TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2606/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2606/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Battipaglia (SA), alla via A degli avv.ti Pamela Porcina e Giuseppe Lenza che la rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Michele Ver C.F._2 dio dell'avv. Angela Corrado che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 [...]
hanno premesso di avere intrattenuto una ux CP_1 che dalla loro unione e nato un figlio, (29.09.2020); pertanto, hanno Per_1 chiesto la regolamentazione dei l rti personali ed economici nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 16 dicembre 2025, il Giudice delegato ha riservato la causa al collegio per la decisione in ordine al ricorso congiunto di regolamentazione dei loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
- gli atti di ordinaria amministrazione saranno compiuti singolarmente dal genitore con il quale il minore si troverà al momento della decisione;
- le decisioni di straordinaria amministrazione (educazione, istruzione, salute, attività rilevanti) saranno assunte congiuntamente, tenendo conto dell'interesse superiore del figlio;
- le decisioni urgenti e improcrastinabili in materia sanitaria potranno essere adottate dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'urgenza;
- il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazion te presso la madre, ove conserverà la residenza anagrafica;
- salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorrerà il tempo con il Per_1 padre nei giorni di lunedì, mercoledì e vener e 15:00 alle ore 21:00 e, a settimane alterne, il sabato dalle 15:00 alle ore 21:00. Negli altri giorni resterà con la madre. Eventuali spese per il servizio di babysitter saranno a carico esclusivo del genitore che, nei giorni a lui assegnati, non possa occuparsi personalmente del minore, anche per motivi di lavoro. - le vacanze (natalizie, pasquali, estive) saranno suddivise in parti uguali tra i genitori, salvo diverso accordo. I genitori potranno trascorrere tali periodi anche in luoghi diversi dalla residenza abituale, previa reciproca comunicazione. -entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con onestà e trasparenza, i luoghi in cui si troveranno con il figlio, fornendo un contatto telefonico valido per la reperibilità.
- le parti prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
- entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1 Pt_1 mediante bonifico bancario sul suo conto corrente antenimento mensil 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
. Le parti concordano espressamente che tale importo potrà essere Per_1
i revisione qualora intervengano variazioni significative rispetto all'attuale situazione reddituale lavorativa del sig. al momento Controparte_1 assunto con un contratto part- time;
- le spese straordinarie di seguito descritte, saranno suddivise al 50%, tra i genitori, i quali si impegnano ad effettuare una rendicontazione delle stesse con cadenza trimestrale, al fine di procedere all'eventuale conguaglio.
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. ticket sanitari.
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. farmaci particolari;
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. viaggi e vacanze.
- Le parti dichiarano di non possedere conti cointestati;
- relativamente alle vetture di seguito menzionate, per il cui acquisto il Sig. ha CP_1 contribuito in via esclusiva, le parti concordano che il veicolo Renault JL1 - NA targato GK 661 ES, intestato alla sig.ra , già in uso esclusivo del sig. , con Pt_1 CP_1 contratto di leasing, rimarrà nella disponibilità del sig. , il quale continuerà a CP_1 versare regolarmente le rate del finanziamento fino all naturale scadenza. In caso di riscatto dell'autovettura (previsto per giugno 2026), il Sig. provvederà CP_1
a sue spese sia al versamento della quota finale che al passaggio rietà;
- il veicolo Fiat 500L targato EX 413 JR, acquistato dal sig. , di proprietà CP_1 Per_2
(madre della sig.ra ) già in uso esclusivo della , resterà
[...] Pt_1 Pt_1 ibilità della OR . Pt_1
- i sig.ri ricorrenti dichiar aver diviso i beni mobili acquistati durante la loro convivenza e, pertanto, non hanno null'altro a pretendere. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2606/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Battipaglia (SA), alla via A degli avv.ti Pamela Porcina e Giuseppe Lenza che la rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Michele Ver C.F._2 dio dell'avv. Angela Corrado che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 [...]
hanno premesso di avere intrattenuto una ux CP_1 che dalla loro unione e nato un figlio, (29.09.2020); pertanto, hanno Per_1 chiesto la regolamentazione dei l rti personali ed economici nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 16 dicembre 2025, il Giudice delegato ha riservato la causa al collegio per la decisione in ordine al ricorso congiunto di regolamentazione dei loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
- gli atti di ordinaria amministrazione saranno compiuti singolarmente dal genitore con il quale il minore si troverà al momento della decisione;
- le decisioni di straordinaria amministrazione (educazione, istruzione, salute, attività rilevanti) saranno assunte congiuntamente, tenendo conto dell'interesse superiore del figlio;
- le decisioni urgenti e improcrastinabili in materia sanitaria potranno essere adottate dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'urgenza;
- il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazion te presso la madre, ove conserverà la residenza anagrafica;
- salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorrerà il tempo con il Per_1 padre nei giorni di lunedì, mercoledì e vener e 15:00 alle ore 21:00 e, a settimane alterne, il sabato dalle 15:00 alle ore 21:00. Negli altri giorni resterà con la madre. Eventuali spese per il servizio di babysitter saranno a carico esclusivo del genitore che, nei giorni a lui assegnati, non possa occuparsi personalmente del minore, anche per motivi di lavoro. - le vacanze (natalizie, pasquali, estive) saranno suddivise in parti uguali tra i genitori, salvo diverso accordo. I genitori potranno trascorrere tali periodi anche in luoghi diversi dalla residenza abituale, previa reciproca comunicazione. -entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con onestà e trasparenza, i luoghi in cui si troveranno con il figlio, fornendo un contatto telefonico valido per la reperibilità.
- le parti prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
- entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1 Pt_1 mediante bonifico bancario sul suo conto corrente antenimento mensil 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
. Le parti concordano espressamente che tale importo potrà essere Per_1
i revisione qualora intervengano variazioni significative rispetto all'attuale situazione reddituale lavorativa del sig. al momento Controparte_1 assunto con un contratto part- time;
- le spese straordinarie di seguito descritte, saranno suddivise al 50%, tra i genitori, i quali si impegnano ad effettuare una rendicontazione delle stesse con cadenza trimestrale, al fine di procedere all'eventuale conguaglio.
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. ticket sanitari.
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. farmaci particolari;
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. viaggi e vacanze.
- Le parti dichiarano di non possedere conti cointestati;
- relativamente alle vetture di seguito menzionate, per il cui acquisto il Sig. ha CP_1 contribuito in via esclusiva, le parti concordano che il veicolo Renault JL1 - NA targato GK 661 ES, intestato alla sig.ra , già in uso esclusivo del sig. , con Pt_1 CP_1 contratto di leasing, rimarrà nella disponibilità del sig. , il quale continuerà a CP_1 versare regolarmente le rate del finanziamento fino all naturale scadenza. In caso di riscatto dell'autovettura (previsto per giugno 2026), il Sig. provvederà CP_1
a sue spese sia al versamento della quota finale che al passaggio rietà;
- il veicolo Fiat 500L targato EX 413 JR, acquistato dal sig. , di proprietà CP_1 Per_2
(madre della sig.ra ) già in uso esclusivo della , resterà
[...] Pt_1 Pt_1 ibilità della OR . Pt_1
- i sig.ri ricorrenti dichiar aver diviso i beni mobili acquistati durante la loro convivenza e, pertanto, non hanno null'altro a pretendere. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi