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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/07/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 406 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CHIUSOLO STEFANO e l'Avv. PINI ELEONORA, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Bulgarograsso (CO), via R. Guffanti n. 28
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. VILLANI MARCO, l'Avv. MORASCHINI MATTEO PIETRO e l'Avv. VILLANI CAMILLA
OL LL, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIALE REGINA
MARGHERITA, 43 20122 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: rapporto di agenzia
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 3 maggio 2022, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Como la chiedendo al Tribunale di: Controparte_1
“NEL MERITO 1. accertare e dichiarare che la disdetta del rapporto di agenzia di cui è causa è avvenuta a iniziativa della casa mandante ai sensi dell'art. 2 AEC, conseguentemente condannando a corrispondere Controparte_1 all'esponete, in forza del contratto di agenzia, le seguenti somme (o le diverse somme ritenute di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo: a. in via principale, € 48.486,55 a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c.; b. in via subordinata: i. € 2.565,18 (dedotto l'importo di € 1.975,26 corrisposto direttamente da pagina 1 di 7 Enasarco) a titolo di indennità di risoluzione del rapporto;
ii. € 3.707,03 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento della convenuta, consistente nell'aver comunicato in data 16/12/2020 le provvigioni dell'esponente senza il preavviso contrattuale, pertanto condannandola a corrispondere all'agente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 4.793,75 (in subordine, di € 3.835,00 o, in ulteriore subordine, la diversa somma ritenuta di giustizia), oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. nel caso di rigetto della domanda sub 1, condannare la convenuta a corrispondere all'esponente la somma di € 2.565,18, dedotto l'importo di € 1.975,26 corrisposto direttamente da Enasarco, (o la diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di indennità di risoluzione del rapporto”.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_1 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e acquisita CTU contabile, la causa veniva ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13 maggio 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
*
agente monomandatario della convenuta dal 03/12/2018, ha dedotto: di aver Parte_1 operato a favore di in forza di due contratti uno conferito in data 3.12.18 e l'altro Controparte_1 in data 25.10.19; che la provvigione era determinata nella misura del 10% sul fatturato mensile sugli ordini raccolti direttamente presso le farmacie, dello 0,10% sempre sugli ordini raccolti direttamente presso le farmacie, e del 28,66% sul fatturato di determinati prodotti nella zona di sua competenza, in base ai dati comunicati dalla società di rilevazione IMS;
che in data 29.1.20 la società mandante aveva modificato, in diminuzione, le provvigioni spettanti, aggiungendo alcuni prodotti, ed eliminandone altri;
che con comunicazione in data 10.12.20, inviata in data 16.12.20, la convenuta aveva diminuito ulteriormente le provvigioni spettanti al ricorrente, limitando il numero dei medici di competenza;
di non aver accettato la variazione di media entità (ossia pari al 13,02%- con riferimento alla variazione di gennaio 202-0 e del
6,73% con riferimento alla provvigione di dicembre 2020) e di aver comunicato quindi il recesso con comunicazione in data 14.1.20 e - considerando la comunicazione di variazione come disdetta da parte della mandante - aveva continuato il rapporto fino al termine del periodo di preavviso dovuto, fino al
16.5.21; che la convenuta evidenziava che trattavasi di variazione di lieve entità (3,59%) e considerava la comunicazione come disdetta da parte dell'agente; di aver percepito alla data di cessazione del rapporto il pagamento del solo Firr.; di aver diritto all'indennità ex art. 1751 cc, avendo notevolmente sviluppato il fatturato della zona permettendo alla mandante di fruire di benefici successivamente alla cessazione del rapporto;
di aver diritto, in subordine, a indennità risoluzione rapporto ed indennità suppletiva di clientela.
pagina 2 di 7 Secondo la prospettazione di parte resistente, invece, l'insieme delle due variazioni (di dicembre 20 con effetto da gennaio 21 e dicembre 2019 con effetto a gennaio 2020) comporterebbero una variazione in negativo pari al 4,01% e quindi al di sotto del 5% , soglia delle variazioni di “lieve entità”, ossia le variazioni che il preponente può comunicare senza alcun preavviso, e soprattutto che non legittimano l'agente a dimettersi facendo ritenere il recesso “ad iniziativa della mandante”.
La soluzione della questione sopra prospettata non può che partire dall'art. 2 Aec invocato dal ricorrente.
La norma, per quanto di interesse, recita: “Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e misura delle provvigioni possono essere: di lieve entità, intendendo per lieve entità le riduzioni che incidano fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre)precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
di media entità, intendendo per media entità le riduzioni che incidano oltre il cinque per cento e fino al quindici per cento delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
di rilevante entità, intendendo per rilevante entità le riduzioni superiori al quindici per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile
(1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero. Le variazioni di lieve entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente
o al rappresentante da darsi senza preavviso. Dette variazioni saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione scritta della ditta mandante da parte dell'agente o del rappresentante. Le variazioni di media e rilevante entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi, nel caso delle variazioni di media entità, almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Nel caso di variazioni di rilevante entità il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto, salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di diciotto mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta del preavviso, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione”.
L'A.E.C. stabilisce quindi che le variazioni di lieve entità possono essere attuate unilateralmente dalla mandante senza necessità di preavviso, mentre quelle di media e sensibile entità vanno comunicate con congruo preavviso e necessitano dell'accettazione dell'agente, che ha la facoltà di comunicare di non pagina 3 di 7 accettarle entro il termine perentorio di giorni 30. In tal caso, si prevede che la comunicazione del preponente ha efficacia di preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante, con conseguente diritto per l'agente al riconoscimento delle indennità di legge.
La disciplina richiamata, dunque, consente di poter affermare che, da un lato, viene riconosciuto alla mandante il potere di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (limitatamente ai prodotti, alla clientela, alla zona e alle provvigioni) e, dall'altro, che l'agente risulta tutelato dall'esercizio di tale potere con la facoltà di non accettarle qualora risultino di media o sensibile entità, ponendo fine al rapporto per volontà del preponente
Al fine di accertare se le variazioni unilaterali disposte da parte resistente risultassero inferiori alla soglia del 5%, è stata disposta CTU contabile alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Dell'elaborato peritale pare qui necessario richiamare i soli passaggi essenziali, pur dovendosi lo stesso intendere ivi interamente richiamato.
Il CTU ha riscontrato: “1. che la prima comunicazione trasmessa il 10 dicembre 2019, con effetti dal 1° gennaio
2020 (poi sostituita dalla comunicazione del 29 gennaio 2020 che ha però lasciato invariata la decorrenza), avrebbe dovuto essere considerata come variazione di “media entità” in quanto produttiva di una riduzione delle provvigioni nella misura del
13,02%; lo scrivente ritiene che la presente variazione non possa essere considerata come “unica variazione” con la successiva e che il sig. avendo proseguito il suo rapporto con la casa mandante senza trasmettere nessuna comunicazione, ha Pt_1 implicitamente accettato le nuove condizioni contrattuali;
2. che la seconda comunicazione trasmessa il 16 dicembre 2020, con effetti dal 1° gennaio 2021, avrebbe dovuto essere considerata come variazione di “media entità” in quanto produttiva di una riduzione delle provvigioni nella misura del 6,99%; lo scrivente ritiene che il sig. si sia Parte_1 correttamente attenuto a quanto stabilito dagli artt. 2 e 9 degli AEC Agenti Industria.”
Alla luce delle risultanze sopra riportate, che individuano come di “media entità” le variazioni unilaterali poste in essere dalla resistente, la comunicazione del 16/12/2020 è da considerarsi come recesso della preponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque concludersi che le modifiche unilaterali imposte dalla resistente non integrano una “variazione di lieve entità” e, pertanto, hanno legittimato l'agente a non accettare dette modifiche contrattuali (unitariamente considerate), così simmetricamente rendendo operativo il recesso “ad iniziativa della casa mandante”.
Da ciò discende il diritto dell'agente al conseguimento delle indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c.. La parte attrice, infatti, ha chiesto l'applicazione del trattamento di miglior favore dell'indennità di cessato rapporto prevista dal richiamato art. 1751 c.c. deducendo di aver acquisito nuovi pagina 4 di 7 clienti alla mandante (con conseguente incremento di fatturato per la convenuta), continuando la società a ricevere sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
L'art. 1751 c.c. prevede che “all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.
Il secondo comma stabilisce che “l'indennità non è dovuta:… quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività…”.
Ciò posto, si osserva che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 1751 comma 1 c.c. ha introdotto una indennità avente funzione compensativa del particolare merito dimostrato dall'agente (cfr. Cass. n. 15203/2010), e dunque è necessario, per il suo riconoscimento, che ricorrano tutti i presupposti indicati dalla norma in disamina: l'aver procurato “nuovi clienti al preponente”, ovvero l'avere
“sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti”, e il ricevere da parte del preponente “ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”. Non è quindi sufficiente la mera dimostrazione del procacciamento di nuova clientela, se non permangano “sostanziali vantaggi” dagli affari conclusi con costoro, dove i
“vantaggi” di cui si fa menzione non possono che riflettersi sull'incremento di affari e quindi di fatturato;
in altre parole, non è immaginabile il riconoscimento dell'indennità meritocratica per apporto di nuovi clienti se tale apporto non abbia incrementato di pari passo gli affari, quale conseguenza dell'ampliamento della clientela che deve, perciò, apportare un aumento di vendite e di incassi.
Nel caso in esame, non è contestato che bbia procurato nuovi clienti alla resistente. Pt_1
La consulenza contabile, sui requisiti di cui all'art. 1751 c.c., ha consentito di accertare che l'agente: “nel suo primo anno di attività il sig. abbia incrementato il fatturato rispetto allo stesso periodo e per gli stessi prodotti Pt_1 venduti nei 12 mesi precedenti nella misura del + 8,833%”. Ancora, il nominato CTU, confrontando il fatturato gennaio / dicembre 2020 rispetto al fatturato gennaio / dicembre 2019, ha accertato che sussiste “decremento nella misura del - 2,549%” dovuto al fatto che “il 9 marzo 2020 l'Italia entra in lockdown ed in data 11.03.2020
l'OMS dichiara lo stato di pandemia da COVID-19. Nel corso delle operazioni peritali emerge che nessuno dei prodotti proposti in vendita dal sig. è prescritto per il trattamento del COVID-19”. Ancora, quanto al fatturato Pt_1 giugno '20 / maggio '21 rispetto a quello di giugno '21 / maggio '22 è emerso “come il fatturato generato nei primi 12 mesi successivi alla cessazione del sig. sia incrementato rispetto agli ultimi 12 mesi lavorati dal ricorrente Pt_1 nella misura del + 5,811%.”. Ancora, il CTU ha accertato anche che sono rimasti i sostanziali vantaggi per un anno dopo la cessazione del rapporto del signor e può dunque formularsi un CP_1 Pt_1 giudizio positivo sul fatto che la preponente possa ancora trarne vantaggi per un tempo apprezzabile. Da pagina 5 di 7 qui, allora, la prova dei requisiti richiesti dall'art. 1751 c.c. per il riconoscimento dell'indennità. Con riferimento al quantum dell'indennità, il CTU ha preso in considerazione la retribuzione media del periodo durante il quale l'agente ha lavorato per quantificandola in € 48.486,55 Controparte_1
Quanto al risarcimento del danno da mancato preavviso sull'applicazione della variazione, si osserva come la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nel ritenere come, in considerazione delle analogie strutturali tra i rapporti di agenzia e quelli di lavoro subordinato ed in assenza di un'espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per quest'ultimo trovi applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., che comporta anche il riconoscimento del diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso nonché all'indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, data l'assimilabilità di tale caso a quello del recesso dell'agente per giusta causa, sostanzialmente dovuto al comportamento del preponente stesso ( cfr. Cass. Civ. Sez. II n. 23455 del
16/12/2004 Rv. 578190; conformi in passato Sez. Lavoro 6 aprile 1990 n. 2879 rv. 466467, 23 aprile 1991
n. 4381 Rv. 471798 e n. 5467 del 02/05/2000 Rv. 536067).
È stato così affermato che l'agente abbia la facoltà di recedere “per giusta causa”, con effetto immediato e diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di comportamenti del preponente che non consentano la prosecuzione neanche temporanea del rapporto (Cass. Sez. Lavoro n. 5467 del 02/05/2000 Rv. 536067
). Spetterà quindi all'agente anche l'indennità a titolo di mancato preavviso, quantificata dal CTU in €
1.196,68, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, Controparte_1 deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.
[...]
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna a pagare, in favore di euro 48.486,55 a Controparte_1 Parte_2 titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c. nonché euro a € 1.196,68 a titolo di mancato preavviso, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 cc dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € Controparte_1
8.000,00 oltre accessori come per legge.
Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva. pagina 6 di 7 Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 13 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CHIUSOLO STEFANO e l'Avv. PINI ELEONORA, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Bulgarograsso (CO), via R. Guffanti n. 28
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. VILLANI MARCO, l'Avv. MORASCHINI MATTEO PIETRO e l'Avv. VILLANI CAMILLA
OL LL, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIALE REGINA
MARGHERITA, 43 20122 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: rapporto di agenzia
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 3 maggio 2022, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Como la chiedendo al Tribunale di: Controparte_1
“NEL MERITO 1. accertare e dichiarare che la disdetta del rapporto di agenzia di cui è causa è avvenuta a iniziativa della casa mandante ai sensi dell'art. 2 AEC, conseguentemente condannando a corrispondere Controparte_1 all'esponete, in forza del contratto di agenzia, le seguenti somme (o le diverse somme ritenute di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo: a. in via principale, € 48.486,55 a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c.; b. in via subordinata: i. € 2.565,18 (dedotto l'importo di € 1.975,26 corrisposto direttamente da pagina 1 di 7 Enasarco) a titolo di indennità di risoluzione del rapporto;
ii. € 3.707,03 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento della convenuta, consistente nell'aver comunicato in data 16/12/2020 le provvigioni dell'esponente senza il preavviso contrattuale, pertanto condannandola a corrispondere all'agente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 4.793,75 (in subordine, di € 3.835,00 o, in ulteriore subordine, la diversa somma ritenuta di giustizia), oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. nel caso di rigetto della domanda sub 1, condannare la convenuta a corrispondere all'esponente la somma di € 2.565,18, dedotto l'importo di € 1.975,26 corrisposto direttamente da Enasarco, (o la diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di indennità di risoluzione del rapporto”.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_1 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e acquisita CTU contabile, la causa veniva ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13 maggio 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
*
agente monomandatario della convenuta dal 03/12/2018, ha dedotto: di aver Parte_1 operato a favore di in forza di due contratti uno conferito in data 3.12.18 e l'altro Controparte_1 in data 25.10.19; che la provvigione era determinata nella misura del 10% sul fatturato mensile sugli ordini raccolti direttamente presso le farmacie, dello 0,10% sempre sugli ordini raccolti direttamente presso le farmacie, e del 28,66% sul fatturato di determinati prodotti nella zona di sua competenza, in base ai dati comunicati dalla società di rilevazione IMS;
che in data 29.1.20 la società mandante aveva modificato, in diminuzione, le provvigioni spettanti, aggiungendo alcuni prodotti, ed eliminandone altri;
che con comunicazione in data 10.12.20, inviata in data 16.12.20, la convenuta aveva diminuito ulteriormente le provvigioni spettanti al ricorrente, limitando il numero dei medici di competenza;
di non aver accettato la variazione di media entità (ossia pari al 13,02%- con riferimento alla variazione di gennaio 202-0 e del
6,73% con riferimento alla provvigione di dicembre 2020) e di aver comunicato quindi il recesso con comunicazione in data 14.1.20 e - considerando la comunicazione di variazione come disdetta da parte della mandante - aveva continuato il rapporto fino al termine del periodo di preavviso dovuto, fino al
16.5.21; che la convenuta evidenziava che trattavasi di variazione di lieve entità (3,59%) e considerava la comunicazione come disdetta da parte dell'agente; di aver percepito alla data di cessazione del rapporto il pagamento del solo Firr.; di aver diritto all'indennità ex art. 1751 cc, avendo notevolmente sviluppato il fatturato della zona permettendo alla mandante di fruire di benefici successivamente alla cessazione del rapporto;
di aver diritto, in subordine, a indennità risoluzione rapporto ed indennità suppletiva di clientela.
pagina 2 di 7 Secondo la prospettazione di parte resistente, invece, l'insieme delle due variazioni (di dicembre 20 con effetto da gennaio 21 e dicembre 2019 con effetto a gennaio 2020) comporterebbero una variazione in negativo pari al 4,01% e quindi al di sotto del 5% , soglia delle variazioni di “lieve entità”, ossia le variazioni che il preponente può comunicare senza alcun preavviso, e soprattutto che non legittimano l'agente a dimettersi facendo ritenere il recesso “ad iniziativa della mandante”.
La soluzione della questione sopra prospettata non può che partire dall'art. 2 Aec invocato dal ricorrente.
La norma, per quanto di interesse, recita: “Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e misura delle provvigioni possono essere: di lieve entità, intendendo per lieve entità le riduzioni che incidano fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre)precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
di media entità, intendendo per media entità le riduzioni che incidano oltre il cinque per cento e fino al quindici per cento delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
di rilevante entità, intendendo per rilevante entità le riduzioni superiori al quindici per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile
(1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero. Le variazioni di lieve entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente
o al rappresentante da darsi senza preavviso. Dette variazioni saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione scritta della ditta mandante da parte dell'agente o del rappresentante. Le variazioni di media e rilevante entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi, nel caso delle variazioni di media entità, almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Nel caso di variazioni di rilevante entità il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto, salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di diciotto mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta del preavviso, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione”.
L'A.E.C. stabilisce quindi che le variazioni di lieve entità possono essere attuate unilateralmente dalla mandante senza necessità di preavviso, mentre quelle di media e sensibile entità vanno comunicate con congruo preavviso e necessitano dell'accettazione dell'agente, che ha la facoltà di comunicare di non pagina 3 di 7 accettarle entro il termine perentorio di giorni 30. In tal caso, si prevede che la comunicazione del preponente ha efficacia di preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante, con conseguente diritto per l'agente al riconoscimento delle indennità di legge.
La disciplina richiamata, dunque, consente di poter affermare che, da un lato, viene riconosciuto alla mandante il potere di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (limitatamente ai prodotti, alla clientela, alla zona e alle provvigioni) e, dall'altro, che l'agente risulta tutelato dall'esercizio di tale potere con la facoltà di non accettarle qualora risultino di media o sensibile entità, ponendo fine al rapporto per volontà del preponente
Al fine di accertare se le variazioni unilaterali disposte da parte resistente risultassero inferiori alla soglia del 5%, è stata disposta CTU contabile alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Dell'elaborato peritale pare qui necessario richiamare i soli passaggi essenziali, pur dovendosi lo stesso intendere ivi interamente richiamato.
Il CTU ha riscontrato: “1. che la prima comunicazione trasmessa il 10 dicembre 2019, con effetti dal 1° gennaio
2020 (poi sostituita dalla comunicazione del 29 gennaio 2020 che ha però lasciato invariata la decorrenza), avrebbe dovuto essere considerata come variazione di “media entità” in quanto produttiva di una riduzione delle provvigioni nella misura del
13,02%; lo scrivente ritiene che la presente variazione non possa essere considerata come “unica variazione” con la successiva e che il sig. avendo proseguito il suo rapporto con la casa mandante senza trasmettere nessuna comunicazione, ha Pt_1 implicitamente accettato le nuove condizioni contrattuali;
2. che la seconda comunicazione trasmessa il 16 dicembre 2020, con effetti dal 1° gennaio 2021, avrebbe dovuto essere considerata come variazione di “media entità” in quanto produttiva di una riduzione delle provvigioni nella misura del 6,99%; lo scrivente ritiene che il sig. si sia Parte_1 correttamente attenuto a quanto stabilito dagli artt. 2 e 9 degli AEC Agenti Industria.”
Alla luce delle risultanze sopra riportate, che individuano come di “media entità” le variazioni unilaterali poste in essere dalla resistente, la comunicazione del 16/12/2020 è da considerarsi come recesso della preponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque concludersi che le modifiche unilaterali imposte dalla resistente non integrano una “variazione di lieve entità” e, pertanto, hanno legittimato l'agente a non accettare dette modifiche contrattuali (unitariamente considerate), così simmetricamente rendendo operativo il recesso “ad iniziativa della casa mandante”.
Da ciò discende il diritto dell'agente al conseguimento delle indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c.. La parte attrice, infatti, ha chiesto l'applicazione del trattamento di miglior favore dell'indennità di cessato rapporto prevista dal richiamato art. 1751 c.c. deducendo di aver acquisito nuovi pagina 4 di 7 clienti alla mandante (con conseguente incremento di fatturato per la convenuta), continuando la società a ricevere sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
L'art. 1751 c.c. prevede che “all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.
Il secondo comma stabilisce che “l'indennità non è dovuta:… quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività…”.
Ciò posto, si osserva che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 1751 comma 1 c.c. ha introdotto una indennità avente funzione compensativa del particolare merito dimostrato dall'agente (cfr. Cass. n. 15203/2010), e dunque è necessario, per il suo riconoscimento, che ricorrano tutti i presupposti indicati dalla norma in disamina: l'aver procurato “nuovi clienti al preponente”, ovvero l'avere
“sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti”, e il ricevere da parte del preponente “ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”. Non è quindi sufficiente la mera dimostrazione del procacciamento di nuova clientela, se non permangano “sostanziali vantaggi” dagli affari conclusi con costoro, dove i
“vantaggi” di cui si fa menzione non possono che riflettersi sull'incremento di affari e quindi di fatturato;
in altre parole, non è immaginabile il riconoscimento dell'indennità meritocratica per apporto di nuovi clienti se tale apporto non abbia incrementato di pari passo gli affari, quale conseguenza dell'ampliamento della clientela che deve, perciò, apportare un aumento di vendite e di incassi.
Nel caso in esame, non è contestato che bbia procurato nuovi clienti alla resistente. Pt_1
La consulenza contabile, sui requisiti di cui all'art. 1751 c.c., ha consentito di accertare che l'agente: “nel suo primo anno di attività il sig. abbia incrementato il fatturato rispetto allo stesso periodo e per gli stessi prodotti Pt_1 venduti nei 12 mesi precedenti nella misura del + 8,833%”. Ancora, il nominato CTU, confrontando il fatturato gennaio / dicembre 2020 rispetto al fatturato gennaio / dicembre 2019, ha accertato che sussiste “decremento nella misura del - 2,549%” dovuto al fatto che “il 9 marzo 2020 l'Italia entra in lockdown ed in data 11.03.2020
l'OMS dichiara lo stato di pandemia da COVID-19. Nel corso delle operazioni peritali emerge che nessuno dei prodotti proposti in vendita dal sig. è prescritto per il trattamento del COVID-19”. Ancora, quanto al fatturato Pt_1 giugno '20 / maggio '21 rispetto a quello di giugno '21 / maggio '22 è emerso “come il fatturato generato nei primi 12 mesi successivi alla cessazione del sig. sia incrementato rispetto agli ultimi 12 mesi lavorati dal ricorrente Pt_1 nella misura del + 5,811%.”. Ancora, il CTU ha accertato anche che sono rimasti i sostanziali vantaggi per un anno dopo la cessazione del rapporto del signor e può dunque formularsi un CP_1 Pt_1 giudizio positivo sul fatto che la preponente possa ancora trarne vantaggi per un tempo apprezzabile. Da pagina 5 di 7 qui, allora, la prova dei requisiti richiesti dall'art. 1751 c.c. per il riconoscimento dell'indennità. Con riferimento al quantum dell'indennità, il CTU ha preso in considerazione la retribuzione media del periodo durante il quale l'agente ha lavorato per quantificandola in € 48.486,55 Controparte_1
Quanto al risarcimento del danno da mancato preavviso sull'applicazione della variazione, si osserva come la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nel ritenere come, in considerazione delle analogie strutturali tra i rapporti di agenzia e quelli di lavoro subordinato ed in assenza di un'espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per quest'ultimo trovi applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., che comporta anche il riconoscimento del diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso nonché all'indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, data l'assimilabilità di tale caso a quello del recesso dell'agente per giusta causa, sostanzialmente dovuto al comportamento del preponente stesso ( cfr. Cass. Civ. Sez. II n. 23455 del
16/12/2004 Rv. 578190; conformi in passato Sez. Lavoro 6 aprile 1990 n. 2879 rv. 466467, 23 aprile 1991
n. 4381 Rv. 471798 e n. 5467 del 02/05/2000 Rv. 536067).
È stato così affermato che l'agente abbia la facoltà di recedere “per giusta causa”, con effetto immediato e diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di comportamenti del preponente che non consentano la prosecuzione neanche temporanea del rapporto (Cass. Sez. Lavoro n. 5467 del 02/05/2000 Rv. 536067
). Spetterà quindi all'agente anche l'indennità a titolo di mancato preavviso, quantificata dal CTU in €
1.196,68, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
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La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, Controparte_1 deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.
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La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna a pagare, in favore di euro 48.486,55 a Controparte_1 Parte_2 titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c. nonché euro a € 1.196,68 a titolo di mancato preavviso, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 cc dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € Controparte_1
8.000,00 oltre accessori come per legge.
Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva. pagina 6 di 7 Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 13 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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