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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 823/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC TO, Presidente
EN AN, TO
SALVO MICHELE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3669/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO n. 0183017.13-05-2025.U REC.CREDITO.IMP 2021
- sul ricorso n. 4408/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250064907001000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250064907001000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 375/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale trae origine dal controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/1973 relativo alla dichiarazione Modello Redditi PF 2022, concernente l'anno d'imposta 2021, presentata dal contribuente Ricorrente_1. A seguito della richiesta documentale del 15 maggio 2024, l'Ufficio Territoriale di Milano 1 emetteva, in data 25 novembre 2024, comunicazione di irregolarità con cui veniva disconosciuto il credito d'imposta per imposte pagate all'estero, pari a euro 9.837, ritenendo tardiva e non conforme la relativa indicazione nel quadro CE della dichiarazione. Veniva inoltre rilevato l'omesso versamento dell'acconto dell'addizionale comunale, poi regolarizzato dal contribuente.
Il contribuente presentava istanza di riesame, limitatamente al credito d'imposta estero, producendo la documentazione richiesta. L'Ufficio, con provvedimento prot. n. 183017 del 13 maggio 2025, notificato il
19 maggio 2025, rigettava l'istanza, affermando che l'imposta svizzera risultava divenuta definitiva in data anteriore alla presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2020 e che, pertanto, il credito avrebbe dovuto essere indicato in tale dichiarazione e non in quella relativa al 2021.
Il primo ricorso: impugnazione del rigetto dell'istanza di riesame
Con ricorso notificato il 17 luglio 2025, il contribuente impugnava esclusivamente il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame, chiedendone l'annullamento. L'atto impugnato è dunque il diniego di autotutela con cui l'Ufficio ha confermato l'esito del controllo formale e il disconoscimento del credito d'imposta estero. Nel ricorso il contribuente deduceva che l'Ufficio avesse erroneamente applicato l'art. 165 TUIR, sostenendo che: il credito d'imposta era comunque spettante, essendo state soddisfatte tutte le condizioni sostanziali
(reddito estero, concorso al reddito complessivo, pagamento definitivo delle imposte estere); anche qualora l'indicazione del credito fosse stata effettuata nell'anno ritenuto corretto dall'Ufficio,
l'importo detraibile sarebbe stato addirittura superiore;
nessun vantaggio indebito era stato conseguito;
la documentazione prodotta era completa e idonea a dimostrare la definitività dell'imposta estera.
Le controdeduzioni dell'Ufficio nel giudizio sul rigetto
L'Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/1992, sostenendo che il contribuente avesse inteso contestare l'esito del controllo formale, atto non autonomamente impugnabile, e non il diniego di autotutela. Nel merito, l'Ufficio ribadiva la correttezza del proprio operato, fondando la propria posizione su un argomento centrale: il credito d'imposta estero deve essere indicato nella dichiarazione del periodo di competenza, ossia nell'anno in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito complessivo e in cui l'imposta estera è divenuta definitiva. Poiché i pagamenti esteri risultavano effettuati nel 2021, prima della presentazione della dichiarazione 2020, il credito avrebbe dovuto essere indicato in tale dichiarazione;
la sua indicazione nel 2021 era quindi tardiva e non più ammissibile. L'Ufficio richiamava inoltre la mancata compilazione della colonna 14 del quadro CE, relativa alle imposte estere non ancora definitive, ritenendo ciò ostativo all'applicazione del comma 5 dell'art. 165 TUIR.
Il secondo ricorso: l' impugnazione della cartella di pagamento
Successivamente, in data 14 luglio 2025, veniva notificata al contribuente la cartella di pagamento n. 068
2025 00649070 01, recante l'iscrizione a ruolo delle somme derivanti dal disconoscimento del credito d'imposta e dal recupero dell'addizionale comunale. Il contribuente proponeva autonomo ricorso avverso tale cartella, notificato il 10 ottobre 2025, ribadendo le medesime censure già formulate nel ricorso contro il rigetto dell'istanza di riesame, ma riferendole ora all'atto esecutivo. In tale sede il ricorrente evidenziava nuovamente la spettanza sostanziale del credito e l'assenza di qualsiasi vantaggio fiscale indebito.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva anche in questo giudizio, depositando controdeduzioni in data 4 dicembre 2025. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e genericità dei motivi, sostenendo che il contribuente non avesse articolato censure specifiche riferite alla cartella, ma avesse riproposto le doglianze già formulate contro il rigetto dell'istanza di riesame. Nel merito, l'Ufficio richiamava integralmente le argomentazioni già svolte nel giudizio parallelo, insistendo sulla tardività dell'indicazione del credito e sulla conseguente legittimità dell'iscrizione a ruolo.
