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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1207/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
FALASCHI MILENA, Giudice
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7447/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240285765764000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 329/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente chiedeva l'annullamento dei ruoli contenuti nella cartella di pagamento n. 097 2024 02857657
64 000 inerente (i) all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) relativa all'anno 2021 per euro 32.833,95
(comprensiva di sanzioni ed interessi); nonché (ii) la sanzione ed interessi relativi alla liquidazione IVA del mese di maggio 2021 per euro 15.785,73 (sanzioni ed interessi). Notificata a mezzo posta elettronica in data 28 gennaio 2025. (allegato n. 1 – cartella di pagamento)
Con la cartella in esame l'Agenzia delle entrate richiede il pagamento (a) del saldo della dichiarazione Iva
Annuale dell'anno 2021 di euro 23.266,00 con la relativa sanzione e gli interessi e (b) la sanzione e gli interessi relativi al versamento della liquidazione IVA relativa al mese di maggio dell'anno 2021.
La società ricorrente ha invece sempre provveduto, nel rispetto della normativa ad effettuare i versamenti derivanti dalle liquidazioni periodiche.
In particolare, per quanto attiene al versamento del saldo della dichiarazione annuale è stato tempestivamente presentato dalla ricorrente, in data 28 giugno 2022 (essendo la contabilità presso terzi), il modello F24 per il pagamento dovuto.
Il citato modello presentato, tramite i servizi telematici, esponeva la compensazione del debito IVA , con il relativo “credito d'imposta (concesso) a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come sostituito dall'articolo
1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” formatosi in precedenza ed indicato nel modello unico relativo all'anno d'imposta 2020 al rigo RU12 modulo tre (allegato n. 3 – modello unico 2021 anno d'imposta
2020) con il codice “L1” (codice specifico del credito indicato in precedenza).
Oggi l'ADE, per tramite dell'agente della riscossione, richiede il pagamento di tali somme, maggiorate di sanzioni ed interessi, senza (i) aver mai notificato alla società ricorrente alcun “avviso d'accertamento” ovvero “avviso di liquidazione” che rettifica e/o il credito d'imposta esposto nella dichiarazione dei redditi modello unico 2021 anno d'imposta 2020.
È inutile ricordare che tale atto avrebbe dovuto esporre le ragioni, con le relative motivazioni con le quali l'ADE non riconosceva tale credito;
senza (ii) esporre nella cartella in esame alcuna motivazione della pretesa patrimoniale richiesta.
Per quanto riguarda invece la liquidazione del mese di maggio 2021 la società ha versato per il tramite di ravvedimento operoso, in data 27 gennaio 2022 gli importi dovuti.
in diritto 1. In via principale nullità della cartella in esame - violazione dell'articolo 7, comma 1, della legge
27 luglio 2000 n.212
2. In via subordinata Nullità della cartella in esame – violazione dell'articolo 7, comma 1- ter, della legge 27 luglio 2000 n. 212
Ne chiedeva l'annullamento. L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, in via preliminare e per il versamento effettuato il 28/06/2022 evidenziava che risultavano versamenti riconducibili a imposta IVA.
infatti rilevare che i versamenti effettuati in tale data sono riconducibili a:
- Diritto annuale CCIAA anno 2022;
- IRES anno di imposta 2021;
- Importi dovuti a seguito di controllo automatizzato anno di imposta 2020;
- IRAP saldo anno di imposta 2021 e acconto 2022.
In riferimento all'unico motivo del ricorso (Difetto di motivazione dell'atto e mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi violazione art.7, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n.212), l'Ufficio tiene a richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale:
“In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale anch'essa deve essere motivata;
tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione (nella vicenda, contestata per disconoscimento di alcuni oneri ivi esposti), il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. D'altronde, vige sul punto il concorrente principio per cui la cartella con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile nè la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), nè il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a quest'ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell'obbligo in questione (Cass. 27140/2011).” (Cass. Sentenza n. 3485 del 14 febbraio 2014).
Si evidenzia che la cartella di pagamento è stata preceduta dalla notifica della comunicazione di irregolarità notificata all'indirizzo INI -PEC Imprese
Email_4 e che successivamente alla notifica della comunicazione il ricorrente ha presentato richiesta di autotutela presso il canale CI .
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Respinte le censure relative al difetto di motivazione della cartella di pagamento opposta, perché da ritenere infondate, va ricordato che la cartella contiene due distinte posizioni, una relativa all'omesso versamento del saldo Iva annuale e l'altra relativa al tardivo versamento dell'iva relativa alla liquidazione operata per il mese di maggio.
Per quanto riguarda il versamento del saldo Iva va evidenziato - da un lato - che dalla documentazione depositata non emerge l'avvenuto saldo del debito Iva relativo all'anno 2021 nei termini previsti. Infatti nella ricevuta allegata all'F24 trasmesso chiaramente viene evidenziato che il pagamento è stato sospeso – e quindi non effettuato - per indisponibilità del credito utilizzato in compensazione.
Quindi il pagamento non può essere considerato tempestivo, nè può essere riconosciuta validità al tentativo di ravvedimento operoso effettuata con il versamento del 01/10/2025 essendo questo intervenuto successivamente alla liquidazione della dichiarazione ed all'iscrizione a ruolo delle somme.
Tuttavia tale versamento, da ritenersi a tutti gli effetti effettuato attesa l'attestazione rilasciata dall'Agenziaq delle Entrate all'esito della ricezone del modello F24 - ed assente ogni contestazione formale dello stesso ovvero dei crediti in esso utilizzati in compensazione - pur se inidoneo a sanare la violazione e rendere inefficaci le sanzioni, va tuttavia ritenuto idoneo ad estinguere la parte del ruolo relativa all'imposta in line acapitale che, pertanto, va considerata versata e deve essere sgravata.
Restano dovute le sanzioni nella misura piena e gli interessi fino alla data del 01/10/2025.
Va Invece riconosciuto valido il ravvedimento operoso relativo al mese di maggio 2021, così come documentato dal modello F24 depositato, con conseguente annullamento della corrispondente parte del ruolo sia per la sanzione - esposta per Euro 14.464,42 - che per gli interessi indicati in cartella in Euro 1.321,11.
Il ricorso va pertanto solo parzialmente accolto, limitatamente alle maggiori sanzioni ed interessi addebitati per il tardivo versamento dell'iva relativa al mese di maggio 2021, mentre va riconosciuta come versata nel mese di ottobre 2025 - e quindi sgravata - l'imposta a saldo richiesta per il 2021.
Vanno invece confermate le sanzioni applicate per l'omesso versamento dell'imposta a saldo per il 2021 e gli interessi, da ricalciolare fino alla data del 01/10/2025.
Per quanto attiene le spese di giudizio, attesa la reciproca soccombenza, queste vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso, come in motivazione, e compensa le spese. Roma il 16/01/2026 Il
Presidente e Relatore Dott. Giuseppe Di Martino.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
FALASCHI MILENA, Giudice
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7447/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240285765764000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 329/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente chiedeva l'annullamento dei ruoli contenuti nella cartella di pagamento n. 097 2024 02857657
64 000 inerente (i) all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) relativa all'anno 2021 per euro 32.833,95
(comprensiva di sanzioni ed interessi); nonché (ii) la sanzione ed interessi relativi alla liquidazione IVA del mese di maggio 2021 per euro 15.785,73 (sanzioni ed interessi). Notificata a mezzo posta elettronica in data 28 gennaio 2025. (allegato n. 1 – cartella di pagamento)
Con la cartella in esame l'Agenzia delle entrate richiede il pagamento (a) del saldo della dichiarazione Iva
Annuale dell'anno 2021 di euro 23.266,00 con la relativa sanzione e gli interessi e (b) la sanzione e gli interessi relativi al versamento della liquidazione IVA relativa al mese di maggio dell'anno 2021.
La società ricorrente ha invece sempre provveduto, nel rispetto della normativa ad effettuare i versamenti derivanti dalle liquidazioni periodiche.
In particolare, per quanto attiene al versamento del saldo della dichiarazione annuale è stato tempestivamente presentato dalla ricorrente, in data 28 giugno 2022 (essendo la contabilità presso terzi), il modello F24 per il pagamento dovuto.
Il citato modello presentato, tramite i servizi telematici, esponeva la compensazione del debito IVA , con il relativo “credito d'imposta (concesso) a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come sostituito dall'articolo
1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” formatosi in precedenza ed indicato nel modello unico relativo all'anno d'imposta 2020 al rigo RU12 modulo tre (allegato n. 3 – modello unico 2021 anno d'imposta
2020) con il codice “L1” (codice specifico del credito indicato in precedenza).
Oggi l'ADE, per tramite dell'agente della riscossione, richiede il pagamento di tali somme, maggiorate di sanzioni ed interessi, senza (i) aver mai notificato alla società ricorrente alcun “avviso d'accertamento” ovvero “avviso di liquidazione” che rettifica e/o il credito d'imposta esposto nella dichiarazione dei redditi modello unico 2021 anno d'imposta 2020.
È inutile ricordare che tale atto avrebbe dovuto esporre le ragioni, con le relative motivazioni con le quali l'ADE non riconosceva tale credito;
senza (ii) esporre nella cartella in esame alcuna motivazione della pretesa patrimoniale richiesta.
Per quanto riguarda invece la liquidazione del mese di maggio 2021 la società ha versato per il tramite di ravvedimento operoso, in data 27 gennaio 2022 gli importi dovuti.
in diritto 1. In via principale nullità della cartella in esame - violazione dell'articolo 7, comma 1, della legge
27 luglio 2000 n.212
2. In via subordinata Nullità della cartella in esame – violazione dell'articolo 7, comma 1- ter, della legge 27 luglio 2000 n. 212
Ne chiedeva l'annullamento. L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, in via preliminare e per il versamento effettuato il 28/06/2022 evidenziava che risultavano versamenti riconducibili a imposta IVA.
infatti rilevare che i versamenti effettuati in tale data sono riconducibili a:
- Diritto annuale CCIAA anno 2022;
- IRES anno di imposta 2021;
- Importi dovuti a seguito di controllo automatizzato anno di imposta 2020;
- IRAP saldo anno di imposta 2021 e acconto 2022.
In riferimento all'unico motivo del ricorso (Difetto di motivazione dell'atto e mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi violazione art.7, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n.212), l'Ufficio tiene a richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale:
“In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale anch'essa deve essere motivata;
tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione (nella vicenda, contestata per disconoscimento di alcuni oneri ivi esposti), il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. D'altronde, vige sul punto il concorrente principio per cui la cartella con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile nè la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), nè il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a quest'ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell'obbligo in questione (Cass. 27140/2011).” (Cass. Sentenza n. 3485 del 14 febbraio 2014).
Si evidenzia che la cartella di pagamento è stata preceduta dalla notifica della comunicazione di irregolarità notificata all'indirizzo INI -PEC Imprese
Email_4 e che successivamente alla notifica della comunicazione il ricorrente ha presentato richiesta di autotutela presso il canale CI .
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Respinte le censure relative al difetto di motivazione della cartella di pagamento opposta, perché da ritenere infondate, va ricordato che la cartella contiene due distinte posizioni, una relativa all'omesso versamento del saldo Iva annuale e l'altra relativa al tardivo versamento dell'iva relativa alla liquidazione operata per il mese di maggio.
Per quanto riguarda il versamento del saldo Iva va evidenziato - da un lato - che dalla documentazione depositata non emerge l'avvenuto saldo del debito Iva relativo all'anno 2021 nei termini previsti. Infatti nella ricevuta allegata all'F24 trasmesso chiaramente viene evidenziato che il pagamento è stato sospeso – e quindi non effettuato - per indisponibilità del credito utilizzato in compensazione.
Quindi il pagamento non può essere considerato tempestivo, nè può essere riconosciuta validità al tentativo di ravvedimento operoso effettuata con il versamento del 01/10/2025 essendo questo intervenuto successivamente alla liquidazione della dichiarazione ed all'iscrizione a ruolo delle somme.
Tuttavia tale versamento, da ritenersi a tutti gli effetti effettuato attesa l'attestazione rilasciata dall'Agenziaq delle Entrate all'esito della ricezone del modello F24 - ed assente ogni contestazione formale dello stesso ovvero dei crediti in esso utilizzati in compensazione - pur se inidoneo a sanare la violazione e rendere inefficaci le sanzioni, va tuttavia ritenuto idoneo ad estinguere la parte del ruolo relativa all'imposta in line acapitale che, pertanto, va considerata versata e deve essere sgravata.
Restano dovute le sanzioni nella misura piena e gli interessi fino alla data del 01/10/2025.
Va Invece riconosciuto valido il ravvedimento operoso relativo al mese di maggio 2021, così come documentato dal modello F24 depositato, con conseguente annullamento della corrispondente parte del ruolo sia per la sanzione - esposta per Euro 14.464,42 - che per gli interessi indicati in cartella in Euro 1.321,11.
Il ricorso va pertanto solo parzialmente accolto, limitatamente alle maggiori sanzioni ed interessi addebitati per il tardivo versamento dell'iva relativa al mese di maggio 2021, mentre va riconosciuta come versata nel mese di ottobre 2025 - e quindi sgravata - l'imposta a saldo richiesta per il 2021.
Vanno invece confermate le sanzioni applicate per l'omesso versamento dell'imposta a saldo per il 2021 e gli interessi, da ricalciolare fino alla data del 01/10/2025.
Per quanto attiene le spese di giudizio, attesa la reciproca soccombenza, queste vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso, come in motivazione, e compensa le spese. Roma il 16/01/2026 Il
Presidente e Relatore Dott. Giuseppe Di Martino.