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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/11/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.39/2025
R.G.A.C. promossa da (Avv. Giuseppe Lo Presti) contro l' Parte_1 CP_1
(Avv.ti Carmine Barone e Cristina Grappone) e
contro
L'
[...]
(Avv.Marco D'Amici e Antonio Diana) avente ad Controparte_2 oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, osserva quanto segue:
- 1 -
Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso del 13.1.2025, premesso di aver ricevuto in data 4 dicembre 2024 l'intimazione di pagamento n. 032 2024 90083357 60/000,
“contenente, tra le altre, il seguente avviso di addebito di competenza di codesto
Tribunale Ordinario – Sezione Lavoro: - Avviso di addebito 33220150001779628000 data ultima notifica riportata 28/01/2016, importo € 14.194,74”, relativo al mancato pagamento di contributi previdenziali per gestione separata del professionista per l'anno
2008, agiva in questa sede “per far dichiarare la definitiva prescrizione del credito dell'Istituto Previdenziale impositore e per ottenere medesima declaratoria del diritto alla riscossione delle dette somme da parte dell'Agente incaricato”, eccependo la decadenza ex art. 25 del D.Lgs. 46/99, la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali e l'illegittimità per indeterminatezza degli avvisi di addebito e CP_1 vizi di notifica. Concludeva chiedendo di “accogliere la presente opposizione e per l'effetto – previa sospensione - dichiarare estinti per prescrizione e/o comunque non dovuti i crediti portati dall'Avviso di addebito 33220150001779628000 data ultima notifica riportata 28/01/2016, importo € 14.194,74 e contenuti nella intimazione di pagamento n. 032 2024 90083357 60/000, ricevuta a mezzo pec il 4 dicembre 2024 e per l'effetto annullare in parte qua la medesima intimazione di pagamento. con vittoria di spese e compensi.”. CP_ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo il difetto di legittimazione passiva di deducendo in ordine alla validità Controparte_3 della notifica dell'avviso di addebito a mezzo raccomandata a/r il giorno 28.01.2016 e deducendo che “il vizio di prescrizione opposto dal ricorrente, se sussistente, riguarda unicamente l'attività ricadente in capo al solo Concessionario, il quale dopo aver ricevuto l'affidamento da parte dell'Istituto di crediti integri non avrebbe compiuto tempestivamente e correttamente gli atti necessari alla loro conservazione ed alla loro esecuzione”. Concludeva chiedendo “in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Nel merito rigettare la domanda con Controparte_3 condanna di parte ricorrente alle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio , eccependo il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva dell' in ordine a tutte le eccezioni inerenti ad attività di CP_4 esclusiva competenza dell'Ente impositore, contestando la fondatezza dell'opposizione, deducendo: di aver interrotto la prescrizione del credito mediante la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 03280201600002681000 il 29/9/2016; che il
7/10/2016 il ricorrente, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, aveva presentato ad istanza per la rateizzazione del credito recato dal Controparte_5 predetto avviso di addebito;
che detta istanza era stata accolta il 13/10/2016 ed era CP_1 stata concessa la dilazione del pagamento in 72 rate mensili, con decorrenza dall'1/11/2016 fino all'1/10/2022, sicché, ai sensi dell'art. 19, comma 1 quater, lett. a) del DPR 602/73, la prescrizione del relativo credito era rimasta sospesa ex lege;
che il ricorrente aveva pagato soltanto la prima rata delle 72 rate e pertanto il mancato pagamento delle 8 successive, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del DPR 602/73, aveva comportato la decadenza dal beneficio della rateazione;
che alla decadenza dal beneficio della rateazione avrebbe dovuto seguire la ripresa dell'attività di riscossione, che, però, era stata preclusa dal fatto che era stato proprio l' di Chieti, quale Ente creditore, CP_1 ad ordinare ad di sospendere ogni attività di Controparte_2 riscossione del credito relativo all'avviso di addebito n. 33220150001779628000 a far data dal 25/12/2015; che dopo che l' aveva comunicato la revoca della predetta CP_1
Pag. 2 di 12 sospensione in data 27/9/2022 aveva potuto Controparte_5 riprendere l'attività di riscossione mediante la notifica dell'opposta intimazione di pagamento n. 03220249008335760000 il 4/12/2024; di non aver potuto conoscere le ragioni per le quali l' di Chieti aveva ordinato di sospendere la riscossione CP_1 esattoriale;
che la normativa emergenziale per contrastare le conseguenze della pandemia da Covid 19 (combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, DL 18/2020 e dell'art. 12, comma 1, D.lgs 159/2015) aveva disposto la sospensione ex lege dall'8/3/2020 al 31/8/2021 del pagamento di tutte le entrate, tributarie e non, nascenti da cartelle esattoriali e avvisi di addebito già notificati, nonché correlativamente la sospensione delle relative attività di riscossione e della prescrizione dei relativi crediti.
Chiedeva “accertata, alla luce delle difese che auspicabilmente svolgerà l' sia la CP_1 rituale notifica dell'avviso di addebito n. 33220150001779628000 in data 28/1/2016, sia la sospensione della prescrizione del relativo credito nel periodo dal 25/12/2015 al
27/9/2022 durante il quale fu proprio l' di Chieti a ordinare all'Agente della CP_1
Riscossione la sospensione di ogni attività di riscossione del predetto credito, rigettare l'avversaria istanza cautelare, nonché l'avversario ricorso e per l'effetto confermare l'opposta intimazione di pagamento;
con vittoria di spese da distrarsi a favore dei sottoscritti Avvocati dichiaratisi antistatari. Diversamente, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, compensare comunque le spese di lite nei confronti dell'Agente della Riscossione, in quanto scevro di ogni responsabilità al riguardo”.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
- 2 –
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della va accolta, essendo CP_3 pacifico che i crediti contributivi azionati con l'intimazione di pagamento opposta non siano stati oggetto di cessione in favore della predetta società.
-3- CP_ Prima di affrontare le questioni di inammissibilità del ricorso eccepite dall' appare opportuno richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi,
Pag. 3 di 12 ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: “13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n.
122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al
Pag. 4 di 12 rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che
“Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); 16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); 17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n.
29294 del 2019); 18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce
Pag. 5 di 12 l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito); 19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo)
e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); 20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica
(così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze
Pag. 6 di 12 conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”; 21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del
2019; n. 31282 del 2019); 22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass.
n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6
n. 14135 del 2019)”.
-3-
Nella specie, il ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione agli atti esecutivi, sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
In particolare con il motivo n. 1 concernente la violazione dell'art. decadenza ex art. 25 del D.Lgs. 46/99 il ricorrente ha contestato il mancato rispetto del termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali relativi alla annualità 2008, mentre con le deduzioni di cui al punto n. 3 del ricorso ha denunciato dei vizi di regolarità formale quali “l'indeterminatezza degli avvisi di addebito e vizi di notifica”; CP_1 con il motivo n. 2 – in cui è stata eccepita la prescrizione quinquennale dei contributi e delle relative sanzioni, senza tuttavia specificare se si trattasse della prescrizione maturata prima o dopo la notifica dell'avviso di addebito, può ipotizzarsi che il
Pag. 7 di 12 ricorrente abbia eccepito sia di non aver mai ricevuto il titolo esecutivo presupposto dall'intimazione (in ricorso testualmente si legge “Pur non avendo ricevuto alcuna notifica relativa agli avvisi di addebito impugnati si precisa e si eccepisce sin d'ora la nullità della notifica laddove sia stata effettuata per compiuta giacenza ex art. 140
c.p.c., e le copie prodotte siano carenti del timbro dell'ufficio postale sulla lettera raccomandata A.R. che l'ente è tenuto a produrre in giudizio e non soltanto, come sovente accade, delle generiche annotazioni a mano difficilmente comprensibili”), sia la prescrizione operante in relazione al periodo successivo alla notificazione del suddetto titolo, così proponendo anche una opposizione ex art. 615 c.p.c..
Tanto premesso, considerato che, quanto alle azioni volte a contestare la sussistenza dei crediti contributivi, “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” (Cass. civ. sez. un.,
08/03/2022, n. 7514), deve nel caso di specie affermarsi come certamente sussista la legittimazione dell' , al pari di quella dell' , CP_1 Controparte_2 essendo stata proposta, come detto, contestualmente, anche azione di opposizione all'esecuzione sul presupposto della prescrizione dei crediti in data successiva alla notifica dell'avviso di addebito.
-4-
I motivi di opposizione sub. nn. 1 e 3 sono inammissibili: l'avviso di addebito n.
33220150001779628000 risulta essere stato ritualmente notificato il 28.1.2016 (si veda la CP_ documentazione depositata dall' all'allegato n. 2) e parte opponente alla prima occasione utile non ha contestato alcunchè in ordine alla ricevuta della lettera raccomandata contenente l'avviso di addebito in questione.
Non avendo parte opponente mai opposto il predetto avviso nel termine di decadenza di
40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5° del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la pretesa creditoria CP_ dell' va considerata incontrovertibile, e la contestazione in ordine alla prescrizione maturata prima della notifica dell'atto esecutivo non può che essere dichiarata inammissibile.
-5-
Quanto, poi, al tema della prescrizione maturata in data successiva al 28.1.2016, è pacifico che questa sia stata interrotta prima con la notifica del preavviso di fermo
Pag. 8 di 12 amministrativo n. 03280201600002681000 del 29.9.2016 (doc. n. 6 di
[...]
) e poi con la presentazione da parte del ricorrente all' Controparte_5 [...]
dell'istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 Controparte_5 del credito recato dal predetto avviso di addebito in data 7.10.2016 (doc. n. 7 di CP_1
); è pacifico e documentale che l'istanza in questione Controparte_5 era stata accolta il 13.10.2016 con la concessione della dilazione del pagamento in 72 rate mensili, con decorrenza dall'1.11.2016 fino all'1.10.2022, sicché, come dedotto da
, ai sensi dell'art. 19, comma 1 quater, lett. a) del DPR Controparte_2
602/73, la prescrizione del relativo credito era rimasta sospesa ex lege e con decorrenza dal 7.10.2016.
Del resto, come da giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9242 del 2024)
l'istanza di rateizzazione va qualificata alla stregua di un atto di ricognizione di debito idoneo a interrompere la prescrizione, che, una volta sospesa, riprende a decorrere dalla scadenza delle singole rate (“Questa Corte è difatti ferma nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla for mula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n.
20260/21; n. 14991/22; n. 37389/22)”).
Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente abbia versato soltanto la prima rata di quelle accordategli e, pertanto, il termine di prescrizione ha ripreso a decorrere dal 1 maggio 2017 (data di scadenza della seconda rata del piano), il mancato pagamento delle rate successive avendo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 3 del DPR 602/73, la decadenza dal beneficio della rateazione.
L'art. da ultimo citato, inoltre, nella versione ratione temporis applicabile, disponeva “1.
L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle
Pag. 9 di 12 somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (1).
1-bis. …1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (3). ..3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.
In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater”.
Come visto, allora, una volta verificatasi la causa di decadenza per mancato versamento della seconda rata, l'agente della riscossione avrebbe potuto iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, e, in caso di mancato versamento di cinque rate, avrebbe potuto riscuotere “immediatamente ed automaticamente” l'intero credito iscritto a ruolo, anziché sospendere ogni attività di riscossione del credito relativo all'avviso di addebito n. 33220150001779628000.
La tesi dell'agente di riscossione secondo cui la ripresa dell'attività di riscossione
Pag. 10 di 12 sarebbe stata preclusa da un presunto ordine dell' di Chieti “di sospendere ogni CP_1 attività di riscossione del credito relativo all'avviso di addebito n.
33220150001779628000 a far data dal 25/12/2015”, oltre a non trovare riscontro nel documento allegato (trattandosi dell'esito di una “interrogazione provvedimenti” proveniente dall'agente di riscossione riportante alcune sintetiche indicazioni dalle quali non appare in alcun modo chiara la ragione della sospensione), appare in contrasto con le legge che, invece, consente, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione, di agire in via esecutiva nei suoi confronti senza dover attendere le determinazioni dell'ente creditore.
A prescindere dall'operatività o meno della sospensione della prescrizione per effetto della normativa emergenziale richiamata dalle parti resistenti (che, anche ove applicata determina, non impedisce il superamento del tempo massimo di prescrizione),
l'opposizione va, pertanto, accolta per decorso della prescrizione del credito azionato alla data della notifica dell'avviso di intimazione di pagamento in questa sede impugnato (4/12/2024).
-5-
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. – tenuto conto che le spese di lite devono essere poste a carico della parte cui è imputabile la condotta (sostanziale o processuale) che ha dato luogo alla soccombenza e che il sistema di riscossione delle entrate degli enti previdenziali, pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di porre in essere gli adempimenti necessari per realizzare il credito (“per cui il ritardo nel porre in essere gli atti di riscossione è solo a lui imputabile e non anche all' che CP_1 non può pertanto essere gravato delle spese processuali relative al giudizio intentato per far dichiarare la prescrizione del credito dell'ente impositore per fatto ascrivibile all'agente della riscossione”: Corte d'Appello L'Aquila 29.3.2018, n. 201; C.App.
L'Aquila 26.4.2018, n. 306; Corte d'Appello L'Aquila sentenza n. 44/2019) le spese di lite devono essere poste a carico di sia Controparte_2 con riguardo al rapporto processuale con il ricorrente sia con riguardo al rapporto processuale con l'ente impositore nella misura liquidata in dispositivo (tenuto CP_1 conto dei parametri di cui al DM 55/2014 con riferimento allo scaglione delle cause da
5200,01 a 26.00,00 euro, ridotta la fase istruttoria, che ha avuto svolgimento solo in
Pag. 11 di 12 forma documentale).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara la prescrizione del credito contributivo di cui all'intimazione di pagamento n. 032 2024 90083357
60/000; condanna al pagamento delle Controparte_2 spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 4559,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 43,00 per spese, IVA CP_ e CPA come per legge, e in favore dell' nella misura di euro 4559,00 per compensi professionali, oltre agli ulteriori accessori allo stesso dovuti per legge.
Chieti, lì 24 novembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.39/2025
R.G.A.C. promossa da (Avv. Giuseppe Lo Presti) contro l' Parte_1 CP_1
(Avv.ti Carmine Barone e Cristina Grappone) e
contro
L'
[...]
(Avv.Marco D'Amici e Antonio Diana) avente ad Controparte_2 oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, osserva quanto segue:
- 1 -
Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso del 13.1.2025, premesso di aver ricevuto in data 4 dicembre 2024 l'intimazione di pagamento n. 032 2024 90083357 60/000,
“contenente, tra le altre, il seguente avviso di addebito di competenza di codesto
Tribunale Ordinario – Sezione Lavoro: - Avviso di addebito 33220150001779628000 data ultima notifica riportata 28/01/2016, importo € 14.194,74”, relativo al mancato pagamento di contributi previdenziali per gestione separata del professionista per l'anno
2008, agiva in questa sede “per far dichiarare la definitiva prescrizione del credito dell'Istituto Previdenziale impositore e per ottenere medesima declaratoria del diritto alla riscossione delle dette somme da parte dell'Agente incaricato”, eccependo la decadenza ex art. 25 del D.Lgs. 46/99, la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali e l'illegittimità per indeterminatezza degli avvisi di addebito e CP_1 vizi di notifica. Concludeva chiedendo di “accogliere la presente opposizione e per l'effetto – previa sospensione - dichiarare estinti per prescrizione e/o comunque non dovuti i crediti portati dall'Avviso di addebito 33220150001779628000 data ultima notifica riportata 28/01/2016, importo € 14.194,74 e contenuti nella intimazione di pagamento n. 032 2024 90083357 60/000, ricevuta a mezzo pec il 4 dicembre 2024 e per l'effetto annullare in parte qua la medesima intimazione di pagamento. con vittoria di spese e compensi.”. CP_ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo il difetto di legittimazione passiva di deducendo in ordine alla validità Controparte_3 della notifica dell'avviso di addebito a mezzo raccomandata a/r il giorno 28.01.2016 e deducendo che “il vizio di prescrizione opposto dal ricorrente, se sussistente, riguarda unicamente l'attività ricadente in capo al solo Concessionario, il quale dopo aver ricevuto l'affidamento da parte dell'Istituto di crediti integri non avrebbe compiuto tempestivamente e correttamente gli atti necessari alla loro conservazione ed alla loro esecuzione”. Concludeva chiedendo “in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Nel merito rigettare la domanda con Controparte_3 condanna di parte ricorrente alle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio , eccependo il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva dell' in ordine a tutte le eccezioni inerenti ad attività di CP_4 esclusiva competenza dell'Ente impositore, contestando la fondatezza dell'opposizione, deducendo: di aver interrotto la prescrizione del credito mediante la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 03280201600002681000 il 29/9/2016; che il
7/10/2016 il ricorrente, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, aveva presentato ad istanza per la rateizzazione del credito recato dal Controparte_5 predetto avviso di addebito;
che detta istanza era stata accolta il 13/10/2016 ed era CP_1 stata concessa la dilazione del pagamento in 72 rate mensili, con decorrenza dall'1/11/2016 fino all'1/10/2022, sicché, ai sensi dell'art. 19, comma 1 quater, lett. a) del DPR 602/73, la prescrizione del relativo credito era rimasta sospesa ex lege;
che il ricorrente aveva pagato soltanto la prima rata delle 72 rate e pertanto il mancato pagamento delle 8 successive, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del DPR 602/73, aveva comportato la decadenza dal beneficio della rateazione;
che alla decadenza dal beneficio della rateazione avrebbe dovuto seguire la ripresa dell'attività di riscossione, che, però, era stata preclusa dal fatto che era stato proprio l' di Chieti, quale Ente creditore, CP_1 ad ordinare ad di sospendere ogni attività di Controparte_2 riscossione del credito relativo all'avviso di addebito n. 33220150001779628000 a far data dal 25/12/2015; che dopo che l' aveva comunicato la revoca della predetta CP_1
Pag. 2 di 12 sospensione in data 27/9/2022 aveva potuto Controparte_5 riprendere l'attività di riscossione mediante la notifica dell'opposta intimazione di pagamento n. 03220249008335760000 il 4/12/2024; di non aver potuto conoscere le ragioni per le quali l' di Chieti aveva ordinato di sospendere la riscossione CP_1 esattoriale;
che la normativa emergenziale per contrastare le conseguenze della pandemia da Covid 19 (combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, DL 18/2020 e dell'art. 12, comma 1, D.lgs 159/2015) aveva disposto la sospensione ex lege dall'8/3/2020 al 31/8/2021 del pagamento di tutte le entrate, tributarie e non, nascenti da cartelle esattoriali e avvisi di addebito già notificati, nonché correlativamente la sospensione delle relative attività di riscossione e della prescrizione dei relativi crediti.
Chiedeva “accertata, alla luce delle difese che auspicabilmente svolgerà l' sia la CP_1 rituale notifica dell'avviso di addebito n. 33220150001779628000 in data 28/1/2016, sia la sospensione della prescrizione del relativo credito nel periodo dal 25/12/2015 al
27/9/2022 durante il quale fu proprio l' di Chieti a ordinare all'Agente della CP_1
Riscossione la sospensione di ogni attività di riscossione del predetto credito, rigettare l'avversaria istanza cautelare, nonché l'avversario ricorso e per l'effetto confermare l'opposta intimazione di pagamento;
con vittoria di spese da distrarsi a favore dei sottoscritti Avvocati dichiaratisi antistatari. Diversamente, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, compensare comunque le spese di lite nei confronti dell'Agente della Riscossione, in quanto scevro di ogni responsabilità al riguardo”.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
- 2 –
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della va accolta, essendo CP_3 pacifico che i crediti contributivi azionati con l'intimazione di pagamento opposta non siano stati oggetto di cessione in favore della predetta società.
-3- CP_ Prima di affrontare le questioni di inammissibilità del ricorso eccepite dall' appare opportuno richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi,
Pag. 3 di 12 ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: “13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n.
122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al
Pag. 4 di 12 rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che
“Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); 16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); 17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n.
29294 del 2019); 18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce
Pag. 5 di 12 l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito); 19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo)
e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); 20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica
(così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze
Pag. 6 di 12 conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”; 21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del
2019; n. 31282 del 2019); 22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass.
n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6
n. 14135 del 2019)”.
-3-
Nella specie, il ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione agli atti esecutivi, sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
In particolare con il motivo n. 1 concernente la violazione dell'art. decadenza ex art. 25 del D.Lgs. 46/99 il ricorrente ha contestato il mancato rispetto del termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali relativi alla annualità 2008, mentre con le deduzioni di cui al punto n. 3 del ricorso ha denunciato dei vizi di regolarità formale quali “l'indeterminatezza degli avvisi di addebito e vizi di notifica”; CP_1 con il motivo n. 2 – in cui è stata eccepita la prescrizione quinquennale dei contributi e delle relative sanzioni, senza tuttavia specificare se si trattasse della prescrizione maturata prima o dopo la notifica dell'avviso di addebito, può ipotizzarsi che il
Pag. 7 di 12 ricorrente abbia eccepito sia di non aver mai ricevuto il titolo esecutivo presupposto dall'intimazione (in ricorso testualmente si legge “Pur non avendo ricevuto alcuna notifica relativa agli avvisi di addebito impugnati si precisa e si eccepisce sin d'ora la nullità della notifica laddove sia stata effettuata per compiuta giacenza ex art. 140
c.p.c., e le copie prodotte siano carenti del timbro dell'ufficio postale sulla lettera raccomandata A.R. che l'ente è tenuto a produrre in giudizio e non soltanto, come sovente accade, delle generiche annotazioni a mano difficilmente comprensibili”), sia la prescrizione operante in relazione al periodo successivo alla notificazione del suddetto titolo, così proponendo anche una opposizione ex art. 615 c.p.c..
Tanto premesso, considerato che, quanto alle azioni volte a contestare la sussistenza dei crediti contributivi, “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” (Cass. civ. sez. un.,
08/03/2022, n. 7514), deve nel caso di specie affermarsi come certamente sussista la legittimazione dell' , al pari di quella dell' , CP_1 Controparte_2 essendo stata proposta, come detto, contestualmente, anche azione di opposizione all'esecuzione sul presupposto della prescrizione dei crediti in data successiva alla notifica dell'avviso di addebito.
-4-
I motivi di opposizione sub. nn. 1 e 3 sono inammissibili: l'avviso di addebito n.
33220150001779628000 risulta essere stato ritualmente notificato il 28.1.2016 (si veda la CP_ documentazione depositata dall' all'allegato n. 2) e parte opponente alla prima occasione utile non ha contestato alcunchè in ordine alla ricevuta della lettera raccomandata contenente l'avviso di addebito in questione.
Non avendo parte opponente mai opposto il predetto avviso nel termine di decadenza di
40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5° del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la pretesa creditoria CP_ dell' va considerata incontrovertibile, e la contestazione in ordine alla prescrizione maturata prima della notifica dell'atto esecutivo non può che essere dichiarata inammissibile.
-5-
Quanto, poi, al tema della prescrizione maturata in data successiva al 28.1.2016, è pacifico che questa sia stata interrotta prima con la notifica del preavviso di fermo
Pag. 8 di 12 amministrativo n. 03280201600002681000 del 29.9.2016 (doc. n. 6 di
[...]
) e poi con la presentazione da parte del ricorrente all' Controparte_5 [...]
dell'istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 Controparte_5 del credito recato dal predetto avviso di addebito in data 7.10.2016 (doc. n. 7 di CP_1
); è pacifico e documentale che l'istanza in questione Controparte_5 era stata accolta il 13.10.2016 con la concessione della dilazione del pagamento in 72 rate mensili, con decorrenza dall'1.11.2016 fino all'1.10.2022, sicché, come dedotto da
, ai sensi dell'art. 19, comma 1 quater, lett. a) del DPR Controparte_2
602/73, la prescrizione del relativo credito era rimasta sospesa ex lege e con decorrenza dal 7.10.2016.
Del resto, come da giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9242 del 2024)
l'istanza di rateizzazione va qualificata alla stregua di un atto di ricognizione di debito idoneo a interrompere la prescrizione, che, una volta sospesa, riprende a decorrere dalla scadenza delle singole rate (“Questa Corte è difatti ferma nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla for mula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n.
20260/21; n. 14991/22; n. 37389/22)”).
Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente abbia versato soltanto la prima rata di quelle accordategli e, pertanto, il termine di prescrizione ha ripreso a decorrere dal 1 maggio 2017 (data di scadenza della seconda rata del piano), il mancato pagamento delle rate successive avendo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 3 del DPR 602/73, la decadenza dal beneficio della rateazione.
L'art. da ultimo citato, inoltre, nella versione ratione temporis applicabile, disponeva “1.
L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle
Pag. 9 di 12 somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (1).
1-bis. …1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (3). ..3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.
In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater”.
Come visto, allora, una volta verificatasi la causa di decadenza per mancato versamento della seconda rata, l'agente della riscossione avrebbe potuto iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, e, in caso di mancato versamento di cinque rate, avrebbe potuto riscuotere “immediatamente ed automaticamente” l'intero credito iscritto a ruolo, anziché sospendere ogni attività di riscossione del credito relativo all'avviso di addebito n. 33220150001779628000.
La tesi dell'agente di riscossione secondo cui la ripresa dell'attività di riscossione
Pag. 10 di 12 sarebbe stata preclusa da un presunto ordine dell' di Chieti “di sospendere ogni CP_1 attività di riscossione del credito relativo all'avviso di addebito n.
33220150001779628000 a far data dal 25/12/2015”, oltre a non trovare riscontro nel documento allegato (trattandosi dell'esito di una “interrogazione provvedimenti” proveniente dall'agente di riscossione riportante alcune sintetiche indicazioni dalle quali non appare in alcun modo chiara la ragione della sospensione), appare in contrasto con le legge che, invece, consente, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione, di agire in via esecutiva nei suoi confronti senza dover attendere le determinazioni dell'ente creditore.
A prescindere dall'operatività o meno della sospensione della prescrizione per effetto della normativa emergenziale richiamata dalle parti resistenti (che, anche ove applicata determina, non impedisce il superamento del tempo massimo di prescrizione),
l'opposizione va, pertanto, accolta per decorso della prescrizione del credito azionato alla data della notifica dell'avviso di intimazione di pagamento in questa sede impugnato (4/12/2024).
-5-
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. – tenuto conto che le spese di lite devono essere poste a carico della parte cui è imputabile la condotta (sostanziale o processuale) che ha dato luogo alla soccombenza e che il sistema di riscossione delle entrate degli enti previdenziali, pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di porre in essere gli adempimenti necessari per realizzare il credito (“per cui il ritardo nel porre in essere gli atti di riscossione è solo a lui imputabile e non anche all' che CP_1 non può pertanto essere gravato delle spese processuali relative al giudizio intentato per far dichiarare la prescrizione del credito dell'ente impositore per fatto ascrivibile all'agente della riscossione”: Corte d'Appello L'Aquila 29.3.2018, n. 201; C.App.
L'Aquila 26.4.2018, n. 306; Corte d'Appello L'Aquila sentenza n. 44/2019) le spese di lite devono essere poste a carico di sia Controparte_2 con riguardo al rapporto processuale con il ricorrente sia con riguardo al rapporto processuale con l'ente impositore nella misura liquidata in dispositivo (tenuto CP_1 conto dei parametri di cui al DM 55/2014 con riferimento allo scaglione delle cause da
5200,01 a 26.00,00 euro, ridotta la fase istruttoria, che ha avuto svolgimento solo in
Pag. 11 di 12 forma documentale).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara la prescrizione del credito contributivo di cui all'intimazione di pagamento n. 032 2024 90083357
60/000; condanna al pagamento delle Controparte_2 spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 4559,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 43,00 per spese, IVA CP_ e CPA come per legge, e in favore dell' nella misura di euro 4559,00 per compensi professionali, oltre agli ulteriori accessori allo stesso dovuti per legge.
Chieti, lì 24 novembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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