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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - In composizione monocratica nella persona del giudice deSInato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RG n. 788/2021, avente ad OGGETTO domanda di risarcimento danni da perdita del congiunto (cd. danno parentale) in favore della minorenne , in seguito alla Persona_1 prematura scomparsa di a collaterale di Persona_2 terzo grado) a seguito di u ificatosi il 17.07.18, VERTENTE TRA
(CF: ), nella sua qualità di Parte_1 C.F._1 nsabi inore
[...]
(CF: ), nata ad Persona_1 C.F._2 onvive sa, giusta procura in atti, dall'Avv. Claudio Bertolino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo ad Asti (CN), Corso Torino n. 12. ATTRICE E
(CF: ), nato a [...] il _1 CodiceFiscale_3
e in presentato e difeso dall'Avv. Cesare Gabriele, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sora, Via Passionisti n. 7. CONVENUTO NONCHÈ
(PI: ), in persona dell'amministratore CP_2 CP_3 P.IVA_1 le p ntata e difesa, giusta procura generale in atti, dall'Avv. Natalino Guerrieri, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Piazza Fellini n. 4. CONVENUTA CONCLUSIONI: PARTE ATTRICE ha così concluso: “nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del conducente nonché proprietario dell'autovettura Volkswagen, modello Polo TDI, targata EZ939PA, SI. nella causazione del sinistro per cui è _1 giudizio;
conseguentemente dichi nnare, in solido fra loro, per le ragioni esposte in narrativa e in atti, il SI. C.F. , _1 C.F._4 nato a [...] il [...] e ivi atteot a assicuratrice in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_4
Mogliano Marocchesa n. 14, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali, patiti e patiendi dalla minore in conseguenza del sinistro Persona_1
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per cui è giudizio, nella misura in corso di causa determinanda, anche occorrendo con valutazione equitativa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'evento lesivo al saldo;
in ogni caso: con il favore delle spese di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto legale antistatario”, giusta le note scritte regolarmente depositate in data 23.10.2024, in forza del provvedimento del 06/08/2024, regolarmente comunicato in pari data, così come è stata regolarmente comunicata l'ordinanza del 24/10/2024 con cui l'intestato Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti in causa i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc, di giorni 60 più 20.
ha così concluso: “rigettarsi la domanda attrice nei confronti _1 del convenuto per mancanza di responsabilità del medesimo nella produzione _1 del sinistro p bordine, rigettarsi la domanda attrice per insussistenza della pretesa risarcitoria sotto il profilo della insussistenza del danno lamentato;
in via ulteriormente gradata e solo nella denegata ipotesi di rigetto di quanto precede, per la presenza di valido contratto di assicurazione RCA e per conseguente applicazione della normativa ex Codice delle Assicurazioni, rigettarsi la domanda attrice nei confronti del convenuto e _1 dichiararsi tenuta al risarcimento la sola convenuta assicuratrice i Controparte_4 spese”, come da note scritte regolarmente depositate in 4, in forza del provvedimento del 06/08/2024, regolarmente comunicato in pari data, così come è stata regolarmente comunicata l'ordinanza del 24/10/2024 con cui l'intestato Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti in causa i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc, di giorni 60 più 20.
a così concluso: “Piaccia al Tribunale – Giudice Unico adito, contrariis CP_2 voca della dichiarazione di contumacia, rigettare la domanda proposta dalla SI.ra nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_1 figlia perché inammissibile e, comunque, perché destituita di qualsiasi Persona_1 fonda diritto. Vittoria di spese, compensi ed accessori, come per legge”, come da note depositate in data 23.10.2024, in forza del provvedimento del 06/08/2024, regolarmente comunicato in pari data, così come è stata regolarmente comunicata l'ordinanza del 24/10/2024 con cui l'intestato Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti in causa i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc, di giorni 60 più 20.
*** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 01.03.2021, notificato in data 03.03.2021, la SI.ra
, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
, ha adito il Tribunale Persona_1 di Frosinone al del danno parentale patito da quest'ultima a causa del prematuro decesso del Sig.
, fratello di , avvenuto in Persona_2 Parte_1 le.
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L'istante esponeva che il giorno 17.07.2018, intorno alle 5.30, il SI. Persona_2 si trovava a bordo dell'autovettura guidata dal SI.
[...] _1 alla SI.ra per dirigersi insieme s Persona_3 presso la Klopma Srl di Frosinone. Mentre percorrevano la strada SR 214 in direzione Ferentino, all'altezza del Km 17+050, nel territorio del Comune di Veroli, il veicolo perdeva il controllo e scivolava dalla corsia di sorpasso (ruotando in senso orario e attraversando tutta la carreggiata) a quella di emergenza, finendo per impattare violentemente, con il lato sinistro, contro lo spigolo del muro di contenimento. Nella circostanza il SI.
seduto sul sedile posteriore sinistro dell'auto, perdeva la vita. PE
La dinamica dei fatti, al fine di individuare le cause e la responsabilità del sinistro, veniva accertata nel corso del procedimento penale aperto a carico del SI. (n. 2483/18 R.G.N.R.), la cui consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, a firma è stata depositata agli atti di causa. Persona_4
Nelle more dell'accert responsabilità in sede penale, la MP assicuratrice oggi chiamata a manlevare il CP_2 convenuto per i danni morali provocati, provvedeva a liquidare la somma di € 82.000,00 solo alla SI.ra , Parte_1 odierna attrice, in qualità di parente in linea collater della vittima (sorella). Per la figlia minore OT del SI. Per_1 Persona_2
la MP TR specif na nota che no
[...] to a corrispondere alcuna somma a titolo di risarcimento in quanto
“soggetto non legittimato alla liquidazione del danno non patrimoniale per la morte del congiunto”, dichiarandosi tuttavia disponibile ad esaminare eventuale documentazione “attestante il forte e continuativo legame affettivo” esistente tra la vittima e sua OT. Da qui l'instaurazione del presente giudizio nei confronti del SI. e CP_1 della da parte della ma Controparte_5
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.07.2021, il convenuto si costituiva in giudizio _1 contestando duto per il fatto che, sul tratto di strada ove si era verificato il sinistro, oltre alle abbondanti precipitazioni registrate al momento dell'impatto, erano presenti insidie non segnalate: in particolare, il mancato deflusso dell'acqua piovana dal fondo stradale, dovuta agli insufficienti canali di scolo, e il conseguente allagamento del tratto di strada in cui si era verificato l'incidente. Secondo la prospettazione del convenuto, la pioggia caduta quel giorno aveva fatto in modo che, unitamente alla cattiva manutenzione della strada, il si fosse venuto a trovare CP_1 nella impossibilità di governare l'autov edendone l'accelerazione involontaria e poi lo schianto.
