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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/11/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1859/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa CA PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 1859 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
(C.F. ), in persone dell'amministratrice di Parte_1 C.F._1 sostegno (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. CRISTINA POSTAL, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3 con l'Avv. REMO FRANCESCO LIBARDI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta nei termini ex art. 189 c.p.c., con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “rigettare tutte le domande avversarie, ivi compresa la domanda riconvenzionale, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti;
- in via principale: confermare nel merito il sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale di Trento con ordinanza dd. 28.04.2023, depositata il 02.05.2023; - sempre in via principale: accertare e dichiarare l'annullamento e/o l'inefficacia e/o la nullità del contratto di vendita del 21.04.2017, tra e Parte_1
, avente ad oggetto l'acquisto, da parte di quest'ultima, del bene CP_1 immobile sito nel Comune di Ronchi NA (TN), SO AR, in C.C. 314 Ronchi, P.T. 999, p.ed. 470, per incapacità del signor ai sensi dell'art. Parte_1 1425 c.c. e/o per vizi del consenso dello stesso ai sensi dell'art. 1427 e segg. c.c. e/o per simulazione del contratto e, conseguentemente, condannare la signora CP_1 alla restituzione dell'immobile sopra indicato, oltre al risarcimento dei danni per l'indebito utilizzo dell'immobile sino all'effettiva restituzione, a qualunque titolo e quindi anche ex art. 2043 c.c., ovvero al pagamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., nella misura che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU o che sarà ritenuta di giustizia, se del caso con valutazione equitativa ex art. 1126 c.c.; - in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto precedente, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del 21.04.2017, concluso tra e , per Parte_1 CP_1 inadempimento di quest'ultima, e per l'effetto condannare la signora CP_1 alla restituzione del bene immobile sito nel Comune di Ronchi NA (TN), SO AR in C.C. 314 Ronchi, P.T. 999, p.ed. 470, in favore del signor Parte_1 oltre al risarcimento dei danni per l'indebito utilizzo del suddetto bene sino all'effettiva restituzione, a qualunque titolo e quindi anche ex art. 2043 c.c., ovvero al pagamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., nella misura che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU o che sarà ritenuta di giustizia, se del caso con valutazione equitativa ex art. 1126 c.c.; - in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertare e dichiarare l'inadempimento parziale della signora all'obbligo di CP_1 pagamento del prezzo con riferimento al contratto di vendita del 21.04.2017, nonché accertare e dichiarare la nullità delle donazioni di denaro disposte il giorno 21.04.2017 dal signor a favore della signora dell'importo di € Parte_1 CP_1
220.003,00 con bonifici bancari n. 120717646 e n. 120738376 e per l'effetto condannare
al pagamento di € 340.000,00 in favore del signor a titolo CP_1 Parte_1 di prezzo d'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Ronchi NA (TN), SO AR, in C.C. 314 Ronchi, P.T. 999, p.ed. 470, oltre ad interessi e rivalutazione se dovuta;
- in ogni caso: accertare e dichiarare altresì che il signor vanta Parte_1 crediti nei confronti della signora per euro 65.677,00 oltre ad interessi CP_1 e rivalutazione e conseguentemente condannare al pagamento a favore CP_1 del signor dell'importo di euro 65.677,00 a qualsiasi titolo, anche ai sensi Parte_1 dell'art. 2033 c.c. e/o dell'art. 2041 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., o quella diversa maggiore
o minore somma che verrà accertata in corso di causa e che si riterrà di giustizia;
- in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio”; per parte convenuta: “in via pregiudiziale di rito: 1) accertare e dichiarare la tardività del deposito della prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. depositata dalla difesa di e, per l'effetto, dichiararla decaduta da tutte le eccezioni, istanze, Parte_1 produzioni e conclusioni in detta memoria formulate. 2) accertata l'intervenuta costituzione di parte civile del signor nel proc. pen. n. 638/2021 RGNR – Parte_1 365/2023 R.G. TRIB., disporre la sospensione necessaria della presente causa per il combinato disposto di cui agli art. 75 c.p.p. e 295 c.p.c.. In via principale di merito: revocarsi il sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale di Trento con ordinanza dd. 28/04/2023 depositata il 02/05/2023; Sempre nel merito: rigettare le domande tutte svolte
pag. 2/16 da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte meglio espresse in narrativa;
In via subordinata riconvenzionale: nella denegata ipotesi di reiezione della domanda principale, si chiede venga accertato e dichiarato: a) il lavoro di assistenza e cura prestato da in favore di dall'aprile dell'anno 2016 CP_1 Parte_1 al gennaio 2022 e, per l'effetto, condannare – rappresentato dal suo AdS Parte_1 pro tempore -, a corrispondere a l'importo di € 136.000,00 euro (pari CP_1 ad € 2.000,00 mensili x 68 mensilità) o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
b) determinare un canone di locazione e/o comunque di una indennità per la pacifica occupazione da parte di dell'appartamento sito in Ronchi Parte_1 NA, loc. SO Valle 4/b nella misura di € 500,00 mensili x 68 mensilità, pari ad
€ 34.000,00= e/o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in base alla metratura messa a disposizione e della localizzazione dell'immobile, oltre al rimborso forfettario delle spese per utenze tutte (telefono, gas, luce, acqua, legna da ardere ecc.) che si quantificano nella misura di € 300,00 mensili per 68 mensilità, pari dunque ad € 20.400,00= o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a fronte della metratura del predetto immobile e per l'effetto condannare , Parte_1
– rappresentato dal suo AdS pro tempore -, a corrispondere a l'importo CP_1 di € 54.400,00 o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. IN OGNI CASO: spese e compensi di causa rifusi, compreso il rimborso spese forfettarie, iva e cnpa come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attore agisce in giudizio in persona dell'amministratore di sostegno esponendo:
- che con ordinanza del 2-5-2023 è stato disposto sequestro conservativo sui beni della convenuta sino alla concorrenza della somma di euro 402.277,00;
- che a carico della convenuta e del compagno è stato incardinato procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv e 643 c.p., in detta ultima sede venendo contestato l'abuso dello stato di deficienza psichica dell'attore onde indurlo a compiere negli anni tra il 2012 e il 2020 atti per lui pregiudizievoli;
- in particolare, di aver concluso il 30-7-2013 con la convenuta contratto di affitto agrario senza che mai sia stato corrisposto il canone;
il 21-4-2017 contratto di vendita di immobile (c.d. SO AR sito a Ronchi NA - C.C. 314 Ronchi, P.T. 395 ora
P.T. 999, p.ed. 470, foglio 10, categoria D/10, superficie metri quadrati 275) per il corrispettivo di euro 340.000,00 con versamento, tuttavia, del minore importo di euro
240.000,00 a fronte di rinuncia di ipoteca legale sull'importo di euro 50.000,00 e di compensazione quanto all'importo di euro 50.000,00, il corrispettivo risultando peraltro pag. 3/16 restituito quasi integralmente in favore della convenuta e di;
CP_2
- che, in particolare, il prezzo di euro 340.000,00 è stato versato quanto ad euro
240.000,00 con bonifico del 21-4-2017, quanto ad euro 50.410,78 a mezzo di compensazione per credito per “opere di miglioramento” asseritamente eseguite sugli immobili oggetto di affitto agrario fra le parti;
con residuo dovuto, mai versato, pari ad euro 49.589,22;
- di aver eseguito, in pari data, il 21-4-2017, donazioni a mezzo bonifico con causale
“Regalo” in favore della convenuta per un complessivo di euro 220.003,00;
- di aver concesso, inoltre, fideiussione a garanzia di esposizione debitoria della convenuta pari ad euro 7.020,00 e ipoteca sino all'ammontare di euro 200.000,00 a garanzia di mutuo della medesima convenuta;
oltre ad aver utilizzato l'importo di euro
30.000,00 conseguito con finanziamento del 10-4-2020 per il pagamento di debiti personali della convenuta;
- che nel corso degli anni tra il 2016 e il 2021 sono state effettuate operazioni bancarie in favore della convenuta per complessivi euro 65.102,31, oltre ad euro 574,69 a titolo di pagamento delle utenze della stessa convenuta, detti trasferimenti compensando la somma di euro 20.000,00 versata da quest'ultima per l'acquisto dell'immobile;
- che il contratto di vendita del 21-4-2017 è invalido per incapacità ex art. 1425 c.c., in ogni caso per vizio del consenso ex art. 1427 c.c. o comunque inefficace atteso il mancato pagamento del prezzo con conseguente simulazione e inefficacia anche ex artt.
1414 c.c. e seg.;
- che detto contratto dovrebbe, inoltre, essere oggetto di risoluzione atteso l'inadempimento al pagamento del prezzo, in subordine con richiesta del pagamento di quest'ultimo;
- che le donazioni per euro 220.003,00 sono nulle per difetto di forma e che quanto alla quota di corrispettivo per euro 50.410,78 la stessa è stata compensata con credito per opere di miglioramento i cui esborsi erano a carico della stessa convenuta in forza del contratto di affitto fra le parti;
- che la convenuta è tenuta, inoltre, alla restituzione degli importi di cui ai trasferimenti a mezzo di operazioni bancarie per complessivi euro 65.677,00, in ragione dell'invalidità delle corrispondenti donazioni ex art. 774 c.c. e comunque per difetto di pag. 4/16 forma ex art. 782 c.c.; conclusivamente richiedendo la dichiarazione di invalidità o comunque di inefficacia del contratto di compravendita del 21-4-2017 con condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile oltre al risarcimento del danno, in subordine la dichiarazione di risoluzione di detto contratto e, in ulteriore subordine, anche previo accertamento della nullità delle donazioni di denaro del 21-4-2017, la condanna della convenuta al pagamento del prezzo pattuito per euro 340.000,00; in ogni caso, la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 65.677,00 anche ai sensi dell'art. 2033
c.c. o dell'art. 2041 c.c.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta allega:
- di aver conosciuto l'attore nel 2012 e di aver concluso con lui nel 2013 contratto di affitto agrario di fondi per una superficie di 26.000 mq per canone annuo di euro 2.400,00
e durata di 15 anni;
- di aver pagato nel marzo 2013 in favore del Comune di Roncegno Terme la somma di euro 4.871,72 per la sanatoria di un abuso edilizio oltre a IMU 2012 per l'importo di euro 880,00;
- di aver corrisposto il canone pattuito sino all'anno 2016;
- di aver ospitato l'attore presso la propria abitazione a partire dalla primavera del
2016 e di averlo aiutato nelle incombenze quotidiane, sostenendo anche i correlativi costi, ciò sino all'allontanamento forzato nell'anno 2021;
- che la reale volontà dell'attore era donare “la stalla” alla convenuta affinché la facesse fruttare e, al fine di consentire l'accesso a finanziamenti pubblici, si procedeva alla compravendita dell'aprile 2017, mentre, quanto all'importo oggetto di compensazione di euro 50.410,78, il controcredito è relativo ad opere relative all'agritur di proprietà dell'attore;
- che i bonifici contestati riguardano pagamenti in favore dell'avv. per causa CP_3 di divisione che aveva coinvolto l'attore;
- che alla data della compravendita del 2017 l'attore era capace di intendere e di volere;
- che l'attore è intervenuto in data 13-6-2018 ai fini della sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede giudiziale;
pag. 5/16 - di vantare credito per euro 200.000,00 per l'assistenza materiale e morale prestata in favore dell'attore nell'arco di tempo fra il 2016 e il 2022; conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree, in via subordinata riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 54.400,00.
Istruita a mezzo della documentazione versata agli atti dalle parti e di consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U. del 16-10-2024), la causa è stata rimessa in decisione come da ordinanza del 22-10-2025, previo deposito degli scritti conclusionali ad opera delle parti.
2. Sull'invalidità per incapacità del contratto del 21-4-2017.
Per ciò che concerne l'eccezione pregiudiziale in rito ex art. 295 c.p.c., è sufficiente osservare che oggetto del presente giudizio è in via principale la domanda di annullamento del contratto del 21-4-2017 “per incapacità del signor ai Parte_1 sensi dell'art. 1425 c.c.”, non invece domanda risarcitoria, mentre, quanto alla domanda restitutoria spiegata da parte attrice, la stessa non è dedotta in relazione a ipotesi di nullità ex art. 643 c.p. (v. Cass. Sez. 2, 28/04/2017, n. 10609; Cass. Sez. 1, 19/05/2016, n. 10329; cfr. in ogni caso Cass. Sez. 6, 02/10/2015, n. 19767: “Non è configurabile un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c. tra il giudizio di annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore ed il processo penale per circonvenzione di incapace atteso che mentre, in quest'ultimo, l'accoglimento della domanda prescinde dall'esistenza di un pregiudizio e postula che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, sia assolutamente privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, in sede penale, l'accertamento dello stato di infermità fisica
o deficienza psichica della vittima è necessariamente finalizzato alla dimostrazione della specifica incapacità naturale di cui avrebbe profittato l'imputato, in maniera da indurlo
a compiere un determinato atto giuridico pregiudizievole per sé o per altri”), ferma, quanto in specie alla domanda attorea concernente l'ammontare di euro 65.677,00,
l'impossibilità di verificare (doc. 3 att.; doc. 15 conv.) l'effettiva identità oggettiva nel quantum rispetto ad eventuale domanda spiegata in sede penale (cfr. Cass. Sez. 3,
04/12/2024, n. 31115).
Venendo al merito, documentato agli atti è il contratto di compravendita fra Pt_1
pag. 6/16 e la convenuta del 21-4-2017 relativo all'immobile sito nel Comune di Ronchi Pt_1
NA (c.d. SO AR) per il corrispettivo di euro 340.000,00 (docc. 8 e 22 att.).
In particolare, del predetto corrispettivo risultano versati da parte di euro CP_1
240.000,00 nella data del 21-4-2017 (doc. 9 att.), mentre, quanto ad euro 50.410,78, ne viene dichiarata la compensazione con crediti elencati nell'atto notarile (doc. 8 att.).
Sostiene a quest'ultimo riguardo l'attrice che trattasi di compensazione con credito inesistente in quanto afferente a esborsi a carico della medesima convenuta sulla base di quanto pattuito in seno al contratto di affitto agrario del 30-7-2013 (doc. 7 att.). Quanto al residuo importo di euro 49.589,22, la convenuta ha assunto impegno al pagamento entro il 31-12-2018 (doc. 8 cit.), impegno rimasto inadempiuto.
Documentati agli altri sono anche i versamenti in restituzione sempre in data 21-4-
2017 da parte di per euro 70.003,50 in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
con causale “regalo” e per euro 149.996,00 in favore di con
[...] CP_1 causale “regalo” (doc. 10 att.).
La convenuta non svolge contestazioni con riguardo all'imputazione dell'importo di euro 50.410,78, confermando per il resto che le stesse sarebbero state volte a “opere di miglioramento a carico dell'agritur di proprietà del ” (comparsa di costituzione, Pt_1 pag. 14), senza nulla contraddire quanto alla riconducibilità di dette spese a quelle già preventivate con il menzionato contratto di affitto a carico della medesima convenuta, per ammontare sino ad euro 50.000,00.
La difesa della stessa convenuta deduce e afferma, inoltre, che il contratto del 21-4-
2017 costituiva atto simulato [cfr. comparsa di costituzione, pagg. 13-15: “La reale volontà del era donare la stalla alla perchè vi investisse e la facesse Pt_1 CP_1 fruttare. (…) si optava per una compravendita simulata e da qui i bonifici di data 21 aprile 2017 effettuati dal a coprire quasi per l'intero il versamento effettuato in Pt_1 pari data dalla signora . (…) quanto versato per l'acquisto della stalla veniva CP_1 restituito, perché ribadiamo che la volontà del era appunto donare la stalla”]. Pt_1
Premesso quanto sopra, nel caso di specie sussistono, innanzitutto, idonei e sufficienti elementi onde ritenere dimostrata l'incapacità di intendere e volere con riferimento al contratto concluso il 21-4-2017, i.e. il turbamento delle facoltà intellettive e volitive tale da compromettere una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, pag. 7/16 del formarsi di una volontà cosciente (Cass. Sez. 2, 28/03/2002, n. 4539;
Sez. 2, 08/06/2011 n. 12532), la prova al riguardo potendo essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4539 del 28/03/2002; Sez. 2, 30/05/2017, n. 13659).
Nella fattispecie per cui è causa sovviene, in primo luogo, l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno nel corso dell'anno 2021 (doc. 11 att.), in quella sede essendo già stata acquisita perizia, con colloqui con conclusisi il 28-2- Parte_1
2021, nel cui ambito, a distanza di pochi anni dall'atto del 2017, emergeva l'assenza di consapevolezza circa l'atto compiuto e i relativi effetti (cfr. doc. 12 att., spec. pagg. 8-9).
Se non revocabile in dubbio è lo stato di incapacità di intendere e di volere e, in specie, di mancata consapevolezza all'attualità circa gli effetti e il contenuto di atti giuridici, la
C.T.U. acquisita, sulla base di conclusioni sufficientemente e adeguatamente motivate che questo Tribunale fa proprie, ha altresì consentito di riscontrare, a fronte del disturbo da cui il è affetto (C.T.U., pag. 15: “…Disturbo Neurocognitivo indotto da alcol Pt_1
e Disturbo Neurocognitivo vascolare”), la presenza sin da un passato risalente dei fattori di rischio che hanno condotto al deterioramento delle facoltà intellettive, peraltro alla luce di evidenze presenti già nell'anno 2011 circa la sussistenza di alterazioni indicative di danno vascolare (C.T.U., pag. 16: “… già nel 1992, veniva definito etilista cronico … con riscontro dei segni dell'alcolismo a livello epatico (epatopatia cronica)”; … “nella TC
Encefalo del 21/03/2011 presentava già alterazioni della sostanza bianca indicativi di danno vascolare”; pag. 17: “… stante un'eziologia, presumibilmente, multifattoriale del deterioramento che ha portato all'instaurarsi progressivo ed ingravescente del quadro clinico evidenziato nell'attualità, il fattore di rischio maggiore, ossia quello dell'abuso alcolico, è stato presente nel passato come a tutt'oggi e risulta noto a tutte le persone a lui familiari o conviventi”).
Sulla base di disamina analitica ed esaustiva degli elementi a disposizione il
Consulente ha dato atto della compresenza e convergenza dei fattori di rischio, già presenti nel passato, che hanno determinato un deterioramento delle facoltà intellettive, sviluppatosi in via progressiva nell'arco del secondo decennio del 2000 e pag. 8/16 ragionevolmente già presente nel 2017 (C.T.U., pag. 17: “Di fatto, tali deficit, esiti di un quadro progressivo ed ingravescente, presumibilmente sviluppatosi nell'arco del secondo decennio del 2000 (vedasi TAC encefalo del 2011), potevano essere evidenti, negli anni dal 2016 al 2020, al minimo approfondimento: nella rigidità di pensiero, nella povertà e ridondanza delle tematiche, nelle difficoltà mnesiche, nella difficoltà di risposta
a quesiti specifici ed articolati, nell'incapacità di ragionamento complesso, nella risposta deficitaria al tentativo di approfondire i concetti”), vieppiù alla luce della verifica di un deterioramento soltanto pochi anni dopo, nel 2021, tale da escludere tout court la configurabilità di qualsivoglia comprensione degli effetti giuridici degli atti compiuti
(doc. 12 cit., spec. pag. 12: “… nulla sa di preciso su ciò che possiede e su ciò cha ha già donato o concesso in uso, né di ciò che egli usa per la propria sopravvivenza”).
Gli elementi esposti concorrono in via determinante e necessaria a confutare una capacità di consapevolezza anche alla luce della complessità dell'atto posto in essere nell'aprile del 2017, fermo, infatti, che l'incapacità di intendere e volere ha carattere relativo e deve essere valutata in riferimento alle facoltà necessarie per la confezione del negozio che si intende impugnare. La capacità di intendere e volere va senz'altro esclusa nel caso concreto, vertendosi in ordine a operazione complessa, integrata sia da atto di compravendita con articolate previsioni in punto di pagamento del corrispettivo, in parte a mezzo di compensazione e in parte a mezzo di assunzione di obbligazione di pagamento, sia dalla contestuale retrocessione a mezzo bonifico delle ingenti somme corrisposte nella stessa giornata dalla . CP_1
Nessuno degli elementi prospettati dalla difesa della convenuta incrina le superiori conclusioni, tenuto conto che l'eventuale sottoscrizione di verbale di conciliazione
(peraltro non documentato) nulla può sortire in ordine all'effettiva consapevolezza ai fini di cui all'art. 1425 c.c., difficilmente verificabile, infatti, in una siffatta sede, mentre, quanto alle dichiarazioni rese dal notaio, è sufficiente sottolineare che “L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. Ne consegue che, qualora il pag. 9/16 contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto” (Cass. Sez. 2, 28/10/2019, n. 27489).
Al contempo, va recisamente negata qualsivoglia rilevanza dell'eventuale contegno assunto dai funzionari di banca.
Anche a prescindere dai rilievi in ordine alla configurabilità, sulla base della stessa prospettazione di parte convenuta, di una fattispecie liberale con riferimento al trasferimento della proprietà, la cui ricorrenza esonererebbe financo, alla luce del disposto dell'art. 775 c.c., dall'accertamento del requisito di malafede in capo all'altro contraente, la sussistenza di quest'ultimo, da intendersi quale consapevolezza da parte del contraente capace delle menomazioni intellettive e volitive dell'altro contraente, deve ritenersi parimenti verificata nel caso de quo.
In primo luogo, la stessa difesa della convenuta riferisce di una piena conoscenza delle vicissitudini e problematiche che avevano interessato il sino all'accoglimento in Pt_1 uno stato di contiguità abitativa e, quindi, di frequentazione quotidiana, cui non può che conseguire la necessaria consapevolezza circa il relativo deterioramento intellettivo.
In secondo luogo, riveste altresì efficacia probatoria anche presuntiva la stessa incongruenza e non proporzionalità della decisione, per come riferita dalla stessa difesa della convenuta da correlarsi a una volontà di donazione di immobile di valore non inferiore ad euro 340.000,00, ove dipesa dalla mera ospitalità avviata nel 2016, un anno prima soltanto dell'atto di compravendita, e in favore di soggetto conosciuto pochi anni prima e con cui si erano intrattenuti meri “rapporti rispettosi e cordiali” (comparsa di costituzione, pag. 4).
Non può, inoltre, non sottolinearsi come, sulla base della documentazione versata agli atti, la stipula del contratto del 21-4-2017 si sia inserita nell'arco di una temporalità significativa, dal 2016 al 2020, connotata da una sequenza di numerose operazioni bancarie e finanziarie in favore in ogni caso della convenuta.
A quanto sopra aggiungasi che sia la perizia predisposta nell'anno 2021, sia la C.T.U. acquisita nel corso del presente procedimento, da un lato, hanno confermato l'evidenza e pag. 10/16 la piena conoscibilità e comunque riconoscibilità da parte di altri soggetti dell'incapacità del nella formazione di una volontà consapevole (C.T.U., pag. 17), dall'altro lato, Pt_1 hanno evidenziato le criticità altresì volitive e, in particolare, l'instaurazione da parte dell'attore di relazioni di tipologia remissiva e dipendente con abbandono di autonomia a favore di figure di riferimento (C.T.U., pag. 17: “Corre l'obbligo, infine, di sottolineare maggiormente quanto già accennato circa l'assetto personologico del signor , Pt_1 su cui vanno ad inscriversi i deficit cognitivi acquisiti di cui si è lungamente discorso. La storia del valutando, di fatto, ci presenta un soggetto con personalità dipendente, remissiva ed oblativa, che nel corso della vita viene costantemente “guidato” dalle figure parentali, di volta in volta in modo amorevole o, di contro, con vessazioni, ma sostanzialmente mai autonomo e sempre assoggettato ad una figura di riferimento”).
Ad ulteriore conferma della piena ricorrenza del requisito di malafede emerge il pregiudizio conseguente all'operazione dell'aprile 2017, nella misura in cui ha determinato il trasferimento del titolo di proprietà sull'immobile a fronte, tuttavia, in conseguenza delle contestuali restituzioni e della compensazione con credito soggettivamente inesistente, del pagamento per soli euro 20.000,00 (necessariamente irrisorio a fronte del valore indicato nel medesimo atto per euro 340.000,00), infine con previsione di assunzione di impegno mai adempiuto, né sollecitato. Può essere utile rammentare che “ai fini dell'annullamento del contratto concluso da un soggetto in stato
d'incapacità naturale, è sufficiente la malafede dell'altro contraente, senza che sia richiesto un grave pregiudizio per l'incapace; laddove, in concreto, tale pregiudizio si sia verificato, esso tuttavia ben può costituire un sintomo rivelatore di detta malafede (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto a maggior ragione provata la malafede dell'acquirente, dal momento che era stato accertato, mediante consulenza tecnica psichiatrica, espletata nel giudizio relativo all'interdizione dell'alienante, il suo stato di grave infermità psichica irreversibile da etilismo cronico)”
(Cass. Sez. 2, 09/08/2007, n. 17583; v. anche Cass. Sez. 1, 13/10/2022, n. 29962; Sez. 2,
14/05/2003, n. 7403).
Per tutto quanto sopra, integrati i presupposti della fattispecie di cui all'art.428 c.c. così come richiamato dall'art. 1425 c.c., la domanda di parte attrice è fondata e deve trovare accoglimento, con pronuncia di annullamento del contratto di compravendita del pag. 11/16 21-4-2017 e con conseguente ordine nei confronti della convenuta alla restituzione del bene.
L'accoglimento della domanda di annullamento comporta l'assorbimento di quelle ulteriori spiegate in via subordinata (di risoluzione, di adempimento e di nullità delle donazioni a mezzo bonifico per difetto di forma).
3. Sulla domanda di restituzione delle somme di denaro e sulla domanda riconvenzionale subordinata di parte convenuta.
Parte attrice richiede inoltre la condanna alla restituzione della somma di euro
65.677,00 complessivi in relazione ai trasferimenti in denaro in favore della convenuta o al pagamento di debiti di quest'ultima. Sostiene la difesa dell'attore che i trasferimenti di denaro documentati integrerebbero donazione invalida per difetto della piena capacità di intendere e di volere o comunque nulla per difetto di forma ex art. 782 c.c.
In particolare, risulta documentata, oltre alla prestazione di garanzie reali o personali in favore della convenuta (doc. 19 att.), l'effettuazione di operazioni in conto corrente in favore della convenuta fra l'ottobre 2016 e l'aprile 2020 per euro 29.387,5 a mezzo di bonifici e per euro 35.714,81 a titolo di pagamenti in favore di terzi (docc. 14, 15, 16, 17
e 18 att.).
La convenuta non contesta l'an e il quantum dei trasferimenti di denaro, né la destinazione a sé, salvo per ciò che concerne l'importo di euro 29.900,00 di cui al bonifico del 10-4-2020 (doc. 5), rispetto al quale deduce trattarsi di spese legali relative a causa di divisione nell'interesse dell'attore, con intervento necessario della in quanto CP_1 acquirente della stalla, la restante parte dovendo ascriversi all'accordo simulato volto alla donazione della stalla, in considerazione, inoltre, della somma di euro 20.000,00 versata dalla convenuta (comparsa di costituzione, spec. pag. 15).
Invero nemmeno oggetto di allegazione ad opera della difesa della convenuta, va, in ogni caso, esclusa la configurabilità di ipotesi di donazioni per modico valore per i trasferimenti di denaro per importi pari o superiore ad euro 1.000,00, tenuto conto, da un lato, della consistenza delle somme trasferite nel confronto con la ridotta entità della pensione percepita dal (euro 630: cfr. doc. 4 att.) e con le esigue disponibilità Pt_1 finanziarie all'esito di siffatte operazioni, nel dicembre 2020 e gennaio 2021, il saldo dei pag. 12/16 conti corrente risultando nell'un caso negativo, nell'altro pari ad euro 134,38 (doc. 4 cit.).
Dedotta dalla difesa della convenuta un'ipotesi di riconoscenza soltanto in seno agli scritti conclusionali e quindi tardivamente, in ogni caso il carattere remuneratorio della donazione non esonera dal rispetto, a pena di nullità, della forma dell'atto pubblico.
Assunto, dunque, per le ragioni di cui sopra, il criterio di valore con riferimento all'importo di euro 1.000,00 deve essere dichiara la nullità delle donazioni intervenute a mezzo di trasferimento diretto di risorse finanziarie nell'assenza della necessaria forma di atto pubblico ex art. 782 c.c., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del complessivo ammontare di euro 29.915,31.
Per ciò che concerne, invece, l'importo di euro 29.900,00 corrisposto in favore della con specifica causale “per pagamento Avv.to ” (doc. 15 att.), va CP_1 Controparte_4 rilevato che, sulla base della relazione redatta dal difensore beneficiario del pagamento
(doc. 11 conv.), l'ammontare originario corrispondeva per la prevalente quota parte a obbligazione a carico del medesimo attore, pur da ultimo, nel corso del 2018, in conseguenza dell'acquisto del titolo di proprietà, la convenuta risultando aver spiegato intervento nel contenzioso già pendente. Nell'assenza di compiuta offerta di prova circa il quantum del debito a carico della convenuta personalmente (pur nell'emersione di decreto ingiuntivo nei confronti di entrambe le parti: doc. 11 conv.), nonché tenuto conto dell'afferenza del più complessivo importo a causa divisoria che aveva coinvolto il
, la domanda di ripetizione dell'attore, in difetto di idonea dimostrazione circa la Pt_1 sussistenza dell'indebito soggettivo, non può trovare accoglimento in parte qua per l'integrale importo di euro 29.900,00. Nondimeno, sulla base della stessa documentazione prodotta dalla convenuta, l'Avv. a precisato di aver “complessivamente incassato CP_3 dai sig.ri e ” la somma di euro 22.460,70, sicché priva di Parte_1 CP_1 alcuna giustificazione permane la corresponsione per il maggior importo di euro
29.900,00 e in relazione alla differenza per euro 7.439,30 (nella corrispondenza prodotta chiarendosi anzi la restituzione in favore della dell'importo di euro 6.800,00: doc. CP_1
11 conv.).
La maggiore somma trasferita costituisce, nell'assenza di alcuna allegazione circa il relativo titolo, indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. alla cui restituzione la convenuta è tenuta. pag. 13/16 Per ciò che concerne i residui importi, per trasferimenti di denaro di minore valore o per l'ipotesi di pagamento di debiti altrui, non predicabile un difetto di forma in applicazione dell'art. 783 c.c. oppure vertendosi in ordine a donazione indiretta, la
Consulenza espletata in corso di causa non ha escluso la possibilità che il possa Pt_1 aver delegato alla la gestione della pensione, autorizzando momenti di prelievo e CP_1 piccoli pagamenti, così come se del caso provvedendo al pagamento di utenze (doc. 20 att.).
Alla luce dei superiori rilievi la domanda attorea deve, dunque, trovare riconoscimento nei limiti dell'importo pari ad euro 37.354,61, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Va precisato che, pur dedotta l'intervenuta corresponsione della somma di 20.000,00 euro in occasione del contratto del 21-4-2017, nessuna domanda, né eccezione di compensazione è stata proposta dalla difesa della convenuta.
Da ultimo, la domanda riconvenzionale subordinata della convenuta, volta al riconoscimento di importi in relazione al lavoro di assistenza e cura e a titolo di canone di locazione e indennità, è priva di fondamento.
In fatto, in primo luogo, è rimasta sprovvista di alcuna offerta di prova e invero nemmeno oggetto di allegazione la conclusione di un rapporto contrattuale fra le parti con previsione di assunzione di obbligazioni di pagamento da parte del a fronte Pt_1 dell'eventuale espletamento di prestazioni di assistenza.
In secondo luogo, l'articolazione di prova della difesa della convenuta non sarebbe comunque atta a dimostrare e circostanziare, anche nel tempo e nella quantità, le attività in ipotesi spiegate dalla convenuta, riferendosi, infatti, in via oltremodo generica e vaga, di “fare le pulizie, la spesa, accompagnarlo” presso i luoghi di interesse. Quanto poi all'accoglienza all'interno dell'abitazione, nessuna offerta di prova idonea è avanzata con riferimento alla stipula di un contratto di locazione fra le parti, la stessa ricostruzione della difesa della convenuta sottolineando anzi la scelta di ospitare il a titolo gratuito, Pt_1 senza del resto che mai alcuna richiesta di pagamento sia stata avanzata. Dalla relazione sociale del 7-4-2021 (doc. 8 conv.) prodotta dalla difesa della stessa convenuta si evince del resto che la avrebbe riferito di “aiutare volentieri il signor ” e “di CP_1 Pt_1 considerarlo come uno di famiglia”, oltre ad essere “di aiuto a loro sia nella campagna, pag. 14/16 che con gli animali”, trovando, quindi, riscontro che le attività eventualmente prestate dalla convenuta sarebbero comunque state rese spontaneamente e a titolo gratuito, una siffatta circostanza non potendo mutare a fronte della dichiarazione di invalidità del trasferimento immobiliare dell'aprile 2017.
Per ciò che concerne, infine, l'eventuale pagamento di spese per utenze, non sussiste agli atti alcuna evidenza documentale di detti esborsi a carico della convenuta, risultando anzi e al contrario il pagamento delle utenze ad opera del (doc. 20 att.). Pt_1
La domanda riconvenzionale è, pertanto, priva di fondamento, anche ai sensi dell'art. 2697 c.c., e deve essere rigettata.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, in considerazione dell'attività in concreto espletata nei valori medi per la fase di studio (euro 3.544,00) e introduttiva (euro 2.338,00), minimi per quella istruttoria (euro 5.205,50), in assenza di attività di assunzione di prova orale, e decisionale
(euro 3.082,00) in mancanza di questioni nuove e diverse da quelle oggetto di esame nelle precedenti fasi, per il complessivo ammontare di euro 14.169,50, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Il compenso del C.T.U., come liquidato in corso di causa, deve essere, infine, posto definitivamente a carico della convenuta soccombente.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. annulla il contratto di vendita del 21.04.2017 tra e Parte_1 CP_1 avente ad oggetto il bene immobile sito nel Comune di Ronchi NA (TN), SO
AR, C.C. 314 Ronchi, P.T. 999, p.ed. 470, e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione del predetto immobile in favore dell'attore CP_1 [...]
; Pt_1
2. condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di €
37.354,61, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
pag. 15/16 4. condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate in € 14.169,50, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
5. pone definitivamente a carico della convenuta soccombente il compenso del C.T.U. come già liquidato in corso di causa.
Trento, 14/11/2025
Il Giudice
CA PO
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1859/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa CA PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 1859 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
(C.F. ), in persone dell'amministratrice di Parte_1 C.F._1 sostegno (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. CRISTINA POSTAL, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3 con l'Avv. REMO FRANCESCO LIBARDI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta nei termini ex art. 189 c.p.c., con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “rigettare tutte le domande avversarie, ivi compresa la domanda riconvenzionale, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti;
- in via principale: confermare nel merito il sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale di Trento con ordinanza dd. 28.04.2023, depositata il 02.05.2023; - sempre in via principale: accertare e dichiarare l'annullamento e/o l'inefficacia e/o la nullità del contratto di vendita del 21.04.2017, tra e Parte_1
, avente ad oggetto l'acquisto, da parte di quest'ultima, del bene CP_1 immobile sito nel Comune di Ronchi NA (TN), SO AR, in C.C. 314 Ronchi, P.T. 999, p.ed. 470, per incapacità del signor ai sensi dell'art. Parte_1 1425 c.c. e/o per vizi del consenso dello stesso ai sensi dell'art. 1427 e segg. c.c. e/o per simulazione del contratto e, conseguentemente, condannare la signora CP_1 alla restituzione dell'immobile sopra indicato, oltre al risarcimento dei danni per l'indebito utilizzo dell'immobile sino all'effettiva restituzione, a qualunque titolo e quindi anche ex art. 2043 c.c., ovvero al pagamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., nella misura che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU o che sarà ritenuta di giustizia, se del caso con valutazione equitativa ex art. 1126 c.c.; - in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto precedente, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del 21.04.2017, concluso tra e , per Parte_1 CP_1 inadempimento di quest'ultima, e per l'effetto condannare la signora CP_1 alla restituzione del bene immobile sito nel Comune di Ronchi NA (TN), SO AR in C.C. 314 Ronchi, P.T. 999, p.ed. 470, in favore del signor Parte_1 oltre al risarcimento dei danni per l'indebito utilizzo del suddetto bene sino all'effettiva restituzione, a qualunque titolo e quindi anche ex art. 2043 c.c., ovvero al pagamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., nella misura che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU o che sarà ritenuta di giustizia, se del caso con valutazione equitativa ex art. 1126 c.c.; - in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertare e dichiarare l'inadempimento parziale della signora all'obbligo di CP_1 pagamento del prezzo con riferimento al contratto di vendita del 21.04.2017, nonché accertare e dichiarare la nullità delle donazioni di denaro disposte il giorno 21.04.2017 dal signor a favore della signora dell'importo di € Parte_1 CP_1
220.003,00 con bonifici bancari n. 120717646 e n. 120738376 e per l'effetto condannare
al pagamento di € 340.000,00 in favore del signor a titolo CP_1 Parte_1 di prezzo d'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Ronchi NA (TN), SO AR, in C.C. 314 Ronchi, P.T. 999, p.ed. 470, oltre ad interessi e rivalutazione se dovuta;
- in ogni caso: accertare e dichiarare altresì che il signor vanta Parte_1 crediti nei confronti della signora per euro 65.677,00 oltre ad interessi CP_1 e rivalutazione e conseguentemente condannare al pagamento a favore CP_1 del signor dell'importo di euro 65.677,00 a qualsiasi titolo, anche ai sensi Parte_1 dell'art. 2033 c.c. e/o dell'art. 2041 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., o quella diversa maggiore
o minore somma che verrà accertata in corso di causa e che si riterrà di giustizia;
- in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio”; per parte convenuta: “in via pregiudiziale di rito: 1) accertare e dichiarare la tardività del deposito della prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. depositata dalla difesa di e, per l'effetto, dichiararla decaduta da tutte le eccezioni, istanze, Parte_1 produzioni e conclusioni in detta memoria formulate. 2) accertata l'intervenuta costituzione di parte civile del signor nel proc. pen. n. 638/2021 RGNR – Parte_1 365/2023 R.G. TRIB., disporre la sospensione necessaria della presente causa per il combinato disposto di cui agli art. 75 c.p.p. e 295 c.p.c.. In via principale di merito: revocarsi il sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale di Trento con ordinanza dd. 28/04/2023 depositata il 02/05/2023; Sempre nel merito: rigettare le domande tutte svolte
pag. 2/16 da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte meglio espresse in narrativa;
In via subordinata riconvenzionale: nella denegata ipotesi di reiezione della domanda principale, si chiede venga accertato e dichiarato: a) il lavoro di assistenza e cura prestato da in favore di dall'aprile dell'anno 2016 CP_1 Parte_1 al gennaio 2022 e, per l'effetto, condannare – rappresentato dal suo AdS Parte_1 pro tempore -, a corrispondere a l'importo di € 136.000,00 euro (pari CP_1 ad € 2.000,00 mensili x 68 mensilità) o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
b) determinare un canone di locazione e/o comunque di una indennità per la pacifica occupazione da parte di dell'appartamento sito in Ronchi Parte_1 NA, loc. SO Valle 4/b nella misura di € 500,00 mensili x 68 mensilità, pari ad
€ 34.000,00= e/o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in base alla metratura messa a disposizione e della localizzazione dell'immobile, oltre al rimborso forfettario delle spese per utenze tutte (telefono, gas, luce, acqua, legna da ardere ecc.) che si quantificano nella misura di € 300,00 mensili per 68 mensilità, pari dunque ad € 20.400,00= o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a fronte della metratura del predetto immobile e per l'effetto condannare , Parte_1
– rappresentato dal suo AdS pro tempore -, a corrispondere a l'importo CP_1 di € 54.400,00 o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. IN OGNI CASO: spese e compensi di causa rifusi, compreso il rimborso spese forfettarie, iva e cnpa come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attore agisce in giudizio in persona dell'amministratore di sostegno esponendo:
- che con ordinanza del 2-5-2023 è stato disposto sequestro conservativo sui beni della convenuta sino alla concorrenza della somma di euro 402.277,00;
- che a carico della convenuta e del compagno è stato incardinato procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv e 643 c.p., in detta ultima sede venendo contestato l'abuso dello stato di deficienza psichica dell'attore onde indurlo a compiere negli anni tra il 2012 e il 2020 atti per lui pregiudizievoli;
- in particolare, di aver concluso il 30-7-2013 con la convenuta contratto di affitto agrario senza che mai sia stato corrisposto il canone;
il 21-4-2017 contratto di vendita di immobile (c.d. SO AR sito a Ronchi NA - C.C. 314 Ronchi, P.T. 395 ora
P.T. 999, p.ed. 470, foglio 10, categoria D/10, superficie metri quadrati 275) per il corrispettivo di euro 340.000,00 con versamento, tuttavia, del minore importo di euro
240.000,00 a fronte di rinuncia di ipoteca legale sull'importo di euro 50.000,00 e di compensazione quanto all'importo di euro 50.000,00, il corrispettivo risultando peraltro pag. 3/16 restituito quasi integralmente in favore della convenuta e di;
CP_2
- che, in particolare, il prezzo di euro 340.000,00 è stato versato quanto ad euro
240.000,00 con bonifico del 21-4-2017, quanto ad euro 50.410,78 a mezzo di compensazione per credito per “opere di miglioramento” asseritamente eseguite sugli immobili oggetto di affitto agrario fra le parti;
con residuo dovuto, mai versato, pari ad euro 49.589,22;
- di aver eseguito, in pari data, il 21-4-2017, donazioni a mezzo bonifico con causale
“Regalo” in favore della convenuta per un complessivo di euro 220.003,00;
- di aver concesso, inoltre, fideiussione a garanzia di esposizione debitoria della convenuta pari ad euro 7.020,00 e ipoteca sino all'ammontare di euro 200.000,00 a garanzia di mutuo della medesima convenuta;
oltre ad aver utilizzato l'importo di euro
30.000,00 conseguito con finanziamento del 10-4-2020 per il pagamento di debiti personali della convenuta;
- che nel corso degli anni tra il 2016 e il 2021 sono state effettuate operazioni bancarie in favore della convenuta per complessivi euro 65.102,31, oltre ad euro 574,69 a titolo di pagamento delle utenze della stessa convenuta, detti trasferimenti compensando la somma di euro 20.000,00 versata da quest'ultima per l'acquisto dell'immobile;
- che il contratto di vendita del 21-4-2017 è invalido per incapacità ex art. 1425 c.c., in ogni caso per vizio del consenso ex art. 1427 c.c. o comunque inefficace atteso il mancato pagamento del prezzo con conseguente simulazione e inefficacia anche ex artt.
1414 c.c. e seg.;
- che detto contratto dovrebbe, inoltre, essere oggetto di risoluzione atteso l'inadempimento al pagamento del prezzo, in subordine con richiesta del pagamento di quest'ultimo;
- che le donazioni per euro 220.003,00 sono nulle per difetto di forma e che quanto alla quota di corrispettivo per euro 50.410,78 la stessa è stata compensata con credito per opere di miglioramento i cui esborsi erano a carico della stessa convenuta in forza del contratto di affitto fra le parti;
- che la convenuta è tenuta, inoltre, alla restituzione degli importi di cui ai trasferimenti a mezzo di operazioni bancarie per complessivi euro 65.677,00, in ragione dell'invalidità delle corrispondenti donazioni ex art. 774 c.c. e comunque per difetto di pag. 4/16 forma ex art. 782 c.c.; conclusivamente richiedendo la dichiarazione di invalidità o comunque di inefficacia del contratto di compravendita del 21-4-2017 con condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile oltre al risarcimento del danno, in subordine la dichiarazione di risoluzione di detto contratto e, in ulteriore subordine, anche previo accertamento della nullità delle donazioni di denaro del 21-4-2017, la condanna della convenuta al pagamento del prezzo pattuito per euro 340.000,00; in ogni caso, la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 65.677,00 anche ai sensi dell'art. 2033
c.c. o dell'art. 2041 c.c.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta allega:
- di aver conosciuto l'attore nel 2012 e di aver concluso con lui nel 2013 contratto di affitto agrario di fondi per una superficie di 26.000 mq per canone annuo di euro 2.400,00
e durata di 15 anni;
- di aver pagato nel marzo 2013 in favore del Comune di Roncegno Terme la somma di euro 4.871,72 per la sanatoria di un abuso edilizio oltre a IMU 2012 per l'importo di euro 880,00;
- di aver corrisposto il canone pattuito sino all'anno 2016;
- di aver ospitato l'attore presso la propria abitazione a partire dalla primavera del
2016 e di averlo aiutato nelle incombenze quotidiane, sostenendo anche i correlativi costi, ciò sino all'allontanamento forzato nell'anno 2021;
- che la reale volontà dell'attore era donare “la stalla” alla convenuta affinché la facesse fruttare e, al fine di consentire l'accesso a finanziamenti pubblici, si procedeva alla compravendita dell'aprile 2017, mentre, quanto all'importo oggetto di compensazione di euro 50.410,78, il controcredito è relativo ad opere relative all'agritur di proprietà dell'attore;
- che i bonifici contestati riguardano pagamenti in favore dell'avv. per causa CP_3 di divisione che aveva coinvolto l'attore;
- che alla data della compravendita del 2017 l'attore era capace di intendere e di volere;
- che l'attore è intervenuto in data 13-6-2018 ai fini della sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede giudiziale;
pag. 5/16 - di vantare credito per euro 200.000,00 per l'assistenza materiale e morale prestata in favore dell'attore nell'arco di tempo fra il 2016 e il 2022; conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree, in via subordinata riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 54.400,00.
Istruita a mezzo della documentazione versata agli atti dalle parti e di consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U. del 16-10-2024), la causa è stata rimessa in decisione come da ordinanza del 22-10-2025, previo deposito degli scritti conclusionali ad opera delle parti.
2. Sull'invalidità per incapacità del contratto del 21-4-2017.
Per ciò che concerne l'eccezione pregiudiziale in rito ex art. 295 c.p.c., è sufficiente osservare che oggetto del presente giudizio è in via principale la domanda di annullamento del contratto del 21-4-2017 “per incapacità del signor ai Parte_1 sensi dell'art. 1425 c.c.”, non invece domanda risarcitoria, mentre, quanto alla domanda restitutoria spiegata da parte attrice, la stessa non è dedotta in relazione a ipotesi di nullità ex art. 643 c.p. (v. Cass. Sez. 2, 28/04/2017, n. 10609; Cass. Sez. 1, 19/05/2016, n. 10329; cfr. in ogni caso Cass. Sez. 6, 02/10/2015, n. 19767: “Non è configurabile un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c. tra il giudizio di annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore ed il processo penale per circonvenzione di incapace atteso che mentre, in quest'ultimo, l'accoglimento della domanda prescinde dall'esistenza di un pregiudizio e postula che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, sia assolutamente privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, in sede penale, l'accertamento dello stato di infermità fisica
o deficienza psichica della vittima è necessariamente finalizzato alla dimostrazione della specifica incapacità naturale di cui avrebbe profittato l'imputato, in maniera da indurlo
a compiere un determinato atto giuridico pregiudizievole per sé o per altri”), ferma, quanto in specie alla domanda attorea concernente l'ammontare di euro 65.677,00,
l'impossibilità di verificare (doc. 3 att.; doc. 15 conv.) l'effettiva identità oggettiva nel quantum rispetto ad eventuale domanda spiegata in sede penale (cfr. Cass. Sez. 3,
04/12/2024, n. 31115).
Venendo al merito, documentato agli atti è il contratto di compravendita fra Pt_1
pag. 6/16 e la convenuta del 21-4-2017 relativo all'immobile sito nel Comune di Ronchi Pt_1
NA (c.d. SO AR) per il corrispettivo di euro 340.000,00 (docc. 8 e 22 att.).
In particolare, del predetto corrispettivo risultano versati da parte di euro CP_1
240.000,00 nella data del 21-4-2017 (doc. 9 att.), mentre, quanto ad euro 50.410,78, ne viene dichiarata la compensazione con crediti elencati nell'atto notarile (doc. 8 att.).
Sostiene a quest'ultimo riguardo l'attrice che trattasi di compensazione con credito inesistente in quanto afferente a esborsi a carico della medesima convenuta sulla base di quanto pattuito in seno al contratto di affitto agrario del 30-7-2013 (doc. 7 att.). Quanto al residuo importo di euro 49.589,22, la convenuta ha assunto impegno al pagamento entro il 31-12-2018 (doc. 8 cit.), impegno rimasto inadempiuto.
Documentati agli altri sono anche i versamenti in restituzione sempre in data 21-4-
2017 da parte di per euro 70.003,50 in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
con causale “regalo” e per euro 149.996,00 in favore di con
[...] CP_1 causale “regalo” (doc. 10 att.).
La convenuta non svolge contestazioni con riguardo all'imputazione dell'importo di euro 50.410,78, confermando per il resto che le stesse sarebbero state volte a “opere di miglioramento a carico dell'agritur di proprietà del ” (comparsa di costituzione, Pt_1 pag. 14), senza nulla contraddire quanto alla riconducibilità di dette spese a quelle già preventivate con il menzionato contratto di affitto a carico della medesima convenuta, per ammontare sino ad euro 50.000,00.
La difesa della stessa convenuta deduce e afferma, inoltre, che il contratto del 21-4-
2017 costituiva atto simulato [cfr. comparsa di costituzione, pagg. 13-15: “La reale volontà del era donare la stalla alla perchè vi investisse e la facesse Pt_1 CP_1 fruttare. (…) si optava per una compravendita simulata e da qui i bonifici di data 21 aprile 2017 effettuati dal a coprire quasi per l'intero il versamento effettuato in Pt_1 pari data dalla signora . (…) quanto versato per l'acquisto della stalla veniva CP_1 restituito, perché ribadiamo che la volontà del era appunto donare la stalla”]. Pt_1
Premesso quanto sopra, nel caso di specie sussistono, innanzitutto, idonei e sufficienti elementi onde ritenere dimostrata l'incapacità di intendere e volere con riferimento al contratto concluso il 21-4-2017, i.e. il turbamento delle facoltà intellettive e volitive tale da compromettere una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, pag. 7/16 del formarsi di una volontà cosciente (Cass. Sez. 2, 28/03/2002, n. 4539;
Sez. 2, 08/06/2011 n. 12532), la prova al riguardo potendo essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4539 del 28/03/2002; Sez. 2, 30/05/2017, n. 13659).
Nella fattispecie per cui è causa sovviene, in primo luogo, l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno nel corso dell'anno 2021 (doc. 11 att.), in quella sede essendo già stata acquisita perizia, con colloqui con conclusisi il 28-2- Parte_1
2021, nel cui ambito, a distanza di pochi anni dall'atto del 2017, emergeva l'assenza di consapevolezza circa l'atto compiuto e i relativi effetti (cfr. doc. 12 att., spec. pagg. 8-9).
