CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2024, n. 5852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5852 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. CARFORA Elisabetta, che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5852 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 05/06/2023, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AS DI, ritenendolo gravemente indiziato dei delitti ex artt. 110 cod. pen., 2 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, come sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 1 e 2 legge n. 895 del 1967, come sostituiti dagli artt. 9 e 10 della legge n. 497 del 1974, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 648 cod. pen., reati tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché al fine di favorire il Clan dei casalesi e accertati in Castel Volturno fino al 20/04/2022. 1.1. Sotto il profilo storico e oggettivo, giova precisare brevemente che - stando alla ricostruzione sussunta nel provvedimento impugnato - a seguito di operazioni di scavo compiute con l'ausilio di un escavatore, si è giunti al ritrovamento di due bidoni, che si trovavano interrati a circa mt. 1,70 di profondità, nel fondo sul quale insiste l'azienda bufalina gestita dai fratelli RL, LD e AS DI;
all'interno di uno dei bidoni erano collocate numerose armi comuni e da guerra, con il relativo munizionamento, tutte avvolte singolarmente da materiale plastico. Nel luogo del ritrovamento vi era un palo in ferro, infisso per circa settanta centimetri nel sottosuolo, che l'ordinanza impugnata ritiene esser stato colà apposto allo specifico fine di indicare l'ubicazione delle armi sotterrate e consentirne l'agevole recupero. 1.2. L'ordinanza impugnata ha dato conto di come l'impianto accusatorio abbia tratto alimento, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza da RL e LD DI (questi hanno riferito che, circa quindici anni addietro, appresero dal fratello RL che quest'ultimo - unitamente al cugino CE DE VE - aveva provveduto a interrare alcuni bidoni, all'interno dell'area di pertinenza dell'azienda; più tardi, il fratello aveva rivelato loro che in tali contenitori si trovavano delle armi). Nuovamente ascoltati con le garanzie difensive, i due fratelli DI - dopo una iniziale oscillazione - hanno sostanzialmente confermato la prima ricostruzione. AS DI, in sede di interrogatorio, ha affermato di esser stato avvicinato - circa venti anni prima del ritrovamento delle armi - da SS VI, cognato di RL DE VE;
il VI gli aveva dunque chiesto di poter sotterrare, all'interno del terreno di pertinenza dell'azienda, dei bidoni di ignoto contenuto. Egli aveva prestato consenso perché intimorito, potendo solo intuitivamente immaginare che, all'interno dei contenitori, fossero alloggiate armi, droga, o addirittura parti di cadaveri;
non era mai riuscito, 2 però, ad avere esatta contezza del contenuto dei suddetti bidoni. Militano a carico dell'indagato, infine, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia OL ON e, soprattutto, SS VI. Quest'ultimo ha riferito di essersi personalmente occupato della preparazione delle armi per l'interramento, ricoprendole con uno strato di grasso e avvolgendole nel cellophan;
ha altresì affermato di aver agito su indicazione di RL DE VE, il quale aveva dato disposizioni di occultarle presso l'azienda bufalina di un suo parente di nome AS DI, ubicata nella zona di Castelvolturno e già nota al clan, per esser stata utilizzata quale luogo di svolgimento di diverse riunioni organizzative. 2. Ricorre per cassazione AS DI, a mezzo degli avv.ti Marco AC e RL De TA, con due distinti ricorsi, rispettivamente articolati in quattro e cinque doglianze, i cui motivi vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del primo ricorso, viene denunciata violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 199, commi 1 e 3 e 273 cod. proc. pen. È stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria sulla scorta delle dichiarazioni rese dai fratelli dell'indagato, RL e LD, adoperate per inferire la mancanza di credibilità della versione resa dal ricorrente, prima al Pubblico ministero e poi al Giudice per le indagini preliminari. L'ordinanza genetica si sofferma sulla sussistenza di un vizio formale, rappresentato dal mancato rispetto delle formalità previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., omettendo però la valutazione del profilo della violazione dell'art. 199, comma 2, cod. proc. pen. Il Pubblico ministero che ha proceduto a sottoporre a interrogatorio i fratelli DI il 15/06/2022, ossia due giorni dopo l'interrogatorio del ricorrente (atto risalente al 13/06/2022), allo scopo di sanare qualsiasi tipo di vizio formale inerente alla mancata lettura degli avvisi, al momento delle prime dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza del rinvenimento delle armi, ha mancato di rilevare come il rapporto di consanguineità imponesse anche il rispetto di tale ulteriore presidio di garanzia. Pare infatti evidente come AS DI, sin dal 13/06/2022, fosse già nell'obiettivo degli inquirenti, tanto che fu il primo ad essere sentito. Sono affette dal medesimo vizio, derivante dalla omissione dell'avviso ex art. 199, comma 2, cod. proc. pen., anche le dichiarazioni spontanee rese dai fratelli DI il 20 e 21 aprile 2022. 2.2. Con il secondo motivo del primo ricorso, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 275 cod. proc. pen., nonché 10 e 14 legge n. 497 del 1975, in ragione della non corretta qualificazione giuridica del fatto e del difetto, contraddittorietà 3 e illogicità della motivazione. Non vi sono elementi per ritenere che AS DI fosse a conoscenza né del contenuto dei bidoni, né del luogo preciso in cui essi erano stati occultati;
gli stessi RL e LD DI, infatti, riferiscono che egli non era certamente conscio del contenuto dei bidoni e che conosceva soltanto la zona di terreno in cui erano stati interrati gli stessi, ma non il punto preciso in cui ciò era avvenuto;
il palo interrato, inoltre, aveva una funzione diversa rispetto a quella, ritenuta dall'accusa, di segnalare il punto preciso del sotterramento. Tali dati, saldandosi con il fatto che le armi vennero colò interrate certamente prima della cattura di RL DE VE, avvenuta il 02/07/2002 e, da allora, non vennero mai più toccate da alcuno, avrebbe dovuto indurre a ritenere che AS DI non avesse alcuna signoria sulle armi stesse. 2.3. Con il terzo motivo del primo ricorso, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame si limita ad affermare la sussistenza di tale aggravante, senza realmente colmare di contenuto l'asserzione. SS VI non indica mai l'appartenenza al clan delle armi, affermando invece che vennero consegnate al nipote, RL DE VE. Questi era al tempo latitante, in quanto ricercato per l'omicidio di US Di NZ;
se le armi fossero state dell'associazione e, quindi, fossero state destinate all'utilizzo continuo per il raggiungimento degli scopi tipici di quest'ultima, il DE VE - in vista di una sua lunga uscita di scena - le avrebbe affidate ad altri sodali, piuttosto che lasciarle occultate in un luogo di pertinenza dei suoi familiari. Se le armi fossero state nella disponibilità dell'organizzazione, inoltre, altri appartenenti alla stessa avrebbero cooperato nell'occultamento delle stesse;
VI, invece, rimase libero e operativo sul territorio fino al 2009, per cui è molto strano che - dal 2002 e fino a tale anno - non abbia mai utilizzato tali armi, pur essendo esse, secondo l'accusa, riconducibili all'associazione camorristica di appartenenza. 2.4. Con il quarto motivo del primo ricorso, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato desume l'operatività della presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari, attraverso il collegamento logico di tre elementi: - il fatto di aver messo per anni - stando alla narrazione resa da SS VI - a disposizione del gruppo malavitoso la sede della propria azienda, non solo offrendo un nascondiglio per le armi, ma consentendo anche che ivi si svolgessero riunioni, nel corso delle quali venivano decise le più opportune strategie organizzative del sodalizio;
4 - il fatto di non aver denunciato la presenza delle armi, pur conservandole per un lunghissimo periodo di tempo;
- il fatto che, essendosi svolta la condotta ascritta in un luogo di pertinenza dell'indagato, la meno afflittiva misura domiciliare si rivelerebbe inadeguata ad assicurare la recisione dei contatti con quello stesso tessuto criminale, nell'ambito del quale sono maturati gli accadimenti contestati. Con riferimento alla messa a disposizione della sede dell'azienda, però, militano a carico del DI esclusivamente le dichiarazioni - prive di riscontri - rese da SS VI. Le propalazioni del collaboratore OL ON, sul punto, non hanno un carattere individualizzante, in quanto fanno riferimento solo a "tre fratelli" e ad una non meglio identificata "abitazione paterna". In ordine al secondo elemento sopra detto, il DI ha chiarito di non aver mai rivelato la presenza dei bidoni, che il cugino RL DE VE gli aveva imposto di sotterrare nell'azienda, per timore di eventuali conseguenze a suo carico, piuttosto che per un senso di fedeltà verso il gruppo criminale. AL è anche il terzo presupposto, in base al quale si è ritenuta l'inidoneità degli arresti domiciliari: l'azienda bufalina dell'indagato è ubicata in Castelvolturno, mentre l'abitazione dello stesso è sita in Casa! di Principe. 2.5. Con il primo motivo del secondo ricorso, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 199 e 351 cod. proc. pen., sostenendosi la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai germani DI, sia al momento del ritrovamento e sequestro delle armi, sia successivamente, dinanzi al Pubblico ministero. Il provvedimento impugnato non considera il rapporto di parentela esistente, fra le persone escusse e l'indagato ristretto in carcere;
il presupposto sul quale si fondano sia l'ordinanza genetica, sia quella confermativa, emessa dal Tribunale del riesame, è quindi da considerarsi inutilizzabile, con conseguente insussistenza dell'intera ricostruzione accusatoria gravante su AS DI. 2.6. Con il secondo motivo del secondo ricorso, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e seguenti cod. proc. pen., per l'esistenza di una motivazione contraddittoria e mancante, in ordine alle dichiarazioni rese da AS DI, soprattutto in relazione a quelle rese da LD e RL DI e a quelle dei collaboratori di giustizia. I fratelli DI non affermano mai che l'attuale ricorrente fosse a conoscenza di cosa contenessero i bidoni;
egli sapeva solo, genericamente, che SS VI avesse necessità di occultare tali contenitori, dei quali ignorava l'effettivo contenuto. Errato è poi basarsi sulle dichiarazioni, inutilizzabili per le ragioni sopra esposte, rese da LD DI nell'immediatezza del ritrovamento delle armi (dichiarazioni, peraltro, inevitabilmente condizionate dalla concitazione \r6u. 5 del momento e dalla conoscenza, sicuramente frazionata, dei fatti). Risulta illogico, peraltro, ritenere che un soggetto non organico all'associazione, potesse detenere le armi di quest'ultima, dunque essere depositario di un segreto tanto vitale. Lo stesso LD DI, del resto, è stato ritenuto dal Collegio inattendibile, nella parte inerente alle accuse rivolte nei confronti di CE DE VE. AS DI, inoltre, non ha mai serbato un atteggiamento omertoso o silente, tanto che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sono successive a quelle dell'indagato e dei fratelli. Il ricorrente, sin dall'interrogatorio del 13/06/2023, ha invece ricostruito i fatti in modo puntiglioso;
ha solo temporaneamente omesso di riferire circa il coinvolgimento del cugino RL DE VE. Questi sarà però indicato, quale autore materiale dell'interramento, dallo stesso AS DI, durante l'interrogatorio di garanzia tenutosi il 09/06/2022. 2.7. Con il terzo motivo del secondo ricorso, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, 10 e 14 legge n. 497 del 1974 e 648 cod. pen., per mancanza di motivazione e contraddittorietà della stessa, relativamente alla condotta idonea a integrare la fattispecie di detenzione illegale di armi, nonché circa la asserita sussistenza della prova, in ordine ai profili della consapevolezza e della disponibilità. L'assunto accusatorio si fonda sul non avere, il AS DI, denunciato la presenza delle armi, che sono restate alloggiate in un fondo di sua pertinenza, per un lunghissimo arco di tempo. Il ricorrente, però, non è mai stato affiliato al clan ed ha - fin dal primo momento - fornito ogni indicazione utile per la ricostruzione dei fatti;
egli non ha mai avuto una effettiva disponibilità delle armi, né era a conoscenza del contenuto dei bidoni, avendo spiegato che questi vennero sotterrati a seguito di richiesta del cugino RL DE VE. La difesa ha subito manifestato perplessità, relativamente al fatto che AS DI, all'indomani dell'inizio della collaborazione con la giustizia, da parte del VI, non abbia deciso di spostare le armi. Il provvedimento impugnato cade in contraddizione, sul punto, laddove imputa tale circostanza al fatto che la modalità stessa di occultamento rendesse particolarmente difficoltoso lo spostamento delle armi;
tali modalità, però, ne avrebbe reso anche difficile il prelevamento, ad opera di appartenenti al clan. 2.8. Con il quarto motivo del secondo ricorso, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. L'indagato - con la sua condotta - non intese agevolare il clan, ma restò solo vittima della intimazione rivoltagli dal cugino RL DE VE. Tale considerazione si riflette sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., nella declinazione della agevolazione. Quando nell'anno 2000 RL DE VE gli chiese di utilizzare il fondo per 6 interrarvi alcuni bidoni, AS DI era ben conscio della notevole caratura criminale del cugino, ma - nonostante il suo assenso - non divenne intraneo all'organizzazione; lo stesso SS VI, che pure partecipò alle operazioni di interramento, non recuperò né pretese mai la restituzione delle armi, pur essendo rimasto in libertà fino all'anno 2009. Questo avrebbe dovuto indurre il Tribunale del riesame a ritenere che le armi fossero di esclusiva pertinenza del DE VE. 2.9. Con il quinto motivo del secondo ricorso, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. e all'art. 416-bis.1 cod. pen., sostenendosi la mancanza di esigenze cautelari e la omessa valutazione degli elementi favorevoli all'indagato. Il Tribunale del riesame si trincera, in maniera apodittica, dietro la presunzione di pericolosità dettata dal contesto mafioso, per ritenere sussistenti le esigenze cautelari custodiali. Non viene considerato, però, che i fatti - pur in presenza della contestazione di un reato permanente - sono in concreto molto risalenti nel tempo;
il DI, inoltre, è privo di pendenze o precedenti penali. Anche a voler ritenere che egli, tramite la sua condotta, abbia agevolato il clan, la presunzione di pericolosità deve ritenersi eliminata, risultando palese l'avvenuta rescissione di ogni legame dell'indagato con l'organizzazione criminosa (in particolare, con la fazione capeggiata da CE ON, detto "Cicciariello"); il DI, anzi, ha fin dall'inizio offerto la massima disponibilità alla ricostruzione dei fatti. Le dichiarazioni del VI, secondo il quale il DI poneva a disposizione del clan l'azienda di famiglia per le riunioni, sono restate prive di riscontri;
quelle di OL ON sono riferite all'intera famiglia DI e sono legate ad uno specifico episodio, accaduto nel 1990 (il cd. blitz di Santa Lucia). Infine, il DI aveva anche chiesto la concessione di misura meno afflittiva, ossia degli arresti domiciliari presso un convento di suore ubicato sulla costa della Campania, così dimostrando la volontà di segnare una distanza geografica e culturale, rispetto all'ambiente rurale malavitoso nel quale alligna il suddetto clan. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La doglianza di natura processuale, concernente la violazione della disposizione di cui all'art. 199, comma 2, cod. proc. pen., per omesso avviso della facoltà di astensione dal rendere testimonianza, nei confronti di un prossimo congiunto, è insussistente. I fratelli DI, tra cui l'odierno ricorrente, vennero infatti interrogati in qualità di indagati nel procedimento relativo al ritrovamento delle armi, all'interno del fondo ove insisteva l'azienda di famiglia. Per quanto attiene alla sussistenza dei gravi indizi, le censure sono infondate, sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo, che di quello soggettivo del reato. Parimenti infondate sono le censure inerenti alla sussistenza di gravi indizi, con riferimento all'aggravante dell'agevolazione \C 7 mafiosa. Da disattendere, infine, è anche la doglianza attinente alle esigenze cautelari e alla scelta della misura custodiale, dal momento che la contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa giustifica la presunzione relativa, di necessità ed adeguatezza della misura carceraria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Posta la base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, come richiamata in narrativa, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così rapidamente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - Ola le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». 8 b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Pare utile, allora, precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l'obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, atta a contrastare - anche per implicito - le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. c) All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame;
a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01). Vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all'ordinanza impugnata, ma a patto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). E nemmeno è consentito - sempre in tema di misure cautelari personali - assolvere all'obbligo \r-c5•' 9 di offrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 - 01) 3. Tanto chiarito - al solo fine di inquadrare, sotto il profilo tecnico, la questione devoluta - giova esporre le seguenti considerazioni. 3.1. Presentano una matrice tra loro comune e ben si prestano, pertanto, ad una agevole trattazione unitaria il primo motivo del primo ricorso (sopra enumerato sub 2.1.) e il primo motivo del secondo ricorso (sopra enumerato sub 2.5.); le doglianze attengono sempre, in tali casi, al tema della utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai due fratelli DI (RL e LD) nell'immediatezza del ritrovamento delle armi, nonché dei successivi interrogatori resi dagli stessi, con le garanzie difensive, ma senza gli avvisi ex art. 199 cod. proc. pen. 3.2. Quanto alla prima parte della censura, l'ordinanza impugnata si confronta compiutamente con la proposta eccezione di inutilizzabilità (cfr. pagina numero 6 del provvedimento impugnato), sottolineando come tali dichiarazioni, sebbene non utilizzabili contra se, lo siano certamente contra alios;
trattasi, comunque, di dichiarazioni che sono state reiterate, durante l'interrogatorio reso con l'assistenza del difensore. Il principio di diritto vigente nella materia, dunque, è stato correttamente richiamato dal Tribunale del riesame;
trattasi di insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, ormai, può essere reputato sostanzialmente pacifico e risalente (fra tante, si veda Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242, a mente della quale: «Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione»; sulla medesima direttrice interpretativa si sono poste sia Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022 Nacchia, Rv. 283409, sia Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Santoro, Rv. 280640, che ha così statuito: «Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. \O'4--‘ 10 pen.»; in tal senso, infine, anche Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807). 3.3. Con riferimento alla ulteriore parte della eccezione, come detto incentrata sulla pretesa violazione dell'art. 199 cod. proc. pen., per non esser stati dati i relativi avvisi nel corso dell'interrogatorio, la tesi difensiva non è minimamente condivisibile. Dal momento che la ratio della facoltà attribuita al prossimo congiunto dall'art. 199 cod. proc. pen., risolventesi nella possibilità di astenersi dal deporre, si sostanzia nella finalità di prevenire situazioni nelle quali l'eventuale falsa testimonianza risulterebbe scriminata ex art. 384 cod. proc. pen., tale facoltà di astensione non può riguardare i soggetti che - sebbene prossimi congiunti del soggetto attinto dalle dichiarazioni eteroaccusatorie - risultino a loro volta coimputati, o coindagati, nel medesimo procedimento. In conclusione, il motivo è da disattendere. 4. Possono essere trattati congiuntamente il secondo motivo del primo ricorso (sopra enumerato sub 2.2.), nonché il secondo e il terzo motivo del secondo ricorso (sopra enumerati, rispettivamente, sub 2.6. e 2.7); trattasi di doglianze che attengono al tema della consapevolezza, da parte di AS DI, del contenuto dei bidoni interrati. 4.1. La censura afferisce direttamente alla motivazione dell'ordinanza impugnata, criticando - anche in maniera espressa e diretta - i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione degli elementi posti a fondamento della ritenuta gravità indiziaria. Giova allora precisare come - nell'apprezzamento delle fonti di prova - il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; si vedano anche Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo 11 riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione . 4.2. Così chiarito il perimetro della valutazione demandata a questa Corte, non vi è chi non rilevi come il provvedimento avversato argomenti, sullo specifico tema, in maniera coerente e dettagliata. Il Tribunale del riesame, infatti, è partito dalla disamina delle dichiarazioni rese dallo stesso AS DI, nel corso dell'interrogatorio del 13 giugno 2022. In tale sede, il ricorrente ha affermato di esser stato avvicinato, circa venti anni addietro (in particolare, più o meno un anno dopo l'arresto di RL DE VE), da SS VI;
quest'ultimo gli chiese di poter interrare alcuni bidoni nel fondo di sua proprietà, senza specificare il contenuto degli stessi. La tesi difensiva della inconsapevolezza risulta smentita, stando alle conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame, dalle dichiarazioni rese - al tempo del ritrovamento delle armi - dai fratelli dell'indagato e, più nello specifico, da RL DI. Questi ha ricordato che il fratello non gli aveva riferito, in un primo momento, quale fosse il contenuto delle armi;
dopo diverse insistenze, gli aveva però rivelato trattarsi di armi riferibili al cugino CE DE VE. Trattasi di propalazioni, come sopra chiarito, pienamente utilizzabili e - ad ogni buon fine - pedissequamente reiterate da RL DI, nel corso dell'interrogatorio tenutosi nel giugno del 2022, ovviamente con l'assistenza del difensore. Aggiunge il Tribunale del riesame come la medesima valenza dichiarativa debba essere riconnessa alle dichiarazioni rese - nell'immediatezza e, in seguito, in sede di interrogatorio - da LD DI. A ciò si aggiungano gli esiti dell'attività di captazione dei colloqui intercorsi fra RL e LD DI, specificamente richiamati nell'ordinanza impugnata (pag. 7); trattasi di elemento di univoca significazione, ai quali il Tribunale mostra di ricollegare una forte valenza evocativa. 4.3. L'apparato motivazionale adottato dal Tribunale del riesame è coerente e lineare, dotato di ferrea logica e privo di spunti di contraddittorietà; esso merita, pertanto, di rimanere esente da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità. DE resto, le censure difensive non dialogano con il contenuto sostanziale dell'atto che aggrediscono, arrestandosi allo stadio della critica meramente reiterativa di profili già analiticamente esaminati, nel provvedimento impugnato, oltre che interamente versata in punto di fatto. I motivi di ricorso, quindi, sono da ritenere infondati. 5. Sono tra loro sovrapponibili il terzo motivo del primo ricorso (sopra enumerato sub 2.3.) e il quarto motivo del secondo ricorso (sopra enumerato sub 2.8.); essi ineriscono alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. \r& 12 La difesa, dunque, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza di tale circostanza, con riferimento tanto all'assenza della volontà di apportare vantaggi al sodalizio, quanto alla carenza di comportamenti connotati da modalità mafiose, riconducibili all'indagato. La doglianza è infondata. 5.1. Circa tale aspetto - di certo deducibile in sede di legittimità, data la qualità degli effetti correlati, anche nel subprocedimento cautelare, al riconoscimento di tale aggravante a effetto speciale - vanno operate talune premesse. Il particolare incremento sanzionatorio, previsto in relazione a tale forma di manifestazione del reato, pone l'interprete nella necessità di individuare non tanto il fondamento politico-criminale della scelta legislativa (compito che può definirsi solo di ausilio nell'opera applicativa), quanto la concreta dimensione fenomenica delle condotte descritte nella norma, allo scopo di evitare la maggior punizione di condotte in realtà estranee al modello tipizzato, oppure già altrove incriminate. Sul punto, è ormai pacifica la considerazione della esistenza - nell'ambito della disposizione normativa in parola - di una duplice «direzione» dei contenuti precettivi, nel senso che: - da un lato si valorizza - in negativo - una particolare modalità commissiva del delitto, rappresentata dall'essersi gli agenti avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. Tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva tra i consociati. Si è ritenuto, sul punto che tale 'corno' dell'aggravante incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive in concreto di una maggior valenza intimidatoria, o anche dei soggetti non associati (o comunque del cui inserimento nel gruppo non vi sia prova, si veda Sez. 1 n. 33245 del 9.5.2013, Lo Nardo, rv 256990 nonché Sez. 2 n. 38094 del 5.6.2013, De Paola, rv 257065) laddove venga espressamente evocata - o comunque, sfruttata in modo evidente, quale fattore di semplificazione della condotta illecita (per la correlata riduzione dei poteri di reazione della vittima) - la capacità intimidatoria di un gruppo criminoso. In particolare, si è condivisibilmente affermato che, per ritenere integrata la fattispecie in parola (l'avvalersi delle condizioni) non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata, o la mera 'caratura mafiosa' degli autori del fatto, occorrendo invece l'effettivo utilizzo del metodo mafioso e, dunque, l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo (in tal senso, tra le altre, Sez. 2 n. 28861 del 14.6.2013, Orobello, rv 256740 e Sez. 6 n. 27666 del 4.7.2011,Barbieri, rv 250357; ritiene tuttavia possibile l'utilizzo implicito della forza di intimidazione Sez. 2 n. 37516 del 11.06.2013, Ascione, rv 256659); - dall'altro lato, la previsione di legge incrementa la connotazione di gravità della condotta, laddove la stessa sia stata commessa al fine di agevolare l'attività delle \F\ 13 associazioni previste nel medesimo art. 416-bis cod. pen. Si richiedono, pertanto, sia una particolare consistenza e direzione dell'elemento volitivo (cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice de/sodalizio, come ritenuto da Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, rv. 253218), sia una concreta strumentalità del reato commesso, rispetto alle finalità perseguite dal gruppo criminoso di riferimento (che deve, in tal caso, risultare specificamente individuato, secondo quanto precisato da Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013, Bianco, rv 257240). L'aggravante della c.d. modalità mafiosa prescinde dalla consapevolezza, o meno, di agevolare un'associazione o un clan;
