, istruita solo documentalmente, dopo lo scambio delle memorie ex art. 171ter c.p.c. è stata rimessa per la decisione all'udienza del 26.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., su richiesta delle parti, avendo le parti precisato le conclusioni come riportate in epigrafe.
Si contesta in questa sede l'esigibilità dello stesso credito tributario portato dalla cartella di pagamento n.
115200331002734062000, notificata il 7.01.2004, che ha già formato oggetto di una precedente opposizione all'esecuzione da parte del e che questo Tribunale ha respinto con la sentenza n. Parte_1
308/2023, pacificamente non impugnata dall'opponente e sulla quale
è oramai calato il giudicato. In quel giudizio il aveva Parte_1
eccepito l'estinzione del credito sostenendo l'assenza di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica perfezionatasi il
7.01.2004, ma in sede di precisazione delle conclusioni aveva introdotto ex novo, quale ulteriore motivo di opposizione, la decadenza della pretesa impositiva per violazione dell'art. 25 del
D.P.R. n. 602/1973 nonché la prescrizione della pretesa per il decorso di un lasso di tempo di oltre quindici anni tra l'insorgenza della pretesa tributaria, risalente al 1988, e la notifica della cartella esattoriale eseguita il 7.01.2004.
5 Orbene, per quanto riguarda l'asserita prescrizione decennale successiva all'iscrizione a ruolo del credito relativo ad ed CP_3
, con la sentenza n. 308/2023 il Tribunale di Udine ha accertato CP_4
che nessuna prescrizione era maturata in quanto il termine decennale di prescrizione era stato ripetutamente interrotto dopo l'avvenuta notifica della cartella esattoriale in data 7.01.2004, come stava a dimostrare la documentazione prodotta parte opposta;
per quanto riguarda l'eccezione di decadenza e prescrizione valevole per il periodo anteriore all'iscrizione a ruolo – che integra lo stesso motivo di opposizione oggetto del presente giudizio – il Tribunale, pur rilevandone la tardività, e quindi l'inammissibilità, non aveva mancato di precisare che “trattandosi di riscossione coattiva di entrate di
natura tributaria, il giudice di legittimità ha così individuato il
discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria: alla
giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla
pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di
essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla
notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di
pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli
atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sui
fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi
all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o
dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione,
inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia 6 assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o
dell'intimazione (così, tra le altre, Cass. SS.UU. Civ. 18.1.2022, n.
1304; Cass. SS.UU. Civ. 14.4.2020, n. 7822). Quand'anche i motivi
inammissibilmente svolti in sede di precisazione delle conclusioni
fossero stati in precedenza introdotti, pertanto, sugli stessi questo
giudice non avrebbe potuto affermare la propria giurisdizione”.
Già in quel giudizio, pertanto, il Tribunale aveva rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle doglianze sollevate con il motivo di opposizione che è stato riproposto pari pari in questa sede dal dopo la notifica, in data 9.12.2024, di Parte_1
una nuova intimazione di pagamento n. 115 2024 90053357 59/000
concernente sempre la medesima cartella n.
11520031002734062000 notificata il 7.01.2004 e lo stesso credito di
€. 11.563,96, aumentato degli interessi successivi per un totale di €.
11.962,26.
Non può, pertanto, che ribadirsi in questa sede il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle identiche contestazioni che sono state qui riproposte dall'opponente. Invero, il rimedio dell'art. 615 c.p.c. deve raccordarsi con l'art. 2 del D. Lgs n.
546/1992 che demanda alla giurisdizione del giudice tributario le contestazioni del titolo su cui si fonda la riscossione esattoriale. In
altre parole, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in tanto non è ammissibile, come prescrive l'art. 57 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 non proposto affatto o non 7 proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni).
Laddove, quindi, il contribuente poteva (od avrebbe potuto)
richiedere tutela al giudice tributario avverso gli atti di cui all'art. 19
del D. Lgs n. 546/1992 non vi è spazio, per le stesse ragioni lì
deducibili, per avvalersi dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.. A fronte,
dunque, della allegazione di un fatto estintivo (prescrizione) che,
nella stessa prospettazione dell'opponente, è riferito ad epoca anteriore alla notifica della cartella di pagamento, va esclusa la potestà di esaminare la questione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri previsti dal D.M.
n. 147/2022 relativi allo scaglione di valore di riferimento nei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e nel massimo per la fase di trattazione (che tiene conto anche del subprocedimento cautelare trattato in apposita udienza).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 31/2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'improponibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
interposta da rilevando il difetto di giurisdizione Parte_1
del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
2) condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite 8 che liquida in €. 5.917,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Udine il 27.12.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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