Articolo 1 della Legge 6 aprile 1984, n. 57
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11 aprile 1984
Art. 1. Articolo unico

A decorrere dal 1 gennaio 1984 la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 , e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
Dalla stessa data le tabelle annesse alla legge 7 febbraio 1979, n. 59 , denominate allegati 1) e 2), sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 11 aprile 1984