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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/09/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lavinia Gala, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 166/ 2019 R. G. tra
(cf: ) Parte_1 C.F._1
(cf: Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Di Summa del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Francavilla Fontana (BR) via Arciprete Quaranta 24 sono elettivamente domiciliati, attori contro
(cf: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Passaro del Foro di Brindisi presso il cui Studio in in Mesagne (BR) via Duca Di Genova 50 è elettivamente domiciliata, convenuta nonché contro
(cf: ), Controparte_2 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Liviri congiuntamente e disgiuntamente all'Avv Antonio Passaro del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Mesagne (BR) in Mesagne (BR) via Duca Di Genova 50 è elettivamente domiciliata, interventrice volontaria e contro
(cf: ), Controparte_3 C.F._5 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Passaro del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Mesagne (BR) via Duca Di Genova 50 è elettivamente domiciliato, interventrice volontaria
***
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo secondo il dettato degli artt. 132 co. 1 n. 4 cpc,
118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost. richiamando gli atti introduttivi, le memorie autorizzate e tutti gli altri atti e documenti di causa,
Con citazione ritualmente notificata, i coniugi e nella qualità di Parte_3 Parte_4 comproprietari dell'immobile di residenza in Francavilla Fontana via Marinosci n. 6/B piano primo e secondo, formulavano domanda diretta all'accertamento della urgenza degli eseguiti lavori di ripristino del lastrico ed al diritto al rimborso della quota parte della spesa con condanna della convenuta alla contribuzione nella misura di 1/3 per euro 9.716,00 (o di quella diversa, maggiore o minore di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge), da andare comunque riconosciuta, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 cc per l'ingiustificato arricchimento conseguito.
Si costituiva la convenuta che riconosceva di aver ricevuto comunicazione CP_4
preventiva sulla necessità di intervento con racc del 30.09.16, riscontrata il 29.11.16, e ne contestava la reale urgenza oltre alla realizzazione di ulteriori ed arbitrarie opere in inosservanza degli artt. 1135 co. 2, 1136 cc nel condominio minimo, delle norme statiche ex art 65 Dpr 380/ 2001, di collaudo ai sensi della L. 1086/1971-DM
14.01.2008, con impossibilità di accedere alla detrazione fiscale in ragione delle fatture, indistinguibili nelle voci ed intestate agli attori. Chiedeva in via principale il rigetto della domanda;
in via subordinata, la corretta determinazione del dovuto previa individuazione delle spese per le parti comuni con riduzione del 50% per mancato sgravio fiscale ed ulteriore decurtazione per il danno sofferto al diritto di proprietà.
Comparse le parti alla udienza del 16.05.2019, intervenivano volontariamente CP_5
[. e nella rispettiva qualità di proprietarie, in ordine di avvicendamento CP_6 temporale, dell'immobile contiguo agli attori al piano primo.
Esse lamentavano l'avvenuto abbattimento del muro comune nella messa in opera del nuovo solaio degli con conseguente sconfinamento della proprietà Parte_5
nella posa delle travi. Rivendicavano il diritto al ripristino allo status quo ante con condanna al risarcimento di euro 5mila (o altra maggiore e/o minore di giustizia) per la sofferta diminuzione del godimento;
in subordine, a corrisponderne il valore per la intera consistenza oltre al maggior danno di euro 10mila consistente nella necessità di rialzo del loro solaio al livello di quello rinnovato dagli attori.
Venivano rigettate le eccezioni di inammissibilità per tardività degli interventi rimettendo al merito il difetto di legittimazione per CP_5
Assegnati i termini per la mediazione che aveva epilogo negativo e quelli per le memorie ex art. 183 co. 6 cpc, con ordinanza del 03.11.2020 veniva ammessa consulenza tecnica a mezzo dell'Ing. con riserva sulle prove orali. Per_1
Pagina 2 Espletato l'adempimento, con ordinanza del 25.01.2022 venivano autorizzate le prove orali e successivamente esaminati i testi Ing. , CP_7 Tes_1 CP_8
Tes_2 Testimone_3 CP_9 Tes_4 CP_10
Rigettata la richiesta di rinnovazione della ctu con provvedimento del 29.05.2023, la causa veniva assegnata allo scrivente Giudicante con decreto del 25.01.2024 che fissava la successiva udienza di prosieguo per la fase decisoria al 29.03.2024.
Disposta in limine la convocazione personale delle parti al fine di sperimentare un percorso compositivo anche alla luce delle risultanze tutte, alla udienza del 10.02.2025 veniva preso atto che, nonostante gli scambi, non veniva raggiunto un punto d'incontro.
Fissata la udienza di discussione ex art. 281 quinquies cpc con facoltà di deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta per la decisione alla udienza del 01.07.2025.
Fatto e diritto
Le questioni per cui è causa vengono circoscritte a quelle rilevanti ai fini del decidere ed articolate nei paragrafi a seguire nel rispetto dei principi di chiarezza e brevità.
1. Sulla eccezione di tardività degli interventi volontari
Risulta in corso di causa e nelle conclusioni ribadita dalla difesa attorea l'eccezione di tardività degli interventi, già rigettata con ordinanza del 20.06.2019 sulla base del generale principio per il quale le preclusioni di cui all'art. 268 cpc riguardino l'attività istruttoria e non assertiva.
La soluzione della questione, tuttavia, richiede il puntuale esame sulla natura degli interventi spiegati.
Nella fattispecie, le interventrici dolgono lo sconfinamento da parte degli attori nel rifacimento del solaio con abbattimento del cordolo terminale del muro comune ed appoggio delle travi sullo spessore di esso perciò arbitrariamente attratto nella sola sfera di signoria degli attori. Chiedono l'accertamento della attuale condizione di fatto con ripristino allo status quo ante oltre al risarcimento del danno, assumendo che vada esclusa la applicabilità dell'art. 938 cc (cd accessione invertita) che concerne acquisizione di porzione di proprietà esclusiva (e non comune).
Va rilevato che, premessa la documentata ed incontestata comunione del muro, nell'inquadramento della iniziativa giudiziaria volontaria, il conflitto non verta su una concreta disputa tra i titoli quale rivendica, bensì quale regolamento di confini in esito
Pagina 3 alla nuova opera, oramai completamente eseguita, e rispetto al quale la domanda di reintegro non trasforma l'azione in rivendicazione ma ne rappresenta il suo corollario (si cfr. Cass. Civ. Sez. II n. 20737 del 22.07.2025 che di recente si è espressa su questione analoga in diritto).
L'analisi predetta comporta che, facendo le terze valere un proprio diritto indipendente dalle parti originarie, in ampliamento del thema decidendum ed incompatibile con quello delle parti stesse, sia pur connesso alla vicenda di causa, l'intervento volontario abbia natura principale, non già adesiva autonoma, né adesiva dipendente.
Posta tale premessa, deriva che il terzo che intervenga in un processo in corso in via principale od anche adesiva autonoma (ove il terzo fa valere un diritto compatibile con quello affermato in giudizio ed a questo connesso per l'identità del fatto costitutivo su cui si fonda la domanda originaria) rivesta, alla luce della interpretazione degli artt. 105
e 268 co. 2 cpc, la medesima posizione processuale delle originarie parti in causa incorrendo nelle analoghe limitazioni cui è soggetta la parte che, per prima, ne è investita.
Differentemente, nel caso dell'intervento adesivo dipendente (che si verifica qualora il terzo sia titolare di un rapporto giuridico dipendente dal rapporto oggetto del processo originario), il terzo si limita a sostenere le ragioni della parte adiuvata, avendo l'intervento carattere meramente assertivo;
dunque, non soggetto al regime delineato dagli artt. 166 e 167 cpc, pur dovendo soggiacere alle limitazioni derivanti da altre preclusioni frattanto verificatesi.
In tema, il Giudicante ritiene che la corretta esegesi del combinato disposto normativo in tema di intervento volontario del terzo sia quella offerta dalla soluzione applicativa prevalente della Suprema Corte (si cfr. Cass. Civ. n. 2636 del 04.02.2021, n. 20882 del
22.08.2018, Sez. III ord. . del 24.5.2023, n. 14398 del 24.05.2023; anche Tribunale di
Roma, sentenza del 31.3.2023).
In definitiva, il richiamo operato dall'art. 105 cpc all'art. 268 cpc (: l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione. Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per
l'integrazione necessaria del contraddittorio”) comporta, nel rispetto dei principi del
Pagina 4 contraddittorio e speditezza, le limitazioni in cui già le parti sono incorse potendosi per conseguenza spiegare autonome domande solo entro il termine di costituzione del convenuto e proporre le proprie istanze istruttorie entro i limiti temporali previsti dall'art. 183 cpc (salvo quando con l'intervento si attui un'ipotesi di litisconsorzio necessario).
2. Sul difetto di legittimazione in capo a CP_5
Posto il diritto a promuovere azioni reali dirette alla difesa del godimento del proprio bene, va precisato che la originaria proprietà del terreno in capo a per atto CP_5
Notaio del 20.11.1969 (si cfr. All. 1 alla comparsa di intervento ), Persona_2 CP_5
sul quale ella edificò la abitazione con progetto del 09.03.1976 (si cfr. All. 2 alla comparsa ), sia stata trasferita a (figlia di in forza di CP_5 CP_6 CP_5
atto Notaio del 17.08.2017 Rep n. 5415- Racc. 27020 (si cfr. All. 1 alla Per_3
comparsa di intervento di . CP_6
L'avvicendamento nella proprietà, avvenuto nell'agosto 2017 in epoca successiva ai lavori eseguiti dagli attori nel novembre/dicembre 2016 con completamento positivo delle pratiche nell'aprile 2017 (si cfr. documenti in All. B della ctu) , comporta il difetto di legittimazione di già al tempo della iscrizione della causa in giudizio, CP_5
avendo acquisito quale esclusiva proprietaria, la titolarità del diritto a CP_6 coltivare l'azione reale rispetto a fatti avvenuti prima del trasferimento e che continuavano a produrre i loro effetti.
La carenza di legittimazione prevale sulla pur riconosciuta tardività dell'intervento poiché si pone quale condizione preclusiva della proposizione della CP_5
domanda.
3. Sulla urgenza dei lavori di rifacimento del lastrico solare, individuazione degli interventi concretamente eseguiti, voci di costo e richiesta di rimborso pro quota alla convenuta
Posta la prova documentale che l'edificio destinato a civili abitazioni sia composto da piano terra nella piena proprietà della convenuta e dai piani primo e secondo in nuda comproprietà degli attori (per atto Notato del 29.12.1990 Rep n. 2382- Per_4
Racc.742 dal cui titolo si evince anche il diritto della convenuta all'accesso al lastrico
Pagina 5 per sciorinamento panni;
in all. 2 alla citazione), va rilevato che l'urgenza del ripristino sia accertata dal vaglio peritale.
Va rilevato che:
la manutenzione straordinaria od il rifacimento del lastrico solare, pur di proprietà esclusiva, segue la disciplina di cui all'art. 1126 cc: la delibera in assemblea e la ripartizione tra i condòmini (1/3 a carico del proprietario utilizzatore esclusivo e 2/3 a carico degli altri) che beneficiano della funzione di copertura;
in materia di rimborso delle spese sostenute dal singolo partecipante per la conservazione della cosa comune, la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e
1134 cc distingue rispettivamente tra comunione, il cui diritto spetta a fronte della trascuranza degli altri partecipanti, e condominio di edifici il cui diritto si fonda, invece, sul presupposto dell'urgenza, situazione quest'ultima che va applicata nel condominio minimo come è nella fattispecie (si cfr. Cass. Civ.
n.620 del 14.01.2019);
tale requisito, oggetto di accertamento nel merito, sia integrato in tutti i casi in cui, anche a prescindere da imminente rischio di crollo, le opere siano indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi o alla cosa comune, e vadano eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (si cfr. Cass. Civ. n.
16341 del 30.07.2020). La casistica giurisprudenziale ritiene, ad esempio, indifferibili o di pericolo imminente un tetto che rischia di cedere, una facciata che distacca intonaco, una tubatura che perde acqua.
Il perito, attraverso l'esame delle produzioni, motiva congruamente lo stato di ammaloramento avanzato a causa della plurima presenza di distacchi di copriferro e parti di laterizio dovuti all'ossidazione dei ferri di armatura, evidenti e visibili nelle fotografie, ritenendo la necessità di intervento, in linea alla posizione assunta dal ctp Ing e puntualmente confutando la Persona_5
posizione degli altri consulenti di parte. Va affermato, pertanto, che sia neutra la circostanza che l'appartamento degli attori fosse rimasto a lungo disabitato in precedenza (si cfr. deposizione di ud. 04.07.2022), rimanendo Tes_1
Pagina 6 ferma la sopravvenuta condizione oggettiva di ragionevole e non trascurabile rischio per l'appartamento al piano superiore che esigeva intervento sollecito;
gli attori comunicarono formalmente alla l'impellenza dei lavori con CP_6
invito alla manifestazione di volontà e parere di congruità sui costi da preventivo entro i 15 gg seguenti ed espresso avviso che, in difetto, sarebbe stato ritenuto l'assenso dando corso all'incarico ed esecuzione (si cfr. racc. del 01.10.2016 in all. 5 citazione).
Le opere vennero avviate, oltre il termine indicato in missiva, alla fine del novembre 2016 nel prolungato silenzio della che solo nel dicembre CP_6
seguente inviava diffida alla sospensione (si cfr. all. 6,7,8 alla citazione);
In assenza di un regolamento (comunque non obbligatorio nel condominio minimo) e di un amministratore, andando altresì tenuta in conto la condotta di buona fede dovuta nel rispetto reciproco e collaborazione nelle decisioni, risultano osservati i principi di cui al combinato disposto degli artt. 1135, 1139,
1105 cc, in ragione del previo avviso, sì come formulato, sulla necessità di celere iniziativa di ripristino del bene comune (a fronte della urgenza, peraltro, anche l'eventuale dissenso dell'altro condòmino è ininfluente).
Consegue il diritto al rimborso delle spese, nella corretta quota parte, in favore di colui che le abbia anticipate.
la somma fatturata e richiesta in giudizio alla convenuta nella misura del terzo vada circoscritta alla sola esecuzione del lastrico posto a copertura dell'appartamento CP_6
Risulta, infatti, fondata la doglianza della convenuta avente ad oggetto il rifacimento di altre porzioni di solaio, individuati dal perito nel vano lavanderia e torrino scala ed i cui relativi costi vengono computati, in ragione della indistinguibilità delle voci in fattura, nel totale di euro 8.828,60 oltre iva sulla base di criterio adeguato di mercato (prezziario anno 2019). CP_11
Inoltre, come specificato dal ctu, considerazione autonoma merita la attuata copertura del vano cucinino da parte degli attori sostituita con solaio in latero cemento al posto dei pregressi pannelli trasparenti non calpestabili.
Pagina 7 Al proposito, si osserva che sussista la conservazione del medesimo volume preesistente e già coperto in maniera permanente nell'assenso di fatto della convenuta;
le voci articolate dal perito nella descrizione e computo a pagg, 14-
19 della relazione, quali sono la rimozione di infissi, lucernai, demolizione..etc, evidenziano la preesistente fissità della struttura e volume conseguito.
La sostituzione predetta costituisce di fatto una innovazione strutturale che, assentita in sede amministrativa secondo regolare progetto e calcoli statici (si cfr. pag. 20 relazione ctu), comporta un beneficio nel miglior godimento del bene della parte attrice anche offrendo protezione degli appartamenti sottostanti.
Tale opera, infatti, non altera la originaria destinazione d'uso del lastrico, né implica pregiudizio di aria e luce a carico dell'appartamento o CP_6 alterazione estetica dell'edificio, peraltro non dolute né comunque riscontrate dal ctu.
Essa incide sulla estensione di superficie del solaio in copertura laterocementizia, andando esclusa la convenuta dalla spesa (quantificata dal perito in euro 2.877,25 oltre iva) per la porzione del solaio cucinino, così sostituito per autonoma scelta degli attori sia pure in assenza di limitazioni imposte da titolo o regolamento condominiale in tal senso.
L'estensione di un appartamento mediante chiusura di una veranda o aumento di un lastrico solare viene fatta rientrare dalla giurisprudenza in una forma di sopraelevazione ex art. 1227 cc possibile per il proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare esclusivo nel rispetto dei limiti statici, architettonici e normativi.
E' prevista, in tale caso, la corresponsione di una indennità agli altri condomini che viene determinata sulla base del valore attuale dell'area occupata dalla nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani e detratto l'importo della quota spettante.
Alla quantificazione dell'indennità si procede in via equitativa in ragione della modestia dei metri quadri così coperti, pari a mq. 3,78 secondo quanto riportato nel prospetto dal perito, e del valore al mq nella zona assumibile da notorie fonti del mercato immobiliare pari ad una media di euro 800,00, tenuto anche conto della datazione dello stabile.
Pagina 8 Sicchè, sul totale di euro 3.024,00 così calcolato, diviso per il numero dei 3 piani
(terra di e piano e secondo di ), andrà riconosciuta a CP_6 Persona_6
la indennità pari ad euro 1.008,00. CP_4
4. Sulle ulteriori opere eseguite dagli attori
Dalla verifica del ctu emerge, ancora, che gli attori abbiano con scelta autonoma demolito la pensilina preesistente in aggetto sul limite esterno del lastrico e ne abbiano incorporato la metratura entro il lastrico stesso con avanzamento del parapetto a filo del prospetto (si cfr. pag. 22 della relazione ctu, elaborati grafici e fotografie accluse) .
In ordine alle spese per parapetti o pensiline in edificio condominiale che assolvono al prevalente compito di affaccio/appoggio/protezione ed al contempo esercitano una funzione legata al decoro architettonico dell'edificio, va affermata la loro ripartizione secondo il criterio di cui all'art. 1126 cc. Nonostante la modifica, su cui non vi è lamentela sotto l'aspetto estetico ma di avvenuta realizzazione senza autorizzazione, non si ritiene compromesso il decoro in spregio agli artt. 1120, 1122 cc.
L'interpretazione giurisprudenziale riconosce tale violazione a fronte di alterazione significativa dell'armonia visiva sulle linee e strutture che conferiscono identità al fabbricato, compromettendone il prestigio sotto l'aspetto di un generico peggioramento estetico da valutarsi nel raffronto dell'opera in contestazione con l'intero edificio e con la sua originaria struttura (si cfr. Trib. Roma,. n. 3120 del 12.02.2020., Cass. Civ. n.