Con memoria depositata il 21 gennaio 2026, il contribuente replicava alle controdeduzioni dell'Ufficio in entrambi i giudizi, contestando le eccezioni di inammissibilità e sottolineando la piena coerenza dei ricorsi con i requisiti dell'art. 18 del D.lgs. 546/1992. Il contribuente evidenziava inoltre la contraddittorietà delle posizioni assunte dall'Ufficio nei due giudizi, che alternativamente qualificava le doglianze come riferite alla cartella o al rigetto del riesame.
Nel merito, la memoria ribadiva la spettanza del credito d'imposta, richiamando anche la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione – in particolare la sentenza n. 24205/2024 e le ordinanze nn.
10642/2025 e 16699/2025 – che, in presenza di obblighi internazionali contro la doppia imposizione, esclude l'operatività delle decadenze formali previste dall'art. 165, comma 8, TUIR. Il contribuente insisteva sul fatto che tutte le condizioni sostanziali per il riconoscimento del credito risultavano soddisfatte e che l'eventuale errore formale non poteva condurre alla negazione del beneficio.
All'odierna udienza i ricorsi venivano riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso in esame, la controversia riguarda la spettanza del credito d'imposta per le imposte assolte all'estero ai sensi dell'art. 165 TUIR, con particolare riferimento alla circostanza che il contribuente abbia indicato tale credito nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021, mentre l'Agenzia delle Entrate ritiene che esso avrebbe dovuto essere riportato nella dichiarazione relativa al 2019, anno di produzione del reddito estero.
La questione centrale attiene dunque al rapporto tra la disciplina interna del credito d'imposta e gli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, nonché agli effetti dell'omessa indicazione del credito nell'anno ritenuto “di competenza”.
Sul punto, occorre richiamare il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
24205 del 9 settembre 2024, secondo cui l'obbligo convenzionale assunto dallo Stato italiano di evitare la doppia imposizione è incondizionato e non può essere limitato da disposizioni interne che subordinino il riconoscimento del credito a requisiti formali o a specifiche modalità dichiarative. La Suprema Corte ha chiarito che, quando un reddito è imponibile sia nello Stato estero sia in Italia, l'Italia è tenuta a riconoscere la detrazione dell'imposta estera entro i limiti convenzionali, e che tale obbligo non può essere neutralizzato dall'applicazione dell'art. 165, comma 8, TUIR, il quale prevede la non spettanza del credito in caso di omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione.
Secondo la Cassazione, infatti, una norma interna non può incidere sull'efficacia precettiva di una norma pattizia internazionale, né può essere interpretata in modo da determinare un risultato incompatibile con gli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'altro Stato contraente. Ne consegue che l'omessa indicazione del credito nell'anno ritenuto corretto, o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione, non comportano la perdita del diritto alla detrazione, poiché ciò determinerebbe una doppia imposizione vietata dalla Convenzione.
Applicando tale principio al caso concreto, risulta che il contribuente ha prodotto redditi in Svizzera, ha assolto l'imposta estera a titolo definitivo e ha dichiarato il reddito estero anche in Italia. Sono dunque presenti tutti i presupposti sostanziali richiesti dall'art. 165 TUIR e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. La circostanza che il credito sia stato indicato nella dichiarazione relativa al 2021, anziché in quella relativa al 2019, non può determinare la perdita del beneficio, poiché ciò comporterebbe un'imposizione duplicata sul medesimo reddito, in contrasto con gli obblighi internazionali vincolanti per l'ordinamento interno.
La Cassazione ha inoltre precisato che il credito d'imposta non è una facoltà concessa discrezionalmente dal legislatore interno, ma lo strumento tecnico attraverso cui si realizza l'obbligo internazionale di evitare la doppia imposizione. Pertanto, il suo riconoscimento non può essere subordinato a condizioni formali ulteriori rispetto a quelle previste dalla Convenzione.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che il contribuente conservi il diritto al credito d'imposta per le imposte assolte in Svizzera, indipendentemente dall'anno in cui il credito è stato indicato in dichiarazione, purché ne sussistano i presupposti sostanziali, come nel caso di specie. Gli atti impugnati, nella parte in cui disconoscono il credito per ragioni meramente formali, risultano dunque non conformi al quadro normativo e pattizio applicabile e vanno quindi annullati.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti e annulla la cartella impugnata, con compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC TO, Presidente
EN AN, TO
SALVO MICHELE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3669/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO n. 0183017.13-05-2025.U REC.CREDITO.IMP 2021
- sul ricorso n. 4408/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250064907001000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250064907001000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 375/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale trae origine dal controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/1973 relativo alla dichiarazione Modello Redditi PF 2022, concernente l'anno d'imposta 2021, presentata dal contribuente Ricorrente_1. A seguito della richiesta documentale del 15 maggio 2024, l'Ufficio Territoriale di Milano 1 emetteva, in data 25 novembre 2024, comunicazione di irregolarità con cui veniva disconosciuto il credito d'imposta per imposte pagate all'estero, pari a euro 9.837, ritenendo tardiva e non conforme la relativa indicazione nel quadro CE della dichiarazione. Veniva inoltre rilevato l'omesso versamento dell'acconto dell'addizionale comunale, poi regolarizzato dal contribuente.
Il contribuente presentava istanza di riesame, limitatamente al credito d'imposta estero, producendo la documentazione richiesta. L'Ufficio, con provvedimento prot. n. 183017 del 13 maggio 2025, notificato il
19 maggio 2025, rigettava l'istanza, affermando che l'imposta svizzera risultava divenuta definitiva in data anteriore alla presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2020 e che, pertanto, il credito avrebbe dovuto essere indicato in tale dichiarazione e non in quella relativa al 2021.
Il primo ricorso: impugnazione del rigetto dell'istanza di riesame
Con ricorso notificato il 17 luglio 2025, il contribuente impugnava esclusivamente il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame, chiedendone l'annullamento. L'atto impugnato è dunque il diniego di autotutela con cui l'Ufficio ha confermato l'esito del controllo formale e il disconoscimento del credito d'imposta estero. Nel ricorso il contribuente deduceva che l'Ufficio avesse erroneamente applicato l'art. 165 TUIR, sostenendo che: il credito d'imposta era comunque spettante, essendo state soddisfatte tutte le condizioni sostanziali
(reddito estero, concorso al reddito complessivo, pagamento definitivo delle imposte estere); anche qualora l'indicazione del credito fosse stata effettuata nell'anno ritenuto corretto dall'Ufficio,
l'importo detraibile sarebbe stato addirittura superiore;
nessun vantaggio indebito era stato conseguito;
la documentazione prodotta era completa e idonea a dimostrare la definitività dell'imposta estera.
Le controdeduzioni dell'Ufficio nel giudizio sul rigetto
L'Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/1992, sostenendo che il contribuente avesse inteso contestare l'esito del controllo formale, atto non autonomamente impugnabile, e non il diniego di autotutela. Nel merito, l'Ufficio ribadiva la correttezza del proprio operato, fondando la propria posizione su un argomento centrale: il credito d'imposta estero deve essere indicato nella dichiarazione del periodo di competenza, ossia nell'anno in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito complessivo e in cui l'imposta estera è divenuta definitiva. Poiché i pagamenti esteri risultavano effettuati nel 2021, prima della presentazione della dichiarazione 2020, il credito avrebbe dovuto essere indicato in tale dichiarazione;
la sua indicazione nel 2021 era quindi tardiva e non più ammissibile. L'Ufficio richiamava inoltre la mancata compilazione della colonna 14 del quadro CE, relativa alle imposte estere non ancora definitive, ritenendo ciò ostativo all'applicazione del comma 5 dell'art. 165 TUIR.
Il secondo ricorso: l' impugnazione della cartella di pagamento
Successivamente, in data 14 luglio 2025, veniva notificata al contribuente la cartella di pagamento n. 068
2025 00649070 01, recante l'iscrizione a ruolo delle somme derivanti dal disconoscimento del credito d'imposta e dal recupero dell'addizionale comunale. Il contribuente proponeva autonomo ricorso avverso tale cartella, notificato il 10 ottobre 2025, ribadendo le medesime censure già formulate nel ricorso contro il rigetto dell'istanza di riesame, ma riferendole ora all'atto esecutivo. In tale sede il ricorrente evidenziava nuovamente la spettanza sostanziale del credito e l'assenza di qualsiasi vantaggio fiscale indebito.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva anche in questo giudizio, depositando controdeduzioni in data 4 dicembre 2025. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e genericità dei motivi, sostenendo che il contribuente non avesse articolato censure specifiche riferite alla cartella, ma avesse riproposto le doglianze già formulate contro il rigetto dell'istanza di riesame. Nel merito, l'Ufficio richiamava integralmente le argomentazioni già svolte nel giudizio parallelo, insistendo sulla tardività dell'indicazione del credito e sulla conseguente legittimità dell'iscrizione a ruolo.