Se non revocabile in dubbio è lo stato di incapacità di intendere e di volere e, in specie, di mancata consapevolezza all'attualità circa gli effetti e il contenuto di atti giuridici, la
C.T.U. acquisita, sulla base di conclusioni sufficientemente e adeguatamente motivate che questo Tribunale fa proprie, ha altresì consentito di riscontrare, a fronte del disturbo da cui il è affetto (C.T.U., pag. 15: “…Disturbo Neurocognitivo indotto da alcol Pt_1
e Disturbo Neurocognitivo vascolare”), la presenza sin da un passato risalente dei fattori di rischio che hanno condotto al deterioramento delle facoltà intellettive, peraltro alla luce di evidenze presenti già nell'anno 2011 circa la sussistenza di alterazioni indicative di danno vascolare (C.T.U., pag. 16: “… già nel 1992, veniva definito etilista cronico … con riscontro dei segni dell'alcolismo a livello epatico (epatopatia cronica)”; … “nella TC
Encefalo del 21/03/2011 presentava già alterazioni della sostanza bianca indicativi di danno vascolare”; pag. 17: “… stante un'eziologia, presumibilmente, multifattoriale del deterioramento che ha portato all'instaurarsi progressivo ed ingravescente del quadro clinico evidenziato nell'attualità, il fattore di rischio maggiore, ossia quello dell'abuso alcolico, è stato presente nel passato come a tutt'oggi e risulta noto a tutte le persone a lui familiari o conviventi”).
Sulla base di disamina analitica ed esaustiva degli elementi a disposizione il
Consulente ha dato atto della compresenza e convergenza dei fattori di rischio, già presenti nel passato, che hanno determinato un deterioramento delle facoltà intellettive, sviluppatosi in via progressiva nell'arco del secondo decennio del 2000 e pag. 8/16 ragionevolmente già presente nel 2017 (C.T.U., pag. 17: “Di fatto, tali deficit, esiti di un quadro progressivo ed ingravescente, presumibilmente sviluppatosi nell'arco del secondo decennio del 2000 (vedasi TAC encefalo del 2011), potevano essere evidenti, negli anni dal 2016 al 2020, al minimo approfondimento: nella rigidità di pensiero, nella povertà e ridondanza delle tematiche, nelle difficoltà mnesiche, nella difficoltà di risposta
a quesiti specifici ed articolati, nell'incapacità di ragionamento complesso, nella risposta deficitaria al tentativo di approfondire i concetti”), vieppiù alla luce della verifica di un deterioramento soltanto pochi anni dopo, nel 2021, tale da escludere tout court la configurabilità di qualsivoglia comprensione degli effetti giuridici degli atti compiuti
(doc. 12 cit., spec. pag. 12: “… nulla sa di preciso su ciò che possiede e su ciò cha ha già donato o concesso in uso, né di ciò che egli usa per la propria sopravvivenza”).
Gli elementi esposti concorrono in via determinante e necessaria a confutare una capacità di consapevolezza anche alla luce della complessità dell'atto posto in essere nell'aprile del 2017, fermo, infatti, che l'incapacità di intendere e volere ha carattere relativo e deve essere valutata in riferimento alle facoltà necessarie per la confezione del negozio che si intende impugnare. La capacità di intendere e volere va senz'altro esclusa nel caso concreto, vertendosi in ordine a operazione complessa, integrata sia da atto di compravendita con articolate previsioni in punto di pagamento del corrispettivo, in parte a mezzo di compensazione e in parte a mezzo di assunzione di obbligazione di pagamento, sia dalla contestuale retrocessione a mezzo bonifico delle ingenti somme corrisposte nella stessa giornata dalla . CP_1
Nessuno degli elementi prospettati dalla difesa della convenuta incrina le superiori conclusioni, tenuto conto che l'eventuale sottoscrizione di verbale di conciliazione
(peraltro non documentato) nulla può sortire in ordine all'effettiva consapevolezza ai fini di cui all'art. 1425 c.c., difficilmente verificabile, infatti, in una siffatta sede, mentre, quanto alle dichiarazioni rese dal notaio, è sufficiente sottolineare che “L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. Ne consegue che, qualora il pag. 9/16 contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto” (Cass. Sez. 2, 28/10/2019, n. 27489).
Al contempo, va recisamente negata qualsivoglia rilevanza dell'eventuale contegno assunto dai funzionari di banca.
Anche a prescindere dai rilievi in ordine alla configurabilità, sulla base della stessa prospettazione di parte convenuta, di una fattispecie liberale con riferimento al trasferimento della proprietà, la cui ricorrenza esonererebbe financo, alla luce del disposto dell'art. 775 c.c., dall'accertamento del requisito di malafede in capo all'altro contraente, la sussistenza di quest'ultimo, da intendersi quale consapevolezza da parte del contraente capace delle menomazioni intellettive e volitive dell'altro contraente, deve ritenersi parimenti verificata nel caso de quo.
In primo luogo, la stessa difesa della convenuta riferisce di una piena conoscenza delle vicissitudini e problematiche che avevano interessato il sino all'accoglimento in Pt_1 uno stato di contiguità abitativa e, quindi, di frequentazione quotidiana, cui non può che conseguire la necessaria consapevolezza circa il relativo deterioramento intellettivo.
In secondo luogo, riveste altresì efficacia probatoria anche presuntiva la stessa incongruenza e non proporzionalità della decisione, per come riferita dalla stessa difesa della convenuta da correlarsi a una volontà di donazione di immobile di valore non inferiore ad euro 340.000,00, ove dipesa dalla mera ospitalità avviata nel 2016, un anno prima soltanto dell'atto di compravendita, e in favore di soggetto conosciuto pochi anni prima e con cui si erano intrattenuti meri “rapporti rispettosi e cordiali” (comparsa di costituzione, pag. 4).
Non può, inoltre, non sottolinearsi come, sulla base della documentazione versata agli atti, la stipula del contratto del 21-4-2017 si sia inserita nell'arco di una temporalità significativa, dal 2016 al 2020, connotata da una sequenza di numerose operazioni bancarie e finanziarie in favore in ogni caso della convenuta.
A quanto sopra aggiungasi che sia la perizia predisposta nell'anno 2021, sia la C.T.U. acquisita nel corso del presente procedimento, da un lato, hanno confermato l'evidenza e pag. 10/16 la piena conoscibilità e comunque riconoscibilità da parte di altri soggetti dell'incapacità del nella formazione di una volontà consapevole (C.T.U., pag. 17), dall'altro lato, Pt_1 hanno evidenziato le criticità altresì volitive e, in particolare, l'instaurazione da parte dell'attore di relazioni di tipologia remissiva e dipendente con abbandono di autonomia a favore di figure di riferimento (C.T.U., pag. 17: “Corre l'obbligo, infine, di sottolineare maggiormente quanto già accennato circa l'assetto personologico del signor , Pt_1 su cui vanno ad inscriversi i deficit cognitivi acquisiti di cui si è lungamente discorso. La storia del valutando, di fatto, ci presenta un soggetto con personalità dipendente, remissiva ed oblativa, che nel corso della vita viene costantemente “guidato” dalle figure parentali, di volta in volta in modo amorevole o, di contro, con vessazioni, ma sostanzialmente mai autonomo e sempre assoggettato ad una figura di riferimento”).
Ad ulteriore conferma della piena ricorrenza del requisito di malafede emerge il pregiudizio conseguente all'operazione dell'aprile 2017, nella misura in cui ha determinato il trasferimento del titolo di proprietà sull'immobile a fronte, tuttavia, in conseguenza delle contestuali restituzioni e della compensazione con credito soggettivamente inesistente, del pagamento per soli euro 20.000,00 (necessariamente irrisorio a fronte del valore indicato nel medesimo atto per euro 340.000,00), infine con previsione di assunzione di impegno mai adempiuto, né sollecitato. Può essere utile rammentare che “ai fini dell'annullamento del contratto concluso da un soggetto in stato
d'incapacità naturale, è sufficiente la malafede dell'altro contraente, senza che sia richiesto un grave pregiudizio per l'incapace; laddove, in concreto, tale pregiudizio si sia verificato, esso tuttavia ben può costituire un sintomo rivelatore di detta malafede (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto a maggior ragione provata la malafede dell'acquirente, dal momento che era stato accertato, mediante consulenza tecnica psichiatrica, espletata nel giudizio relativo all'interdizione dell'alienante, il suo stato di grave infermità psichica irreversibile da etilismo cronico)”
(Cass. Sez. 2, 09/08/2007, n. 17583; v. anche Cass. Sez. 1, 13/10/2022, n. 29962; Sez. 2,
14/05/2003, n. 7403).
Per tutto quanto sopra, integrati i presupposti della fattispecie di cui all'art.428 c.c. così come richiamato dall'art. 1425 c.c., la domanda di parte attrice è fondata e deve trovare accoglimento, con pronuncia di annullamento del contratto di compravendita del pag. 11/16 21-4-2017 e con conseguente ordine nei confronti della convenuta alla restituzione del bene.
L'accoglimento della domanda di annullamento comporta l'assorbimento di quelle ulteriori spiegate in via subordinata (di risoluzione, di adempimento e di nullità delle donazioni a mezzo bonifico per difetto di forma).
3. Sulla domanda di restituzione delle somme di denaro e sulla domanda riconvenzionale subordinata di parte convenuta.
Parte attrice richiede inoltre la condanna alla restituzione della somma di euro
65.677,00 complessivi in relazione ai trasferimenti in denaro in favore della convenuta o al pagamento di debiti di quest'ultima. Sostiene la difesa dell'attore che i trasferimenti di denaro documentati integrerebbero donazione invalida per difetto della piena capacità di intendere e di volere o comunque nulla per difetto di forma ex art. 782 c.c.
In particolare, risulta documentata, oltre alla prestazione di garanzie reali o personali in favore della convenuta (doc. 19 att.), l'effettuazione di operazioni in conto corrente in favore della convenuta fra l'ottobre 2016 e l'aprile 2020 per euro 29.387,5 a mezzo di bonifici e per euro 35.714,81 a titolo di pagamenti in favore di terzi (docc. 14, 15, 16, 17
e 18 att.).
La convenuta non contesta l'an e il quantum dei trasferimenti di denaro, né la destinazione a sé, salvo per ciò che concerne l'importo di euro 29.900,00 di cui al bonifico del 10-4-2020 (doc. 5), rispetto al quale deduce trattarsi di spese legali relative a causa di divisione nell'interesse dell'attore, con intervento necessario della in quanto CP_1 acquirente della stalla, la restante parte dovendo ascriversi all'accordo simulato volto alla donazione della stalla, in considerazione, inoltre, della somma di euro 20.000,00 versata dalla convenuta (comparsa di costituzione, spec. pag. 15).
Invero nemmeno oggetto di allegazione ad opera della difesa della convenuta, va, in ogni caso, esclusa la configurabilità di ipotesi di donazioni per modico valore per i trasferimenti di denaro per importi pari o superiore ad euro 1.000,00, tenuto conto, da un lato, della consistenza delle somme trasferite nel confronto con la ridotta entità della pensione percepita dal (euro 630: cfr. doc. 4 att.) e con le esigue disponibilità Pt_1 finanziarie all'esito di siffatte operazioni, nel dicembre 2020 e gennaio 2021, il saldo dei pag. 12/16 conti corrente risultando nell'un caso negativo, nell'altro pari ad euro 134,38 (doc. 4 cit.).
Dedotta dalla difesa della convenuta un'ipotesi di riconoscenza soltanto in seno agli scritti conclusionali e quindi tardivamente, in ogni caso il carattere remuneratorio della donazione non esonera dal rispetto, a pena di nullità, della forma dell'atto pubblico.
Assunto, dunque, per le ragioni di cui sopra, il criterio di valore con riferimento all'importo di euro 1.000,00 deve essere dichiara la nullità delle donazioni intervenute a mezzo di trasferimento diretto di risorse finanziarie nell'assenza della necessaria forma di atto pubblico ex art. 782 c.c., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del complessivo ammontare di euro 29.915,31.
Per ciò che concerne, invece, l'importo di euro 29.900,00 corrisposto in favore della con specifica causale “per pagamento Avv.to ” (doc. 15 att.), va CP_1 Controparte_4 rilevato che, sulla base della relazione redatta dal difensore beneficiario del pagamento
(doc. 11 conv.), l'ammontare originario corrispondeva per la prevalente quota parte a obbligazione a carico del medesimo attore, pur da ultimo, nel corso del 2018, in conseguenza dell'acquisto del titolo di proprietà, la convenuta risultando aver spiegato intervento nel contenzioso già pendente. Nell'assenza di compiuta offerta di prova circa il quantum del debito a carico della convenuta personalmente (pur nell'emersione di decreto ingiuntivo nei confronti di entrambe le parti: doc. 11 conv.), nonché tenuto conto dell'afferenza del più complessivo importo a causa divisoria che aveva coinvolto il
, la domanda di ripetizione dell'attore, in difetto di idonea dimostrazione circa la Pt_1 sussistenza dell'indebito soggettivo, non può trovare accoglimento in parte qua per l'integrale importo di euro 29.900,00. Nondimeno, sulla base della stessa documentazione prodotta dalla convenuta, l'Avv. a precisato di aver “complessivamente incassato CP_3 dai sig.ri e ” la somma di euro 22.460,70, sicché priva di Parte_1 CP_1 alcuna giustificazione permane la corresponsione per il maggior importo di euro
29.900,00 e in relazione alla differenza per euro 7.439,30 (nella corrispondenza prodotta chiarendosi anzi la restituzione in favore della dell'importo di euro 6.800,00: doc. CP_1
11 conv.).
La maggiore somma trasferita costituisce, nell'assenza di alcuna allegazione circa il relativo titolo, indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. alla cui restituzione la convenuta è tenuta. pag. 13/16 Per ciò che concerne i residui importi, per trasferimenti di denaro di minore valore o per l'ipotesi di pagamento di debiti altrui, non predicabile un difetto di forma in applicazione dell'art. 783 c.c. oppure vertendosi in ordine a donazione indiretta, la
Consulenza espletata in corso di causa non ha escluso la possibilità che il possa Pt_1 aver delegato alla la gestione della pensione, autorizzando momenti di prelievo e CP_1 piccoli pagamenti, così come se del caso provvedendo al pagamento di utenze (doc. 20 att.).
Alla luce dei superiori rilievi la domanda attorea deve, dunque, trovare riconoscimento nei limiti dell'importo pari ad euro 37.354,61, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Va precisato che, pur dedotta l'intervenuta corresponsione della somma di 20.000,00 euro in occasione del contratto del 21-4-2017, nessuna domanda, né eccezione di compensazione è stata proposta dalla difesa della convenuta.
Da ultimo, la domanda riconvenzionale subordinata della convenuta, volta al riconoscimento di importi in relazione al lavoro di assistenza e cura e a titolo di canone di locazione e indennità, è priva di fondamento.
In fatto, in primo luogo, è rimasta sprovvista di alcuna offerta di prova e invero nemmeno oggetto di allegazione la conclusione di un rapporto contrattuale fra le parti con previsione di assunzione di obbligazioni di pagamento da parte del a fronte Pt_1 dell'eventuale espletamento di prestazioni di assistenza.
In secondo luogo, l'articolazione di prova della difesa della convenuta non sarebbe comunque atta a dimostrare e circostanziare, anche nel tempo e nella quantità, le attività in ipotesi spiegate dalla convenuta, riferendosi, infatti, in via oltremodo generica e vaga, di “fare le pulizie, la spesa, accompagnarlo” presso i luoghi di interesse. Quanto poi all'accoglienza all'interno dell'abitazione, nessuna offerta di prova idonea è avanzata con riferimento alla stipula di un contratto di locazione fra le parti, la stessa ricostruzione della difesa della convenuta sottolineando anzi la scelta di ospitare il a titolo gratuito, Pt_1 senza del resto che mai alcuna richiesta di pagamento sia stata avanzata. Dalla relazione sociale del 7-4-2021 (doc. 8 conv.) prodotta dalla difesa della stessa convenuta si evince del resto che la avrebbe riferito di “aiutare volentieri il signor ” e “di CP_1 Pt_1 considerarlo come uno di famiglia”, oltre ad essere “di aiuto a loro sia nella campagna, pag. 14/16 che con gli animali”, trovando, quindi, riscontro che le attività eventualmente prestate dalla convenuta sarebbero comunque state rese spontaneamente e a titolo gratuito, una siffatta circostanza non potendo mutare a fronte della dichiarazione di invalidità del trasferimento immobiliare dell'aprile 2017.
Per ciò che concerne, infine, l'eventuale pagamento di spese per utenze, non sussiste agli atti alcuna evidenza documentale di detti esborsi a carico della convenuta, risultando anzi e al contrario il pagamento delle utenze ad opera del (doc. 20 att.). Pt_1
La domanda riconvenzionale è, pertanto, priva di fondamento, anche ai sensi dell'art. 2697 c.c., e deve essere rigettata.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, in considerazione dell'attività in concreto espletata nei valori medi per la fase di studio (euro 3.544,00) e introduttiva (euro 2.338,00), minimi per quella istruttoria (euro 5.205,50), in assenza di attività di assunzione di prova orale, e decisionale
(euro 3.082,00) in mancanza di questioni nuove e diverse da quelle oggetto di esame nelle precedenti fasi, per il complessivo ammontare di euro 14.169,50, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Il compenso del C.T.U., come liquidato in corso di causa, deve essere, infine, posto definitivamente a carico della convenuta soccombente.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. annulla il contratto di vendita del 21.04.2017 tra e Parte_1 CP_1 avente ad oggetto il bene immobile sito nel Comune di Ronchi NA (TN), SO
AR, C.C. 314 Ronchi, P.T. 999, p.ed. 470, e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione del predetto immobile in favore dell'attore CP_1 [...]
; Pt_1
2. condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di €
37.354,61, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
pag. 15/16 4. condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate in € 14.169,50, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
5. pone definitivamente a carico della convenuta soccombente il compenso del C.T.U. come già liquidato in corso di causa.
Trento, 14/11/2025
Il Giudice
CA PO
pag. 16/16