Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 9128
CASS
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Sussistenza del reato di atti persecutori

    La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla sussistenza del reato, in quanto volti a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha confermato la motivazione della Corte d'appello sull'elemento soggettivo e oggettivo del reato, ritenendo provata la condotta persecutoria e il conseguente turbamento psicologico delle vittime.

  • Rigettato
    Mancanza di prova degli eventi richiesti dalla fattispecie incriminatrice

    La Corte ha rigettato il motivo, affermando che la sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo prescinde dall'accertamento di uno stato patologico e che l'effetto destabilizzante può essere desunto anche dalla natura dei comportamenti dell'agente e da elementi sintomatici, non richiedendo necessariamente una perizia medica. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello basata sulla diagnosi del medico di famiglia e sull'uso di ansiolitici.

  • Rigettato
    Mancata assoluzione in applicazione del principio in dubio pro reo

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, definendoli generici e non legati alla prospettazione di una versione alternativa. Ha affermato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la responsabilità penale, previa verifica della credibilità e attendibilità, e che i motivi proposti mirano a una non consentita rivalutazione delle prove.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione sui criteri di cui all'art. 133 cod.pen.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, affermando che la quantificazione della pena può essere sindacata solo se effettuata in limiti superiori a quelli edittali o in maniera illogica. Ha ritenuto immune da illogicità la motivazione della Corte d'appello che ha evidenziato la mancanza di resipiscenza nell'imputata e la non comprensione del disvalore della propria condotta.

  • Accolto
    Omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione

    La Corte Suprema di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, intervenuta successivamente alla sentenza di appello. Ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali.

  • Rigettato
    Richiesta di rifusione delle spese di parte civile

    La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso agli effetti civili e ha condannato l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 9128
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9128
    Data del deposito : 9 marzo 2026

    Testo completo