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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6600/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 10/11/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BARBISAN SILVIA
c.f.: C.F. 1
e
D
C
Parte_2
con l'avv. BARBISAN SILVIA
c.f.: C.F. 2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e la figlia minore Per 1 dalla relazione more uxorio intrattenuta tra le parti e oramai cessata.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. hanno confermato la loro volontà
espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. affida la figlia minore Per_1 in via super esclusiva e senza limitazione alcuna alla madre Parte_1 con collocamento presso la residenza anagrafica della stessa, la quale potrà
assumere tutte le decisioni senza il consenso paterno riferite alla straordinaria amministrazione in materia di educazione, istruzione, salute e residenza;
2. quando si trova in Italia, il padre potrà vedere Per_1, compatibilmente con gli impegni lavorativi della sig.ra Pt_1 e con gli impegni scolastici della figlia, due volte alla settimana per non più di quattro ore dalle 16.00 alle 20.00 dopo l'uscita dalla scuola materna e senza possibilità di pernottamento presso l'eventuale domicilio paterno;
3. il sig. Parte_2 provvederà al mantenimento della minore Per_1 nella misura di euro
250.00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese di carattere straordinario che si renderanno necessarie per la figlia.
4. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 09/12/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6600/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 10/11/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BARBISAN SILVIA
c.f.: C.F. 1
e
D
C
Parte_2
con l'avv. BARBISAN SILVIA
c.f.: C.F. 2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e la figlia minore Per 1 dalla relazione more uxorio intrattenuta tra le parti e oramai cessata.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. hanno confermato la loro volontà
espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. affida la figlia minore Per_1 in via super esclusiva e senza limitazione alcuna alla madre Parte_1 con collocamento presso la residenza anagrafica della stessa, la quale potrà
assumere tutte le decisioni senza il consenso paterno riferite alla straordinaria amministrazione in materia di educazione, istruzione, salute e residenza;
2. quando si trova in Italia, il padre potrà vedere Per_1, compatibilmente con gli impegni lavorativi della sig.ra Pt_1 e con gli impegni scolastici della figlia, due volte alla settimana per non più di quattro ore dalle 16.00 alle 20.00 dopo l'uscita dalla scuola materna e senza possibilità di pernottamento presso l'eventuale domicilio paterno;
3. il sig. Parte_2 provvederà al mantenimento della minore Per_1 nella misura di euro
250.00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese di carattere straordinario che si renderanno necessarie per la figlia.
4. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 09/12/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani