Ordinanza collegiale 2 maggio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23907 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23907/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03802/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3802 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Ruffini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- 8 gennaio 2025, notificato il 22 gennaio 2025, con il quale, il Ministero dell’Interno ha decretato il respingimento dell’istanza presentata in data 21 luglio 2021, volta all’ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
- di ogni altro atto o provvedimento del procedimento seguito ad esso, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa TT IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 21 luglio 2021.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha, con DM 8 gennaio 2025, respinto la domanda, previa comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza.
Dall’istruttoria condotta è emerso a carico dell’interessato la seguente situazione penale:
- 08/11/2020 segnalazione notizia di reato all’autorità giudiziaria dalla Stazione dei Carabinieri di Gallarate (VA) per la violazione dell’art. 582 c.p. ( lesioni personali );
- 26/06/2020 segnalazione notizia di reato all’autorità giudiziaria del Commissariato di P.S. di Gallarate (VA) per violazione degli artt. 582 e 572 ( lesioni personali e maltrattamenti in famiglia ).
III. – L’istante insorge avverso il predetto provvedimento con l’odierno ricorso, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi di censura:
- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 9 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 e dell’art. 27, comma 2, Cost. – eccesso di potere per manifesta illogicità dell’azione amministrativa – errore nella motivazione e carenza istruttoria , contestando il provvedimento nella parte in cui ha escluso la rilevanza della remissione di querela, asseritamente non equivalente a sentenza di assoluzione, senza tener conto che, seppur intervenuta la remissione di querela, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto esercitare comunque l’azione penale se fossero stati ravvisati gli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti, nonché nella parte in cui nega la coincidenza tra l’interesse pubblico e l’interesse legittimo del ricorrente, nonostante il livello di integrazione raggiunto da questi nel tessuto sociale italiano;
- Violazione dell’art. 10-bis della L. 241/90 - illogicità dell’azione amministrativa ed eccesso di potere , per non avere non la p.a. riportato adeguatamente nel provvedimento finale le ragioni per cui le osservazioni presentate dal ricorrente in sede di riscontro del preavviso di rigetto non sono state accolte;
- Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2 comma 2 della L. 241/90 e art. 3 del D.P.R. 362 del 18 aprile 1994 , con cui lamenta la violazione del termine di conclusione del procedimento.
IV. - L’Amministrazione resistente ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. – All’udienza pubblica del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. – Si controverso della legittimità del provvedimento diniego della cittadinanza per residenza, presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992.
L’autorità procedente è giunta a determinarsi sfavorevolmente in ordine all’istanza del ricorrente, essendo risultato questi gravato dalla seguente situazione penale:
- 08/11/2020 segnalazione notizia di reato all’autorità giudiziaria dalla Stazione dei Carabinieri di Gallarate (VA) per la violazione dell’art. 582 c.p. ( lesioni personali );
- 26/06/2020 segnalazione notizia di reato all’autorità giudiziaria del Commissariato di P.S. di Gallarate (VA) per violazione degli artt. 582 e 572 ( lesioni personali e maltrattamenti in famiglia ).
Ad avviso del Collegio, il provvedimento impugnato è da ritenere immune dalle censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio.
III. – Con il primo motivo di ricorso la parte contesta la correttezza della valutazione compiuta dall’autorità procedente, che ha fondato la propria sfavorevole determinazione sulla presunta sussistenza di pregiudizi penali, ritenendo, a dire dell’interessato erroneamente, che “ la remissione di querela non equivale a sentenza di assoluzione né elimina il fatto storico ” e senza tenere conto del livello di integrazione raggiunto dall’istante.
Detti rilievi non sono, ad avviso del Collegio, condivisibili.
Le condotte penalmente rilevanti emerse a carico del ricorrente, integranti gli estremi di fattispecie di particolare gravità ( maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ) temporalmente collocabili nel c.d. “periodo di osservazione” (vale a dire all’interno di un frangente che coincide con il decennio antecedente la domanda, assunto dalla giurisprudenza prevalente quale periodo di riferimento per valutare l’effettiva integrazione, cfr. Parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 635/2022) si caratterizzano dunque nel loro complesso per il forte disvalore sociale, tanto da aver ragionevolmente spinto la p.a. a determinarsi negativamente nella formulazione del giudizio prognostico di opportunità della concessione della cittadinanza alla coniuge.
I reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali sono stati non irragionevolmente ritenuti negativi nella formulazione del giudizio prognostico demandato all’Amministrazione, data la loro valenza significativa dell’indole dell’autore violenta, che denotano tendenze caratteriali della persona da cui traspare un particolare disvalore rispetto ai principi di una ordinata e pacifica convivenza civile all’interno dello Stato (cfr. di recente, Cons. Stato, sez. III, n. 6523/2025: “ condivisibilmente, il primo giudice ha ritenuto che, in presenza di condanne relative a reati che denotano un particolare disvalore e allarme sociale, quali sono i reati di lesioni personali e di maltrattamenti in famiglia, il fatto storico della commissione di tali reati non fornisce sicura garanzia circa l’affidabilità del cittadino straniero in merito alla sua integrazione sociale e sul rispetto dei valori di convivenza civile, presupposti che devono sussistere per la concessione della cittadinanza italiana.
Tale principio è stato più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Sezione ritenendo immune di vizi di illogicità e irragionevolezza il diniego di concessione della cittadinanza per condanne relative a reati che destano allarme sociale, come quelli di cui trattasi (Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2021, n. 4122, e 23 novembre 2018, n. 5638, la prima delle quali afferente proprio a un’ipotesi di condanna per maltrattamenti).
Pertanto, le deduzioni dell’appellante dirette ad evidenziare la percezione di redditi, lo stabile insediamento sul territorio nazionale con il proprio nuovo nucleo familiare, la conduzione di regolare attività lavorativa, l’attività di volontariato, oltre agli aspetti specifici relativi alla vicenda penale (risalenza nel tempo, messa alla prova ed estinzione della pena detentiva), non incidono sulla legittimità della valutazione discrezionale dell’Amministrazione che si appalesa immune dai vizi dedotti ”; in senso analogo, di recente Cons. Stato, sez. III, n. 4122/2021 e n. 104/2022; nello stesso senso, TAR Lazio, sez. I ter, n. 7619/2021, TAR Lazio, sez. V bis, n. 3527/2022 e 3673/2023).
Le condotte contestate non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, per la quale non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Inoltre non giova al ricorrente invocare la definizione favorevole sul piano processuale delle addebitate vicende penali, evidenziando, in particolare, che, al di là dell’intervenuta remissione di querela, ritenuta non dirimente dalla p.a., che ha riguardato il reato di lesioni, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto esercitare comunque l’azione penale se fossero stati ravvisati gli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti e invece non lo ha fatto.
Al riguardo, l’istante non tiene conto che, anche alla luce della recente giurisprudenza amministrativa, le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con possibilità di valutare sfavorevolmente, in sede amministrativa, le risultanze fattuali oggetto delle vicende penali, a prescindere dagli esiti processuali definitivi e dall’intervenuta estinzione e/o riabilitazione (cfr., ex pluris , Cons. Stato, sez. III, n. 3975/2023; 11177/2022). E da un punto di vista fattuale la perpetrazione di “ episodi di aggressione fisica ” non sembra potersi escludere, tenuto conto del contenuto del Decreto di archiviazione del 14 gennaio 2021, versato in atti dalla parte (All. 6 del Ricorso).
Tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, cui nel provvedimento si fa riferimento, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell’estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale. Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Inoltre, il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Da questo punto di vista, giova ribadire che i fatti contestati al ricorrente sono stati ritenuti significativi anche in relazione al tempo in cui sono stati commessi in quanto “posti in essere in quell’arco temporale (decennio) costituente il c.d. “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza ai sensi della Legge 91/92 ”. Peraltro, seguendo l’ormai consolidata giurisprudenza in materia (vedi, in tal senso, già in tempo risalente Cons. Stato, n. 3907/2008, TAR Lazio, II quater, n. 292/2010), il valore sintomatico è tanto maggiore quanto più il fatto riprovevole è temporalmente vicino alla presentazione della domanda di cittadinanza [cfr., ex plurimis , Tar Lazio, V bis, sent. n. 9037/2022: “ La prossimità temporale del comportamento antigiuridico … evidenzia invero la mancata acquisizione del senso di consapevolezza e desiderio che deve caratterizzare la richiesta di cittadinanza italiana ”; sent. n. 8854/2024: “ deve riconoscersi particolare rilevanza alla “prossimità temporale del comportamento antigiuridico” posto in essere “a ridosso” (in pendenza o in prossimità) della presentazione della domanda, dato che il valore sintomatico della condotta “ è tanto maggiore quanto più a ridosso della domanda di cittadinanza ” (Cons. Stato, sez. I par. 305/2023; TAR Lazio, sez. V bis, n. 6609/2022, 9037/2022, 13766/2022, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2022/2023, 3673/2023; 3919/2023, 4263/2023, 11068/2023; 10883/2023) ”]; e nel caso che ci occupa le due condotte illecite contestate all’istante sono state, addirittura, poste in essere nell’anno precedente la domanda.
In conclusione, è possibile ritenere che la p.a. abbia valutato correttamente tutti fatti occorsi.
D’altronde, il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657). E la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
IV. - Le considerazioni testé svolte concorrono a destituire di fondamento anche il secondo motivo di ricorso, con cui si imputa all’autorità procedente la presunta violazione delle garanzie partecipative dell’interessato per non avere adeguatamente motivato le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni formulate in sede di riscontro del preavviso di rigetto.
V. – Infine con il terzo motivo di ricorso, si lamenta il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento (oggi previsto dall’art. 9- ter della legge n. 91/1992, introdotto dal decreto-legge n. 113/2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2018, e modificato dal decreto-legge n. 130/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 173/2020), che avrebbe ingenerato nel richiedente un legittimo affidamento sul buon esito della propria istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana.
La censura deve essere disattesa alla luce dell’insegnamento costantemente espresso dalla giurisprudenza.
Per la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l'adozione di un provvedimento negativo (cfr. Tar Lazio, Sez. II quater, sentenza n. 9800/2013): il mancato rispetto del termine di settecentotrenta giorni per la conclusione del procedimento legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (Tar Lazio, sez. V bis, sentenze nn. 8041, 8852, 9418 del 2022; sez. II - quater, sentenze n. 1171 del 2012; n. 4021 del 2012; n. 4369 del 2013).
VI. - Il Collegio, pertanto, ritiene, alla luce delle considerazioni che precedono, che le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione, siano immuni dai vizi di legittimità dedotti con l’atto introduttivo del giudizio.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
VII. - Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA RI, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
TT IU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT IU | NA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.