anzi, essa neanche presuppone che l'associazione in effetti esista (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109). In questo caso, l'aggravante ha natura oggettiva e sussiste per il solo fatto che l'agente abbia fatto ricorso a modalità riferibili alla criminalità organizzata. Modalità che, anche per il contesto sociale e geografico nel quale si collochino i fatti, possa essere significativa di un modo di agire e operare che è tipico delle associazioni mafiose e, per la riferibilità ad affiliati, abbia una forza intimidatoria eccezionale, ossia proprio ciò che l'aggravante ha lo scopo di sanzionare. 5.2. Il Tribunale del riesame motiva in ordine alla sussistenza della contestata aggravante, richiamando le dichiarazioni rese tanto dai collaboratori di giustizia, quanto dai fratelli DI. Tali fonti - con voci tra loro perfettamente collimanti - riconducono la disponibilità delle armi all'organizzazione camorristica denominata Clan dei Casalesi. Inoltre, il Tribunale del riesame tratteggia in modo complessivamente molto accurato l'intero contesto storico e ambientale, nel quale si vanno a inserire le condotte sussunte in contestazione;
trattasi di una situazione oggettiva di inequivocabile natura camorristica. Dalla lettura del provvedimento impugnato nel suo complesso, quindi, si trae la pacifica conclusione della sussistenza di una finalità agevolatrice, nei confronti del sodalizio malavitoso suddetto. 5.3. A difformi lumi conduce l'analisi della ulteriore declinazione che può assumere la contestata aggravante, inerente al profilo dell'utilizzo di un metodo mafioso. Attenendosi all'inquadramento teorico sopra riassunto, non pare potersi evincere - dalla lettura dell'avversata ordinanza - la sussistenza di un metodo operativo qualificabile in termini di mafiosità. Limitatamente a tale punto, quindi, si appalesano fondate le critiche difensive. 5.4. Giova richiamare, però, la nozione di interesse ad ottenere una determinata pronuncia favorevole, che va inteso quale specifica finalità - perseguita dal soggetto legittimato - di rimozione di un determinato svantaggio processuale e, consequenzialmente, di elisione del pregiudizio connesso a una determinata decisione giudiziale. Combaciante con tale nozione è quella che si 14 fonda sulla sussistenza dell'elemento positivo della utilità, concretamente derivante alla parte, in virtù dell'esercizio del diritto di proporre impugnazione. Gli elementi che qualificano - sotto il profilo ontologico e funzionale - l'interesse ad impugnare, vanno quindi riguardati tanto in negativo (da intendere come aspettativa di rimuovere un pregiudizio), quanto in positivo (da leggersi come fine di conseguire una utilità concretamente apprezzabile); in tema di interesse a impugnare, infine, potrà vedersi il dictum di Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693, a mente della quale: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». La conclusione, quanto al caso di specie, è nel senso che sicuramente fondate sono le doglianze difensive concernenti la ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa, limitatamente alla declinazione dell'utilizzo del metodo mafioso;
che una riforma del provvedimento impugnato sul solo punto specifico, però, sarebbe improduttiva di effetti - e quindi, priva di concreti effetti positivi, per il ricorrente - in ragione della sussistenza dell'ulteriore modalità attuativa della medesima forma di manifestazione del reato, consistente nella finalità agevolativa. 6. Possono essere trattati unitariamente il quarto motivo del primo ricorso (sopra enumerato sub 2.4.) e il quinto motivo del secondo ricorso (sopra enumerato sub 2.9.), attenendo entrambi al profilo delle esigenze cautelari. 6.1. Giova allora premettere un sintetico richiamo al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui - in tema di misure cautelari personali - il ricorso per cassazione che deduca insussistenza delle esigenze cautelari è ammissibile esclusivamente laddove denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento;
non sono proponibili, al contrario, censure che attengano alla ricostruzione dei fatti, o che si risolvano in una differente valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). In ordine ai profili di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, inoltre, deve 15 rilevarsi che, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623). Con riferimento al requisito dell'attualità, pare sufficiente rifarsi all'orientamento espresso da Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891, a mente della quale: «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (cfr. Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Munciguerra, Rv. 282767). 6.2. Tanto chiarito, al fine di delineare il quadro dogmatico entro cui si colloca la tematica dedotta, può precisarsi come la decisione impugnata non meriti - nella sede di legittimità - alcuna rivisitazione. La motivazione adottata dal Tribunale del riesame, infatti, si presenta articolata e convincente, risultando congruamente analizzati gli aspetti inerenti al pericolo concreto di reiterazione di condotte delinquenziali di analoga natura, nonché i relativi profili dell'attualità e della concretezza. Il provvedimento impugnato, dunque, valorizza la gravità della allarmante condotta serbata, ritenendo che AS DI abbia mostrato una personalità negativa, nascondendo le armi per lungo tempo e offrendo ospitalità per le riunioni del clan, alle quali non prendeva parte proprio in quanto non affiliato. Prosegue il Tribunale del riesame, inoltre, sottolineando come il ricorrente abbia mantenuto in deposito le armi per un lunghissimo arco temporale e fino al sequestro delle stesse, senza mai mostrare alcuna forma di resipiscenza. 6.3. A fronte della argomentazione difensiva che, intendendo trarne la conclusione della inconsapevolezza del contenuto dei bidoni, mira a esaltare positivamente come il DI non abbia ritenuto opportuno condurre altrove le armi interrate - e ciò, pure all'indomani dell'inizio della collaborazione con la giustizia, da parte di SS VI - il Tribunale del riesame perviene a conclusioni di 16 segno diametralmente opposto. Evidenzia l'ordinanza impugnata, infatti, come non si presentasse certamente agevole procedere allo spostamento delle armi, viste le particolari modalità secondo le quali esse erano conservate e sotterrate;
la conduzione in altro luogo, quindi, ne avrebbe reso maggiormente difficoltoso il recupero, da parte degli esponenti del clan. DE resto, prosegue il Tribunale del riesame, DI ben avrebbe potuto non conoscere, nel dettaglio, il tenore delle dichiarazioni rese da VI. 6.4. Infine, il Tribunale del riesame si sofferma anche sulla invocata possibilità di porre DI in regime di arresti domiciliari, ma in un diverso contesto geografico;
coerentemente, ricorda l'ordinanza impugnata come le condotte incriminate siano state perpetrate in un ambito "domestico" (sarebbe a dire, che teatro dei fatti è stato un fondo di pertinenza dell'azienda di famiglia), così dimostrandosi la insufficienza di un qualsiasi presidio detentivo di tipo domiciliare (in quanto esso non reciderebbe i contatti con l'organizzazione malavitosa, dato che si finirebbe per riprodurre, in pratica, la medesima situazione preesistente). 6.5. Il provvedimento impugnato, ribadendo il giudizio di sussistenza delle già ravvisate esigenze cautelari, ha poi fatto esplicito riferimento - oltre che alla gravità dei fatti, in ordine ai quali il ricorrente risulta gravemente indiziato - anche al complessivo contesto criminale, all'interno del quale egli risulta inserito, evidenziando altresì la spregiudicatezza e la trasgressività che ne hanno connotato la condotta, sostanziatasi nel porsi - per un considerevole periodo di tempo - a disposizione dell'associazione camorristica. Si è sostanzialmente in presenza, anche sul punto, di un apparato argomentativo che si presenta privo di vizi logici e che, quindi, è in grado di resistere a qualsiasi censura prospettabile in questa sede. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 17
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. CARFORA Elisabetta, che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5852 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 05/06/2023, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AS DI, ritenendolo gravemente indiziato dei delitti ex artt. 110 cod. pen., 2 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, come sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 1 e 2 legge n. 895 del 1967, come sostituiti dagli artt. 9 e 10 della legge n. 497 del 1974, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 648 cod. pen., reati tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché al fine di favorire il Clan dei casalesi e accertati in Castel Volturno fino al 20/04/2022. 1.1. Sotto il profilo storico e oggettivo, giova precisare brevemente che - stando alla ricostruzione sussunta nel provvedimento impugnato - a seguito di operazioni di scavo compiute con l'ausilio di un escavatore, si è giunti al ritrovamento di due bidoni, che si trovavano interrati a circa mt. 1,70 di profondità, nel fondo sul quale insiste l'azienda bufalina gestita dai fratelli RL, LD e AS DI;
all'interno di uno dei bidoni erano collocate numerose armi comuni e da guerra, con il relativo munizionamento, tutte avvolte singolarmente da materiale plastico. Nel luogo del ritrovamento vi era un palo in ferro, infisso per circa settanta centimetri nel sottosuolo, che l'ordinanza impugnata ritiene esser stato colà apposto allo specifico fine di indicare l'ubicazione delle armi sotterrate e consentirne l'agevole recupero. 1.2. L'ordinanza impugnata ha dato conto di come l'impianto accusatorio abbia tratto alimento, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza da RL e LD DI (questi hanno riferito che, circa quindici anni addietro, appresero dal fratello RL che quest'ultimo - unitamente al cugino CE DE VE - aveva provveduto a interrare alcuni bidoni, all'interno dell'area di pertinenza dell'azienda; più tardi, il fratello aveva rivelato loro che in tali contenitori si trovavano delle armi). Nuovamente ascoltati con le garanzie difensive, i due fratelli DI - dopo una iniziale oscillazione - hanno sostanzialmente confermato la prima ricostruzione. AS DI, in sede di interrogatorio, ha affermato di esser stato avvicinato - circa venti anni prima del ritrovamento delle armi - da SS VI, cognato di RL DE VE;
il VI gli aveva dunque chiesto di poter sotterrare, all'interno del terreno di pertinenza dell'azienda, dei bidoni di ignoto contenuto. Egli aveva prestato consenso perché intimorito, potendo solo intuitivamente immaginare che, all'interno dei contenitori, fossero alloggiate armi, droga, o addirittura parti di cadaveri;
non era mai riuscito, 2 però, ad avere esatta contezza del contenuto dei suddetti bidoni. Militano a carico dell'indagato, infine, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia OL ON e, soprattutto, SS VI. Quest'ultimo ha riferito di essersi personalmente occupato della preparazione delle armi per l'interramento, ricoprendole con uno strato di grasso e avvolgendole nel cellophan;
ha altresì affermato di aver agito su indicazione di RL DE VE, il quale aveva dato disposizioni di occultarle presso l'azienda bufalina di un suo parente di nome AS DI, ubicata nella zona di Castelvolturno e già nota al clan, per esser stata utilizzata quale luogo di svolgimento di diverse riunioni organizzative. 2. Ricorre per cassazione AS DI, a mezzo degli avv.ti Marco AC e RL De TA, con due distinti ricorsi, rispettivamente articolati in quattro e cinque doglianze, i cui motivi vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del primo ricorso, viene denunciata violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 199, commi 1 e 3 e 273 cod. proc. pen. È stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria sulla scorta delle dichiarazioni rese dai fratelli dell'indagato, RL e LD, adoperate per inferire la mancanza di credibilità della versione resa dal ricorrente, prima al Pubblico ministero e poi al Giudice per le indagini preliminari. L'ordinanza genetica si sofferma sulla sussistenza di un vizio formale, rappresentato dal mancato rispetto delle formalità previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., omettendo però la valutazione del profilo della violazione dell'art. 199, comma 2, cod. proc. pen. Il Pubblico ministero che ha proceduto a sottoporre a interrogatorio i fratelli DI il 15/06/2022, ossia due giorni dopo l'interrogatorio del ricorrente (atto risalente al 13/06/2022), allo scopo di sanare qualsiasi tipo di vizio formale inerente alla mancata lettura degli avvisi, al momento delle prime dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza del rinvenimento delle armi, ha mancato di rilevare come il rapporto di consanguineità imponesse anche il rispetto di tale ulteriore presidio di garanzia. Pare infatti evidente come AS DI, sin dal 13/06/2022, fosse già nell'obiettivo degli inquirenti, tanto che fu il primo ad essere sentito. Sono affette dal medesimo vizio, derivante dalla omissione dell'avviso ex art. 199, comma 2, cod. proc. pen., anche le dichiarazioni spontanee rese dai fratelli DI il 20 e 21 aprile 2022. 2.2. Con il secondo motivo del primo ricorso, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 275 cod. proc. pen., nonché 10 e 14 legge n. 497 del 1975, in ragione della non corretta qualificazione giuridica del fatto e del difetto, contraddittorietà 3 e illogicità della motivazione. Non vi sono elementi per ritenere che AS DI fosse a conoscenza né del contenuto dei bidoni, né del luogo preciso in cui essi erano stati occultati;
gli stessi RL e LD DI, infatti, riferiscono che egli non era certamente conscio del contenuto dei bidoni e che conosceva soltanto la zona di terreno in cui erano stati interrati gli stessi, ma non il punto preciso in cui ciò era avvenuto;
il palo interrato, inoltre, aveva una funzione diversa rispetto a quella, ritenuta dall'accusa, di segnalare il punto preciso del sotterramento. Tali dati, saldandosi con il fatto che le armi vennero colò interrate certamente prima della cattura di RL DE VE, avvenuta il 02/07/2002 e, da allora, non vennero mai più toccate da alcuno, avrebbe dovuto indurre a ritenere che AS DI non avesse alcuna signoria sulle armi stesse. 2.3. Con il terzo motivo del primo ricorso, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame si limita ad affermare la sussistenza di tale aggravante, senza realmente colmare di contenuto l'asserzione. SS VI non indica mai l'appartenenza al clan delle armi, affermando invece che vennero consegnate al nipote, RL DE VE. Questi era al tempo latitante, in quanto ricercato per l'omicidio di US Di NZ;
se le armi fossero state dell'associazione e, quindi, fossero state destinate all'utilizzo continuo per il raggiungimento degli scopi tipici di quest'ultima, il DE VE - in vista di una sua lunga uscita di scena - le avrebbe affidate ad altri sodali, piuttosto che lasciarle occultate in un luogo di pertinenza dei suoi familiari. Se le armi fossero state nella disponibilità dell'organizzazione, inoltre, altri appartenenti alla stessa avrebbero cooperato nell'occultamento delle stesse;
VI, invece, rimase libero e operativo sul territorio fino al 2009, per cui è molto strano che - dal 2002 e fino a tale anno - non abbia mai utilizzato tali armi, pur essendo esse, secondo l'accusa, riconducibili all'associazione camorristica di appartenenza. 2.4. Con il quarto motivo del primo ricorso, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato desume l'operatività della presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari, attraverso il collegamento logico di tre elementi: - il fatto di aver messo per anni - stando alla narrazione resa da SS VI - a disposizione del gruppo malavitoso la sede della propria azienda, non solo offrendo un nascondiglio per le armi, ma consentendo anche che ivi si svolgessero riunioni, nel corso delle quali venivano decise le più opportune strategie organizzative del sodalizio;
4 - il fatto di non aver denunciato la presenza delle armi, pur conservandole per un lunghissimo periodo di tempo;
- il fatto che, essendosi svolta la condotta ascritta in un luogo di pertinenza dell'indagato, la meno afflittiva misura domiciliare si rivelerebbe inadeguata ad assicurare la recisione dei contatti con quello stesso tessuto criminale, nell'ambito del quale sono maturati gli accadimenti contestati. Con riferimento alla messa a disposizione della sede dell'azienda, però, militano a carico del DI esclusivamente le dichiarazioni - prive di riscontri - rese da SS VI. Le propalazioni del collaboratore OL ON, sul punto, non hanno un carattere individualizzante, in quanto fanno riferimento solo a "tre fratelli" e ad una non meglio identificata "abitazione paterna". In ordine al secondo elemento sopra detto, il DI ha chiarito di non aver mai rivelato la presenza dei bidoni, che il cugino RL DE VE gli aveva imposto di sotterrare nell'azienda, per timore di eventuali conseguenze a suo carico, piuttosto che per un senso di fedeltà verso il gruppo criminale. AL è anche il terzo presupposto, in base al quale si è ritenuta l'inidoneità degli arresti domiciliari: l'azienda bufalina dell'indagato è ubicata in Castelvolturno, mentre l'abitazione dello stesso è sita in Casa! di Principe. 2.5. Con il primo motivo del secondo ricorso, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 199 e 351 cod. proc. pen., sostenendosi la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai germani DI, sia al momento del ritrovamento e sequestro delle armi, sia successivamente, dinanzi al Pubblico ministero. Il provvedimento impugnato non considera il rapporto di parentela esistente, fra le persone escusse e l'indagato ristretto in carcere;
il presupposto sul quale si fondano sia l'ordinanza genetica, sia quella confermativa, emessa dal Tribunale del riesame, è quindi da considerarsi inutilizzabile, con conseguente insussistenza dell'intera ricostruzione accusatoria gravante su AS DI. 2.6. Con il secondo motivo del secondo ricorso, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e seguenti cod. proc. pen., per l'esistenza di una motivazione contraddittoria e mancante, in ordine alle dichiarazioni rese da AS DI, soprattutto in relazione a quelle rese da LD e RL DI e a quelle dei collaboratori di giustizia. I fratelli DI non affermano mai che l'attuale ricorrente fosse a conoscenza di cosa contenessero i bidoni;
egli sapeva solo, genericamente, che SS VI avesse necessità di occultare tali contenitori, dei quali ignorava l'effettivo contenuto. Errato è poi basarsi sulle dichiarazioni, inutilizzabili per le ragioni sopra esposte, rese da LD DI nell'immediatezza del ritrovamento delle armi (dichiarazioni, peraltro, inevitabilmente condizionate dalla concitazione \r6u. 5 del momento e dalla conoscenza, sicuramente frazionata, dei fatti). Risulta illogico, peraltro, ritenere che un soggetto non organico all'associazione, potesse detenere le armi di quest'ultima, dunque essere depositario di un segreto tanto vitale. Lo stesso LD DI, del resto, è stato ritenuto dal Collegio inattendibile, nella parte inerente alle accuse rivolte nei confronti di CE DE VE. AS DI, inoltre, non ha mai serbato un atteggiamento omertoso o silente, tanto che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sono successive a quelle dell'indagato e dei fratelli. Il ricorrente, sin dall'interrogatorio del 13/06/2023, ha invece ricostruito i fatti in modo puntiglioso;
ha solo temporaneamente omesso di riferire circa il coinvolgimento del cugino RL DE VE. Questi sarà però indicato, quale autore materiale dell'interramento, dallo stesso AS DI, durante l'interrogatorio di garanzia tenutosi il 09/06/2022. 2.7. Con il terzo motivo del secondo ricorso, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, 10 e 14 legge n. 497 del 1974 e 648 cod. pen., per mancanza di motivazione e contraddittorietà della stessa, relativamente alla condotta idonea a integrare la fattispecie di detenzione illegale di armi, nonché circa la asserita sussistenza della prova, in ordine ai profili della consapevolezza e della disponibilità. L'assunto accusatorio si fonda sul non avere, il AS DI, denunciato la presenza delle armi, che sono restate alloggiate in un fondo di sua pertinenza, per un lunghissimo arco di tempo. Il ricorrente, però, non è mai stato affiliato al clan ed ha - fin dal primo momento - fornito ogni indicazione utile per la ricostruzione dei fatti;
egli non ha mai avuto una effettiva disponibilità delle armi, né era a conoscenza del contenuto dei bidoni, avendo spiegato che questi vennero sotterrati a seguito di richiesta del cugino RL DE VE. La difesa ha subito manifestato perplessità, relativamente al fatto che AS DI, all'indomani dell'inizio della collaborazione con la giustizia, da parte del VI, non abbia deciso di spostare le armi. Il provvedimento impugnato cade in contraddizione, sul punto, laddove imputa tale circostanza al fatto che la modalità stessa di occultamento rendesse particolarmente difficoltoso lo spostamento delle armi;
tali modalità, però, ne avrebbe reso anche difficile il prelevamento, ad opera di appartenenti al clan. 2.8. Con il quarto motivo del secondo ricorso, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. L'indagato - con la sua condotta - non intese agevolare il clan, ma restò solo vittima della intimazione rivoltagli dal cugino RL DE VE. Tale considerazione si riflette sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., nella declinazione della agevolazione. Quando nell'anno 2000 RL DE VE gli chiese di utilizzare il fondo per 6 interrarvi alcuni bidoni, AS DI era ben conscio della notevole caratura criminale del cugino, ma - nonostante il suo assenso - non divenne intraneo all'organizzazione; lo stesso SS VI, che pure partecipò alle operazioni di interramento, non recuperò né pretese mai la restituzione delle armi, pur essendo rimasto in libertà fino all'anno 2009. Questo avrebbe dovuto indurre il Tribunale del riesame a ritenere che le armi fossero di esclusiva pertinenza del DE VE. 2.9. Con il quinto motivo del secondo ricorso, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. e all'art. 416-bis.1 cod. pen., sostenendosi la mancanza di esigenze cautelari e la omessa valutazione degli elementi favorevoli all'indagato. Il Tribunale del riesame si trincera, in maniera apodittica, dietro la presunzione di pericolosità dettata dal contesto mafioso, per ritenere sussistenti le esigenze cautelari custodiali. Non viene considerato, però, che i fatti - pur in presenza della contestazione di un reato permanente - sono in concreto molto risalenti nel tempo;
il DI, inoltre, è privo di pendenze o precedenti penali. Anche a voler ritenere che egli, tramite la sua condotta, abbia agevolato il clan, la presunzione di pericolosità deve ritenersi eliminata, risultando palese l'avvenuta rescissione di ogni legame dell'indagato con l'organizzazione criminosa (in particolare, con la fazione capeggiata da CE ON, detto "Cicciariello"); il DI, anzi, ha fin dall'inizio offerto la massima disponibilità alla ricostruzione dei fatti. Le dichiarazioni del VI, secondo il quale il DI poneva a disposizione del clan l'azienda di famiglia per le riunioni, sono restate prive di riscontri;
quelle di OL ON sono riferite all'intera famiglia DI e sono legate ad uno specifico episodio, accaduto nel 1990 (il cd. blitz di Santa Lucia). Infine, il DI aveva anche chiesto la concessione di misura meno afflittiva, ossia degli arresti domiciliari presso un convento di suore ubicato sulla costa della Campania, così dimostrando la volontà di segnare una distanza geografica e culturale, rispetto all'ambiente rurale malavitoso nel quale alligna il suddetto clan. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La doglianza di natura processuale, concernente la violazione della disposizione di cui all'art. 199, comma 2, cod. proc. pen., per omesso avviso della facoltà di astensione dal rendere testimonianza, nei confronti di un prossimo congiunto, è insussistente. I fratelli DI, tra cui l'odierno ricorrente, vennero infatti interrogati in qualità di indagati nel procedimento relativo al ritrovamento delle armi, all'interno del fondo ove insisteva l'azienda di famiglia. Per quanto attiene alla sussistenza dei gravi indizi, le censure sono infondate, sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo, che di quello soggettivo del reato. Parimenti infondate sono le censure inerenti alla sussistenza di gravi indizi, con riferimento all'aggravante dell'agevolazione \C 7 mafiosa. Da disattendere, infine, è anche la doglianza attinente alle esigenze cautelari e alla scelta della misura custodiale, dal momento che la contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa giustifica la presunzione relativa, di necessità ed adeguatezza della misura carceraria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Posta la base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, come richiamata in narrativa, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così rapidamente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - Ola le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». 8 b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Pare utile, allora, precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l'obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, atta a contrastare - anche per implicito - le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. c) All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame;
a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01). Vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all'ordinanza impugnata, ma a patto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). E nemmeno è consentito - sempre in tema di misure cautelari personali - assolvere all'obbligo \r-c5•' 9 di offrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 - 01) 3. Tanto chiarito - al solo fine di inquadrare, sotto il profilo tecnico, la questione devoluta - giova esporre le seguenti considerazioni. 3.1. Presentano una matrice tra loro comune e ben si prestano, pertanto, ad una agevole trattazione unitaria il primo motivo del primo ricorso (sopra enumerato sub 2.1.) e il primo motivo del secondo ricorso (sopra enumerato sub 2.5.); le doglianze attengono sempre, in tali casi, al tema della utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai due fratelli DI (RL e LD) nell'immediatezza del ritrovamento delle armi, nonché dei successivi interrogatori resi dagli stessi, con le garanzie difensive, ma senza gli avvisi ex art. 199 cod. proc. pen. 3.2. Quanto alla prima parte della censura, l'ordinanza impugnata si confronta compiutamente con la proposta eccezione di inutilizzabilità (cfr. pagina numero 6 del provvedimento impugnato), sottolineando come tali dichiarazioni, sebbene non utilizzabili contra se, lo siano certamente contra alios;
trattasi, comunque, di dichiarazioni che sono state reiterate, durante l'interrogatorio reso con l'assistenza del difensore. Il principio di diritto vigente nella materia, dunque, è stato correttamente richiamato dal Tribunale del riesame;
trattasi di insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, ormai, può essere reputato sostanzialmente pacifico e risalente (fra tante, si veda Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242, a mente della quale: «Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione»; sulla medesima direttrice interpretativa si sono poste sia Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022 Nacchia, Rv. 283409, sia Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Santoro, Rv. 280640, che ha così statuito: «Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. \O'4--‘ 10 pen.»; in tal senso, infine, anche Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807). 3.3. Con riferimento alla ulteriore parte della eccezione, come detto incentrata sulla pretesa violazione dell'art. 199 cod. proc. pen., per non esser stati dati i relativi avvisi nel corso dell'interrogatorio, la tesi difensiva non è minimamente condivisibile. Dal momento che la ratio della facoltà attribuita al prossimo congiunto dall'art. 199 cod. proc. pen., risolventesi nella possibilità di astenersi dal deporre, si sostanzia nella finalità di prevenire situazioni nelle quali l'eventuale falsa testimonianza risulterebbe scriminata ex art. 384 cod. proc. pen., tale facoltà di astensione non può riguardare i soggetti che - sebbene prossimi congiunti del soggetto attinto dalle dichiarazioni eteroaccusatorie - risultino a loro volta coimputati, o coindagati, nel medesimo procedimento. In conclusione, il motivo è da disattendere. 4. Possono essere trattati congiuntamente il secondo motivo del primo ricorso (sopra enumerato sub 2.2.), nonché il secondo e il terzo motivo del secondo ricorso (sopra enumerati, rispettivamente, sub 2.6. e 2.7); trattasi di doglianze che attengono al tema della consapevolezza, da parte di AS DI, del contenuto dei bidoni interrati. 4.1. La censura afferisce direttamente alla motivazione dell'ordinanza impugnata, criticando - anche in maniera espressa e diretta - i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione degli elementi posti a fondamento della ritenuta gravità indiziaria. Giova allora precisare come - nell'apprezzamento delle fonti di prova - il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; si vedano anche Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo 11 riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione . 4.2. Così chiarito il perimetro della valutazione demandata a questa Corte, non vi è chi non rilevi come il provvedimento avversato argomenti, sullo specifico tema, in maniera coerente e dettagliata. Il Tribunale del riesame, infatti, è partito dalla disamina delle dichiarazioni rese dallo stesso AS DI, nel corso dell'interrogatorio del 13 giugno 2022. In tale sede, il ricorrente ha affermato di esser stato avvicinato, circa venti anni addietro (in particolare, più o meno un anno dopo l'arresto di RL DE VE), da SS VI;
quest'ultimo gli chiese di poter interrare alcuni bidoni nel fondo di sua proprietà, senza specificare il contenuto degli stessi. La tesi difensiva della inconsapevolezza risulta smentita, stando alle conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame, dalle dichiarazioni rese - al tempo del ritrovamento delle armi - dai fratelli dell'indagato e, più nello specifico, da RL DI. Questi ha ricordato che il fratello non gli aveva riferito, in un primo momento, quale fosse il contenuto delle armi;
dopo diverse insistenze, gli aveva però rivelato trattarsi di armi riferibili al cugino CE DE VE. Trattasi di propalazioni, come sopra chiarito, pienamente utilizzabili e - ad ogni buon fine - pedissequamente reiterate da RL DI, nel corso dell'interrogatorio tenutosi nel giugno del 2022, ovviamente con l'assistenza del difensore. Aggiunge il Tribunale del riesame come la medesima valenza dichiarativa debba essere riconnessa alle dichiarazioni rese - nell'immediatezza e, in seguito, in sede di interrogatorio - da LD DI. A ciò si aggiungano gli esiti dell'attività di captazione dei colloqui intercorsi fra RL e LD DI, specificamente richiamati nell'ordinanza impugnata (pag. 7); trattasi di elemento di univoca significazione, ai quali il Tribunale mostra di ricollegare una forte valenza evocativa. 4.3. L'apparato motivazionale adottato dal Tribunale del riesame è coerente e lineare, dotato di ferrea logica e privo di spunti di contraddittorietà; esso merita, pertanto, di rimanere esente da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità. DE resto, le censure difensive non dialogano con il contenuto sostanziale dell'atto che aggrediscono, arrestandosi allo stadio della critica meramente reiterativa di profili già analiticamente esaminati, nel provvedimento impugnato, oltre che interamente versata in punto di fatto. I motivi di ricorso, quindi, sono da ritenere infondati. 5. Sono tra loro sovrapponibili il terzo motivo del primo ricorso (sopra enumerato sub 2.3.) e il quarto motivo del secondo ricorso (sopra enumerato sub 2.8.); essi ineriscono alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. \r& 12 La difesa, dunque, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza di tale circostanza, con riferimento tanto all'assenza della volontà di apportare vantaggi al sodalizio, quanto alla carenza di comportamenti connotati da modalità mafiose, riconducibili all'indagato. La doglianza è infondata. 5.1. Circa tale aspetto - di certo deducibile in sede di legittimità, data la qualità degli effetti correlati, anche nel subprocedimento cautelare, al riconoscimento di tale aggravante a effetto speciale - vanno operate talune premesse. Il particolare incremento sanzionatorio, previsto in relazione a tale forma di manifestazione del reato, pone l'interprete nella necessità di individuare non tanto il fondamento politico-criminale della scelta legislativa (compito che può definirsi solo di ausilio nell'opera applicativa), quanto la concreta dimensione fenomenica delle condotte descritte nella norma, allo scopo di evitare la maggior punizione di condotte in realtà estranee al modello tipizzato, oppure già altrove incriminate. Sul punto, è ormai pacifica la considerazione della esistenza - nell'ambito della disposizione normativa in parola - di una duplice «direzione» dei contenuti precettivi, nel senso che: - da un lato si valorizza - in negativo - una particolare modalità commissiva del delitto, rappresentata dall'essersi gli agenti avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. Tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva tra i consociati. Si è ritenuto, sul punto che tale 'corno' dell'aggravante incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive in concreto di una maggior valenza intimidatoria, o anche dei soggetti non associati (o comunque del cui inserimento nel gruppo non vi sia prova, si veda Sez. 1 n. 33245 del 9.5.2013, Lo Nardo, rv 256990 nonché Sez. 2 n. 38094 del 5.6.2013, De Paola, rv 257065) laddove venga espressamente evocata - o comunque, sfruttata in modo evidente, quale fattore di semplificazione della condotta illecita (per la correlata riduzione dei poteri di reazione della vittima) - la capacità intimidatoria di un gruppo criminoso. In particolare, si è condivisibilmente affermato che, per ritenere integrata la fattispecie in parola (l'avvalersi delle condizioni) non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata, o la mera 'caratura mafiosa' degli autori del fatto, occorrendo invece l'effettivo utilizzo del metodo mafioso e, dunque, l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo (in tal senso, tra le altre, Sez. 2 n. 28861 del 14.6.2013, Orobello, rv 256740 e Sez. 6 n. 27666 del 4.7.2011,Barbieri, rv 250357; ritiene tuttavia possibile l'utilizzo implicito della forza di intimidazione Sez. 2 n. 37516 del 11.06.2013, Ascione, rv 256659); - dall'altro lato, la previsione di legge incrementa la connotazione di gravità della condotta, laddove la stessa sia stata commessa al fine di agevolare l'attività delle \F\ 13 associazioni previste nel medesimo art. 416-bis cod. pen. Si richiedono, pertanto, sia una particolare consistenza e direzione dell'elemento volitivo (cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice de/sodalizio, come ritenuto da Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, rv. 253218), sia una concreta strumentalità del reato commesso, rispetto alle finalità perseguite dal gruppo criminoso di riferimento (che deve, in tal caso, risultare specificamente individuato, secondo quanto precisato da Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013, Bianco, rv 257240). L'aggravante della c.d. modalità mafiosa prescinde dalla consapevolezza, o meno, di agevolare un'associazione o un clan;
anzi, essa neanche presuppone che l'associazione in effetti esista (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109). In questo caso, l'aggravante ha natura oggettiva e sussiste per il solo fatto che l'agente abbia fatto ricorso a modalità riferibili alla criminalità organizzata. Modalità che, anche per il contesto sociale e geografico nel quale si collochino i fatti, possa essere significativa di un modo di agire e operare che è tipico delle associazioni mafiose e, per la riferibilità ad affiliati, abbia una forza intimidatoria eccezionale, ossia proprio ciò che l'aggravante ha lo scopo di sanzionare. 5.2. Il Tribunale del riesame motiva in ordine alla sussistenza della contestata aggravante, richiamando le dichiarazioni rese tanto dai collaboratori di giustizia, quanto dai fratelli DI. Tali fonti - con voci tra loro perfettamente collimanti - riconducono la disponibilità delle armi all'organizzazione camorristica denominata Clan dei Casalesi. Inoltre, il Tribunale del riesame tratteggia in modo complessivamente molto accurato l'intero contesto storico e ambientale, nel quale si vanno a inserire le condotte sussunte in contestazione;
trattasi di una situazione oggettiva di inequivocabile natura camorristica. Dalla lettura del provvedimento impugnato nel suo complesso, quindi, si trae la pacifica conclusione della sussistenza di una finalità agevolatrice, nei confronti del sodalizio malavitoso suddetto. 5.3. A difformi lumi conduce l'analisi della ulteriore declinazione che può assumere la contestata aggravante, inerente al profilo dell'utilizzo di un metodo mafioso. Attenendosi all'inquadramento teorico sopra riassunto, non pare potersi evincere - dalla lettura dell'avversata ordinanza - la sussistenza di un metodo operativo qualificabile in termini di mafiosità. Limitatamente a tale punto, quindi, si appalesano fondate le critiche difensive. 5.4. Giova richiamare, però, la nozione di interesse ad ottenere una determinata pronuncia favorevole, che va inteso quale specifica finalità - perseguita dal soggetto legittimato - di rimozione di un determinato svantaggio processuale e, consequenzialmente, di elisione del pregiudizio connesso a una determinata decisione giudiziale. Combaciante con tale nozione è quella che si 14 fonda sulla sussistenza dell'elemento positivo della utilità, concretamente derivante alla parte, in virtù dell'esercizio del diritto di proporre impugnazione. Gli elementi che qualificano - sotto il profilo ontologico e funzionale - l'interesse ad impugnare, vanno quindi riguardati tanto in negativo (da intendere come aspettativa di rimuovere un pregiudizio), quanto in positivo (da leggersi come fine di conseguire una utilità concretamente apprezzabile); in tema di interesse a impugnare, infine, potrà vedersi il dictum di Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693, a mente della quale: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». La conclusione, quanto al caso di specie, è nel senso che sicuramente fondate sono le doglianze difensive concernenti la ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa, limitatamente alla declinazione dell'utilizzo del metodo mafioso;
che una riforma del provvedimento impugnato sul solo punto specifico, però, sarebbe improduttiva di effetti - e quindi, priva di concreti effetti positivi, per il ricorrente - in ragione della sussistenza dell'ulteriore modalità attuativa della medesima forma di manifestazione del reato, consistente nella finalità agevolativa. 6. Possono essere trattati unitariamente il quarto motivo del primo ricorso (sopra enumerato sub 2.4.) e il quinto motivo del secondo ricorso (sopra enumerato sub 2.9.), attenendo entrambi al profilo delle esigenze cautelari. 6.1. Giova allora premettere un sintetico richiamo al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui - in tema di misure cautelari personali - il ricorso per cassazione che deduca insussistenza delle esigenze cautelari è ammissibile esclusivamente laddove denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento;
non sono proponibili, al contrario, censure che attengano alla ricostruzione dei fatti, o che si risolvano in una differente valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). In ordine ai profili di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, inoltre, deve 15 rilevarsi che, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623). Con riferimento al requisito dell'attualità, pare sufficiente rifarsi all'orientamento espresso da Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891, a mente della quale: «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (cfr. Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Munciguerra, Rv. 282767). 6.2. Tanto chiarito, al fine di delineare il quadro dogmatico entro cui si colloca la tematica dedotta, può precisarsi come la decisione impugnata non meriti - nella sede di legittimità - alcuna rivisitazione. La motivazione adottata dal Tribunale del riesame, infatti, si presenta articolata e convincente, risultando congruamente analizzati gli aspetti inerenti al pericolo concreto di reiterazione di condotte delinquenziali di analoga natura, nonché i relativi profili dell'attualità e della concretezza. Il provvedimento impugnato, dunque, valorizza la gravità della allarmante condotta serbata, ritenendo che AS DI abbia mostrato una personalità negativa, nascondendo le armi per lungo tempo e offrendo ospitalità per le riunioni del clan, alle quali non prendeva parte proprio in quanto non affiliato. Prosegue il Tribunale del riesame, inoltre, sottolineando come il ricorrente abbia mantenuto in deposito le armi per un lunghissimo arco temporale e fino al sequestro delle stesse, senza mai mostrare alcuna forma di resipiscenza. 6.3. A fronte della argomentazione difensiva che, intendendo trarne la conclusione della inconsapevolezza del contenuto dei bidoni, mira a esaltare positivamente come il DI non abbia ritenuto opportuno condurre altrove le armi interrate - e ciò, pure all'indomani dell'inizio della collaborazione con la giustizia, da parte di SS VI - il Tribunale del riesame perviene a conclusioni di 16 segno diametralmente opposto. Evidenzia l'ordinanza impugnata, infatti, come non si presentasse certamente agevole procedere allo spostamento delle armi, viste le particolari modalità secondo le quali esse erano conservate e sotterrate;
la conduzione in altro luogo, quindi, ne avrebbe reso maggiormente difficoltoso il recupero, da parte degli esponenti del clan. DE resto, prosegue il Tribunale del riesame, DI ben avrebbe potuto non conoscere, nel dettaglio, il tenore delle dichiarazioni rese da VI. 6.4. Infine, il Tribunale del riesame si sofferma anche sulla invocata possibilità di porre DI in regime di arresti domiciliari, ma in un diverso contesto geografico;
coerentemente, ricorda l'ordinanza impugnata come le condotte incriminate siano state perpetrate in un ambito "domestico" (sarebbe a dire, che teatro dei fatti è stato un fondo di pertinenza dell'azienda di famiglia), così dimostrandosi la insufficienza di un qualsiasi presidio detentivo di tipo domiciliare (in quanto esso non reciderebbe i contatti con l'organizzazione malavitosa, dato che si finirebbe per riprodurre, in pratica, la medesima situazione preesistente). 6.5. Il provvedimento impugnato, ribadendo il giudizio di sussistenza delle già ravvisate esigenze cautelari, ha poi fatto esplicito riferimento - oltre che alla gravità dei fatti, in ordine ai quali il ricorrente risulta gravemente indiziato - anche al complessivo contesto criminale, all'interno del quale egli risulta inserito, evidenziando altresì la spregiudicatezza e la trasgressività che ne hanno connotato la condotta, sostanziatasi nel porsi - per un considerevole periodo di tempo - a disposizione dell'associazione camorristica. Si è sostanzialmente in presenza, anche sul punto, di un apparato argomentativo che si presenta privo di vizi logici e che, quindi, è in grado di resistere a qualsiasi censura prospettabile in questa sede. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 17
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.