TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 579
TAR
Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
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TAR
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Illegittimità dei criteri di valutazione delle domande

    La doglianza è inammissibile poiché non è stato impugnato l'avviso pubblico che conteneva i parametri di valutazione. Inoltre, non sono state formulate censure attinenti alla deviazione dai criteri stabiliti. La procedura selettiva è un atto gestionale di competenza dell'amministrazione attiva.

  • Rigettato
    Mancato riesame delle osservazioni presentate

    Gli atti richiamati contengono motivazioni esaustive che giustificano il mancato accoglimento dell'istanza di riesame, rispetto alle quali non sono state formulate censure specifiche e pregnanti.

  • Rigettato
    Inidoneità del punteggio attribuito a esprimere un motivato giudizio sul progetto

    Per il criterio A.3, il riconoscimento relativo al Parco Nazionale della Sila e all'Area MaB non è stato ritenuto spendibile in quanto riferibile all'Ente Parco e non al Comune. La valorizzazione dell'inserimento in parchi è prevista in un diverso criterio. Per gli altri criteri, le valutazioni della commissione non appaiono irragionevoli, e le censure del ricorrente si concentrano su una sovrapposizione della propria valutazione a quella della commissione. Il punteggio numerico opera come sufficiente motivazione se i criteri sono chiari e analitici. Le deduzioni sui punteggi assegnati ad altri Comuni sono inammissibili.

  • Rigettato
    Illegittimità della graduatoria provvisoria

    La domanda è stata rigettata in quanto le censure relative alla valutazione dei progetti sono state ritenute infondate o inammissibili.

  • Rigettato
    Vizi nella valutazione dei progetti

    Le censure relative alla valutazione dei progetti sono state ritenute infondate o inammissibili.

  • Inammissibile
    Irregolarità nella valutazione dei controinteressati

    Le deduzioni afferenti ai punteggi assegnati agli altri Comuni si risolvono in un inammissibile sconfinamento nel merito del giudizio valutativo della commissione.

  • Rigettato
    Vizi degli atti connessi

    La domanda è stata rigettata in quanto le censure relative agli atti principali sono state ritenute infondate o inammissibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 579
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 579
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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