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Non si costituiva la MP TR Controparte_4
, ritualmente citata in giudizio.
[...]
La prima udienza di comparizione, fissata da parte attrice al 29.07.2021, veniva differita d'ufficio al 30.07.2021, con disposizione di trattazione
“cartolare” e concessione del termine per il deposito di “note scritte”.
A scioglimento della riserva assunta a seguito di “trattazione scritta” ex art. 221, comma 4, L n. 77/20, ossia mediante lo scambio di note scritte, contenenti le rispettive istanze e conclusioni, veniva dichiarata la contumacia di e assegnati i termini ex art. 183 Controparte_4 comma 6 cpc c .01.2022, rinviando per la trattazione all'udienza del 15.04.2022, successivamente sostituita dalla “trattazione scritta”, con ordinanza del 01.02.2022, per effetto della proroga disposta con DL n. 228/21, poi ulteriormente rinviata al 23/05/2022.
All'udienza del 23/05/2022, il Tribunale adito ordinava l'esibizione della sentenza emessa nei confronti del a conclusione del CP_1 procedimento penale a suo carico, in qualità , ex art. 589 bis c.p. (n. 883/2029 R.G. GIP n. 2483/2019 R.G.N.R. mod 21), ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto nonché la prova testimoniale per il momento con i soli testi Sigg. e (presenti al Testimone_1 Testimone_2 momento del sinistro) e limi i toli articolati dall'attrice, con riserva sulle altre istanze istruttorie e rinviando all'udienza del 19/12/2022.
Successivamente, il giudice deSInato ammetteva la prova testimoniale altresì sugli ulteriori capitoli di prova articolari dalla parte attrice (ossia su quelli dal nr. 10 al nr. 16), con soli due testi, epurata da meri giudizi e valutazioni, abilitando il convenuto alla prova contraria, giusta ordinanza del 19/12/2022, invitando le parti ad addivenire, nelle more, ad una definizione bonaria della controversia. La causa veniva rinviata al 22/06/2023, e ulteriormente spostata d'ufficio al 27/11/2023.
All'udienza del 27/11/2023 venivano ascoltati i testi indicati da parte attrice e ammessa l'audizione del terzo testimone indicato. La causa veniva rinviata al 19/02/2024 in cui veniva escusso altresì il terzo teste.
Nelle more, parte attrice –con istanza del 17/01/2024– chiedeva l'acquisizione al fascicolo telematico della sentenza emessa nei confronti del convenuto in qualità di imputato ex art. 589 bis cp, precedentemente allegata in formato cartaceo.
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All'udienza del 19/02/2024, escusso il terzo teste indicato da parte attrice, il Tribunale adito autorizzava il deposito degli atti relativi al procedimento penale nelle more instaurato a carico del direttore dei lavori nominato dalla società Astral Spa, ente gestore della strada SR 214 ove si era verificato l'incidente e si riservava di decidere in merito ad una possibile proposta conciliativa a seguito di espressa richiesta di parte attrice.
Con ordinanza del 20/02/2024, il Tribunale, avuto riguardo all'elevato rango degli interessi coinvolti e alla luce della indefinita e mutevole giurisprudenza in tema di risarcimento del danno morale soggettivo per la perdita di un congiunto, proponeva alle parti di valutare la possibilità di conciliare la causa mediante la corresponsione in favore della minore di
€ 10.000,00 omnia, con refusione delle spese legali nella misura minima di € 1.700,00, oltre accessori di legge. La causa veniva rinviata per la formalizzazione dell'accordo o per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/10/2024, sostituita dal deposito di “note scritte”.
In pari data, la difesa del convenuto depositava gli atti relativi al procedimento penale RG n. 1641/2022 (richiesta di rinvio a giudizio del direttore lavori nominato da Astral, ente gestore della strada, per omessa verifica dei lavori di manutenzione ordinaria e il decreto di fissazione di udienza preliminare).
Con decreto del 06/08/2024 il giudice disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio entro il 24/10/2024.
In prossimità del predetto termine, con comparsa di costituzione e risposta del 04.10.2024, depositata in pari data, si costituiva in giudizio la MP TR , contestando la Controparte_4 fondatezza della domanda di pa to.
All'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza, attesa la mancata conciliazione della causa per espressa determinazione della
con ordinanza del 24/10/2024, questo Tribunale, revocata CP_6
e di contumacia di tratteneva la causa in CP_2 decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 comma 1 cpc per deposito delle comparse conclusionali e repliche, con cui le parti hanno spiegato le conclusioni riportate in epigrafe.
*** Tanto premesso in fatto, la domanda di risarcimento danni per la morte del congiunto, merita accoglimento nei termini che seguono.
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In primo luogo, con riferimento alla ricostruzione degli eventi che hanno cagionato la morte del SI. – sul piano probatorio – PE assumono rilevanza le dichiara ai testi indicati dalle parti, in particolare e i quali hanno sostanzialmente Tes_3 Tes_2 confermat hia immediatezza dell'accaduto alle autorità competenti, confermando di aver visto l'auto del CP_1 percorrere la corsia di sorpasso e poi perdere il controllo per finire muro di contenimento posto a delimitazione della corsia di emergenza. Più dettagliatamente, a fondare un giudizio sulla responsabilità per il decesso del SI. soccorrono altresì le risultanze tecniche cui è PE ER , IN. , nominato nel procedimento penale Per_4 intentato a carico del to al n. rg 883/2019, valutabili in questa CP_1 sede per il principio secondo cui “il giudice di merito può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito e sulle medesime sia stato consentito il contraddittorio” (ex multis Cass. III sez. civ. n. 30298/23). In proposito, alla luce del materiale probatorio raccolto nel presente procedimento, si ritiene che la condotta colposa tenuta nell'occasione dal SI. quale fonte di danno risarcibile, non può essere CP_1 esclusa difficili condizioni meteorologiche al momento dell'incidente né dal cattivo stato manutentivo della strada. Come evidenziato altresì nella perizia svolta nel corso del procedimento penale citato, la velocità del veicolo assunta subito dopo il superamento dell'autovelox -come riportano i dati estrapolati dalla cd “scatola nera”- è stata frutto di un'accelerazione dell'auto del tutto volontaria del conducente che, imprudentemente, non ha tenuto in debito conto le condizioni della strada e di ogni altra circostanza in maniera tale da garantire la sicurezza delle persone che con lui viaggiavano. Dall'esame della “scatola nera” è infatti emerso che il veicolo del arciasse alla CP_1 velocità di circa 126 Km in un tratto di strad ato da forti precipitazioni e con ristagni dovuti al mancato deflusso dell'acqua. Dalle circostanze in cui si è verificato l'incidente, appare del tutto improbabile che l'alta velocità acquisita dalla vettura nel percorrere i circa 600 metri che intercorrevano dall'area di superamento dell'autovelox (alla velocità di 83 Km/h) e il luogo dell'impatto sia il risultato del “solo” stato di allagamento della strada, e che al contrario non ci sia stata la volontà del di CP_1 provocare l'accelerazione dell'auto per riprendere la velocità ia. L'esame della scatola nera ha, inoltre, messo in evidenza che la traiettoria seguita dall'auto, prima di volgere verso destra e andare ad impattare sulla corsia di emergenza, non era compatibile con un mezzo completamente fuori controllo come sostenuto dalla difesa del convenuto;
al contrario, in tal caso, avrebbe seguito un diverso andamento (si confronti pag. 73 della perizia cit.).
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Ragionando a contrario si dovrebbe, anche presuntivamente, ammettere che le eccezionali condizioni meteorologiche e della strada avrebbero dovuto coinvolgere altri veicoli in quello stesso giorno per giustificare la totale assenza di responsabilità colposa in capo al convenuto. Inoltre, pur volendo considerare l'incidenza di altre circostanze nella causazione dell'evento mortale - in particolare l'accertata inadeguatezza del dispositivo di protezione (guardrail) da imputarsi a carico dell'ente gestore della strada - è innegabile tuttavia che l'imprudenza di guida del on CP_1 può essere confinata al formale superamento dei limiti di veloci ada percorsa, ma alla colpevole condotta di non regolare la velocità alle caratteristiche e alle condizioni della strada, come dimostra la ripresa della velocità fino a raggiungere quota 126 Km/h su un tratto di strada -peraltro in discesa e sulla corsia di sorpasso- con condizioni meteo avverse: tutte circostanze idonee a parere di questo giudicante a ritenere quanto meno un concorso causale del convenuto nella determinazione del danno (come noto il trasportato su un veicolo a motore, se ha patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a colpa concorrente del vettore e di un terzo, ha diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascun corresponsabile: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29336 del 13/11/2024). Pertanto, sotto tale profilo, si ravvisa la responsabilità del sinistro a carico del Sig. CP_1
Ciò posto, non resta che esaminare la risarcibilità del danno in capo alla minore , OT del defunto Persona_1
Persona_2
Viene ivi chiesto, in particolare, di pronunciarsi sulla sussistenza o meno di una lesione della sfera affettiva degna di assurgere a diritto autonomo non patrimoniale risarcibile in favore della minore.
In merito alla risarcibilità del danno da morte di un congiunto, è ormai del tutto pacifico che la morte di una persona causata da un fatto illecito di un terzo comporta la risarcibilità della lesione al rapporto famigliare e alla sfera affettiva dei congiunti superstiti, la cui conseguente sofferenza morale si presume sussistere fino a prova contraria: intendendosi per “congiunti” non solo quelli più vicini (coniuge e figli) ma anche quelli che occupano il grado di parentela della famiglia “originaria” (genitori, fratelli;
per tutte si veda Cass. Sez. III, sent. n. 22397 del 15/07/2022). Il danno risarcibile afferisce alla lesione di vari interessi facenti capo ai superstiti, costituenti autonomi diritti risarcibili iure proprio, di natura patrimoniale e non, e che nella fattispecie in esame occorre enucleare. Se è pacifica l'esclusione di un diritto strettamente patrimoniale in capo alla parte attrice, non avendo quest'ultima allegato una perdita economica risarcibile legata al mancato apporto economico del
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defunto al sostentamento della bambina, lo stesso non si può dire per la voce di danno non patrimoniale. Quest'ultimo si sostanzia nel pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale – consistente nella sofferenza interiore derivata dalla perdita del legame affettivo discendente dal rapporto famigliare– e dinamico relazionale, inteso come sconvolgimento delle abitudini di vita intraprese con il congiunto deceduto (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 5769 del 4/03/2024). Sul piano probatorio, dato l'intrinseco legame affettivo che generalmente caratterizza i rapporti di parentela, la lesione non necessita di particolari allegazioni, potendosene presumere la sussistenza anche ricorrendo a presunzioni semplici e a massime di comune esperienza, come nel caso di rapporti tra coniugi, genitori e figli, fratelli. Nel caso di specie, il legame affettivo leso di cui si chiede il risarcimento è quello che intercorreva tra il defunto Persona_2
e la sua nipotina (figlia della sorella) nata il [...] convivente in una città lontana dalla residenza della vittima del sinistro. Al momento dell'incidente la bambina aveva compiuto 14 mesi. Occorre stabilire se l'istante è portatrice di un apprezzabile interesse meritevole di tutela risarcitoria.
E, invero, il giudizio di meritevolezza non può prescindere dalla disamina delle diverse circostanze che caratterizzano la fattispecie concreta.
Deve innanzitutto ritenersi provata l'esistenza di un profondo legame affettivo tra i due fratelli, come hanno confermato tutte le testimonianze rese nell'istruttoria espletata. Sotto tale profilo si deve presumere che anche tra il e la OT potesse ravvisarsi un legame PE affettivo sviluppato nell'am porti tra la madre e suo fratello. È assai presumibile e verosimile, ma anche dimostrato per testi, che i contatti tra la vittima del sinistro e l'ambiente familiare della bambina fossero effettivamente quotidiani, anche considerata la circostanza, affatto trascurabile, che i fratelli erano rimasti orfani di entrambi i PE genitori all'età di circa tivo per il quale l'unico legame affettivo del nucleo familiare originario sopravvissuto era quello tra i due fratelli.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare che tra il e PE sua sorella intercorresse un legame affettivo molto stre a vittima – sin dalla nascita – si sia costantemente interessato alla crescita della propria OT, contribuendo a generare un ambito familiare riconoscibile dalla minore sin dai primi mesi di vita.
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Se è vero pertanto che, nel ravvisare la sussistenza di un legame affettivo profondo e costante, il giudice deve valutare ogni aspetto del caso concreto, non si può non considerare rilevante che l'assenza dei genitori (per i nonni) abbia favorito un attaccamento profondo tra i Persona_1
ha sicuramente riverberato i suoi effetti anche sulla sfera emotiva ed affettiva della bambina.
Nonostante la distanza delle città di residenza, è emerso infatti che i contatti e la partecipazione alla vita quotidiana, in special modo dopo la nascita della nipotina, fossero assidui, tanto che non possono ritenersi del tutto ininfluenti il clima familiare e l'assiduità dei contatti cui la piccola si era Per_1 ormai abituata a partire dai suoi primissimi mesi di vita to alla luce del fatto che, mancando la figura dei nonni, è presumibile abbia svolto un ruolo più SInificativo quella dello zio.
Escludere in radice che la minore possa aver subito una sofferenza emotiva dovuta al decesso del sul presupposto, prospettato dalla PE
MP TR, ri nella primissima infanzia non hanno
“memoria a lungo termine” -quindi la bambina non potrà ricordare lo zio da adulta-, vorrebbe dire ancorare il danno a una dimensione solo e puramente futura. Nella specie, invece, merita senza dubbio riconoscimento e rilievo lo stato di sofferenza patito nell'immediato dalla minore e che si ritiene ivi ravvisabile per tutte le circostanze riferite.
La distanza del luogo di residenza tra il e la OT deve certamente PE essere tenuta in debita considerazione, a non quale elemento teso ad escludere in toto la sussistenza di un apprezzabile rapporto familiare degno di ristoro in favore dell'istante (cfr. Cass. ord. cit.) ma come elemento valutabile nella determinazione del quantum. Ne deriva che l'assunto secondo cui all'età di 14 mesi non si è in grado di percepire l'assenza di un congiunto non si ritiene condivisibile. La prospettazione difensiva delle parti convenute per cui la tenera età della minore sarebbe determinante ai fini dell'esclusione di qualsiasi pretesa va pertanto respinta.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla MP assicuratrice, non è escluso che sia ravvisabile una lesione affettiva, reale, concreta ed attuale, della minore per essere venuto meno il clima familiare assiduamente coltivato proprio in rapporto con lo zio, specialmente per essere l'unico parente in costante contatto con il nucleo familiare della OT. Tali circostanze rilevano, come precisato, nella determinazione del quantum debeatur.
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Secondo i parametri comunemente applicati in tema di risarcimento dei danni (anche) in materia di perdita del rapporto parentale l'età dei soggetti meritevoli di risarcimento decorre infatti dalla primissima infanzia. L'unico precedente conosciuto in cui si è ritenuto di escludere un autonomo diritto al risarcimento del danno sofferto, nella dimensione di sofferenza morale e di danno dinamico relazionale, in ragione dell'età ha riguardato un infante di otto mesi di vita (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 12987 del 26/04/2022, la quale ha tuttavia negato il diritto a motivo di come esso è stato prospettato, ossia come una lesione all'aspettativa di un rapporto parentale futuro, non ritenuto meritevole di tutela risarcitoria). Per le considerazioni innanzi svolte, non si ritiene, nel caso di specie, di dover (automaticamente) escludere il diritto della minore alla pretesa risarcitoria, ravvisando in astratto un interesse meritevole di tutela, a ciò non ostando il limite di età, e in considerazione delle circostanze concrete emerse nel corso dell'istruttoria. Del resto, è nella funzione del giudice ponderare le diverse circostanze della fattispecie ai fini del riconoscimento del diritto e l'entità della pretesa risarcitoria, avuto riguardo ai diversi parametri utilizzati in casi simili.
Soltanto in situazioni di dimostrata indifferenza o addirittura di assenza di qualsivoglia rapporto affettivo tra parenti, il risarcimento del danno da perdita parentale può essere negato (cfr. Cass. sez. III sent. n. 22397/2022 cit.). Se l'esistenza di una sofferenza morale può dirsi ex se riconosciuta, spetta al giudice di volta in volta stabilire la “misura” del quantum risarcibile, ex art. 1226 c.c., avuto riguardo ai parametri (ormai standardizzati in tabelle) che tengono conto dell'età della vittima, dell'età del superstite, del grado di parentela, della presenza di altri congiunti ecc. Ciò detto, si ritiene di affermare il diritto parentale della minore sulla base delle circostanze di fatto rilevanti dianzi esposte. In applicazione della tabella del Tribunale di Milano, comunemente adottata da questo tribunale, si liquida il risarcimento del danno da perdita del congiunto in favore di parte attrice, Persona_2 Persona_1 con una v ta ad equità, nella misura
1) Età della vittima primaria ): da 41 a 50 anni (punti 20/2 per Persona_2 la tenera età della nipotina
2) Età della vittima secondaria (CH : da 0 a 10 anni (punti Persona_1
14/2 per le ragioni di cui sopra) - Pun 3) Qualità e intensità della relazione affettiva caratterizzante lo specifico rapporto parentale perduto (contatti telefonici frequenti, condivisione delle vacanze/festività) (fino a 30 punti) - Punti: 2, per un totale di 19 punti, che, moltiplicato per il valore punto pari a € 1.698,00, dà un risultato pari a € 32.091,00.
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In conclusione, appare equo, per non dire doveroso, considerando tutte le circostanze di fatto rilevanti come sopra esposte (età, distanza, etc.), liquidare alla minore l'importo complessivo pari a € 32.091,00. Importo che, come visto, già tiene conto della decurtazione del 50% dei punti che sarebbero stati riconosciuti ove la nipotina avesse avuto (anche solo) pochi anni in più. Tale somma va devalutata al 17.07.2018 (data del decesso del congiunto) e via via rivalutata con l'aggiunta degli interessi (ex art. 1284 comma 1 c.c.) fino alla data della presente decisione, e oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo. Pertanto, i convenuti vanno condannanti a pagare alla parte attrice, in solido tra loro, il suddetto importo. In accoglimento della relativa domanda va condannata a tenere CP_2 indenne e manlevare suo assicurato, a pagare la somma di _1
€ 32.091,00 e tutte le orie per come derivanti dalla presente pronuncia. A parere del giudicante, la obiettiva incertezza sul diritto controverso costituisce grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cpc (cfr. Cass. Sez. L, n. 21157 del 2019; e cfr. anche Cass. Civ. Sez. 6-3, n. 26912/2020, Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022 nonché Corte Cost. 77/2018 e si veda altresì CEDU, Sez. I, 29 giugno 2023, Arrêt Ben Amamou c. Italie).
PQM
Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
-DICHIARA la responsabilità di quale conducente _1 nonché proprietario dell'autovettu Polo TDI, targata EZ939PA, nella causazione del sinistro per cui è causa;
-CONDANNA il convenuto a pagare, in solido con _1
, la s 00, oltre interessi legali da Controparte_4 etto;
importo che va devalutato al 17.07.2018 e via via rivalutato con l'aggiunta degli interessi legali fino alla data della presente decisione, più gli ulteriori interessi legali decorrenti dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
-in accoglimento della relativa domanda, CONDANNA la MP TR , a tenere indenne e manlevare il SI. Controparte_4 CP_1
, su are la somma di € 32.091,00 e tu
[...]
d accessorie in quanto derivanti dalla presente pronuncia;
-COMPENSA le spese di lite. Sentenza esecutiva come per legge. Frosinone, 11 febbraio 2025. Il giudice deSInato
Provvedimento redatto con la collaborazione del funzionario UPP Dott.ssa LORELLA TATANGELO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - In composizione monocratica nella persona del giudice deSInato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RG n. 788/2021, avente ad OGGETTO domanda di risarcimento danni da perdita del congiunto (cd. danno parentale) in favore della minorenne , in seguito alla Persona_1 prematura scomparsa di a collaterale di Persona_2 terzo grado) a seguito di u ificatosi il 17.07.18, VERTENTE TRA
(CF: ), nella sua qualità di Parte_1 C.F._1 nsabi inore
[...]
(CF: ), nata ad Persona_1 C.F._2 onvive sa, giusta procura in atti, dall'Avv. Claudio Bertolino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo ad Asti (CN), Corso Torino n. 12. ATTRICE E
(CF: ), nato a [...] il _1 CodiceFiscale_3
e in presentato e difeso dall'Avv. Cesare Gabriele, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sora, Via Passionisti n. 7. CONVENUTO NONCHÈ
(PI: ), in persona dell'amministratore CP_2 CP_3 P.IVA_1 le p ntata e difesa, giusta procura generale in atti, dall'Avv. Natalino Guerrieri, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Piazza Fellini n. 4. CONVENUTA CONCLUSIONI: PARTE ATTRICE ha così concluso: “nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del conducente nonché proprietario dell'autovettura Volkswagen, modello Polo TDI, targata EZ939PA, SI. nella causazione del sinistro per cui è _1 giudizio;
conseguentemente dichi nnare, in solido fra loro, per le ragioni esposte in narrativa e in atti, il SI. C.F. , _1 C.F._4 nato a [...] il [...] e ivi atteot a assicuratrice in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_4
Mogliano Marocchesa n. 14, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali, patiti e patiendi dalla minore in conseguenza del sinistro Persona_1
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per cui è giudizio, nella misura in corso di causa determinanda, anche occorrendo con valutazione equitativa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'evento lesivo al saldo;
in ogni caso: con il favore delle spese di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto legale antistatario”, giusta le note scritte regolarmente depositate in data 23.10.2024, in forza del provvedimento del 06/08/2024, regolarmente comunicato in pari data, così come è stata regolarmente comunicata l'ordinanza del 24/10/2024 con cui l'intestato Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti in causa i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc, di giorni 60 più 20.
ha così concluso: “rigettarsi la domanda attrice nei confronti _1 del convenuto per mancanza di responsabilità del medesimo nella produzione _1 del sinistro p bordine, rigettarsi la domanda attrice per insussistenza della pretesa risarcitoria sotto il profilo della insussistenza del danno lamentato;
in via ulteriormente gradata e solo nella denegata ipotesi di rigetto di quanto precede, per la presenza di valido contratto di assicurazione RCA e per conseguente applicazione della normativa ex Codice delle Assicurazioni, rigettarsi la domanda attrice nei confronti del convenuto e _1 dichiararsi tenuta al risarcimento la sola convenuta assicuratrice i Controparte_4 spese”, come da note scritte regolarmente depositate in 4, in forza del provvedimento del 06/08/2024, regolarmente comunicato in pari data, così come è stata regolarmente comunicata l'ordinanza del 24/10/2024 con cui l'intestato Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti in causa i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc, di giorni 60 più 20.
a così concluso: “Piaccia al Tribunale – Giudice Unico adito, contrariis CP_2 voca della dichiarazione di contumacia, rigettare la domanda proposta dalla SI.ra nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_1 figlia perché inammissibile e, comunque, perché destituita di qualsiasi Persona_1 fonda diritto. Vittoria di spese, compensi ed accessori, come per legge”, come da note depositate in data 23.10.2024, in forza del provvedimento del 06/08/2024, regolarmente comunicato in pari data, così come è stata regolarmente comunicata l'ordinanza del 24/10/2024 con cui l'intestato Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti in causa i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc, di giorni 60 più 20.
*** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 01.03.2021, notificato in data 03.03.2021, la SI.ra
, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
, ha adito il Tribunale Persona_1 di Frosinone al del danno parentale patito da quest'ultima a causa del prematuro decesso del Sig.
, fratello di , avvenuto in Persona_2 Parte_1 le.
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L'istante esponeva che il giorno 17.07.2018, intorno alle 5.30, il SI. Persona_2 si trovava a bordo dell'autovettura guidata dal SI.
[...] _1 alla SI.ra per dirigersi insieme s Persona_3 presso la Klopma Srl di Frosinone. Mentre percorrevano la strada SR 214 in direzione Ferentino, all'altezza del Km 17+050, nel territorio del Comune di Veroli, il veicolo perdeva il controllo e scivolava dalla corsia di sorpasso (ruotando in senso orario e attraversando tutta la carreggiata) a quella di emergenza, finendo per impattare violentemente, con il lato sinistro, contro lo spigolo del muro di contenimento. Nella circostanza il SI.
seduto sul sedile posteriore sinistro dell'auto, perdeva la vita. PE
La dinamica dei fatti, al fine di individuare le cause e la responsabilità del sinistro, veniva accertata nel corso del procedimento penale aperto a carico del SI. (n. 2483/18 R.G.N.R.), la cui consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, a firma è stata depositata agli atti di causa. Persona_4
Nelle more dell'accert responsabilità in sede penale, la MP assicuratrice oggi chiamata a manlevare il CP_2 convenuto per i danni morali provocati, provvedeva a liquidare la somma di € 82.000,00 solo alla SI.ra , Parte_1 odierna attrice, in qualità di parente in linea collater della vittima (sorella). Per la figlia minore OT del SI. Per_1 Persona_2
la MP TR specif na nota che no
[...] to a corrispondere alcuna somma a titolo di risarcimento in quanto
“soggetto non legittimato alla liquidazione del danno non patrimoniale per la morte del congiunto”, dichiarandosi tuttavia disponibile ad esaminare eventuale documentazione “attestante il forte e continuativo legame affettivo” esistente tra la vittima e sua OT. Da qui l'instaurazione del presente giudizio nei confronti del SI. e CP_1 della da parte della ma Controparte_5
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.07.2021, il convenuto si costituiva in giudizio _1 contestando duto per il fatto che, sul tratto di strada ove si era verificato il sinistro, oltre alle abbondanti precipitazioni registrate al momento dell'impatto, erano presenti insidie non segnalate: in particolare, il mancato deflusso dell'acqua piovana dal fondo stradale, dovuta agli insufficienti canali di scolo, e il conseguente allagamento del tratto di strada in cui si era verificato l'incidente. Secondo la prospettazione del convenuto, la pioggia caduta quel giorno aveva fatto in modo che, unitamente alla cattiva manutenzione della strada, il si fosse venuto a trovare CP_1 nella impossibilità di governare l'autov edendone l'accelerazione involontaria e poi lo schianto.
