Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00579/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2021, proposto da
Comune di Acri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottone Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Catanzaro, viale De Filippis 214;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Roghudi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 14118 del 21/12/2020 e relativi elenchi allegati, con la quale la domanda di finanziamento proposta dal Comune di Acri è stata giudicata “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse” e collocata all'ottantunesimo posto della graduatoria definitiva con un punteggio pari a 38,64 e dell'atto istruttorio oggetto di detto giudizio, pubblicata sul BURC n.128 del 31.12.2020;
b) DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°.226 del 16/01/2020, e dei relativi elenchi allegati, con cui è stata resa nota la graduatoria provvisoria;
c) verbale n.4 del 21.03.2019 e del verbale n.5 del 25.03.2019 della Commissione di valutazione proposte progettuali;
d) di tutti i verbali della Commissione di valutazione, in cui sono stati espressi i punteggi dei Comuni controinteressati;
e) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Vista l’ordinanza cautelare 197 del 2021 e l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato 4622 del 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa RI AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Acri agisce per l’annullamento del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020, nella parte cui la domanda di finanziamento dal medesimo proposta è stata giudicata “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse” e collocata al posto n. 81 della graduatoria definitiva con il punteggio di 38,64, chiedendo altresì la caducazione degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati.
L’esponente denuncia quindi l’illegittimità degli atti avversati per violazione degli artt. 3, 11, 12 L. n. 241/1990, 26 D. Lgs. n. 33/2013 e per vizio di eccesso di potere.
2. Si è costituita la Regione Calabria, che con articolata memoria ha eccepito l’irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, concludendo per il suo rigetto.
3. Con ordinanza n. 197/2021, confermata in appello, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris.
4. All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Può prescindersi dal vaglio dei rilievi processuali della difesa regionale, risultando il ricorso infondato nel merito.
5.1. Con il primo motivo l’esponente denuncia l’illegittimità dell’avversato decreto n. 14118/2020, sostenendo che i verbali della commissione inerenti alla valutazione delle domande presentate si fondino sui criteri determinati dal medesimo soggetto che ha redatto l’avviso, mentre gli stessi avrebbero dovuto essere previsti ed elaborati dall’organo politico dell’amministrazione e contenuti in un apposito regolamento.
L’assunto va disatteso.
Per come osservato in sede cautelare, la doglianza è inammissibile, non risultando impugnato l’avviso pubblico contenuto nel decreto n. 918/2018, il quale, in attuazione dell’art. 12 L. n. 241 del 1990, indica i parametri per l’attribuzione dei contributi, le modalità di espletamento della procedura e i criteri di valutazione delle proposte. Nello specifico, l’art. 12 della lex specialis prevede, ai fini della formazione della graduatoria, la valutazione delle domande mediante l’attribuzione di punteggi numerici, fissando i singoli criteri di giudizio e i relativi indicatori con il punteggio massimo attribuibile per ciascuno di essi.
Sotto concorrente profilo, poi, non sono formulate censure attinenti alla deviazione rispetto agli stessi criteri.
Per altro verso, la procedura selettiva e la relativa disciplina integrano un atto gestionale, come tale riconducibile nella sfera di attribuzioni dell’amministrazione attiva e non dell’organo politico. Nello specifico, il decreto di approvazione dell’avviso si fonda sulla delibera di Giunta n. 143/2011 di approvazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013, poi approvato anche dal Consiglio regionale della Calabria con la delibera n. 140 del 7.11.2011 e poi prorogato con delibera di Giunta n. 234 del 30.05.2014.
5.2.Con il secondo motivo si censura il mancato riesame delle osservazioni presentate dal Comune dopo aver preso visione della graduatoria provvisoria.
L’assunto va disatteso, in quanto dall’allegato 3 all’impugnato decreto dirigenziale n. 14118 del 2020 e dai verbali ivi richiamati risultano motivazioni che coprono in modo sufficientemente esaustivo le ragioni sottese al mancato accoglimento dell’istanza di riesame, rispetto alle quali non sembrano formulate censure specifiche ed adeguatamente pregnanti da parte ricorrente.
5.3. Con l’ultima doglianza l’esponente prospetta l’inidoneità del mero punteggio attribuito dalla commissione ad esprimere un motivato giudizio sul progetto presentato dal Comune.
In particolare per quanto concerne il criterio a.1) con un punteggio attribuito di 10,40/30 si evidenzia che lo stesso non appare adeguato al progetto presentato dal Comune ricorrente per il suo borgo di “Padia”.
Per quanto concerne il criterio a.2) in base al quale è stato attribuito il punteggio di 0,96/30 la Commissione non ha tenuto in considerazione che il progetto presentato dal Comune di ACRI è mirato al recupero della Torre Civica e, quindi, a conseguire una accessibilità inclusiva della zona più antica del borgo della città di Acri.
Per quanto riguarda il criterio a.3) in base al quale è stato attribuito il punteggio di 0/7 al progetto del Comune di Acri, tale punteggio sarebbe del tutto illogico, non corretto, non motivato, frutto di mancata conoscenza del territorio regionale e dei suoi riconoscimenti nazionali ed internazionali. Tale punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione al progetto non terrebbe conto che l’intero territorio del Comune di Acri ricade nel Parco Nazionale della Sila che a sua volta fa parte della c.d. Area MaB (Man and the Biosphere)- (all. 8), nonostante la Commissione nel verbale N.5 del 25 marzo 2019 (all.3) abbia testualmente stabilito: “ il punteggio sarà assegnato solo in presenza di riconoscimenti nazionali e internazionali che ne attestino la qualità dell’offerta e dell’accoglienza, anche in un’ottica di turismo sostanziale, oltre ai valori storici, culturali e paesaggistici”.
Inoltre, altri Comuni sarebbero stati valutati diversamente.
5.4. Le deduzioni non sono suscettibili di favorevole valutazione.
Confermandosi quanto affermato in fase cautelare, a) quanto al criterio di valutazione A.3, posta la sua interpretazione (peraltro in linea con le finalità dell’intervento) nel senso di sottendere il possesso di riconoscimenti ottenuti dall’Ente comunale partecipante comunque riferibili alla qualità dell’offerta e dell’accoglienza anche in un’ottica di turismo sostenibile, non appare irragionevole la valutazione dell’amministrazione che abbia ritenuto non spendibile il riconoscimento riferibile al territorio compreso nel perimetro del Parco Nazionale della Sila facente parte della c.d. Area MaB (Man and the Biosphere), tenuto conto che l’inserimento nella detta Area MaB appare riferibile all’Ente Parco Nazionale della Sila e non, invece, al medesimo Comune ricorrente e considerato, altresì, che la valorizzazione dell’inserimento del territorio comunale all’interno di un Parco nazionale e regionale è prevista in apposito e diverso criterio (D.3); b) quanto agli ulteriori criteri oggetto di contestazione, all’evidenza cautelare sembrerebbero parimenti non censurabili le valutazioni della Commissione in ordine alle carenze di contestualizzazione dell’intervento del Comune ricorrente, tenuto conto che, anche a fronte di elementi indiziari non incontrovertibili (quali la sovrapponibilità di ampi stralci della proposta con quella di altri Comuni situati in contesti territoriali e socio-culturali profondamente diversi) le censure del ricorrente – quantunque avvalorate da perizia di parte – appaiono piuttosto svilupparsi e concentrarsi sulla sovrapposizione di una propria personale valutazione rispetto a quella della Commissione.
A questo va aggiunto che nelle procedure selettive “il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione nel momento in cui l'apparato delle voci e sotto-voci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, così da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e rendere comprensibile l'iter logico seguito” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 1 giugno 2023, n. 843).
Nella fattispecie l’amministrazione ha individuato in modo puntuale una serie di criteri e sub-criteri con il relativo punteggio massimo attribuibile, come tali adeguati a integrare una motivazione dei giudizi espressi.
Riguardo al residuo rilievo, le deduzioni afferenti ai punteggi assegnati agli altri Comuni si risolvono in un inammissibile sconfinamento nel merito del giudizio valutativo della commissione, costituendo una non consentita sovrapposizione sugli apprezzamenti compiuti dalla stessa, non ravvisandosi ictu oculi, da uno scrutinio ab externo, evidenze di irragionevolezza o di illogicità nell’operato dell’organo di valutazione (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 4 dicembre 2023 n. 1583).
6. Il ricorso è pertanto respinto.
7. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AR VA, Presidente, Estensore
RIgiovanna Amorizzo, Consigliere
Arturo Levato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI AR VA |
IL SEGRETARIO