Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 823
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Spettanza del credito d'imposta per imposte estere

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo convenzionale di evitare la doppia imposizione prevalga sulle norme interne relative ai requisiti formali dichiarativi. Pertanto, l'omessa indicazione del credito nella dichiarazione del periodo di competenza non comporta la perdita del diritto al credito, se ne sussistono i presupposti sostanziali.

  • Accolto
    Spettanza del credito d'imposta per imposte estere

    La Corte ha ritenuto che, poiché il credito d'imposta è dovuto in base ai principi internazionali e alla giurisprudenza della Cassazione, la cartella di pagamento che lo recupera è illegittima.

  • Accolto
    Legittimità dell'iscrizione a ruolo dell'addizionale comunale

    La sentenza si concentra principalmente sul credito d'imposta estero. Non vengono forniti dettagli specifici sull'esito della contestazione relativa all'addizionale comunale, ma l'accoglimento generale della domanda implica l'annullamento della cartella anche per questo aspetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 823
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 823
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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