TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 11/03/2026, n. 4518
TAR
Sentenza 11 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizi di motivazione e istruttori parziali o carenti

    Il Tribunale ha ritenuto che l'AIFA abbia condotto un'istruttoria diffusa, basata su dati oggettivi e flussi di esportazione confermati dal Ministero della Salute, e che la motivazione, sebbene sintetica, sia adeguata e rinvii a dati specifici. Le critiche sulla genericità dei criteri e sulla mancanza di trasparenza non sono state accolte, dato che i criteri erano noti all'associazione di categoria e l'AIFA ha dimostrato la sua disponibilità al confronto successivo. La motivazione basata sui flussi di esportazione, contestualizzata con le giacenze, è stata ritenuta logica e adeguata a valutare il rischio di carenza.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per disintegrità del contraddittorio

    Il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere da tale questione di rito, ritenendo il ricorso infondato nel merito.

  • Improcedibile
    Irricevibilità parziale per tardività

    Il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere da tale questione di rito, ritenendo il ricorso infondato nel merito.

  • Rigettato
    Inammissibilità per genericità dei motivi

    Il Tribunale ha ritenuto che l'impugnazione abbia ad oggetto solo i farmaci per cui sono state formulate specifiche censure e che, in ogni caso, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare per ogni farmaco l'insussistenza dei presupposti necessari.

  • Rigettato
    Inammissibilità per insindacabilità del merito amministrativo e delle valutazioni tecnico-discrezionali

    Il Tribunale ha ritenuto che non si tratti di merito amministrativo ma di esercizio della discrezionalità amministrativa, sindacabile nei limiti di legge, e che pertanto la questione attenga alla fondatezza del ricorso e non alla sua ammissibilità.

  • Rigettato
    Contraddittorio procedimentale preventivo

    Il Tribunale ha ritenuto che non vi sia obbligo di comunicazione preventiva, trattandosi di provvedimento d'urgenza, ma ha riconosciuto la disponibilità dell'AIFA a un confronto successivo per valutare l'espunzione dei farmaci.

  • Rigettato
    Esistenza di farmaco equivalente o terapia alternativa

    Il Tribunale ha chiarito che l'esistenza di alternative è un fattore da considerare, ma non è di per sé dirimente per l'esclusione dalla lista. La motivazione dei provvedimenti impugnati ha tenuto conto di tale aspetto, valutando anche la disponibilità effettiva sul mercato e la criticità del farmaco. Nel caso specifico del MI AL, pur esistendo un equivalente, sono state considerate le differenze negli erogatori e il rischio di lasciare scoperto una parte del mercato.

  • Rigettato
    Presenza dei farmaci nella lista dei farmaci carenti

    Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la mancata inclusione nella lista dei farmaci carenti, poiché la 'export ban list' può includere anche farmaci a rischio di carenza, non solo quelli attualmente carenti. L'elenco dei farmaci carenti ha finalità informative diverse.

  • Rigettato
    Farmaci inseriti nel prontuario ospedaliero

    Il Tribunale ha ritenuto che le argomentazioni addotte dalla ricorrente non scalfirebbero la motivazione dell'AIFA.

  • Rigettato
    Immediata e perdurante efficacia delle determinazioni impugnate

    Il Tribunale ha confermato la legittimità dell'efficacia immediata per ragioni di urgenza e tutela della salute pubblica, pur riconoscendo la disponibilità dell'AIFA a un confronto successivo. Per quanto riguarda la perdurante efficacia, ha evidenziato che l'AIFA procede ad aggiornamenti periodici e che la permanenza di un farmaco nella lista è giustificata dalla persistenza dei requisiti che ne hanno determinato l'inserimento, anche a scopo preventivo.

  • Rigettato
    Violazioni al blocco delle esportazioni

    Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione addotta dall'AIFA, basata sulla pendenza di procedimenti sanzionatori per violazione del blocco, non sia di per sé sufficiente a giustificare la protrazione del blocco in assenza di effettiva o probabile carenza. Tuttavia, ha rilevato che né la ricorrente né MI hanno richiesto dati specifici all'AIFA al riguardo.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione e istruttori parziali o carenti

    Il Tribunale ha ritenuto che l'AIFA abbia condotto un'istruttoria diffusa, basata su dati oggettivi e flussi di esportazione confermati dal Ministero della Salute, e che la motivazione, sebbene sintetica, sia adeguata e rinvii a dati specifici. Le critiche sulla genericità dei criteri e sulla mancanza di trasparenza non sono state accolte, dato che i criteri erano noti all'associazione di categoria e l'AIFA ha dimostrato la sua disponibilità al confronto successivo. La motivazione basata sui flussi di esportazione, contestualizzata con le giacenze, è stata ritenuta logica e adeguata a valutare il rischio di carenza.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione e istruttori parziali o carenti

    Il Tribunale ha ritenuto che l'AIFA abbia condotto un'istruttoria diffusa, basata su dati oggettivi e flussi di esportazione confermati dal Ministero della Salute, e che la motivazione, sebbene sintetica, sia adeguata e rinvii a dati specifici. Le critiche sulla genericità dei criteri e sulla mancanza di trasparenza non sono state accolte, dato che i criteri erano noti all'associazione di categoria e l'AIFA ha dimostrato la sua disponibilità al confronto successivo. La motivazione basata sui flussi di esportazione, contestualizzata con le giacenze, è stata ritenuta logica e adeguata a valutare il rischio di carenza.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione e istruttori parziali o carenti

    Il Tribunale ha ritenuto che i verbali documentino un confronto tra le parti e che l'AIFA abbia agito sulla base dei propri criteri, pur manifestando disponibilità al confronto successivo. Le critiche relative ai criteri e alla motivazione dei provvedimenti finali sono state trattate nel merito delle singole domande di annullamento.

  • Improcedibile
    Tardività del ricorso

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso irricevibile parzialmente per tardività in relazione a questa specifica determina, ma ha comunque esaminato il merito delle questioni relative alle successive determinazioni.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità degli atti presupposti

    Poiché il ricorso è stato rigettato nel merito, anche le domande relative agli atti presupposti sono state respinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 11/03/2026, n. 4518
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4518
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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