14455/ 2009).
Nella fattispecie, l'esame fotografico in comparazione tra il precedente e successivo stato, evidenzia la condizione di dissesto in cui versasse la pregressa pensilina ed, in particolare, che il prospetto conservi armonia nella compattezza delle linee principali di struttura che rimangono sostanzialmente analoghe rispetto all'attuato avanzamento del parapetto senza che l'innovazione incida sulla destinazione d'uso, anzi consentendo una più agevole manutenzione nel tempo per via della rapida accessibilità alla superficie della pensilina incorporata. Per conseguenza, non viene rilevato alcun danno alla convenuta.
Si rimarca, inoltre, che, in ipotesi di assemblea, una modifica di tal fatta, a carattere migliorativo, avrebbe richiesto la maggioranza degli intervenuti ed i 2/3 del valore dell'edificio, sicchè, in difetto di prova sulla esistenza di regolamento e tabelle
Pagina 9 millesimali, non è dato conoscere quale sarebbe stata la incidenza per valore di parte attrice.
5. Sullo sconfinamento contestato dalle terze
L'accoglimento della eccezione, secondo motivazione esposta al par. 1, assorbe il vaglio del merito.
Per completezza, tuttavia, si osserva che:
- gli stabili confinanti siano coevi nell'anno di originaria edificazione risalente per entrambi al 1976 (si cfr. atto di citazione, intervento ed atti notarili allegati) ;
- risulti dalla relazione ed allegazioni fotografiche del ctu che la trave delle terze intervenienti fosse posata sull'interezza del muro di confine venendo sovrapposta in altezza da quella del solaio degli attori;
- emerga essere stato svolto un incontro preliminare tra i tecnici incaricati dalle rispettive parti Ing. ed Ing. in cui venne concordata la CP_7 CP_8
demolizione e ricostruzione del cordolo preesistente in cemento armato;
- le terze, a conoscenza dei lavori in corso, nulla ebbero a dolere sino alla instaurazione del giudizio a due anni di distanza dai fatti, pur nella possibilità di agire con accertamento o denuncia di nuova opera;
- il perito dichiari di non poter risalire con certezza alla situazione preesistente con la conseguenza di non poter stabilire se il rifacimento sia avvenuto con le medesime modalità. .
In definitiva, la appurata verifica della posa della trave sull'intero spessore del muro comune, andando tenuto in conto che il caso rientri nella specifica disciplina dell'art. 884 cc, non risulta di per sé dirimente nel complesso delle emergenze rappresentate.
6. Sulla quantificazione del dovuto da parte della convenuta
Richiamate le suesposte motivazioni, discende che gli attori vantino il diritto al rimborso nella misura di legge da parte della convenuta, previa decurtazione di costi alla stessa non spettanti e compensazione dell'indennità da esserle corrisposta.
Gli attori documentano la complessiva spesa di euro 29.150,00, versata ad
[...]
in tre tranches con bonifici del 15.12.16 per euro 11mila in relazione a CP_12
fattura n. 33/2016, del 29.12.2016 per euro 11mila in relazione a fattura n. 39/2016; del
Pagina 10 14.03.2017 per euro 7.150,00 in relazione a fattura n. 06/2017 (si cfr. All. da n. 9 a n. 14 alla citazione)
In giudizio richiedono la rifusione della quota parte, pari al terzo, nella misura di euro
9.716,00.
Accertata l'esecuzione di opere a beneficio esclusivo degli attori, il ctu ha quantificato il valore delle stesse, già riportato innanzi nel paragrafo 3), in carenza di dettaglio delle voci nelle fatture prodotte.
Pertanto, il totale di euro 29.150 (importo pagato ad iva compresa) Controparte_12
andrà ridotto di euro 9.711,46 (corrispondenti ad euro 8.828,60 + iva 10% quantificate dal ctu per lavori vano lavanderia e torrino) e di euro 3.164,97 (corrispondenti ad euro
2.877,25+ iva10% determinate dal ctu per lavori vano cucinino) con la risultante di euro
16.273,57.
Tale ultima somma andrà imposta per la quota parte di un terzo 1/3 pari ad euro
5.424,52 a carico di . Controparte_1
Quest'ultima, a sua volta, vanta dagli attori la indennità di euro 1.008,00 di cui si è esposto nel paragrafo 3), importo che viene portato in compensazione sul suindicato dovuto.
In definitiva, C. ha obbligo di rifondere parte attrice per euro 4.416,52 oltre CP_6
interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Ulteriori pretese di risarcimento di parte convenuta non vengono provate.
7. Sulle spese di lite
L'esito del giudizio comporta la condanna di :
- al pagamento dei compensi legali in favore del Difensore di Controparte_1
parte attrice, dichiaratosi antistatario. Essi vengono determinati in euro 1.500,00, oltre spese forf, iva e Cassa Avv. previa compensazione del 50% corrispondente al parziale accoglimento della domanda.(quantificati all'origine in euro 3.000,00 sulla base del Dm 55/14 come mod. secondo scaglione di valore domandato e fasi svolte)
- e al pagamento, per ciascuna, delle Controparte_3 Controparte_2
competenze legali nella medesima misura di euro 1.500,00 oltre spese forf, iva e
Cassa Avv. in favore del Difensore di parte attrice.
Pagina 11 Le spese di ctu, liquidate in euro 2.821,74 con decreto in atti del 12.04.2022, vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido nella misura di ¼ ciascuna.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
previamente accertate la carenza di legittimazione in capo a Controparte_2 nonchè la tardività dell'intervento di in parziale Controparte_3
accoglimento della domanda formulata
contro
; Controparte_1 per l'effetto,
dichiara inammissibili gli interventi spiegati da e Controparte_2 CP_3
[...]
condanna al pagamento di euro 4.416,52 oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda al soddisfo in favore degli attori;
condanna alla rifusione dei compensi legali per euro 1.500,00 Controparte_1
oltre spese forf, iva e Cassa Avv. in favore del Difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
condanna e alla rifusione dei compensi Controparte_2 Controparte_13
legali per euro 1.500,00 per ciascuna in favore del Difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
dispone via definitiva la condanna di tutte le parti, in solido, al pagamento delle competenze di ctu nella misura di ¼ ciascuna.
