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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/11/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 1298/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. Dott. Corrado Croci CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel reclamo ex art. 51 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e s.m.i. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), iscritto al sopra indicato numero di R.G. di questa Corte e proposto da:
(CF e ) in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 PartitaIVA_1 tempore società con sede legale in NC (TO), Strada Pecetto n Controparte_2
9, indirizzo pec: rappresentata e difesa, congiuntamente e Email_1 disgiuntamente, giusto mandato in calce all'atto di reclamo, dall'avv. Massimo Noviello del Foro di Torre Annunziata (C.F. ) e dall' avv. Carla Ardizzone CodiceFiscale_1 del Foro di Torre Annunziata (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2 presso i medesimi in Torre del Greco, via Guglielmo Marconi n. 10, o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_2
, Email_3
PARTE RECLAMANTE
contro
:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore e amministratore delegato Dott. con sede in 20122 – Milano (MI), Controparte_4
Galleria San Babila n. 4/B, rappresentata e assistita – giusta procura alle liti in atti – dall'Avv. Marco Donà (C.F.: – pec: CodiceFiscale_3
, del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo Email_4
Studio dello stesso sito in Padova (PD), Via Cesare Battisti n. 3, PARTE RECLAMATA
e
contro
:
1 Liquidazione Giudiziale della C.F. , avente sede legale a CP_1 P.IVA_3
NC (TO) in Strada Pecetto n. 9, cap 10024, frazione GL (Curatore nominato: dott. Ivano Pagliero) PARTE RECLAMATA CONTUMACE
avverso:
la sentenza del Tribunale di Torino n. 359/2025 emessa l'11 settembre 2025 nel procedimento unitario R.G. Trib. N. 422 -1/2025 e pubblicata il 29 settembre 2025, Rep. n. 481/2025 del 29 settembre 2025, di apertura della liquidazione giudiziale della
C.F. , avente sede legale a NC (TO) in Strada Pecetto n. CP_1 P.IVA_3
9, cap 10024, frazione GL (Curatore nominato: dott. Ivano Pagliero).
Con l'intervento della Procura Generale in sede, che ha espresso parere favorevole al rigetto del reclamo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia, in accoglimento del presente reclamo, così statuire:
- Riformare e/o revocare la sentenza n. 359/2025 dell'11/9/ 2025 e pubblicata in data 29/9/2025 rep. n. 481/2025 dal Tribunale di Torino;
- In via cautelare sospendere ai sensi dell'art 52, comma 1, CCII la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione della procedura di liquidazione giudiziale dichiarata;
- Qualora questa Ecc.ma Corte lo ritenesse proceduralmente possibile e corretto, concedere alla reclamante di poter offrire banco iudicis, alla Ricorrente CP_1
la somma per la quale è stata avanzata richiesta di apertura della Controparte_3 liquidazione giudiziale;
al riguardo si evidenzia che tale regressione temporale non lederebbe minimamente il diritto di difesa della poiché, per converso, Controparte_3 consentirebbe alla stessa di essere completamente satisfatta nella sua pretesa creditoria;
- Con ogni altra opportuna statuizione anche in ordine alle spese, da liquidarsi solo in caso di opposizione ed a carico delle parti resistenti in caso di accoglimento del reclamo”.
PER PARTE RECLAMATA BIODESIGN:
“nel merito in via principale: respingere tutte le domande formulate da con il reclamo del 15/10/2025 e per CP_1
l'effetto confermare la sentenza n. 359/2025 del Tribunale di Torino. Nel merito in via subordinata: condannare il legale rappresentante pro tempore di il Sig. al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese processuali ai sensi degli artt. 88 e 96, II e III comma, c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, da liquidarsi giusta D.M. 147/2022 e ss. mm.”.
2
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21 luglio 2025, depositava davanti al Tribunale di Torino un ricorso Controparte_3 per l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
aveva ottenuto contro un decreto ingiuntivo provvisoriamente CP_3 CP_1 esecutivo del Giudice di Pace di Padova (n. 4508/2024), notificato unitamente all'atto di precetto, per la somma complessiva di euro 14.511,10. Successivamente, in data 18 aprile 2025, le parti avevano sottoscritto un accordo transattivo in virtù del quale CP_1 si era impegnata a pagare la somma ridotta di euro 12.000,00 in otto rate mensili a decorrere dal maggio 2025. La ricorrente deduceva che tale accordo non era CP_3 stato minimamente rispettato da non essendo stata versata alcuna delle rate CP_1 concordate.
Il tentativo di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) non andava a buon fine perché la casella PEC di CP_1 risultava essere piena (errore “5.2.2 - InfoCert S.p.A. - casella piena”). La Cancelleria provvedeva, allora, agli adempimenti di cui all'art. 40, comma 7, CCII, come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, e, di conseguenza, il 25 luglio 2025, il decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso venivano depositati nell'apposita area riservata del portale dei servizi telematici gestito dal , e tre giorni dopo, il 28 Controparte_5 luglio 2025, la notifica si riteneva perfezionata.
All'udienza davanti al Tribunale del 5 settembre 2025, la non si costituiva e CP_1 non si presentava.
Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 359/2025 (pubblicata in data 29 settembre 2025), qui reclamata, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
CP_1
Quanto ai presupposti soggettivi, il Tribunale escludeva che potesse essere CP_1 qualificata come impresa minore, in quanto non era stata fornita la prova dei requisiti negativi e, in ogni caso, dai bilanci depositati (in particolare quello del 2022) emergevano ricavi per oltre un milione di euro (€1.070.623,00). In merito allo stato di insolvenza (ex art. 121 CCII), il Tribunale lo riteneva provato da plurimi elementi, quali: la mancata regolarità del funzionamento della casella PEC, l'ingente esposizione erariale (pari a oltre €700.000,00, di cui €111.947,29 di importi scaduti) rilevata dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), il mancato pagamento dell'esiguo debito transatto con (che avrebbe CP_3 comportato il pagamento di rate mensili da €1.500,00) e l'assenza di beni immobili intestati alla società. Il Tribunale accertava, inoltre, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti istruttori, era complessivamente superiore alla soglia di €30.000,00 prevista dall'art. 49, comma 5, CCII.
Avverso tale pronuncia, il 17 ottobre 2025 ha interposto reclamo la società CP_1 chiedendo la riforma o la revoca integrale della sentenza di primo grado, lamentando la carenza dei presupposti oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale.
3 A sostegno del gravame, ha rilevato come l'esposizione debitoria presa in CP_1 considerazione dal Tribunale non fosse indice di insolvenza conclamata, sostenendo di essere gravata unicamente dal debito verso (pari a €12.000,00 o, al più, a CP_3
€14.511,10), importo insufficiente a superare la soglia di rilevanza di €30.000,00. Ha contestato la rilevanza dell'ingente debito verso l'AdER (€702.529,93), affermando che la maggior parte di tale debito (€590.582,01) si riferirebbe a debiti non ancora scaduti, non certi né liquidi. Ha aggiunto che l'importo scaduto di €111.947,29 era stato oggetto di un'istanza di rateizzazione accolta da AdeR in data 24 settembre 2025: prova, questa, secondo la reclamante, della propria volontà di gestione proattiva di una "crisi" meramente temporanea.
In via cautelare, la reclamante ha chiesto la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e degli altri atti di gestione della procedura. Inoltre, ha offerto la disponibilità ad adempiere il debito verso banco iudicis CP_3 per €14.511,10, subordinando tale possibilità alla valutazione di ammissibilità da parte di questa Corte.
Infine, la reclamante ha dedotto di non aver avuto effettiva contezza della procedura di primo grado, allegando che la “casella piena” della PEC è un caso paradigmatico di mancata consegna che non può essere fittiziamente equiparata ad una consegna effettiva né può essere automaticamente attribuita ad una colpa del destinatario. All'uopo, ha citato Cass. 25084/2025 (ordinanza pronunciata in una causa avente ad oggetto una sanzione irrogata dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti).
si è costituita in fase di reclamo per chiedere il rigetto integrale del Controparte_3 gravame avversario e la conferma della sentenza impugnata. La parte reclamata ha confutato le argomentazioni avversarie, sostenendo che l'impugnazione sia manifestamente infondata e addirittura temeraria. Ha rilevato che la rateizzazione del debito tributario non lo rende tamquam non esset, ma ne certifica l'esistenza e, anzi, attesta l'incapacità del debitore di ripagarlo prontamente, ribadendo come il debito complessivo scaduto superi agevolmente la soglia di €30.000,00. ha Controparte_3 altresì difeso la validità della notificazione di primo grado, in quanto l'uso della c.d. procedura di soccorso (art. 40, co. 7, CCII) era stata causata dalla colpevole negligenza di nel non gestire la casella PEC. Ha infine chiesto che la domanda di CP_1 pagamento banco iudicis fosse dichiarata irricevibile in quanto tardiva e inefficace, data l'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale (art. 144 CCII), e ha richiesto la condanna del legale rappresentante di signor , per lite CP_1 Controparte_2 temeraria (ex artt. 88 e 96 c.p.c.).
La Procura Generale della Repubblica presso questa Corte d'Appello ha espresso parere favorevole al rigetto dell'impugnazione proposta. La è rimasta contumace. CP_6
All'udienza del 25 novembre 2025, oltre ai Difensori delle parti costituite, si presentava, personalmente, il Curatore della L.G., esibendo la lista delle insinuazioni al passivo e sottolineando che l'udienza di verifica si terrà il prossimo gennaio. All'esito della discussione, la causa giunge a decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è manifestamente infondato e va rigettato, come pure la correlata richiesta cautelare di sospensiva.
La doglianza relativa al mancato recapito della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione sulla casella PEC è irrilevante nella misura in cui oblitera la specifica disciplina dettata dall'art. 40, commi 6 e ss. CCII. In particolare, ai sensi dell'art. 40, comma 7, CCII, come novellato dal d.lgs. 136/2024, se la notifica via PEC è vana (come nel caso in esame), la Cancelleria è tenuta ad inserire il ricorso e il decreto di fissazione udienza nel “Portale dei Servizi telematici gestito dal , all'interno di Controparte_5 un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata”. Nel caso di specie, la notifica risulta in tal modo validamente effettuata il 25 luglio 2025 e perfezionata tre giorni dopo, cioè il 28 luglio 2025. La reclamante ha diffusamente argomentato la non imputabilità a sé della mancata notifica a mezzo PEC, ma non ha contestato che il ricorso e il provvedimento di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale siano stati successivamente inseriti nell'area riservata del portale ai sensi del citato art. 40, comma 7, CCII, come in effetti risulta dalla certificazione della Cancelleria. È proprio in forza di tale inserimento – su cui, come detto, non vi è contestazione alcuna da parte della reclamante – che il contraddittorio in primo grado deve ritenersi validamente instaurato nei confronti di CP_1
Nel merito, occorre, preliminarmente, ricordare che il Codice della Crisi dell'Impresa prevede, all'art. 2, comma 1, che "Ai fini del presente codice si intende per… d) "impresa minore": l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348". Il successivo art. 121 prevede inoltre che "Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza". Tale ultima norma si pone in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale che, nella vigenza della regola della generale fallibilità degli imprenditori commerciali, addossava al fallendo l'onere di dimostrare il possesso dei limiti di esenzione dalla procedura concorsuale maggiore ex art. 1 L.F, adesso previsti dall'art. 2 CCII. In effetti, il rispetto delle soglie dimensionali costituisce ancora un elemento essenziale per il riconoscimento della qualifica di imprenditore minore;
la prova di tale circostanza, quale fatto idoneo a escludere la soggezione alla liquidazione
5 giudiziale, incombe necessariamente sull'imprenditore che intenda sottrarsi alla procedura, anche in ossequio al principio di vicinanza alla prova. Pertanto, pur restando salvi i poteri istruttori esercitabili d'ufficio dall'organo Giudicante, il mancato assolvimento di tale onere probatorio non può che condurre alla qualificazione dell'imprenditore come “non minore”, con il conseguente assoggettamento del medesimo alla liquidazione giudiziale. Ne deriva che il rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale potrà giustificarsi soltanto qualora l'imprenditore fornisca la dimostrazione del mancato superamento di tutte e tre le predette soglie dimensionali o qualora il Giudicante acquisisca aliunde elementi certi attestanti il mancato superamento di tutte e tre le suddette soglie.
Quanto ai requisiti soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale, la CP_1 non ha assolto l'onere di provare di essere impresa minore, come richiesto dall'art. 121 CCII. Il Tribunale ha invece correttamente accertato, a titolo di esempio, ricavi per euro 1.070.623,00 nel solo esercizio 2022, somma che senz'altro supera la soglia dimensionale che escluderebbe l'impresa dalla liquidazione giudiziale. La reclamante non ha contestato che i ricavi del 2022 ammontassero ad € 1.070.623,00 e che pertanto gli stessi fossero ampiamente oltre soglia. Già soltanto per questo motivo, deve darsi per definitivamente accertato che la reclamante non sia impresa minore e che quindi la stessa sia assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Risulta comunque superato anche il limite di cui all'art. 2, comma 1, Lett. d), n. 3, CCII. L'assunto della reclamante secondo cui i propri debiti sarebbero inferiori a € 30.000,00 risulta non solo smentito per tabulas, ma anche dalle stesse dichiarazioni della medesima. Non si comprende, infatti, come possa ignorare la propria ingente CP_1 esposizione verso l' pari a oltre 700.000,00 Controparte_7 euro, di cui oltre 111.000,00 per debiti scaduti rispetto ai quali la stessa CP_1 ammette, contraddicendosi, di avere chiesto ed ottenuto, il 24 settembre 2025, la rateizzazione. La reclamante non può quindi neppure invocare il mancato superamento della soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII, secondo cui “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”. Il Tribunale ha correttamente sommato il debito verso (di oltre 14.000 euro) con i debiti scaduti e non pagati risultanti CP_3 dall'informativa AdER, pari a euro 111.947,29. È lampante come la somma complessiva degli stessi sia ampiamente superiore alla soglia di euro 30.000,00 prevista dall'art. 49, comma 5, CCII.
Il quadro delineato, con la richiesta di rateizzazione del debito fiscale formulata ed ottenuta da non scalfisce la valutazione di insolvenza della stessa, ma anzi CP_1 la rafforza. La rateazione di un debito tributario, lungi dal renderlo tamquam non esset, ne conferma l'esistenza e attesta l'incapacità del debitore di onorarlo prontamente con mezzi ordinari. Poiché lo stato di insolvenza si configura come una condizione di impotenza strutturale, e non meramente transitoria, a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, l'aver dovuto ricorrere alla rateizzazione indica – in mancanza di elementi di segno contrario, nella specie neppure allegati – l'incapacità di generare liquidità sufficiente per far fronte agli impegni correnti, ciò che configura, appunto, la situazione di insolvenza.
6 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;
l'autorità giudiziaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario, pertanto, del tutto legittimamente provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive (Cass. SU n. 115 del 2001; conf., più di recente, Cass. n. 5856 del 2022) e, a fortiori, della possibilità di rateazione del relativo debito tributario” (Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 26/03/2024, dep. 08/05/2024, n. 12463).
Lo stato di decozione di è ulteriormente comprovato dall'assenza di liquidità CP_1 nonostante gli utili registrati (€ 25.165 nel 2021, € 21.920 nel 2022 ed € 32.638 nel 2023), dall'assenza di beni immobili e dal fatto che essa non sia neppure stata in grado di pagare le esigue rate mensili di euro 1.500,00 concordate con . La CP_3 mancata soddisfazione di un debito di modesto importo, dopo transazione e rateizzazione, conferma l'assoluta e totale carenza di liquidità, connotando l'inadempimento come sintomo dell'impotenza funzionale non transitoria dell'impresa a far fronte alle proprie obbligazioni.
Infine, è chiaramente inammissibile la richiesta della reclamante di essere autorizzata a pagare banco iudicis la somma di euro 14.511,10 in favore di perché Controparte_3 tale richiesta si pone in contrasto frontale con i principii fondamentali della disciplina concorsuale e concorsual-penalistica. Ai sensi dell'art. 144 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale rende inefficace ogni pagamento eseguito dal debitore successivamente a tale data. Non si vede, dunque, come la Corte potrebbe autorizzare il compimento di un atto inefficace ope legis. Senza contare che l'estinzione, da parte di della propria obbligazione verso un singolo creditore ( ), dopo CP_1 CP_3
l'accertamento della sua condizione di insolvenza e l'apertura della liquidazione giudiziale, integrerebbe un pagamento preferenziale avente natura di reato.
In definitiva, tutte le condizioni per l'assoggettabilità di Controparte_8 giudiziale risultano sussistenti e correttamente accertate dal Tribunale. La sentenza reclamata va quindi integralmente confermata.
Le spese del presente reclamo seguono la soccombenza e si liquidano a favore della reclamata vittoriosa in complessivi euro 3.473,00 per onorari (di cui Controparte_3 euro 1.029 per la fase di studio, euro 709 per la fase introduttiva, euro 1.735 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA. La liquidazione è effettuata sulla base delle tabelle vigenti per i procedimenti contenziosi (Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 19/01/2018, dep. 18/04/2018, n. 9563) con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, applicando i compensi minimi. Nulla viene liquidato per la fase istruttoria, che non vi è stata.
7 Nulla si liquida per le spese di reclamo relativamente all'istanza di sospensiva, manifestamente infondata, formulata dalla parte reclamante, in quanto il Collegio ha ritenuto di scrutinare tale istanza unitamente al merito, senza apprezzabile aggravio dell'attività processuale per la parte reclamata.
La ha proposto un'impugnazione basata su argomenti inconsistenti, CP_1 contraddittori e pretestuosi e corredata da richieste ai limiti dell'illiceità penale (il pagamento preferenziale banco iudicis). Sussistono, pertanto, gli estremi di una condotta processuale gravemente colposa, o finanche dolosa, che si è tradotta in un utilizzo distorto e abusivo dello strumento processuale, non potendosi rinvenire in questo reclamo altra finalità se non quella, evidente, di natura dilatoria.
Tale natura pretestuosa e abusiva del reclamo giustifica l'addebito personale, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., delle spese processuali al signor nella sua qualità Controparte_2 di legale rappresentante pro tempore della reclamante allorché era in bonis. CP_1
Deve, infatti, tenersi conto del fatto che, se si gravasse di tale onere la società fallita, le spese sarebbero sopportate dalla massa dei creditori, nonostante la procedura fallimentare sia posta a loro tutela (sentenza Corte di appello di Torino n. 420/2021 - n. r.g. 152/2021 - del 13/04/2021). Giova anche ricordare che la condanna del rappresentante della parte ai sensi dell'art. 94 c.p.c. può essere disposta anche d'ufficio, indipendentemente da una specifica richiesta della controparte (vedasi Cassazione sez. III n. 3977 del 18.02.2003 e sentenza di questa Corte sopra citata).
Merita, per le stesse ragioni, di essere accolta la richiesta, formulata dalla parte reclamata di condanna del signor al pagamento di una Controparte_3 CP_2 somma a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi degli artt. 88 e 96, commi II e III, c.p.c., somma che si liquida a favore della predetta parte reclamata in misura eguale agli onorari come sopra liquidati. Su tale somma vanno calcolati gli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.p.c. dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
Sussistono altresì i presupposti dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., per condannare il signor al pagamento di una somma equitativamente determinata in euro CP_2
1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
A seguito della reiezione del reclamo, al quale è riconosciuta natura di impugnazione, ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché il signor , nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore CP_2 della società reclamante soccombente, sia tenuto al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
8 ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o Controparte_2 assorbita, così provvede, :
1. RESPINGE il reclamo, confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Torino n. 359/2025 emessa l'11 settembre 2025 nel procedimento unitario R.G. Trib. N. 422 -1/2025 e pubblicata il 29 settembre 2025, Rep. n. 481/2025 del 29 settembre 2025, di apertura della liquidazione giudiziale della C.F. CP_1
, avente sede legale a NC (TO) in Strada Pecetto n. 9, cap 10024, P.IVA_3 frazione GL (Curatore nominato: dott. Ivano Pagliero).
2. CONDANNA a rifondere alla parte reclamata Controparte_2 CP_3 le spese del presente reclamo, che si liquidano in complessivi euro 3.473,00
[...]
(tremilasettecentoquarantatré/00) per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
3. CONDANNA ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. a risarcire Controparte_2 alla parte reclamata il danno da lite temeraria, che si liquida in Controparte_3 complessivi euro 3.473,00 (tremilasettecentoquarantatré/00), oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.p.c. dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
4. CONDANNA al pagamento della somma di euro 1.500,00 Controparte_2
(millecinquecento/00) in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, u.c., c.p.c.
5. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_2 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 25 novembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Il Consigliere estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. Dott. Corrado Croci CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel reclamo ex art. 51 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e s.m.i. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), iscritto al sopra indicato numero di R.G. di questa Corte e proposto da:
(CF e ) in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 PartitaIVA_1 tempore società con sede legale in NC (TO), Strada Pecetto n Controparte_2
9, indirizzo pec: rappresentata e difesa, congiuntamente e Email_1 disgiuntamente, giusto mandato in calce all'atto di reclamo, dall'avv. Massimo Noviello del Foro di Torre Annunziata (C.F. ) e dall' avv. Carla Ardizzone CodiceFiscale_1 del Foro di Torre Annunziata (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2 presso i medesimi in Torre del Greco, via Guglielmo Marconi n. 10, o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_2
, Email_3
PARTE RECLAMANTE
contro
:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore e amministratore delegato Dott. con sede in 20122 – Milano (MI), Controparte_4
Galleria San Babila n. 4/B, rappresentata e assistita – giusta procura alle liti in atti – dall'Avv. Marco Donà (C.F.: – pec: CodiceFiscale_3
, del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo Email_4
Studio dello stesso sito in Padova (PD), Via Cesare Battisti n. 3, PARTE RECLAMATA
e
contro
:
1 Liquidazione Giudiziale della C.F. , avente sede legale a CP_1 P.IVA_3
NC (TO) in Strada Pecetto n. 9, cap 10024, frazione GL (Curatore nominato: dott. Ivano Pagliero) PARTE RECLAMATA CONTUMACE
avverso:
la sentenza del Tribunale di Torino n. 359/2025 emessa l'11 settembre 2025 nel procedimento unitario R.G. Trib. N. 422 -1/2025 e pubblicata il 29 settembre 2025, Rep. n. 481/2025 del 29 settembre 2025, di apertura della liquidazione giudiziale della
C.F. , avente sede legale a NC (TO) in Strada Pecetto n. CP_1 P.IVA_3
9, cap 10024, frazione GL (Curatore nominato: dott. Ivano Pagliero).
Con l'intervento della Procura Generale in sede, che ha espresso parere favorevole al rigetto del reclamo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia, in accoglimento del presente reclamo, così statuire:
- Riformare e/o revocare la sentenza n. 359/2025 dell'11/9/ 2025 e pubblicata in data 29/9/2025 rep. n. 481/2025 dal Tribunale di Torino;
- In via cautelare sospendere ai sensi dell'art 52, comma 1, CCII la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione della procedura di liquidazione giudiziale dichiarata;
- Qualora questa Ecc.ma Corte lo ritenesse proceduralmente possibile e corretto, concedere alla reclamante di poter offrire banco iudicis, alla Ricorrente CP_1
la somma per la quale è stata avanzata richiesta di apertura della Controparte_3 liquidazione giudiziale;
al riguardo si evidenzia che tale regressione temporale non lederebbe minimamente il diritto di difesa della poiché, per converso, Controparte_3 consentirebbe alla stessa di essere completamente satisfatta nella sua pretesa creditoria;
- Con ogni altra opportuna statuizione anche in ordine alle spese, da liquidarsi solo in caso di opposizione ed a carico delle parti resistenti in caso di accoglimento del reclamo”.
PER PARTE RECLAMATA BIODESIGN:
“nel merito in via principale: respingere tutte le domande formulate da con il reclamo del 15/10/2025 e per CP_1
l'effetto confermare la sentenza n. 359/2025 del Tribunale di Torino. Nel merito in via subordinata: condannare il legale rappresentante pro tempore di il Sig. al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese processuali ai sensi degli artt. 88 e 96, II e III comma, c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, da liquidarsi giusta D.M. 147/2022 e ss. mm.”.
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FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21 luglio 2025, depositava davanti al Tribunale di Torino un ricorso Controparte_3 per l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
aveva ottenuto contro un decreto ingiuntivo provvisoriamente CP_3 CP_1 esecutivo del Giudice di Pace di Padova (n. 4508/2024), notificato unitamente all'atto di precetto, per la somma complessiva di euro 14.511,10. Successivamente, in data 18 aprile 2025, le parti avevano sottoscritto un accordo transattivo in virtù del quale CP_1 si era impegnata a pagare la somma ridotta di euro 12.000,00 in otto rate mensili a decorrere dal maggio 2025. La ricorrente deduceva che tale accordo non era CP_3 stato minimamente rispettato da non essendo stata versata alcuna delle rate CP_1 concordate.
Il tentativo di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) non andava a buon fine perché la casella PEC di CP_1 risultava essere piena (errore “5.2.2 - InfoCert S.p.A. - casella piena”). La Cancelleria provvedeva, allora, agli adempimenti di cui all'art. 40, comma 7, CCII, come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, e, di conseguenza, il 25 luglio 2025, il decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso venivano depositati nell'apposita area riservata del portale dei servizi telematici gestito dal , e tre giorni dopo, il 28 Controparte_5 luglio 2025, la notifica si riteneva perfezionata.
All'udienza davanti al Tribunale del 5 settembre 2025, la non si costituiva e CP_1 non si presentava.
Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 359/2025 (pubblicata in data 29 settembre 2025), qui reclamata, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
CP_1
Quanto ai presupposti soggettivi, il Tribunale escludeva che potesse essere CP_1 qualificata come impresa minore, in quanto non era stata fornita la prova dei requisiti negativi e, in ogni caso, dai bilanci depositati (in particolare quello del 2022) emergevano ricavi per oltre un milione di euro (€1.070.623,00). In merito allo stato di insolvenza (ex art. 121 CCII), il Tribunale lo riteneva provato da plurimi elementi, quali: la mancata regolarità del funzionamento della casella PEC, l'ingente esposizione erariale (pari a oltre €700.000,00, di cui €111.947,29 di importi scaduti) rilevata dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), il mancato pagamento dell'esiguo debito transatto con (che avrebbe CP_3 comportato il pagamento di rate mensili da €1.500,00) e l'assenza di beni immobili intestati alla società. Il Tribunale accertava, inoltre, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti istruttori, era complessivamente superiore alla soglia di €30.000,00 prevista dall'art. 49, comma 5, CCII.
Avverso tale pronuncia, il 17 ottobre 2025 ha interposto reclamo la società CP_1 chiedendo la riforma o la revoca integrale della sentenza di primo grado, lamentando la carenza dei presupposti oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale.
3 A sostegno del gravame, ha rilevato come l'esposizione debitoria presa in CP_1 considerazione dal Tribunale non fosse indice di insolvenza conclamata, sostenendo di essere gravata unicamente dal debito verso (pari a €12.000,00 o, al più, a CP_3
€14.511,10), importo insufficiente a superare la soglia di rilevanza di €30.000,00. Ha contestato la rilevanza dell'ingente debito verso l'AdER (€702.529,93), affermando che la maggior parte di tale debito (€590.582,01) si riferirebbe a debiti non ancora scaduti, non certi né liquidi. Ha aggiunto che l'importo scaduto di €111.947,29 era stato oggetto di un'istanza di rateizzazione accolta da AdeR in data 24 settembre 2025: prova, questa, secondo la reclamante, della propria volontà di gestione proattiva di una "crisi" meramente temporanea.
In via cautelare, la reclamante ha chiesto la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e degli altri atti di gestione della procedura. Inoltre, ha offerto la disponibilità ad adempiere il debito verso banco iudicis CP_3 per €14.511,10, subordinando tale possibilità alla valutazione di ammissibilità da parte di questa Corte.
Infine, la reclamante ha dedotto di non aver avuto effettiva contezza della procedura di primo grado, allegando che la “casella piena” della PEC è un caso paradigmatico di mancata consegna che non può essere fittiziamente equiparata ad una consegna effettiva né può essere automaticamente attribuita ad una colpa del destinatario. All'uopo, ha citato Cass. 25084/2025 (ordinanza pronunciata in una causa avente ad oggetto una sanzione irrogata dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti).
si è costituita in fase di reclamo per chiedere il rigetto integrale del Controparte_3 gravame avversario e la conferma della sentenza impugnata. La parte reclamata ha confutato le argomentazioni avversarie, sostenendo che l'impugnazione sia manifestamente infondata e addirittura temeraria. Ha rilevato che la rateizzazione del debito tributario non lo rende tamquam non esset, ma ne certifica l'esistenza e, anzi, attesta l'incapacità del debitore di ripagarlo prontamente, ribadendo come il debito complessivo scaduto superi agevolmente la soglia di €30.000,00. ha Controparte_3 altresì difeso la validità della notificazione di primo grado, in quanto l'uso della c.d. procedura di soccorso (art. 40, co. 7, CCII) era stata causata dalla colpevole negligenza di nel non gestire la casella PEC. Ha infine chiesto che la domanda di CP_1 pagamento banco iudicis fosse dichiarata irricevibile in quanto tardiva e inefficace, data l'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale (art. 144 CCII), e ha richiesto la condanna del legale rappresentante di signor , per lite CP_1 Controparte_2 temeraria (ex artt. 88 e 96 c.p.c.).
La Procura Generale della Repubblica presso questa Corte d'Appello ha espresso parere favorevole al rigetto dell'impugnazione proposta. La è rimasta contumace. CP_6
All'udienza del 25 novembre 2025, oltre ai Difensori delle parti costituite, si presentava, personalmente, il Curatore della L.G., esibendo la lista delle insinuazioni al passivo e sottolineando che l'udienza di verifica si terrà il prossimo gennaio. All'esito della discussione, la causa giunge a decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è manifestamente infondato e va rigettato, come pure la correlata richiesta cautelare di sospensiva.