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Non si costituiva la MP TR Controparte_4
, ritualmente citata in giudizio.
[...]
La prima udienza di comparizione, fissata da parte attrice al 29.07.2021, veniva differita d'ufficio al 30.07.2021, con disposizione di trattazione
“cartolare” e concessione del termine per il deposito di “note scritte”.
A scioglimento della riserva assunta a seguito di “trattazione scritta” ex art. 221, comma 4, L n. 77/20, ossia mediante lo scambio di note scritte, contenenti le rispettive istanze e conclusioni, veniva dichiarata la contumacia di e assegnati i termini ex art. 183 Controparte_4 comma 6 cpc c .01.2022, rinviando per la trattazione all'udienza del 15.04.2022, successivamente sostituita dalla “trattazione scritta”, con ordinanza del 01.02.2022, per effetto della proroga disposta con DL n. 228/21, poi ulteriormente rinviata al 23/05/2022.
All'udienza del 23/05/2022, il Tribunale adito ordinava l'esibizione della sentenza emessa nei confronti del a conclusione del CP_1 procedimento penale a suo carico, in qualità , ex art. 589 bis c.p. (n. 883/2029 R.G. GIP n. 2483/2019 R.G.N.R. mod 21), ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto nonché la prova testimoniale per il momento con i soli testi Sigg. e (presenti al Testimone_1 Testimone_2 momento del sinistro) e limi i toli articolati dall'attrice, con riserva sulle altre istanze istruttorie e rinviando all'udienza del 19/12/2022.
Successivamente, il giudice deSInato ammetteva la prova testimoniale altresì sugli ulteriori capitoli di prova articolari dalla parte attrice (ossia su quelli dal nr. 10 al nr. 16), con soli due testi, epurata da meri giudizi e valutazioni, abilitando il convenuto alla prova contraria, giusta ordinanza del 19/12/2022, invitando le parti ad addivenire, nelle more, ad una definizione bonaria della controversia. La causa veniva rinviata al 22/06/2023, e ulteriormente spostata d'ufficio al 27/11/2023.
All'udienza del 27/11/2023 venivano ascoltati i testi indicati da parte attrice e ammessa l'audizione del terzo testimone indicato. La causa veniva rinviata al 19/02/2024 in cui veniva escusso altresì il terzo teste.
Nelle more, parte attrice –con istanza del 17/01/2024– chiedeva l'acquisizione al fascicolo telematico della sentenza emessa nei confronti del convenuto in qualità di imputato ex art. 589 bis cp, precedentemente allegata in formato cartaceo.
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All'udienza del 19/02/2024, escusso il terzo teste indicato da parte attrice, il Tribunale adito autorizzava il deposito degli atti relativi al procedimento penale nelle more instaurato a carico del direttore dei lavori nominato dalla società Astral Spa, ente gestore della strada SR 214 ove si era verificato l'incidente e si riservava di decidere in merito ad una possibile proposta conciliativa a seguito di espressa richiesta di parte attrice.
Con ordinanza del 20/02/2024, il Tribunale, avuto riguardo all'elevato rango degli interessi coinvolti e alla luce della indefinita e mutevole giurisprudenza in tema di risarcimento del danno morale soggettivo per la perdita di un congiunto, proponeva alle parti di valutare la possibilità di conciliare la causa mediante la corresponsione in favore della minore di
€ 10.000,00 omnia, con refusione delle spese legali nella misura minima di € 1.700,00, oltre accessori di legge. La causa veniva rinviata per la formalizzazione dell'accordo o per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/10/2024, sostituita dal deposito di “note scritte”.
In pari data, la difesa del convenuto depositava gli atti relativi al procedimento penale RG n. 1641/2022 (richiesta di rinvio a giudizio del direttore lavori nominato da Astral, ente gestore della strada, per omessa verifica dei lavori di manutenzione ordinaria e il decreto di fissazione di udienza preliminare).
Con decreto del 06/08/2024 il giudice disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio entro il 24/10/2024.
In prossimità del predetto termine, con comparsa di costituzione e risposta del 04.10.2024, depositata in pari data, si costituiva in giudizio la MP TR , contestando la Controparte_4 fondatezza della domanda di pa to.
All'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza, attesa la mancata conciliazione della causa per espressa determinazione della
con ordinanza del 24/10/2024, questo Tribunale, revocata CP_6
e di contumacia di tratteneva la causa in CP_2 decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 comma 1 cpc per deposito delle comparse conclusionali e repliche, con cui le parti hanno spiegato le conclusioni riportate in epigrafe.
*** Tanto premesso in fatto, la domanda di risarcimento danni per la morte del congiunto, merita accoglimento nei termini che seguono.
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In primo luogo, con riferimento alla ricostruzione degli eventi che hanno cagionato la morte del SI. – sul piano probatorio – PE assumono rilevanza le dichiara ai testi indicati dalle parti, in particolare e i quali hanno sostanzialmente Tes_3 Tes_2 confermat hia immediatezza dell'accaduto alle autorità competenti, confermando di aver visto l'auto del CP_1 percorrere la corsia di sorpasso e poi perdere il controllo per finire muro di contenimento posto a delimitazione della corsia di emergenza. Più dettagliatamente, a fondare un giudizio sulla responsabilità per il decesso del SI. soccorrono altresì le risultanze tecniche cui è PE ER , IN. , nominato nel procedimento penale Per_4 intentato a carico del to al n. rg 883/2019, valutabili in questa CP_1 sede per il principio secondo cui “il giudice di merito può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito e sulle medesime sia stato consentito il contraddittorio” (ex multis Cass. III sez. civ. n. 30298/23). In proposito, alla luce del materiale probatorio raccolto nel presente procedimento, si ritiene che la condotta colposa tenuta nell'occasione dal SI. quale fonte di danno risarcibile, non può essere CP_1 esclusa difficili condizioni meteorologiche al momento dell'incidente né dal cattivo stato manutentivo della strada. Come evidenziato altresì nella perizia svolta nel corso del procedimento penale citato, la velocità del veicolo assunta subito dopo il superamento dell'autovelox -come riportano i dati estrapolati dalla cd “scatola nera”- è stata frutto di un'accelerazione dell'auto del tutto volontaria del conducente che, imprudentemente, non ha tenuto in debito conto le condizioni della strada e di ogni altra circostanza in maniera tale da garantire la sicurezza delle persone che con lui viaggiavano. Dall'esame della “scatola nera” è infatti emerso che il veicolo del arciasse alla CP_1 velocità di circa 126 Km in un tratto di strad ato da forti precipitazioni e con ristagni dovuti al mancato deflusso dell'acqua. Dalle circostanze in cui si è verificato l'incidente, appare del tutto improbabile che l'alta velocità acquisita dalla vettura nel percorrere i circa 600 metri che intercorrevano dall'area di superamento dell'autovelox (alla velocità di 83 Km/h) e il luogo dell'impatto sia il risultato del “solo” stato di allagamento della strada, e che al contrario non ci sia stata la volontà del di CP_1 provocare l'accelerazione dell'auto per riprendere la velocità ia. L'esame della scatola nera ha, inoltre, messo in evidenza che la traiettoria seguita dall'auto, prima di volgere verso destra e andare ad impattare sulla corsia di emergenza, non era compatibile con un mezzo completamente fuori controllo come sostenuto dalla difesa del convenuto;
al contrario, in tal caso, avrebbe seguito un diverso andamento (si confronti pag. 73 della perizia cit.).
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Ragionando a contrario si dovrebbe, anche presuntivamente, ammettere che le eccezionali condizioni meteorologiche e della strada avrebbero dovuto coinvolgere altri veicoli in quello stesso giorno per giustificare la totale assenza di responsabilità colposa in capo al convenuto. Inoltre, pur volendo considerare l'incidenza di altre circostanze nella causazione dell'evento mortale - in particolare l'accertata inadeguatezza del dispositivo di protezione (guardrail) da imputarsi a carico dell'ente gestore della strada - è innegabile tuttavia che l'imprudenza di guida del on CP_1 può essere confinata al formale superamento dei limiti di veloci ada percorsa, ma alla colpevole condotta di non regolare la velocità alle caratteristiche e alle condizioni della strada, come dimostra la ripresa della velocità fino a raggiungere quota 126 Km/h su un tratto di strada -peraltro in discesa e sulla corsia di sorpasso- con condizioni meteo avverse: tutte circostanze idonee a parere di questo giudicante a ritenere quanto meno un concorso causale del convenuto nella determinazione del danno (come noto il trasportato su un veicolo a motore, se ha patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a colpa concorrente del vettore e di un terzo, ha diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascun corresponsabile: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29336 del 13/11/2024). Pertanto, sotto tale profilo, si ravvisa la responsabilità del sinistro a carico del Sig. CP_1
Ciò posto, non resta che esaminare la risarcibilità del danno in capo alla minore , OT del defunto Persona_1
Persona_2
Viene ivi chiesto, in particolare, di pronunciarsi sulla sussistenza o meno di una lesione della sfera affettiva degna di assurgere a diritto autonomo non patrimoniale risarcibile in favore della minore.
In merito alla risarcibilità del danno da morte di un congiunto, è ormai del tutto pacifico che la morte di una persona causata da un fatto illecito di un terzo comporta la risarcibilità della lesione al rapporto famigliare e alla sfera affettiva dei congiunti superstiti, la cui conseguente sofferenza morale si presume sussistere fino a prova contraria: intendendosi per “congiunti” non solo quelli più vicini (coniuge e figli) ma anche quelli che occupano il grado di parentela della famiglia “originaria” (genitori, fratelli;
per tutte si veda Cass. Sez. III, sent. n. 22397 del 15/07/2022). Il danno risarcibile afferisce alla lesione di vari interessi facenti capo ai superstiti, costituenti autonomi diritti risarcibili iure proprio, di natura patrimoniale e non, e che nella fattispecie in esame occorre enucleare. Se è pacifica l'esclusione di un diritto strettamente patrimoniale in capo alla parte attrice, non avendo quest'ultima allegato una perdita economica risarcibile legata al mancato apporto economico del
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defunto al sostentamento della bambina, lo stesso non si può dire per la voce di danno non patrimoniale. Quest'ultimo si sostanzia nel pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale – consistente nella sofferenza interiore derivata dalla perdita del legame affettivo discendente dal rapporto famigliare– e dinamico relazionale, inteso come sconvolgimento delle abitudini di vita intraprese con il congiunto deceduto (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 5769 del 4/03/2024). Sul piano probatorio, dato l'intrinseco legame affettivo che generalmente caratterizza i rapporti di parentela, la lesione non necessita di particolari allegazioni, potendosene presumere la sussistenza anche ricorrendo a presunzioni semplici e a massime di comune esperienza, come nel caso di rapporti tra coniugi, genitori e figli, fratelli. Nel caso di specie, il legame affettivo leso di cui si chiede il risarcimento è quello che intercorreva tra il defunto Persona_2
e la sua nipotina (figlia della sorella) nata il [...] convivente in una città lontana dalla residenza della vittima del sinistro. Al momento dell'incidente la bambina aveva compiuto 14 mesi. Occorre stabilire se l'istante è portatrice di un apprezzabile interesse meritevole di tutela risarcitoria.
E, invero, il giudizio di meritevolezza non può prescindere dalla disamina delle diverse circostanze che caratterizzano la fattispecie concreta.
Deve innanzitutto ritenersi provata l'esistenza di un profondo legame affettivo tra i due fratelli, come hanno confermato tutte le testimonianze rese nell'istruttoria espletata. Sotto tale profilo si deve presumere che anche tra il e la OT potesse ravvisarsi un legame PE affettivo sviluppato nell'am porti tra la madre e suo fratello. È assai presumibile e verosimile, ma anche dimostrato per testi, che i contatti tra la vittima del sinistro e l'ambiente familiare della bambina fossero effettivamente quotidiani, anche considerata la circostanza, affatto trascurabile, che i fratelli erano rimasti orfani di entrambi i PE genitori all'età di circa tivo per il quale l'unico legame affettivo del nucleo familiare originario sopravvissuto era quello tra i due fratelli.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare che tra il e PE sua sorella intercorresse un legame affettivo molto stre a vittima – sin dalla nascita – si sia costantemente interessato alla crescita della propria OT, contribuendo a generare un ambito familiare riconoscibile dalla minore sin dai primi mesi di vita.
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Se è vero pertanto che, nel ravvisare la sussistenza di un legame affettivo profondo e costante, il giudice deve valutare ogni aspetto del caso concreto, non si può non considerare rilevante che l'assenza dei genitori (per i nonni) abbia favorito un attaccamento profondo tra i Persona_1
ha sicuramente riverberato i suoi effetti anche sulla sfera emotiva ed affettiva della bambina.
Nonostante la distanza delle città di residenza, è emerso infatti che i contatti e la partecipazione alla vita quotidiana, in special modo dopo la nascita della nipotina, fossero assidui, tanto che non possono ritenersi del tutto ininfluenti il clima familiare e l'assiduità dei contatti cui la piccola si era Per_1 ormai abituata a partire dai suoi primissimi mesi di vita to alla luce del fatto che, mancando la figura dei nonni, è presumibile abbia svolto un ruolo più SInificativo quella dello zio.