Brindisi, 18.09.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 12
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lavinia Gala, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 166/ 2019 R. G. tra
(cf: ) Parte_1 C.F._1
(cf: Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Di Summa del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Francavilla Fontana (BR) via Arciprete Quaranta 24 sono elettivamente domiciliati, attori contro
(cf: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Passaro del Foro di Brindisi presso il cui Studio in in Mesagne (BR) via Duca Di Genova 50 è elettivamente domiciliata, convenuta nonché contro
(cf: ), Controparte_2 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Liviri congiuntamente e disgiuntamente all'Avv Antonio Passaro del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Mesagne (BR) in Mesagne (BR) via Duca Di Genova 50 è elettivamente domiciliata, interventrice volontaria e contro
(cf: ), Controparte_3 C.F._5 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Passaro del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Mesagne (BR) via Duca Di Genova 50 è elettivamente domiciliato, interventrice volontaria
***
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo secondo il dettato degli artt. 132 co. 1 n. 4 cpc,
118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost. richiamando gli atti introduttivi, le memorie autorizzate e tutti gli altri atti e documenti di causa,
Con citazione ritualmente notificata, i coniugi e nella qualità di Parte_3 Parte_4 comproprietari dell'immobile di residenza in Francavilla Fontana via Marinosci n. 6/B piano primo e secondo, formulavano domanda diretta all'accertamento della urgenza degli eseguiti lavori di ripristino del lastrico ed al diritto al rimborso della quota parte della spesa con condanna della convenuta alla contribuzione nella misura di 1/3 per euro 9.716,00 (o di quella diversa, maggiore o minore di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge), da andare comunque riconosciuta, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 cc per l'ingiustificato arricchimento conseguito.
Si costituiva la convenuta che riconosceva di aver ricevuto comunicazione CP_4
preventiva sulla necessità di intervento con racc del 30.09.16, riscontrata il 29.11.16, e ne contestava la reale urgenza oltre alla realizzazione di ulteriori ed arbitrarie opere in inosservanza degli artt. 1135 co. 2, 1136 cc nel condominio minimo, delle norme statiche ex art 65 Dpr 380/ 2001, di collaudo ai sensi della L. 1086/1971-DM
14.01.2008, con impossibilità di accedere alla detrazione fiscale in ragione delle fatture, indistinguibili nelle voci ed intestate agli attori. Chiedeva in via principale il rigetto della domanda;
in via subordinata, la corretta determinazione del dovuto previa individuazione delle spese per le parti comuni con riduzione del 50% per mancato sgravio fiscale ed ulteriore decurtazione per il danno sofferto al diritto di proprietà.
Comparse le parti alla udienza del 16.05.2019, intervenivano volontariamente CP_5
[. e nella rispettiva qualità di proprietarie, in ordine di avvicendamento CP_6 temporale, dell'immobile contiguo agli attori al piano primo.
Esse lamentavano l'avvenuto abbattimento del muro comune nella messa in opera del nuovo solaio degli con conseguente sconfinamento della proprietà Parte_5
nella posa delle travi. Rivendicavano il diritto al ripristino allo status quo ante con condanna al risarcimento di euro 5mila (o altra maggiore e/o minore di giustizia) per la sofferta diminuzione del godimento;
in subordine, a corrisponderne il valore per la intera consistenza oltre al maggior danno di euro 10mila consistente nella necessità di rialzo del loro solaio al livello di quello rinnovato dagli attori.
Venivano rigettate le eccezioni di inammissibilità per tardività degli interventi rimettendo al merito il difetto di legittimazione per CP_5
Assegnati i termini per la mediazione che aveva epilogo negativo e quelli per le memorie ex art. 183 co. 6 cpc, con ordinanza del 03.11.2020 veniva ammessa consulenza tecnica a mezzo dell'Ing. con riserva sulle prove orali. Per_1
Pagina 2 Espletato l'adempimento, con ordinanza del 25.01.2022 venivano autorizzate le prove orali e successivamente esaminati i testi Ing. , CP_7 Tes_1 CP_8
Tes_2 Testimone_3 CP_9 Tes_4 CP_10
Rigettata la richiesta di rinnovazione della ctu con provvedimento del 29.05.2023, la causa veniva assegnata allo scrivente Giudicante con decreto del 25.01.2024 che fissava la successiva udienza di prosieguo per la fase decisoria al 29.03.2024.
Disposta in limine la convocazione personale delle parti al fine di sperimentare un percorso compositivo anche alla luce delle risultanze tutte, alla udienza del 10.02.2025 veniva preso atto che, nonostante gli scambi, non veniva raggiunto un punto d'incontro.
Fissata la udienza di discussione ex art. 281 quinquies cpc con facoltà di deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta per la decisione alla udienza del 01.07.2025.
Fatto e diritto
Le questioni per cui è causa vengono circoscritte a quelle rilevanti ai fini del decidere ed articolate nei paragrafi a seguire nel rispetto dei principi di chiarezza e brevità.
1. Sulla eccezione di tardività degli interventi volontari
Risulta in corso di causa e nelle conclusioni ribadita dalla difesa attorea l'eccezione di tardività degli interventi, già rigettata con ordinanza del 20.06.2019 sulla base del generale principio per il quale le preclusioni di cui all'art. 268 cpc riguardino l'attività istruttoria e non assertiva.
La soluzione della questione, tuttavia, richiede il puntuale esame sulla natura degli interventi spiegati.
Nella fattispecie, le interventrici dolgono lo sconfinamento da parte degli attori nel rifacimento del solaio con abbattimento del cordolo terminale del muro comune ed appoggio delle travi sullo spessore di esso perciò arbitrariamente attratto nella sola sfera di signoria degli attori. Chiedono l'accertamento della attuale condizione di fatto con ripristino allo status quo ante oltre al risarcimento del danno, assumendo che vada esclusa la applicabilità dell'art. 938 cc (cd accessione invertita) che concerne acquisizione di porzione di proprietà esclusiva (e non comune).
Va rilevato che, premessa la documentata ed incontestata comunione del muro, nell'inquadramento della iniziativa giudiziaria volontaria, il conflitto non verta su una concreta disputa tra i titoli quale rivendica, bensì quale regolamento di confini in esito
Pagina 3 alla nuova opera, oramai completamente eseguita, e rispetto al quale la domanda di reintegro non trasforma l'azione in rivendicazione ma ne rappresenta il suo corollario (si cfr. Cass. Civ. Sez. II n. 20737 del 22.07.2025 che di recente si è espressa su questione analoga in diritto).
L'analisi predetta comporta che, facendo le terze valere un proprio diritto indipendente dalle parti originarie, in ampliamento del thema decidendum ed incompatibile con quello delle parti stesse, sia pur connesso alla vicenda di causa, l'intervento volontario abbia natura principale, non già adesiva autonoma, né adesiva dipendente.
Posta tale premessa, deriva che il terzo che intervenga in un processo in corso in via principale od anche adesiva autonoma (ove il terzo fa valere un diritto compatibile con quello affermato in giudizio ed a questo connesso per l'identità del fatto costitutivo su cui si fonda la domanda originaria) rivesta, alla luce della interpretazione degli artt. 105
e 268 co. 2 cpc, la medesima posizione processuale delle originarie parti in causa incorrendo nelle analoghe limitazioni cui è soggetta la parte che, per prima, ne è investita.
Differentemente, nel caso dell'intervento adesivo dipendente (che si verifica qualora il terzo sia titolare di un rapporto giuridico dipendente dal rapporto oggetto del processo originario), il terzo si limita a sostenere le ragioni della parte adiuvata, avendo l'intervento carattere meramente assertivo;
dunque, non soggetto al regime delineato dagli artt. 166 e 167 cpc, pur dovendo soggiacere alle limitazioni derivanti da altre preclusioni frattanto verificatesi.
In tema, il Giudicante ritiene che la corretta esegesi del combinato disposto normativo in tema di intervento volontario del terzo sia quella offerta dalla soluzione applicativa prevalente della Suprema Corte (si cfr. Cass. Civ. n. 2636 del 04.02.2021, n. 20882 del
22.08.2018, Sez. III ord. . del 24.5.2023, n. 14398 del 24.05.2023; anche Tribunale di
Roma, sentenza del 31.3.2023).
In definitiva, il richiamo operato dall'art. 105 cpc all'art. 268 cpc (: l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione. Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per
l'integrazione necessaria del contraddittorio”) comporta, nel rispetto dei principi del
Pagina 4 contraddittorio e speditezza, le limitazioni in cui già le parti sono incorse potendosi per conseguenza spiegare autonome domande solo entro il termine di costituzione del convenuto e proporre le proprie istanze istruttorie entro i limiti temporali previsti dall'art. 183 cpc (salvo quando con l'intervento si attui un'ipotesi di litisconsorzio necessario).
2. Sul difetto di legittimazione in capo a CP_5
Posto il diritto a promuovere azioni reali dirette alla difesa del godimento del proprio bene, va precisato che la originaria proprietà del terreno in capo a per atto CP_5
Notaio del 20.11.1969 (si cfr. All. 1 alla comparsa di intervento ), Persona_2 CP_5
sul quale ella edificò la abitazione con progetto del 09.03.1976 (si cfr. All. 2 alla comparsa ), sia stata trasferita a (figlia di in forza di CP_5 CP_6 CP_5
atto Notaio del 17.08.2017 Rep n. 5415- Racc. 27020 (si cfr. All. 1 alla Per_3
comparsa di intervento di . CP_6
L'avvicendamento nella proprietà, avvenuto nell'agosto 2017 in epoca successiva ai lavori eseguiti dagli attori nel novembre/dicembre 2016 con completamento positivo delle pratiche nell'aprile 2017 (si cfr. documenti in All. B della ctu) , comporta il difetto di legittimazione di già al tempo della iscrizione della causa in giudizio, CP_5
avendo acquisito quale esclusiva proprietaria, la titolarità del diritto a CP_6 coltivare l'azione reale rispetto a fatti avvenuti prima del trasferimento e che continuavano a produrre i loro effetti.
La carenza di legittimazione prevale sulla pur riconosciuta tardività dell'intervento poiché si pone quale condizione preclusiva della proposizione della CP_5
domanda.
3. Sulla urgenza dei lavori di rifacimento del lastrico solare, individuazione degli interventi concretamente eseguiti, voci di costo e richiesta di rimborso pro quota alla convenuta
Posta la prova documentale che l'edificio destinato a civili abitazioni sia composto da piano terra nella piena proprietà della convenuta e dai piani primo e secondo in nuda comproprietà degli attori (per atto Notato del 29.12.1990 Rep n. 2382- Per_4
Racc.742 dal cui titolo si evince anche il diritto della convenuta all'accesso al lastrico
Pagina 5 per sciorinamento panni;
in all. 2 alla citazione), va rilevato che l'urgenza del ripristino sia accertata dal vaglio peritale.
Va rilevato che:
la manutenzione straordinaria od il rifacimento del lastrico solare, pur di proprietà esclusiva, segue la disciplina di cui all'art. 1126 cc: la delibera in assemblea e la ripartizione tra i condòmini (1/3 a carico del proprietario utilizzatore esclusivo e 2/3 a carico degli altri) che beneficiano della funzione di copertura;
in materia di rimborso delle spese sostenute dal singolo partecipante per la conservazione della cosa comune, la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e
1134 cc distingue rispettivamente tra comunione, il cui diritto spetta a fronte della trascuranza degli altri partecipanti, e condominio di edifici il cui diritto si fonda, invece, sul presupposto dell'urgenza, situazione quest'ultima che va applicata nel condominio minimo come è nella fattispecie (si cfr. Cass. Civ.
n.620 del 14.01.2019);
tale requisito, oggetto di accertamento nel merito, sia integrato in tutti i casi in cui, anche a prescindere da imminente rischio di crollo, le opere siano indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi o alla cosa comune, e vadano eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (si cfr. Cass. Civ. n.
16341 del 30.07.2020). La casistica giurisprudenziale ritiene, ad esempio, indifferibili o di pericolo imminente un tetto che rischia di cedere, una facciata che distacca intonaco, una tubatura che perde acqua.
Il perito, attraverso l'esame delle produzioni, motiva congruamente lo stato di ammaloramento avanzato a causa della plurima presenza di distacchi di copriferro e parti di laterizio dovuti all'ossidazione dei ferri di armatura, evidenti e visibili nelle fotografie, ritenendo la necessità di intervento, in linea alla posizione assunta dal ctp Ing e puntualmente confutando la Persona_5
posizione degli altri consulenti di parte. Va affermato, pertanto, che sia neutra la circostanza che l'appartamento degli attori fosse rimasto a lungo disabitato in precedenza (si cfr. deposizione di ud. 04.07.2022), rimanendo Tes_1
Pagina 6 ferma la sopravvenuta condizione oggettiva di ragionevole e non trascurabile rischio per l'appartamento al piano superiore che esigeva intervento sollecito;
gli attori comunicarono formalmente alla l'impellenza dei lavori con CP_6
invito alla manifestazione di volontà e parere di congruità sui costi da preventivo entro i 15 gg seguenti ed espresso avviso che, in difetto, sarebbe stato ritenuto l'assenso dando corso all'incarico ed esecuzione (si cfr. racc. del 01.10.2016 in all. 5 citazione).
Le opere vennero avviate, oltre il termine indicato in missiva, alla fine del novembre 2016 nel prolungato silenzio della che solo nel dicembre CP_6
seguente inviava diffida alla sospensione (si cfr. all. 6,7,8 alla citazione);
In assenza di un regolamento (comunque non obbligatorio nel condominio minimo) e di un amministratore, andando altresì tenuta in conto la condotta di buona fede dovuta nel rispetto reciproco e collaborazione nelle decisioni, risultano osservati i principi di cui al combinato disposto degli artt. 1135, 1139,
1105 cc, in ragione del previo avviso, sì come formulato, sulla necessità di celere iniziativa di ripristino del bene comune (a fronte della urgenza, peraltro, anche l'eventuale dissenso dell'altro condòmino è ininfluente).
Consegue il diritto al rimborso delle spese, nella corretta quota parte, in favore di colui che le abbia anticipate.
la somma fatturata e richiesta in giudizio alla convenuta nella misura del terzo vada circoscritta alla sola esecuzione del lastrico posto a copertura dell'appartamento CP_6
Risulta, infatti, fondata la doglianza della convenuta avente ad oggetto il rifacimento di altre porzioni di solaio, individuati dal perito nel vano lavanderia e torrino scala ed i cui relativi costi vengono computati, in ragione della indistinguibilità delle voci in fattura, nel totale di euro 8.828,60 oltre iva sulla base di criterio adeguato di mercato (prezziario anno 2019). CP_11
Inoltre, come specificato dal ctu, considerazione autonoma merita la attuata copertura del vano cucinino da parte degli attori sostituita con solaio in latero cemento al posto dei pregressi pannelli trasparenti non calpestabili.
Pagina 7 Al proposito, si osserva che sussista la conservazione del medesimo volume preesistente e già coperto in maniera permanente nell'assenso di fatto della convenuta;
le voci articolate dal perito nella descrizione e computo a pagg, 14-
19 della relazione, quali sono la rimozione di infissi, lucernai, demolizione..etc, evidenziano la preesistente fissità della struttura e volume conseguito.
La sostituzione predetta costituisce di fatto una innovazione strutturale che, assentita in sede amministrativa secondo regolare progetto e calcoli statici (si cfr. pag. 20 relazione ctu), comporta un beneficio nel miglior godimento del bene della parte attrice anche offrendo protezione degli appartamenti sottostanti.
Tale opera, infatti, non altera la originaria destinazione d'uso del lastrico, né implica pregiudizio di aria e luce a carico dell'appartamento o CP_6 alterazione estetica dell'edificio, peraltro non dolute né comunque riscontrate dal ctu.
Essa incide sulla estensione di superficie del solaio in copertura laterocementizia, andando esclusa la convenuta dalla spesa (quantificata dal perito in euro 2.877,25 oltre iva) per la porzione del solaio cucinino, così sostituito per autonoma scelta degli attori sia pure in assenza di limitazioni imposte da titolo o regolamento condominiale in tal senso.
L'estensione di un appartamento mediante chiusura di una veranda o aumento di un lastrico solare viene fatta rientrare dalla giurisprudenza in una forma di sopraelevazione ex art. 1227 cc possibile per il proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare esclusivo nel rispetto dei limiti statici, architettonici e normativi.
E' prevista, in tale caso, la corresponsione di una indennità agli altri condomini che viene determinata sulla base del valore attuale dell'area occupata dalla nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani e detratto l'importo della quota spettante.
Alla quantificazione dell'indennità si procede in via equitativa in ragione della modestia dei metri quadri così coperti, pari a mq. 3,78 secondo quanto riportato nel prospetto dal perito, e del valore al mq nella zona assumibile da notorie fonti del mercato immobiliare pari ad una media di euro 800,00, tenuto anche conto della datazione dello stabile.
Pagina 8 Sicchè, sul totale di euro 3.024,00 così calcolato, diviso per il numero dei 3 piani
(terra di e piano e secondo di ), andrà riconosciuta a CP_6 Persona_6
la indennità pari ad euro 1.008,00. CP_4
4. Sulle ulteriori opere eseguite dagli attori
Dalla verifica del ctu emerge, ancora, che gli attori abbiano con scelta autonoma demolito la pensilina preesistente in aggetto sul limite esterno del lastrico e ne abbiano incorporato la metratura entro il lastrico stesso con avanzamento del parapetto a filo del prospetto (si cfr. pag. 22 della relazione ctu, elaborati grafici e fotografie accluse) .
In ordine alle spese per parapetti o pensiline in edificio condominiale che assolvono al prevalente compito di affaccio/appoggio/protezione ed al contempo esercitano una funzione legata al decoro architettonico dell'edificio, va affermata la loro ripartizione secondo il criterio di cui all'art. 1126 cc. Nonostante la modifica, su cui non vi è lamentela sotto l'aspetto estetico ma di avvenuta realizzazione senza autorizzazione, non si ritiene compromesso il decoro in spregio agli artt. 1120, 1122 cc.
L'interpretazione giurisprudenziale riconosce tale violazione a fronte di alterazione significativa dell'armonia visiva sulle linee e strutture che conferiscono identità al fabbricato, compromettendone il prestigio sotto l'aspetto di un generico peggioramento estetico da valutarsi nel raffronto dell'opera in contestazione con l'intero edificio e con la sua originaria struttura (si cfr. Trib. Roma,. n. 3120 del 12.02.2020., Cass. Civ. n.
14455/ 2009).
Nella fattispecie, l'esame fotografico in comparazione tra il precedente e successivo stato, evidenzia la condizione di dissesto in cui versasse la pregressa pensilina ed, in particolare, che il prospetto conservi armonia nella compattezza delle linee principali di struttura che rimangono sostanzialmente analoghe rispetto all'attuato avanzamento del parapetto senza che l'innovazione incida sulla destinazione d'uso, anzi consentendo una più agevole manutenzione nel tempo per via della rapida accessibilità alla superficie della pensilina incorporata. Per conseguenza, non viene rilevato alcun danno alla convenuta.
Si rimarca, inoltre, che, in ipotesi di assemblea, una modifica di tal fatta, a carattere migliorativo, avrebbe richiesto la maggioranza degli intervenuti ed i 2/3 del valore dell'edificio, sicchè, in difetto di prova sulla esistenza di regolamento e tabelle
Pagina 9 millesimali, non è dato conoscere quale sarebbe stata la incidenza per valore di parte attrice.
5. Sullo sconfinamento contestato dalle terze
L'accoglimento della eccezione, secondo motivazione esposta al par. 1, assorbe il vaglio del merito.
Per completezza, tuttavia, si osserva che:
- gli stabili confinanti siano coevi nell'anno di originaria edificazione risalente per entrambi al 1976 (si cfr. atto di citazione, intervento ed atti notarili allegati) ;
- risulti dalla relazione ed allegazioni fotografiche del ctu che la trave delle terze intervenienti fosse posata sull'interezza del muro di confine venendo sovrapposta in altezza da quella del solaio degli attori;
- emerga essere stato svolto un incontro preliminare tra i tecnici incaricati dalle rispettive parti Ing. ed Ing. in cui venne concordata la CP_7 CP_8
demolizione e ricostruzione del cordolo preesistente in cemento armato;
- le terze, a conoscenza dei lavori in corso, nulla ebbero a dolere sino alla instaurazione del giudizio a due anni di distanza dai fatti, pur nella possibilità di agire con accertamento o denuncia di nuova opera;
- il perito dichiari di non poter risalire con certezza alla situazione preesistente con la conseguenza di non poter stabilire se il rifacimento sia avvenuto con le medesime modalità. .
In definitiva, la appurata verifica della posa della trave sull'intero spessore del muro comune, andando tenuto in conto che il caso rientri nella specifica disciplina dell'art. 884 cc, non risulta di per sé dirimente nel complesso delle emergenze rappresentate.
6. Sulla quantificazione del dovuto da parte della convenuta
Richiamate le suesposte motivazioni, discende che gli attori vantino il diritto al rimborso nella misura di legge da parte della convenuta, previa decurtazione di costi alla stessa non spettanti e compensazione dell'indennità da esserle corrisposta.
Gli attori documentano la complessiva spesa di euro 29.150,00, versata ad
[...]
in tre tranches con bonifici del 15.12.16 per euro 11mila in relazione a CP_12
fattura n. 33/2016, del 29.12.2016 per euro 11mila in relazione a fattura n. 39/2016; del
Pagina 10 14.03.2017 per euro 7.150,00 in relazione a fattura n. 06/2017 (si cfr. All. da n. 9 a n. 14 alla citazione)
In giudizio richiedono la rifusione della quota parte, pari al terzo, nella misura di euro
9.716,00.
Accertata l'esecuzione di opere a beneficio esclusivo degli attori, il ctu ha quantificato il valore delle stesse, già riportato innanzi nel paragrafo 3), in carenza di dettaglio delle voci nelle fatture prodotte.
Pertanto, il totale di euro 29.150 (importo pagato ad iva compresa) Controparte_12
andrà ridotto di euro 9.711,46 (corrispondenti ad euro 8.828,60 + iva 10% quantificate dal ctu per lavori vano lavanderia e torrino) e di euro 3.164,97 (corrispondenti ad euro
2.877,25+ iva10% determinate dal ctu per lavori vano cucinino) con la risultante di euro
16.273,57.
Tale ultima somma andrà imposta per la quota parte di un terzo 1/3 pari ad euro
5.424,52 a carico di . Controparte_1
Quest'ultima, a sua volta, vanta dagli attori la indennità di euro 1.008,00 di cui si è esposto nel paragrafo 3), importo che viene portato in compensazione sul suindicato dovuto.
In definitiva, C. ha obbligo di rifondere parte attrice per euro 4.416,52 oltre CP_6
interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Ulteriori pretese di risarcimento di parte convenuta non vengono provate.
7. Sulle spese di lite
L'esito del giudizio comporta la condanna di :
- al pagamento dei compensi legali in favore del Difensore di Controparte_1
parte attrice, dichiaratosi antistatario. Essi vengono determinati in euro 1.500,00, oltre spese forf, iva e Cassa Avv. previa compensazione del 50% corrispondente al parziale accoglimento della domanda.(quantificati all'origine in euro 3.000,00 sulla base del Dm 55/14 come mod. secondo scaglione di valore domandato e fasi svolte)
- e al pagamento, per ciascuna, delle Controparte_3 Controparte_2
competenze legali nella medesima misura di euro 1.500,00 oltre spese forf, iva e
Cassa Avv. in favore del Difensore di parte attrice.
Pagina 11 Le spese di ctu, liquidate in euro 2.821,74 con decreto in atti del 12.04.2022, vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido nella misura di ¼ ciascuna.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
previamente accertate la carenza di legittimazione in capo a Controparte_2 nonchè la tardività dell'intervento di in parziale Controparte_3
accoglimento della domanda formulata
contro
; Controparte_1 per l'effetto,
dichiara inammissibili gli interventi spiegati da e Controparte_2 CP_3
[...]
condanna al pagamento di euro 4.416,52 oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda al soddisfo in favore degli attori;
condanna alla rifusione dei compensi legali per euro 1.500,00 Controparte_1
oltre spese forf, iva e Cassa Avv. in favore del Difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
condanna e alla rifusione dei compensi Controparte_2 Controparte_13
legali per euro 1.500,00 per ciascuna in favore del Difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
dispone via definitiva la condanna di tutte le parti, in solido, al pagamento delle competenze di ctu nella misura di ¼ ciascuna.
Brindisi, 18.09.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
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