Con memoria depositata il 21 gennaio 2026, il contribuente replicava alle controdeduzioni dell'Ufficio in entrambi i giudizi, contestando le eccezioni di inammissibilità e sottolineando la piena coerenza dei ricorsi con i requisiti dell'art. 18 del D.lgs. 546/1992. Il contribuente evidenziava inoltre la contraddittorietà delle posizioni assunte dall'Ufficio nei due giudizi, che alternativamente qualificava le doglianze come riferite alla cartella o al rigetto del riesame.
Nel merito, la memoria ribadiva la spettanza del credito d'imposta, richiamando anche la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione – in particolare la sentenza n. 24205/2024 e le ordinanze nn.
10642/2025 e 16699/2025 – che, in presenza di obblighi internazionali contro la doppia imposizione, esclude l'operatività delle decadenze formali previste dall'art. 165, comma 8, TUIR. Il contribuente insisteva sul fatto che tutte le condizioni sostanziali per il riconoscimento del credito risultavano soddisfatte e che l'eventuale errore formale non poteva condurre alla negazione del beneficio.
All'odierna udienza i ricorsi venivano riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso in esame, la controversia riguarda la spettanza del credito d'imposta per le imposte assolte all'estero ai sensi dell'art. 165 TUIR, con particolare riferimento alla circostanza che il contribuente abbia indicato tale credito nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021, mentre l'Agenzia delle Entrate ritiene che esso avrebbe dovuto essere riportato nella dichiarazione relativa al 2019, anno di produzione del reddito estero.
La questione centrale attiene dunque al rapporto tra la disciplina interna del credito d'imposta e gli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, nonché agli effetti dell'omessa indicazione del credito nell'anno ritenuto “di competenza”.
Sul punto, occorre richiamare il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
24205 del 9 settembre 2024, secondo cui l'obbligo convenzionale assunto dallo Stato italiano di evitare la doppia imposizione è incondizionato e non può essere limitato da disposizioni interne che subordinino il riconoscimento del credito a requisiti formali o a specifiche modalità dichiarative. La Suprema Corte ha chiarito che, quando un reddito è imponibile sia nello Stato estero sia in Italia, l'Italia è tenuta a riconoscere la detrazione dell'imposta estera entro i limiti convenzionali, e che tale obbligo non può essere neutralizzato dall'applicazione dell'art. 165, comma 8, TUIR, il quale prevede la non spettanza del credito in caso di omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione.
Secondo la Cassazione, infatti, una norma interna non può incidere sull'efficacia precettiva di una norma pattizia internazionale, né può essere interpretata in modo da determinare un risultato incompatibile con gli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'altro Stato contraente. Ne consegue che l'omessa indicazione del credito nell'anno ritenuto corretto, o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione, non comportano la perdita del diritto alla detrazione, poiché ciò determinerebbe una doppia imposizione vietata dalla Convenzione.
Applicando tale principio al caso concreto, risulta che il contribuente ha prodotto redditi in Svizzera, ha assolto l'imposta estera a titolo definitivo e ha dichiarato il reddito estero anche in Italia. Sono dunque presenti tutti i presupposti sostanziali richiesti dall'art. 165 TUIR e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. La circostanza che il credito sia stato indicato nella dichiarazione relativa al 2021, anziché in quella relativa al 2019, non può determinare la perdita del beneficio, poiché ciò comporterebbe un'imposizione duplicata sul medesimo reddito, in contrasto con gli obblighi internazionali vincolanti per l'ordinamento interno.
La Cassazione ha inoltre precisato che il credito d'imposta non è una facoltà concessa discrezionalmente dal legislatore interno, ma lo strumento tecnico attraverso cui si realizza l'obbligo internazionale di evitare la doppia imposizione. Pertanto, il suo riconoscimento non può essere subordinato a condizioni formali ulteriori rispetto a quelle previste dalla Convenzione.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che il contribuente conservi il diritto al credito d'imposta per le imposte assolte in Svizzera, indipendentemente dall'anno in cui il credito è stato indicato in dichiarazione, purché ne sussistano i presupposti sostanziali, come nel caso di specie. Gli atti impugnati, nella parte in cui disconoscono il credito per ragioni meramente formali, risultano dunque non conformi al quadro normativo e pattizio applicabile e vanno quindi annullati.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti e annulla la cartella impugnata, con compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti.