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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/10/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1893/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo Giudice rel. ed est. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.9.2025, sentita la Giudice relatrice, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1893/2024 promossa da
, nato a [...], Gambia, il 7.05.1990, CUI , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Francesco Maria Sicilia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34, legalmente domicilia;
- resistente - PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato in data 18.4.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il decreto Cat. A.12/2024 IMM, emesso il 15.2.2024 e notificato il 20.3.2024, con il quale la Questura di ha rigettato l'istanza volta all'ottenimento del rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 motivi di “protezione speciale”. Ha quindi chiesto al Tribunale il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale secondo i canoni di cui al D.L. 130/2020, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Il si è costituito in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso. Controparte_2
La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'audizione del ricorrente. All'udienza del 14.10.2025, la Giudice ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari 1.1. Sul rito applicabile Preliminarmente va evidenziato che il rito applicabile alla presente controversia è quello semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. che culmina nell'adozione di una sentenza
1 collegiale, come disposto dall'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione ratione temporis vigente.
1.2. Sui vizi di legittimità del provvedimento impugnato Va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito poiché l'odierno giudizio non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta.
2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente Secondo quanto emerge dagli atti, il ricorrente è cittadino del Gambia, nato a [...], il [...]. In data 14 marzo 2022, il ricorrente ha presentato presso la Questura di Cosenza un'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Nella seduta del 21 dicembre 2022, la Commissione Territoriale di Crotone ha espresso parere negativo, ritenendo insussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento della misura richiesta. In data 22 settembre 2023, la Questura di Cosenza ha notificato al ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo di rigetto dell'istanza, correlato al provvedimento negativo espresso dalla Commissione Territoriale. Avverso tale determinazione, il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha depositato memorie difensive volte a documentare il percorso di integrazione intrapreso sul territorio nazionale. Tuttavia, con parere del 22 gennaio 2024, la Commissione Territoriale ha confermato il precedente giudizio negativo, ritenendo che i nuovi elementi addotti non fossero idonei a giustificare il riconoscimento della protezione speciale. Di conseguenza, la ha respinto l'istanza del ricorrente con il provvedimento Controparte_3 oggetto del presente ricorso. Nel corso dell'audizione giudiziale, svoltasi all'udienza del 17.6.2025 quasi interamente in lingua italiana, il ricorrente ha dichiarato: “Sono , confermo le generalità indicate nel Parte_1 provvedimento impugnato. D. quando è arrivato in Italia? R. sono arrivato nel 2014, vivo a Rosarno, vicino in una casa con altre persone, pago CP_4
100 euro al mese;
lavoro in agricoltura, in questo momento ho un contratto di quattro mesi, stiamo raccogliendo le arance, nel 2024 ho lavorato anche in agricoltura, raccoglievamo le mele e le arance;
ho sempre contratti che durano qualche mese;
in Gambia c'è solo mio fratello, i miei genitori sono morti;
non ho parenti in Italia;
ho fatto amicizia in Italia, frequento degli amici quando non lavoro vado al bar a prendere un caffè; ho imparato l'italiano anche grazie ad amici italiani con cui parlo, ce ne è uno in particolare che considero più di un fratello per me;
non ho
2 avuto problemi con la giustizia in Italia;
voglio rimanere in Italia perché qui sto bene e in Gambia ho avuto problemi con la famiglia e con il governo;
non ho problemi di salute”.
b. I documenti Il ricorrente ha prodotto a sostegno della domanda la seguente documentazione:
- certificato di idoneità al lavoro del 13.10.2022;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 23.11.2022 al 31.12.2022 come operaio agricolo;
- Unilav dell'11.10.2022 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 12.10.2022 al 23.10.2022 come bracciante agricolo;
- Unilav del 9.9.2022 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 9.9.2022 al 15.10.2022 come bracciante agricolo;
- Unilav del 17.10.2022 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 18.10.2022 al 12.11.2022 come bracciante agricolo;
- Unilav per contratto di lavoro a tempo determinato dal 13.7.2023 come raccoglitore a mano di prodotti agricoli;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 4.1.2023 al 30.6.2023 come operaio agricolo;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 7.6.2023 al 31.12.2023 come bracciante agricolo;
- buste paga relative ai mesi di ottobre, dicembre 2022 e gennaio - ottobre 2023;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 2.1.2025 al 31.3.2025 come operaio agricolo;
- CU 2023 e 2024;
- contratto di lavoro a tempo determinato dall'1.3.2025 al 30.6.2025 come operaio agricolo;
- buste paga relative ai mesi di giugno, luglio, agosto 2025;
- Unilav per contratto di lavoro dall'1.7.2025 al 30.9.2025 come bracciante agricolo;
- estratto conto previdenziale Inps del 2.10.2025;
- contratto di locazione dall'1.6.2025 al 31.5.2029 con relativa registrazione.
3. Il giudizio del Collegio sulla protezione speciale richiesta Come detto, con l'odierno ricorso è stata richiesta esclusivamente la protezione speciale ed a sostegno della domanda è stata dedotta l'integrazione sociale del ricorrente. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI (d.lgs. 286/1998), applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Infatti, nel caso di specie, la domanda di protezione “speciale” deve essere scrutinata alla luce della disciplina di cui al cit. D.L. 130/2020, convertito con L. n. 173 del 2020 (vigente ratione
3 temporis), atteso che l'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata in data 22.6.2022 (v. provvedimento Questura di impugnato). CP_1
Ciò posto, come noto, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Vita privata - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Nozione di “vita familiare” alla quale va Per_1 attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al. c. Belgio). Al riguardo va anche rimarcato come l'articolo 8 CEDU consideri, e dunque tuteli, separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Italia, là dove si afferma che “si deve accettare che tutti i rapporti sociali Pt_2 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”. Dunque, è bene specificare che “vita privata” e “vita familiare” non rappresentano un'endiadi ma esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte EDU Sentenza Abdulaziz, Cabales and Balkandali c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e Sentenza Boujlifa c. Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99). La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni
4 lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari. Ciò posto, non può dubitarsi che il predetto impianto normativo determini il riconoscimento del diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati di recente confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione. Orbene, tornando al caso di specie, il Collegio ritiene che le condizioni suesposte siano soddisfatte. L'avvenuto percorso di integrazione intrapreso in Italia dal ricorrente, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, consente di affermare che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del rispetto alla sua vita privata ai sensi dell'articolo 8 CEDU. In particolare, il ricorrente ha prodotto documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa regolare sul territorio nazionale a partire dall'anno 2015, con una maggiore continuità a decorrere dal 2022, sempre nella qualità di bracciante agricolo con contratti a tempo determinato. Dalla documentazione allegata, in particolare dall'estratto conto previdenziale INPS, risulta che il ricorrente percepisce una retribuzione ritenuta congrua al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita quotidiana. Né può ritenersi ostativa, in senso sfavorevole al ricorrente, la circostanza che il
5 reddito percepito sia di entità contenuta. Sul punto, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 8373/2022, ha chiarito che, in materia di protezione speciale, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente per escludere la sussistenza del diritto, dovendosi piuttosto valutare l'andamento progressivo e l'incremento delle stesse nel tempo, quale indice rilevante del processo di integrazione sociale e lavorativa del richiedente. Nel caso di specie, si evidenzia come la retribuzione del ricorrente abbia registrato un significativo incremento nel corso degli anni 2023 e 2024, a conferma della progressiva stabilizzazione della sua posizione lavorativa. Quanto alla situazione alloggiativa, risulta agli atti un contratto di locazione, regolarmente registrato, con decorrenza dal 1° giugno 2025 e scadenza al 31 maggio 2029, a ulteriore dimostrazione della capacità del ricorrente di provvedere autonomamente alle proprie esigenze abitative mediante i proventi dell'attività lavorativa svolta. Altro elemento di rilievo è rappresentato dall'impegno profuso dal ricorrente nell'apprendimento della lingua italiana. In sede di audizione, infatti, l'istante ha risposto alle domande quasi integralmente in lingua italiana. Infine, il ricorrente appare ben inserito nel contesto sociale di riferimento. In sede di audizione, ha dichiarato di aver instaurato rapporti di amicizia con cittadini italiani, che frequenta nel tempo libero, come emerge dal verbale dell'udienza del 17 giugno 2025: “ho fatto amicizia in Italia, frequento degli amici, quando non lavoro vado al bar a prendere un caffè; ho imparato l'italiano anche grazie ad amici italiani con cui parlo, ce n'è uno in particolare che considero più di un fratello per me”. Tale dichiarazione, unitamente agli altri elementi sopra evidenziati, depone in favore di un effettivo e concreto radicamento del ricorrente nel tessuto sociale italiano. Pertanto, la percezione di uno stipendio che gli consente di far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiana, la propensione al lavoro dimostrata attraverso l'instaurazione di plurimi rapporti lavorativi, la stabilità e autonomia alloggiativa e l'impegno dimostrato per l'apprendimento della lingua italiana sono indici di una vita privata consolidata del ricorrente in Italia. La lesione di tale vita privata non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in assenza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Tali pericoli non sussistono nella fattispecie, considerato che né la parte convenuta né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo. Oltretutto, nella stessa richiesta di parere avanzata dalla Questura alla C.T. in data 29.9.2022 veniva evidenziato che dall'esame delle banche dati in uso alle Forze di Polizia non risultava nulla da segnalare. Il ricorrente, dunque, ha costruito nel territorio italiano una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui vive. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato moltissimi anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
6 Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 50/2023, posto che l'art. 7 c. 2 del D.L. 20/2023 prevede che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
4. Spese di lite Nulla sulle spese di lite, atteso che la parte vittoriosa risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n. 18162/2023; Cass. n. 18583 del 29/10/2012; nella giurisprudenza di merito, v., ex multis, Tribunale Firenze Sez. spec. Impresa, 06/10/2023, n.2854; Tribunale Catanzaro sez. I, 27/04/2023, n.673; Corte appello Perugia sez. I, 18/08/2023, n.587, tutte in dejure).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
- in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 d. lgs. 25/2008 e 19 comma 1.2 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- nulla sulle spese di lite. Così deciso in Catanzaro, il 16 ottobre 2025.
La Giudice rel. La Presidente Dr.ssa Chiara Fiamingo Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo Giudice rel. ed est. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.9.2025, sentita la Giudice relatrice, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1893/2024 promossa da
, nato a [...], Gambia, il 7.05.1990, CUI , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Francesco Maria Sicilia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34, legalmente domicilia;
- resistente - PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato in data 18.4.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il decreto Cat. A.12/2024 IMM, emesso il 15.2.2024 e notificato il 20.3.2024, con il quale la Questura di ha rigettato l'istanza volta all'ottenimento del rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 motivi di “protezione speciale”. Ha quindi chiesto al Tribunale il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale secondo i canoni di cui al D.L. 130/2020, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Il si è costituito in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso. Controparte_2
La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'audizione del ricorrente. All'udienza del 14.10.2025, la Giudice ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari 1.1. Sul rito applicabile Preliminarmente va evidenziato che il rito applicabile alla presente controversia è quello semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. che culmina nell'adozione di una sentenza
1 collegiale, come disposto dall'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione ratione temporis vigente.
1.2. Sui vizi di legittimità del provvedimento impugnato Va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito poiché l'odierno giudizio non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta.
2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente Secondo quanto emerge dagli atti, il ricorrente è cittadino del Gambia, nato a [...], il [...]. In data 14 marzo 2022, il ricorrente ha presentato presso la Questura di Cosenza un'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Nella seduta del 21 dicembre 2022, la Commissione Territoriale di Crotone ha espresso parere negativo, ritenendo insussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento della misura richiesta. In data 22 settembre 2023, la Questura di Cosenza ha notificato al ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo di rigetto dell'istanza, correlato al provvedimento negativo espresso dalla Commissione Territoriale. Avverso tale determinazione, il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha depositato memorie difensive volte a documentare il percorso di integrazione intrapreso sul territorio nazionale. Tuttavia, con parere del 22 gennaio 2024, la Commissione Territoriale ha confermato il precedente giudizio negativo, ritenendo che i nuovi elementi addotti non fossero idonei a giustificare il riconoscimento della protezione speciale. Di conseguenza, la ha respinto l'istanza del ricorrente con il provvedimento Controparte_3 oggetto del presente ricorso. Nel corso dell'audizione giudiziale, svoltasi all'udienza del 17.6.2025 quasi interamente in lingua italiana, il ricorrente ha dichiarato: “Sono , confermo le generalità indicate nel Parte_1 provvedimento impugnato. D. quando è arrivato in Italia? R. sono arrivato nel 2014, vivo a Rosarno, vicino in una casa con altre persone, pago CP_4
100 euro al mese;
lavoro in agricoltura, in questo momento ho un contratto di quattro mesi, stiamo raccogliendo le arance, nel 2024 ho lavorato anche in agricoltura, raccoglievamo le mele e le arance;
ho sempre contratti che durano qualche mese;
in Gambia c'è solo mio fratello, i miei genitori sono morti;
non ho parenti in Italia;
ho fatto amicizia in Italia, frequento degli amici quando non lavoro vado al bar a prendere un caffè; ho imparato l'italiano anche grazie ad amici italiani con cui parlo, ce ne è uno in particolare che considero più di un fratello per me;
non ho
2 avuto problemi con la giustizia in Italia;
voglio rimanere in Italia perché qui sto bene e in Gambia ho avuto problemi con la famiglia e con il governo;
non ho problemi di salute”.
b. I documenti Il ricorrente ha prodotto a sostegno della domanda la seguente documentazione:
- certificato di idoneità al lavoro del 13.10.2022;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 23.11.2022 al 31.12.2022 come operaio agricolo;
- Unilav dell'11.10.2022 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 12.10.2022 al 23.10.2022 come bracciante agricolo;
- Unilav del 9.9.2022 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 9.9.2022 al 15.10.2022 come bracciante agricolo;
- Unilav del 17.10.2022 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 18.10.2022 al 12.11.2022 come bracciante agricolo;
- Unilav per contratto di lavoro a tempo determinato dal 13.7.2023 come raccoglitore a mano di prodotti agricoli;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 4.1.2023 al 30.6.2023 come operaio agricolo;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 7.6.2023 al 31.12.2023 come bracciante agricolo;
- buste paga relative ai mesi di ottobre, dicembre 2022 e gennaio - ottobre 2023;
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 2.1.2025 al 31.3.2025 come operaio agricolo;
- CU 2023 e 2024;
- contratto di lavoro a tempo determinato dall'1.3.2025 al 30.6.2025 come operaio agricolo;
- buste paga relative ai mesi di giugno, luglio, agosto 2025;
- Unilav per contratto di lavoro dall'1.7.2025 al 30.9.2025 come bracciante agricolo;
- estratto conto previdenziale Inps del 2.10.2025;
- contratto di locazione dall'1.6.2025 al 31.5.2029 con relativa registrazione.
3. Il giudizio del Collegio sulla protezione speciale richiesta Come detto, con l'odierno ricorso è stata richiesta esclusivamente la protezione speciale ed a sostegno della domanda è stata dedotta l'integrazione sociale del ricorrente. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI (d.lgs. 286/1998), applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Infatti, nel caso di specie, la domanda di protezione “speciale” deve essere scrutinata alla luce della disciplina di cui al cit. D.L. 130/2020, convertito con L. n. 173 del 2020 (vigente ratione
3 temporis), atteso che l'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata in data 22.6.2022 (v. provvedimento Questura di impugnato). CP_1
Ciò posto, come noto, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Vita privata - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Nozione di “vita familiare” alla quale va Per_1 attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al. c. Belgio). Al riguardo va anche rimarcato come l'articolo 8 CEDU consideri, e dunque tuteli, separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Italia, là dove si afferma che “si deve accettare che tutti i rapporti sociali Pt_2 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”. Dunque, è bene specificare che “vita privata” e “vita familiare” non rappresentano un'endiadi ma esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte EDU Sentenza Abdulaziz, Cabales and Balkandali c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e Sentenza Boujlifa c. Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99). La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni
4 lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari. Ciò posto, non può dubitarsi che il predetto impianto normativo determini il riconoscimento del diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati di recente confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione. Orbene, tornando al caso di specie, il Collegio ritiene che le condizioni suesposte siano soddisfatte. L'avvenuto percorso di integrazione intrapreso in Italia dal ricorrente, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, consente di affermare che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del rispetto alla sua vita privata ai sensi dell'articolo 8 CEDU. In particolare, il ricorrente ha prodotto documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa regolare sul territorio nazionale a partire dall'anno 2015, con una maggiore continuità a decorrere dal 2022, sempre nella qualità di bracciante agricolo con contratti a tempo determinato. Dalla documentazione allegata, in particolare dall'estratto conto previdenziale INPS, risulta che il ricorrente percepisce una retribuzione ritenuta congrua al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita quotidiana. Né può ritenersi ostativa, in senso sfavorevole al ricorrente, la circostanza che il
5 reddito percepito sia di entità contenuta. Sul punto, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 8373/2022, ha chiarito che, in materia di protezione speciale, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente per escludere la sussistenza del diritto, dovendosi piuttosto valutare l'andamento progressivo e l'incremento delle stesse nel tempo, quale indice rilevante del processo di integrazione sociale e lavorativa del richiedente. Nel caso di specie, si evidenzia come la retribuzione del ricorrente abbia registrato un significativo incremento nel corso degli anni 2023 e 2024, a conferma della progressiva stabilizzazione della sua posizione lavorativa. Quanto alla situazione alloggiativa, risulta agli atti un contratto di locazione, regolarmente registrato, con decorrenza dal 1° giugno 2025 e scadenza al 31 maggio 2029, a ulteriore dimostrazione della capacità del ricorrente di provvedere autonomamente alle proprie esigenze abitative mediante i proventi dell'attività lavorativa svolta. Altro elemento di rilievo è rappresentato dall'impegno profuso dal ricorrente nell'apprendimento della lingua italiana. In sede di audizione, infatti, l'istante ha risposto alle domande quasi integralmente in lingua italiana. Infine, il ricorrente appare ben inserito nel contesto sociale di riferimento. In sede di audizione, ha dichiarato di aver instaurato rapporti di amicizia con cittadini italiani, che frequenta nel tempo libero, come emerge dal verbale dell'udienza del 17 giugno 2025: “ho fatto amicizia in Italia, frequento degli amici, quando non lavoro vado al bar a prendere un caffè; ho imparato l'italiano anche grazie ad amici italiani con cui parlo, ce n'è uno in particolare che considero più di un fratello per me”. Tale dichiarazione, unitamente agli altri elementi sopra evidenziati, depone in favore di un effettivo e concreto radicamento del ricorrente nel tessuto sociale italiano. Pertanto, la percezione di uno stipendio che gli consente di far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiana, la propensione al lavoro dimostrata attraverso l'instaurazione di plurimi rapporti lavorativi, la stabilità e autonomia alloggiativa e l'impegno dimostrato per l'apprendimento della lingua italiana sono indici di una vita privata consolidata del ricorrente in Italia. La lesione di tale vita privata non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in assenza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Tali pericoli non sussistono nella fattispecie, considerato che né la parte convenuta né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo. Oltretutto, nella stessa richiesta di parere avanzata dalla Questura alla C.T. in data 29.9.2022 veniva evidenziato che dall'esame delle banche dati in uso alle Forze di Polizia non risultava nulla da segnalare. Il ricorrente, dunque, ha costruito nel territorio italiano una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui vive. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato moltissimi anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
6 Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 50/2023, posto che l'art. 7 c. 2 del D.L. 20/2023 prevede che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
4. Spese di lite Nulla sulle spese di lite, atteso che la parte vittoriosa risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n. 18162/2023; Cass. n. 18583 del 29/10/2012; nella giurisprudenza di merito, v., ex multis, Tribunale Firenze Sez. spec. Impresa, 06/10/2023, n.2854; Tribunale Catanzaro sez. I, 27/04/2023, n.673; Corte appello Perugia sez. I, 18/08/2023, n.587, tutte in dejure).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
- in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 d. lgs. 25/2008 e 19 comma 1.2 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- nulla sulle spese di lite. Così deciso in Catanzaro, il 16 ottobre 2025.
La Giudice rel. La Presidente Dr.ssa Chiara Fiamingo Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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