Escludere in radice che la minore possa aver subito una sofferenza emotiva dovuta al decesso del sul presupposto, prospettato dalla PE
MP TR, ri nella primissima infanzia non hanno
“memoria a lungo termine” -quindi la bambina non potrà ricordare lo zio da adulta-, vorrebbe dire ancorare il danno a una dimensione solo e puramente futura. Nella specie, invece, merita senza dubbio riconoscimento e rilievo lo stato di sofferenza patito nell'immediato dalla minore e che si ritiene ivi ravvisabile per tutte le circostanze riferite.
La distanza del luogo di residenza tra il e la OT deve certamente PE essere tenuta in debita considerazione, a non quale elemento teso ad escludere in toto la sussistenza di un apprezzabile rapporto familiare degno di ristoro in favore dell'istante (cfr. Cass. ord. cit.) ma come elemento valutabile nella determinazione del quantum. Ne deriva che l'assunto secondo cui all'età di 14 mesi non si è in grado di percepire l'assenza di un congiunto non si ritiene condivisibile. La prospettazione difensiva delle parti convenute per cui la tenera età della minore sarebbe determinante ai fini dell'esclusione di qualsiasi pretesa va pertanto respinta.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla MP assicuratrice, non è escluso che sia ravvisabile una lesione affettiva, reale, concreta ed attuale, della minore per essere venuto meno il clima familiare assiduamente coltivato proprio in rapporto con lo zio, specialmente per essere l'unico parente in costante contatto con il nucleo familiare della OT. Tali circostanze rilevano, come precisato, nella determinazione del quantum debeatur.
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Secondo i parametri comunemente applicati in tema di risarcimento dei danni (anche) in materia di perdita del rapporto parentale l'età dei soggetti meritevoli di risarcimento decorre infatti dalla primissima infanzia. L'unico precedente conosciuto in cui si è ritenuto di escludere un autonomo diritto al risarcimento del danno sofferto, nella dimensione di sofferenza morale e di danno dinamico relazionale, in ragione dell'età ha riguardato un infante di otto mesi di vita (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 12987 del 26/04/2022, la quale ha tuttavia negato il diritto a motivo di come esso è stato prospettato, ossia come una lesione all'aspettativa di un rapporto parentale futuro, non ritenuto meritevole di tutela risarcitoria). Per le considerazioni innanzi svolte, non si ritiene, nel caso di specie, di dover (automaticamente) escludere il diritto della minore alla pretesa risarcitoria, ravvisando in astratto un interesse meritevole di tutela, a ciò non ostando il limite di età, e in considerazione delle circostanze concrete emerse nel corso dell'istruttoria. Del resto, è nella funzione del giudice ponderare le diverse circostanze della fattispecie ai fini del riconoscimento del diritto e l'entità della pretesa risarcitoria, avuto riguardo ai diversi parametri utilizzati in casi simili.
Soltanto in situazioni di dimostrata indifferenza o addirittura di assenza di qualsivoglia rapporto affettivo tra parenti, il risarcimento del danno da perdita parentale può essere negato (cfr. Cass. sez. III sent. n. 22397/2022 cit.). Se l'esistenza di una sofferenza morale può dirsi ex se riconosciuta, spetta al giudice di volta in volta stabilire la “misura” del quantum risarcibile, ex art. 1226 c.c., avuto riguardo ai parametri (ormai standardizzati in tabelle) che tengono conto dell'età della vittima, dell'età del superstite, del grado di parentela, della presenza di altri congiunti ecc. Ciò detto, si ritiene di affermare il diritto parentale della minore sulla base delle circostanze di fatto rilevanti dianzi esposte. In applicazione della tabella del Tribunale di Milano, comunemente adottata da questo tribunale, si liquida il risarcimento del danno da perdita del congiunto in favore di parte attrice, Persona_2 Persona_1 con una v ta ad equità, nella misura
1) Età della vittima primaria ): da 41 a 50 anni (punti 20/2 per Persona_2 la tenera età della nipotina
2) Età della vittima secondaria (CH : da 0 a 10 anni (punti Persona_1
14/2 per le ragioni di cui sopra) - Pun 3) Qualità e intensità della relazione affettiva caratterizzante lo specifico rapporto parentale perduto (contatti telefonici frequenti, condivisione delle vacanze/festività) (fino a 30 punti) - Punti: 2, per un totale di 19 punti, che, moltiplicato per il valore punto pari a € 1.698,00, dà un risultato pari a € 32.091,00.
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In conclusione, appare equo, per non dire doveroso, considerando tutte le circostanze di fatto rilevanti come sopra esposte (età, distanza, etc.), liquidare alla minore l'importo complessivo pari a € 32.091,00. Importo che, come visto, già tiene conto della decurtazione del 50% dei punti che sarebbero stati riconosciuti ove la nipotina avesse avuto (anche solo) pochi anni in più. Tale somma va devalutata al 17.07.2018 (data del decesso del congiunto) e via via rivalutata con l'aggiunta degli interessi (ex art. 1284 comma 1 c.c.) fino alla data della presente decisione, e oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo. Pertanto, i convenuti vanno condannanti a pagare alla parte attrice, in solido tra loro, il suddetto importo. In accoglimento della relativa domanda va condannata a tenere CP_2 indenne e manlevare suo assicurato, a pagare la somma di _1
€ 32.091,00 e tutte le orie per come derivanti dalla presente pronuncia. A parere del giudicante, la obiettiva incertezza sul diritto controverso costituisce grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cpc (cfr. Cass. Sez. L, n. 21157 del 2019; e cfr. anche Cass. Civ. Sez. 6-3, n. 26912/2020, Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022 nonché Corte Cost. 77/2018 e si veda altresì CEDU, Sez. I, 29 giugno 2023, Arrêt Ben Amamou c. Italie).
PQM
Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
-DICHIARA la responsabilità di quale conducente _1 nonché proprietario dell'autovettu Polo TDI, targata EZ939PA, nella causazione del sinistro per cui è causa;
-CONDANNA il convenuto a pagare, in solido con _1
, la s 00, oltre interessi legali da Controparte_4 etto;
importo che va devalutato al 17.07.2018 e via via rivalutato con l'aggiunta degli interessi legali fino alla data della presente decisione, più gli ulteriori interessi legali decorrenti dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
-in accoglimento della relativa domanda, CONDANNA la MP TR , a tenere indenne e manlevare il SI. Controparte_4 CP_1
, su are la somma di € 32.091,00 e tu
[...]
d accessorie in quanto derivanti dalla presente pronuncia;
-COMPENSA le spese di lite. Sentenza esecutiva come per legge. Frosinone, 11 febbraio 2025. Il giudice deSInato
Provvedimento redatto con la collaborazione del funzionario UPP Dott.ssa LORELLA TATANGELO
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