La doglianza relativa al mancato recapito della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione sulla casella PEC è irrilevante nella misura in cui oblitera la specifica disciplina dettata dall'art. 40, commi 6 e ss. CCII. In particolare, ai sensi dell'art. 40, comma 7, CCII, come novellato dal d.lgs. 136/2024, se la notifica via PEC è vana (come nel caso in esame), la Cancelleria è tenuta ad inserire il ricorso e il decreto di fissazione udienza nel “Portale dei Servizi telematici gestito dal , all'interno di Controparte_5 un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata”. Nel caso di specie, la notifica risulta in tal modo validamente effettuata il 25 luglio 2025 e perfezionata tre giorni dopo, cioè il 28 luglio 2025. La reclamante ha diffusamente argomentato la non imputabilità a sé della mancata notifica a mezzo PEC, ma non ha contestato che il ricorso e il provvedimento di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale siano stati successivamente inseriti nell'area riservata del portale ai sensi del citato art. 40, comma 7, CCII, come in effetti risulta dalla certificazione della Cancelleria. È proprio in forza di tale inserimento – su cui, come detto, non vi è contestazione alcuna da parte della reclamante – che il contraddittorio in primo grado deve ritenersi validamente instaurato nei confronti di CP_1
Nel merito, occorre, preliminarmente, ricordare che il Codice della Crisi dell'Impresa prevede, all'art. 2, comma 1, che "Ai fini del presente codice si intende per… d) "impresa minore": l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348". Il successivo art. 121 prevede inoltre che "Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza". Tale ultima norma si pone in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale che, nella vigenza della regola della generale fallibilità degli imprenditori commerciali, addossava al fallendo l'onere di dimostrare il possesso dei limiti di esenzione dalla procedura concorsuale maggiore ex art. 1 L.F, adesso previsti dall'art. 2 CCII. In effetti, il rispetto delle soglie dimensionali costituisce ancora un elemento essenziale per il riconoscimento della qualifica di imprenditore minore;
la prova di tale circostanza, quale fatto idoneo a escludere la soggezione alla liquidazione
5 giudiziale, incombe necessariamente sull'imprenditore che intenda sottrarsi alla procedura, anche in ossequio al principio di vicinanza alla prova. Pertanto, pur restando salvi i poteri istruttori esercitabili d'ufficio dall'organo Giudicante, il mancato assolvimento di tale onere probatorio non può che condurre alla qualificazione dell'imprenditore come “non minore”, con il conseguente assoggettamento del medesimo alla liquidazione giudiziale. Ne deriva che il rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale potrà giustificarsi soltanto qualora l'imprenditore fornisca la dimostrazione del mancato superamento di tutte e tre le predette soglie dimensionali o qualora il Giudicante acquisisca aliunde elementi certi attestanti il mancato superamento di tutte e tre le suddette soglie.
Quanto ai requisiti soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale, la CP_1 non ha assolto l'onere di provare di essere impresa minore, come richiesto dall'art. 121 CCII. Il Tribunale ha invece correttamente accertato, a titolo di esempio, ricavi per euro 1.070.623,00 nel solo esercizio 2022, somma che senz'altro supera la soglia dimensionale che escluderebbe l'impresa dalla liquidazione giudiziale. La reclamante non ha contestato che i ricavi del 2022 ammontassero ad € 1.070.623,00 e che pertanto gli stessi fossero ampiamente oltre soglia. Già soltanto per questo motivo, deve darsi per definitivamente accertato che la reclamante non sia impresa minore e che quindi la stessa sia assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Risulta comunque superato anche il limite di cui all'art. 2, comma 1, Lett. d), n. 3, CCII. L'assunto della reclamante secondo cui i propri debiti sarebbero inferiori a € 30.000,00 risulta non solo smentito per tabulas, ma anche dalle stesse dichiarazioni della medesima. Non si comprende, infatti, come possa ignorare la propria ingente CP_1 esposizione verso l' pari a oltre 700.000,00 Controparte_7 euro, di cui oltre 111.000,00 per debiti scaduti rispetto ai quali la stessa CP_1 ammette, contraddicendosi, di avere chiesto ed ottenuto, il 24 settembre 2025, la rateizzazione. La reclamante non può quindi neppure invocare il mancato superamento della soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII, secondo cui “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”. Il Tribunale ha correttamente sommato il debito verso (di oltre 14.000 euro) con i debiti scaduti e non pagati risultanti CP_3 dall'informativa AdER, pari a euro 111.947,29. È lampante come la somma complessiva degli stessi sia ampiamente superiore alla soglia di euro 30.000,00 prevista dall'art. 49, comma 5, CCII.
Il quadro delineato, con la richiesta di rateizzazione del debito fiscale formulata ed ottenuta da non scalfisce la valutazione di insolvenza della stessa, ma anzi CP_1 la rafforza. La rateazione di un debito tributario, lungi dal renderlo tamquam non esset, ne conferma l'esistenza e attesta l'incapacità del debitore di onorarlo prontamente con mezzi ordinari. Poiché lo stato di insolvenza si configura come una condizione di impotenza strutturale, e non meramente transitoria, a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, l'aver dovuto ricorrere alla rateizzazione indica – in mancanza di elementi di segno contrario, nella specie neppure allegati – l'incapacità di generare liquidità sufficiente per far fronte agli impegni correnti, ciò che configura, appunto, la situazione di insolvenza.
6 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;
l'autorità giudiziaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario, pertanto, del tutto legittimamente provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive (Cass. SU n. 115 del 2001; conf., più di recente, Cass. n. 5856 del 2022) e, a fortiori, della possibilità di rateazione del relativo debito tributario” (Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 26/03/2024, dep. 08/05/2024, n. 12463).
Lo stato di decozione di è ulteriormente comprovato dall'assenza di liquidità CP_1 nonostante gli utili registrati (€ 25.165 nel 2021, € 21.920 nel 2022 ed € 32.638 nel 2023), dall'assenza di beni immobili e dal fatto che essa non sia neppure stata in grado di pagare le esigue rate mensili di euro 1.500,00 concordate con . La CP_3 mancata soddisfazione di un debito di modesto importo, dopo transazione e rateizzazione, conferma l'assoluta e totale carenza di liquidità, connotando l'inadempimento come sintomo dell'impotenza funzionale non transitoria dell'impresa a far fronte alle proprie obbligazioni.
Infine, è chiaramente inammissibile la richiesta della reclamante di essere autorizzata a pagare banco iudicis la somma di euro 14.511,10 in favore di perché Controparte_3 tale richiesta si pone in contrasto frontale con i principii fondamentali della disciplina concorsuale e concorsual-penalistica. Ai sensi dell'art. 144 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale rende inefficace ogni pagamento eseguito dal debitore successivamente a tale data. Non si vede, dunque, come la Corte potrebbe autorizzare il compimento di un atto inefficace ope legis. Senza contare che l'estinzione, da parte di della propria obbligazione verso un singolo creditore ( ), dopo CP_1 CP_3
l'accertamento della sua condizione di insolvenza e l'apertura della liquidazione giudiziale, integrerebbe un pagamento preferenziale avente natura di reato.
In definitiva, tutte le condizioni per l'assoggettabilità di Controparte_8 giudiziale risultano sussistenti e correttamente accertate dal Tribunale. La sentenza reclamata va quindi integralmente confermata.
Le spese del presente reclamo seguono la soccombenza e si liquidano a favore della reclamata vittoriosa in complessivi euro 3.473,00 per onorari (di cui Controparte_3 euro 1.029 per la fase di studio, euro 709 per la fase introduttiva, euro 1.735 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA. La liquidazione è effettuata sulla base delle tabelle vigenti per i procedimenti contenziosi (Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 19/01/2018, dep. 18/04/2018, n. 9563) con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, applicando i compensi minimi. Nulla viene liquidato per la fase istruttoria, che non vi è stata.
7 Nulla si liquida per le spese di reclamo relativamente all'istanza di sospensiva, manifestamente infondata, formulata dalla parte reclamante, in quanto il Collegio ha ritenuto di scrutinare tale istanza unitamente al merito, senza apprezzabile aggravio dell'attività processuale per la parte reclamata.
La ha proposto un'impugnazione basata su argomenti inconsistenti, CP_1 contraddittori e pretestuosi e corredata da richieste ai limiti dell'illiceità penale (il pagamento preferenziale banco iudicis). Sussistono, pertanto, gli estremi di una condotta processuale gravemente colposa, o finanche dolosa, che si è tradotta in un utilizzo distorto e abusivo dello strumento processuale, non potendosi rinvenire in questo reclamo altra finalità se non quella, evidente, di natura dilatoria.
Tale natura pretestuosa e abusiva del reclamo giustifica l'addebito personale, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., delle spese processuali al signor nella sua qualità Controparte_2 di legale rappresentante pro tempore della reclamante allorché era in bonis. CP_1
Deve, infatti, tenersi conto del fatto che, se si gravasse di tale onere la società fallita, le spese sarebbero sopportate dalla massa dei creditori, nonostante la procedura fallimentare sia posta a loro tutela (sentenza Corte di appello di Torino n. 420/2021 - n. r.g. 152/2021 - del 13/04/2021). Giova anche ricordare che la condanna del rappresentante della parte ai sensi dell'art. 94 c.p.c. può essere disposta anche d'ufficio, indipendentemente da una specifica richiesta della controparte (vedasi Cassazione sez. III n. 3977 del 18.02.2003 e sentenza di questa Corte sopra citata).
Merita, per le stesse ragioni, di essere accolta la richiesta, formulata dalla parte reclamata di condanna del signor al pagamento di una Controparte_3 CP_2 somma a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi degli artt. 88 e 96, commi II e III, c.p.c., somma che si liquida a favore della predetta parte reclamata in misura eguale agli onorari come sopra liquidati. Su tale somma vanno calcolati gli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.p.c. dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
Sussistono altresì i presupposti dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., per condannare il signor al pagamento di una somma equitativamente determinata in euro CP_2
1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
A seguito della reiezione del reclamo, al quale è riconosciuta natura di impugnazione, ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché il signor , nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore CP_2 della società reclamante soccombente, sia tenuto al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
8 ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o Controparte_2 assorbita, così provvede, :
1. RESPINGE il reclamo, confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Torino n. 359/2025 emessa l'11 settembre 2025 nel procedimento unitario R.G. Trib. N. 422 -1/2025 e pubblicata il 29 settembre 2025, Rep. n. 481/2025 del 29 settembre 2025, di apertura della liquidazione giudiziale della C.F. CP_1
, avente sede legale a NC (TO) in Strada Pecetto n. 9, cap 10024, P.IVA_3 frazione GL (Curatore nominato: dott. Ivano Pagliero).
2. CONDANNA a rifondere alla parte reclamata Controparte_2 CP_3 le spese del presente reclamo, che si liquidano in complessivi euro 3.473,00
[...]
(tremilasettecentoquarantatré/00) per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
3. CONDANNA ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. a risarcire Controparte_2 alla parte reclamata il danno da lite temeraria, che si liquida in Controparte_3 complessivi euro 3.473,00 (tremilasettecentoquarantatré/00), oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.p.c. dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
4. CONDANNA al pagamento della somma di euro 1.500,00 Controparte_2
(millecinquecento/00) in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, u.c., c.p.c.
5. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_2 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 25 novembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Il Consigliere estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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