Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 9128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9128 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da UC OR
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DE BR ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9128/2026
Roma, li, 09/03/2026
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 193/2026 UP - 29/01/2026
R.G.N. 40044/2025
SENTENZA
EL AN nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore di fiducia delle parti civili, avv. Giuseppe De Luca, il quale si è associato alla richiesta del Procuratore generale di inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte e chiedendo la rifusione delle spese di parte civile, da devolvere in favore dell'Erario, rimettendosi alla Corte per la quantificazione;
Udito il difensore di fiducia dell'imputata, avv. Natale Carbone, il quale ha concluso riportandosi alla memoria depositata telematicamente e chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani che aveva condannato EL AN a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., commesso in danno della figlia e del suo compagno, attraverso reiterati ed insistenti messaggi offensivi ed intimidatori, con i quali anche accusava la figlia di essersi fatta
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plagiare dal compagno e di averla abbandonata nonostante i suoi problemi di salute, trasferendosi in altra città, minacciandola di rivelare a terzi una (inesistente) relazione sentimentale della medesima, così da determinare un disturbo ansioso depressivo.
2. EL AN ha proposto ricorso per cassazione, con atto a firma del suo difensore.
2.1.Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di atti persecutori. Deduce che: l'imputata non si è mai opposta alla relazione della figlia con il Liotti, trattandolo anzi come un figlio, supportandola quando aveva deciso di trasferirsi nella provincia di Trapani;
la Corte d'appello non avrebbe considerato il profondo stress psicofisico che l'imputata aveva subito nel breve volgere di tempo a causa della perdita del marito, dell'azione giudiziaria che aveva dovuto intraprendere per ottenere il riconoscimento della causa di servizio in relazione al decesso, e dell'improvviso distacco dalla figlia avvenuto contestualmente ad un suo grave problema di salute;
la richiesta alla figlia di trattenersi a Reggio Calabria era connessa proprio a tale precario stato di salute;
l'espressione pronunciata dalla ricorrente quando si era presentata a casa della figlia, chiedendo "scusa" pur aggiungendo di non conoscere le ragioni per cui avrebbe dovuto chiederla, era stata erroneamente intesa come ammissione di responsabilità; la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto sussistente il dolo generico, necessario ai fini dell'integrazione del reato, omettendo di considerare che l'imputata non aveva avuto coscienza della lesività delle proprie condotte.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione dell'art. 612-bis cod.pen. e vizio di motivazione perché insufficiente, illogica e contraddittoria.
2.3. Con terzo motivo denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un perdurante e grave stato di ansia. Deduce che: il medico di fiducia della persona offesa, dott. Inquaggiato, aveva riferito di averla visitata non più di tre volte nell'arco di un biennio;
la certificazione in atti era stata rilasciata 14 giorni prima della querela, nonostante la querelante avesse dichiarato che gli screzi con la madre erano iniziati un anno prima;
i disturbi di tipo ansioso depressivo, attestati nel primo certificato medico, erano stati solo riferiti dalla stessa persona offesa e non oggetto di un accertamento compiuto dal sanitario;
sarebbe mancata una valutazione della gravità dello stato d'ansia, che avrebbe dovuto avere una durata di almeno 18 mesi;
il secondo certificato, del 17 Aprile 2019, era intervenuto a distanza di due anni dal primo certificato e quando il procedimento a carico della ricorrente era già pendente e tale lasso di tempo confermerebbe la natura temporanea ed
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occasionale degli episodi di stress riferiti dalla persona offesa;
dalla consulenza di parte è stata esclusa una condizione patologica di natura psicofisica, ritenendosi configurabile, al più, un disturbo di lievissima entità; la stessa persona offesa aveva dichiarato di non ricordare bene la terapia prescritta dal medico curante e tale circostanza avrebbe dovuto fare sorgere un dubbio in ordine alla sussistenza del ritenuto grave stato di ansia;
peraltro, dovrebbe escludersi che la condotta dell'imputata abbia determinato un cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa.
2.4. Con quarto motivo denuncia violazione delle norme processuali stante l'assenza di elementi di colpevolezza dell'imputata oltre ogni ragionevole dubbio.
2.5.Con quinto motivo denuncia violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.per la mancata assoluzione dell'imputata in applicazione del principio in dubio pro reo.
2.6. Con sesto motivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e si duole del difetto di motivazione in ordine ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
2.7. Con settimo motivo denuncia vizio di omessa pronuncia in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore delle parti civili ha insistito per il rigetto del ricorso chiedendo la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese. Il difensore dell'imputata ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
In via preliminare va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, cod.pen., il termine di prescrizione del reato per cui si procede, commesso fino al 10 luglio 2017, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti, pari a sette anni e sei mesi, e in presenza di cause di sospensione del relativo decorso per un periodo pari a 344 giorni, risulta sicuramente perento alla data del 10 novembre 2025. Si è, pertanto, verificata, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare il ricorso presentato dall'imputato sorretto da motivi, tutti inammissibili. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione e rigettato agli effetti civili.
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1.Sono inammissibili i primi due motivi, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione logica, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di atti persecutori. La ricorrente, pur lamentando violazione di legge, riduce le proprie argomentazioni ad una critica alla ricostruzione nel merito, svolta dal provvedimento impugnato, non consentita in sede di legittimità. Occorre ricordare, invero, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere il sindacato demandato a questa Corte limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, in particolare, dai poteri della Corte di cassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U,n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260; Sez. U,n. 47289 del 24/09/2003,Rv. 226074-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01) 1.1. La Corte d'appello, con riferimento a doglianze analoghe a quelle articolate dalla difesa con ricorso secondo cui le condotte contestate all'imputata non sarebbero state supportate da intenti persecutori in quanto espressione di mera preoccupazione materna, ha reso una motivazione esaustiva ed immune da vizi logici evidenziando che la condotta dell'imputata, essenzialmente volta a cercare di convincere la figlia (trasferita in Sicilia per seguire il compagno) a fare ritorno in Calabria, si è tradotta in una pressione emotiva, improntata a senso di colpa e spesso a veri e propri ricatti affettivi dai toni pietistici e non di rado aggressivi» (pag.6). In particolare, è stato sottolineato che le numerose pressioni volte a spronare un ritorno della figlia, le minacce velate, le intromissioni costanti nella vita della stessa, lungi dall'essere una premura occasionale, hanno rappresentato un'inequivocabile molestia reiterata e seriale» (pag.6). Con motivazione logica ed esaustiva, è stata ritenuta inverosimile, pertanto, la tesi difensiva secondo cui l'imputata avrebbe agito soltanto con il proposito di mantenere il rapporto con la figlia, essendosi ragionevolmente considerato che, anche ammettendo che il fine dell'imputata fosse stato quello di riavvicinarsi alla suddetta, in realtà tale finalità, in quanto configurabile come motivo, non annullerebbe la coscienza e volontà della medesima di generare uno degli eventi
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tipici della fattispecie incriminatrice (pag.7); è stato, inoltre, ritenuto inverosimile che la stessa non fosse stata consapevole dell'impatto destabilizzante delle sue condotte sull'equilibrio psicologico della figlia. Le doglianze difensive, in ordine all'elemento soggettivo del reato, sono, pertanto, generiche e non considerano, peraltro, che tale elemento può essere ricostruito, anche in via indiretta, attraverso elementi concreti sintomatici: l'accertamento del dolo, in quanto fattore interno involgente la rappresentazione e volizione dell'azione, può avvenire anche attraverso fattori di tipo logico, così da concludere che non vi sia spazio né per una ricostruzione alternativa né di conseguenza per il
dubbio.
2.Sono infondati il secondo e terzo motivo con cui la difesa si duole della mancanza di prova degli eventi richiesti dalla fattispecie incriminatrice. Come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo preso in considerazione dall'art. 612- bis cod.pen. prescinde dall'accertamento di uno stato patologico, che può assumere rilevanza solo nell'ipotesi di contestazione del concorso formale con l'ulteriore delitto di lesioni. La fattispecie prevista dall'art. 612-bis cod.pen., infatti, non può essere ridotta ad una sorta di mera ripetizione di quella contenuta nell'art. 582 dello stesso codice - il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica e per la sua consumazione deve ritenersi sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto comunque destabilizzante dell'equilibrio psicologico della vittima (Sez. 5, n. 2555 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280172-01; Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017, C, Rv. 270020; Sez. 5 n. 16864 del 10 gennaio 2011, C., Rv. 250158). Tale effetto deve avere indubbiamente una obiettiva consistenza, come suggerisce il ricorso da parte del legislatore agli aggettivi "grave" e "perdurante" per qualificare gli elementi selezionati per caratterizzare l'evento in questione, ma ciò non significa che necessariamente ansia o paura debbano corrispondere ad un preciso stato patologico, nel senso proprio del termine.
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Per la consumazione del reato di atti persecutori, deve ritenersi sufficiente che gli atti abbiano un effetto destabilizzante dell'equilibrio psicologico della vittima;
il termine grave utilizzato dal legislatore deve essere inteso come sinonimo di serio, in quanto legato ad un significativo deterioramento della qualità della vita, e non nella sua accezione medico legale (Sez. 5, n. 16864 del 10 gennaio 2011, C, Rv. 250158).
2.1. D'altra parte, sotto il profilo probatorio occorre che l'effetto destabilizzante risulti in qualche modo oggettivamente rilevabile e non confinato nella mera percezione soggettiva della vittima del reato.
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La prova dello stato d'ansia o di paura, denunciato dalla vittima del reato, può essere dedotta, insomma, anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune un effetto destabilizzante e, più in generale, può essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, valutata sia per la sua astratta idoneità a causare l'evento, sia sotto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez.5, n. 33842 del 03/04/2018, Rv. 273622-01; Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017, S., Rv. 269621; Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272086; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261535; Sez. 5, n. 14391 del 28/2/2012, Rv. 252314). Tale elemento costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice di merito, che non deve pertanto ricorrere ad una perizia medica sulla vittima, potendone argomentare la sussistenza anche sulla base di massime di esperienza (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260412-01).
2.2. Nel caso di specie è risultata congrua la motivazione, fondata sulla diagnosi del medico di famiglia e sull'accertato uso di ansiolitici per alcuni mesi. La Corte territoriale ha sottolineato che dalle dichiarazioni della persona offesa, confermate sul punto dalle dichiarazioni dei testi, è emerso il dato di una sofferenza emotiva della stessa che ha riferito di lacrime, tremori, ansia e timore dovuto alla preoccupazione che la madre potesse raggiungerla presso la nuova abitazione, o che potesse presentarsi sul suo posto di lavoro, arrecandole danno (pag.7). È stato, altresì, evidenziato che tale turbamento emotivo ha trovato conferma nella documentazione medica a firma del medico curante, dott. Inguaggiato, che ha accertato la sussistenza di uno stato d'ansia generalizzato, trattato con terapia farmacologica. La Corte d'appello si è soffermata, altresì, sulla idoneità della documentazione sanitaria ad attestare la condizione psicologica della paziente evidenziando che il compito del sanitario non era quello di indagare l'origine di tale stato psicologico, ma piuttosto di diagnosticarlo, aggiungendo che, sulla causa del malessere, soccorrono le dichiarazioni rese dai testi i quali hanno individuato nella condotta dalla signora EL quell'opprimente pressione relazionale che ha generato il malessere delle persone offese» (pag.8); rispondendo ad una doglianza analoga a quella riproposta dal difensore con il motivo in esame, sulla presunta natura strumentale delle certificazioni mediche prodotte dalla figlia dell'imputata, in quanto numericamente limitate, ha evidenziato che tali circostanze non compromettono la validità clinica delle certificazioni rese, in quanto basate comunque su un'osservazione diretta dai sintomi riferiti dalla paziente;
peraltro, è logica la motivazione resa in ordine
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all'assenza di ulteriore documentazione clinica, rilevata dalla difesa, in quanto collegata, in modo ragionevole, all'imbarazzo provato dalla persona offesa per la propria condizione, confidato al suo compagno soltanto in un momento successivo all'inizio del disagio, quando era ormai insostenibile e non più gestibile in autonomia (pag.9). Le censure sollevate non riescono ad esplicare quella funzione di critica argomentata propria del ricorso per cassazione rispetto all'impianto motivazionale della sentenza opposta. Deve, inoltre, considerarsi che la consulenza medica di parte era stata oggetto di valutazione da parte della sentenza di primo grado che aveva ritenuto le valutazioni svolte dal medesimo consulente non idonee a modificare le conclusioni raggiunte dal medico di fiducia, evidenziandosi che quest'ultimo aveva avuto modo di sottoporre a colloquio clinico la persona offesa per due volte, osservandone reazioni e comportamenti, mentre il consulente di parte si era limitato ad esaminare le certificazioni mediche rilasciate dal primo, formulando conclusioni astratte e teoriche <<senza tenere conto dell'effettiva gravità della sintomatologia riscontrata» e neppure <delle reazioni emotive della persona offesa» (pag.91 della sentenza di primo grado).
3.Sono manifestamente infondati il quarto e il quinto motivo con cui la difesa si duole della mancata assoluzione dell'imputata in applicazione del principio in dubio pro reo. Le censure, generiche, e non legate alla prospettazione di una versione alternativa, che potrebbe giustificare l'invocazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, mirano sostanzialmente ad ipotizzare dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, e ad ottenere una non consentita rivalutazione delle prove acquisite. La doglianza è del tutto generica e oblitera, peraltro, che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv, 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730).
4.È inammissibile il sesto motivo di ricorso, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questa Corte solo allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica;
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determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge. Nella fattispecie in esame la motivazione resa dalla Corte di appello, che ha evidenziato la mancanza di resipiscenza nell'imputata e non ha dato manifestazione di avere compreso il disvalore della propria condotta, appare immune da illogicità e le censure difensive prive della dovuta specificità censoria.
5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili con condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.gs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.gs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.
Così è deciso, 29/01/2026
Il Consigliere estensore ND TI
Il Presidente
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