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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/07/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIO NE CIV ILE
Composto dai magistrati:
dott. Marcello Testaquatra Presidente rel.
dott. Calogero D. Cammarata Giudice
dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 399/2025 R.G., avente per oggetto: “domanda di separazione giudiziale tra coniugi”, proposta
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 83, C.F. , elettivamente domiciliato in Caltanissetta Via Calabria s.n., presso lo studio C.F._1
dell'avv. Lavinia Cordaro, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale segnata in calce al presente introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliata a Caltanissetta in Corso Vittorio Emanuele n. 126, presso lo C.F._2
1 2
studio legale dell'avv. Giuseppe Panepinto, che la rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: “L'avv. Cordaro, all'udienza del 18.6.2025, ha chiesto, inoltre, che il tribunale voglia emettere sentenza sullo status. L'avv. Panepinto prende atto della richiesta di controparte di pronuncia sullo status e non si associa alla stessa”.
Il P.M., a cui sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto senza nulla rilevare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso per separazione personale tra coniugi, depositato il 13.3.2025, Parte_1
esponeva:
-che in data 30.7.1981, in Caltanissetta, aveva contratto matrimonio concordatario con
[...]
, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1981, parte 2, serie A, numero CP_1
293;
- che dal matrimonio erano nati tre figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che erano insorti tra i coniugi insanabili contrasti, avendo già in data 5.5.2016 il Tribunale
omologato la separazione dei coniugi che, tuttavia, con dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale
Civile del Comune di Caltanissetta dell'1.3.2021, avevano manifestato di essersi riconciliati nel mese di aprile del 2017;
- che la convivenza tra i coniugi, comunque, continuava ad essere difficile per la reciproca inconciliabilità dei rispettivi caratteri, per cui l'odierno ricorrente da quasi tre anni si era allontanato dalla residenza familiare ed era andato a vivere in altra abitazione condotta in locazione;
2 3
- che nonostante il tentativo di addivenire alla separazione consensuale, lo stesso si era rivelato vano, per cui si vedeva costretto a chiedere la separazione giudiziale, con assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale si associava alla domanda Controparte_1
di separazione proposta dal ricorrente, avanzando, al riguardo, in via riconvenzionale, domanda di addebito della separazione nei suoi confronti e si opponeva alla chiesta assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 18.6.2025 venivano sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
I difensori, pertanto, insistevano nei rispetti atti difensivi e nelle richieste formulate negli atti introduttivi e nelle memorie rispettivamente depositate.
L'avv. Cordaro, inoltre, chiedeva che il tribunale volesse emettere sentenza sullo status,
domanda alla quale l'avv. Panepinto non si associava,
Il giudice relatore, preso atto di quanto sopra, si riservava anche di riferire al collegio sullo status.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti
(l'avv. Panepinto all'udienza del 18.6.2025 non si è associato alla pronuncia anticipata, ma aveva formulato domanda di addebito della separazione), è fondata e deve essere accolta.
L'intervenuta separazione di fatto, che protrae già da oltre tre anni, il fallimento del tentativo di conciliazione esperito avanti al giudice relatore, l'elevata conflittualità tuttora esistente, la domanda di addebito formulata dalla e le ragioni poste a sostegno della stessa, appaiono CP_1
elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c., per pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
3 4
Per il prosieguo della causa, inoltre, è stata già emessa ordinanza in data 1.7.2025 dal giudice relatore, sui provvedimenti temporanei ed urgenti e per la decisione sui chiesti mezzi istruttori.
In ordine alle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
non definitivamente decidendo sul ricorso depositato il 13/3/2025, nella causa iscritta al n.
399/2025 R.G.;
pronuncia la separazione personale ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in Caltanissetta il 30.7.1981, trascritto
[...] Controparte_1
nel registro degli Atti di matrimonio del comune di Caltanissetta, anno 1981, parte 2, serie A, n.
293.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni nell'atto di matrimonio e per le ulteriori incombenze di legge,
allorché diventerà esecutiva.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, il 16 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIO NE CIV ILE
Composto dai magistrati:
dott. Marcello Testaquatra Presidente rel.
dott. Calogero D. Cammarata Giudice
dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 399/2025 R.G., avente per oggetto: “domanda di separazione giudiziale tra coniugi”, proposta
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 83, C.F. , elettivamente domiciliato in Caltanissetta Via Calabria s.n., presso lo studio C.F._1
dell'avv. Lavinia Cordaro, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale segnata in calce al presente introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliata a Caltanissetta in Corso Vittorio Emanuele n. 126, presso lo C.F._2
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studio legale dell'avv. Giuseppe Panepinto, che la rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: “L'avv. Cordaro, all'udienza del 18.6.2025, ha chiesto, inoltre, che il tribunale voglia emettere sentenza sullo status. L'avv. Panepinto prende atto della richiesta di controparte di pronuncia sullo status e non si associa alla stessa”.
Il P.M., a cui sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto senza nulla rilevare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso per separazione personale tra coniugi, depositato il 13.3.2025, Parte_1
esponeva:
-che in data 30.7.1981, in Caltanissetta, aveva contratto matrimonio concordatario con
[...]
, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1981, parte 2, serie A, numero CP_1
293;
- che dal matrimonio erano nati tre figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che erano insorti tra i coniugi insanabili contrasti, avendo già in data 5.5.2016 il Tribunale
omologato la separazione dei coniugi che, tuttavia, con dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale
Civile del Comune di Caltanissetta dell'1.3.2021, avevano manifestato di essersi riconciliati nel mese di aprile del 2017;
- che la convivenza tra i coniugi, comunque, continuava ad essere difficile per la reciproca inconciliabilità dei rispettivi caratteri, per cui l'odierno ricorrente da quasi tre anni si era allontanato dalla residenza familiare ed era andato a vivere in altra abitazione condotta in locazione;
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- che nonostante il tentativo di addivenire alla separazione consensuale, lo stesso si era rivelato vano, per cui si vedeva costretto a chiedere la separazione giudiziale, con assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale si associava alla domanda Controparte_1
di separazione proposta dal ricorrente, avanzando, al riguardo, in via riconvenzionale, domanda di addebito della separazione nei suoi confronti e si opponeva alla chiesta assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 18.6.2025 venivano sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
I difensori, pertanto, insistevano nei rispetti atti difensivi e nelle richieste formulate negli atti introduttivi e nelle memorie rispettivamente depositate.
L'avv. Cordaro, inoltre, chiedeva che il tribunale volesse emettere sentenza sullo status,
domanda alla quale l'avv. Panepinto non si associava,
Il giudice relatore, preso atto di quanto sopra, si riservava anche di riferire al collegio sullo status.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti
(l'avv. Panepinto all'udienza del 18.6.2025 non si è associato alla pronuncia anticipata, ma aveva formulato domanda di addebito della separazione), è fondata e deve essere accolta.
L'intervenuta separazione di fatto, che protrae già da oltre tre anni, il fallimento del tentativo di conciliazione esperito avanti al giudice relatore, l'elevata conflittualità tuttora esistente, la domanda di addebito formulata dalla e le ragioni poste a sostegno della stessa, appaiono CP_1
elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c., per pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
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Per il prosieguo della causa, inoltre, è stata già emessa ordinanza in data 1.7.2025 dal giudice relatore, sui provvedimenti temporanei ed urgenti e per la decisione sui chiesti mezzi istruttori.
In ordine alle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
non definitivamente decidendo sul ricorso depositato il 13/3/2025, nella causa iscritta al n.
399/2025 R.G.;
pronuncia la separazione personale ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in Caltanissetta il 30.7.1981, trascritto
[...] Controparte_1
nel registro degli Atti di matrimonio del comune di Caltanissetta, anno 1981, parte 2, serie A, n.
293.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni nell'atto di matrimonio e per le ulteriori incombenze di legge,
allorché diventerà esecutiva.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, il 16 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
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